INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA Circolare n. 21/2016 PEC Prot. P-5071/III.10 Data 25 luglio 2016
Oggetto: Circolare ENPAPI n. 19/2016
Federazione Nazionale Collegi IPASVI
00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581
Questa Federazione, a seguito dell’emanazione della circolare n. 19/2016 da parte di ENPAPI, ritiene opportuno fare presente quanto segue.
La circolare dispone che le attività riconducibili a prestazioni occasionali sono assogget-tate alla gestione separata ENPAPI.
Tale principio è ricavato dall’articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 che ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordina-zione, il cui esercizi è subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi” dettando i principi ed i criteri direttivi cui conformarsi, in accordo con il successivo D.Lvo 103 del 1996 che ha previsto la costituzione delle Casse.
La circolare precisa quindi che né il citato comma 25 della lege 335/95 nè il D.Lvo 103/96 prevedono il requisito della abitualità all’esercizio della libera professione ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione a ENPAPI.
In caso di non raggiungimento dei limiti temporali utili per ricevere prestazioni assi-stenziali (5 anni di versamenti) si potrà chiedere a ENPAPI la restituzione del versato nei li-miti di un terzo dell’onere contributivo (che risulta a carico del Collaboratore).
Cordiali saluti.
La presidente
Barbara Mangiacavalli