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REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

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(1)

COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

adottato

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30 giugno 2015

(2)

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione ...3

Art. 2 - Normativa di riferimento ...3

Art. 3 - Classificazione acustica del territorio comunale ...3

Art. 4 - Valori di rumore ...4

Art. 5 - Piani di risanamento ...4

Art. 6 - Vigilanza e controllo ...5

Art. 7 - Modalità di misura del rumore ...5

Art. 8 - Valutazione di impatto acustico ...5

Art. 8 bis - Valutazione revisionale di clima acustico I soggetti interessati alla realizzazione di: ...7

Art. 8 ter - Valutazione di impatto acustico Esclusioni ...7

Art. 8 quater - Consumazioni alimenti e bevande su aree all’aperto pubbliche e private ...8

Art. 9 - Rilascio di agibilità, abitabilità, autorizzazioni o nulla osta ...8

Art. 10 - Pianificazione urbanistica ...9

Art. 11 - Rumore da traffico veicolare ...10

Art. 12 - Attività domestiche, similari e correlate ...10

Art. 13 - Campane ...11

Art. 14 - Autorizzazioni in deroga ...12

Art. 15 - Sanzioni ...14

TABELLA 1 ...15

TABELLA 2 ...16

TABELLA 3 ...17

TABELLA 4 ...18

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Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica al rumore proveniente da sorgenG fisse e mobili di qualsivoglia natura, esterne o interne agli edifici e connesso all'esercizio di aNvità produNve, commerciali, ricreaGve ed assimilabili od all'uGlizzo di macchinari ed impianG, compreso il rumore prodoQo dal traffico veicolare nelle sue diverse forme.

Il presente Regolamento non si applica alle sorgenG sonore che producono effeN esclusivamente all’interno di locali adibiG ad aNvità industriali o arGgianali senza diffusione di rumore nell’ambiente esterno, in quanto soggeQe a normaGva specifica.

Sono abolite, a far tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento, tuQe le norme in materia di inquinamento acusGco emanate anteriormente dall’Amministrazione Comunale di Treviglio che interagiscono con le presenG disposizioni, faQe salve le norme che disciplinano specificatamente aNvità o situazioni non contemplate nel presente regolamento o contemplate nell’ambito di una faNspecie generale.

Art. 2 - Normativa di riferimento Le norme di riferimento sono:

- la Legge n. 447/1995, legge quadro in materia di inquinamento acusGco, ed i relaGvi decreG applicaGvi, che stabiliscono, fra l’altro, le competenze delle pubbliche amministrazioni, i valori limite del rumore, le definizioni tecniche, gli obblighi relaGvamente ai piani di risanamento acusGci, le tecniche di rilevamento ed i requisiG acusGci degli edifici;

-

D.lgs. 19 agosto 2005 n.194 “AQuazione della direNva 2002/49/Ce relaGva alla determinazione e alla gesGone del rumore ambientale,

-

la Legge Regionale n.13/2001, e relaGve deliberazioni della Giunta Regionale, che danno disposizioni e indicazioni tecniche in merito alla redazione della classificazione acusGca del territorio comunale ed ai piani di risanamento;

-

la delibera della Giunta regionale n. 6906 del 16.11.2001, relaGva ai criteri di redazione del piano di risanamento acusGco delle imprese, da presentarsi ai sensi della l.447/1995;

-

la delibera della Giunta regionale n.9776 del 2 luglio 2002, relaGva ai criteri tecnici di deQaglio per la redazione della classificazione acusGca del territorio comunale.

Art. 3 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il territorio del Comune di Treviglio, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 447/95 e successive integrazioni e modificazioni, viene suddiviso in zone in ragione della desGnazione d'uso e della necessità di salvaguardia della quiete pubblica, come riportato nel documento

(4)

“Classificazione AcusGca del Territorio Comunale” e nella relaGva planimetria, entrambi allegaG al presente regolamento.

Le successive modifiche delle desGnazioni urbanisGche o del sistema viabilisGco e infrastruQurale dovranno essere compaGbili con il presente regolamento o dovranno modificarne le previsioni, avendo cura di ricomporre un quadro normaGvo coerente, finalizzato alla tutela della salute e della qualità della vita.

Art. 4 - Valori di rumore

Ad ogni zona prevista dalla classificazione acusGca del territorio comunale vengono assegnaG i valori limite di emissione, i valori limite assoluG di immissione e i valori di qualità in ragione della classe di appartenenza, secondo quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997, dal DPR n.459 del 18/11/1998, e dal DPR n.142 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; i valori in vigore al momento dell’approvazione del presente regolamento e applicabili al momento in considerazione delle infrastruQure presenG sul territorio comunale, sono riportaG nelle allegate tabelle 1, 2 e 3.

Art. 5 - Piani di risanamento

Le aziende ed i gestori dei servizi di pubblico trasporto o delle relaGve infrastruQure, qualora siano interessate dal superamento dei limiG previsG dalla zonizzazione acusGca, predispongono il relaGvo piano di risanamento acusGco e lo trasmeQono al Comune per l’approvazione, in conformità alle modalità ed ai contenuG previsG dalla normaGva vigente.

Per i piani di contenimento e abbaNmento del rumore relaGvamente ai servizi pubblici di trasporto o delle relaGve infrastruQure si applica quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29/11/2000.

Per casi di gravi situazioni di inquinamento acusGco, il Comune, senGto il parere dell’ARPA di Bergamo, può prescrivere tempi di adeguamento più brevi di quelli previsG dal progeQo.

Il Comune provvede ad informare le aziende interessate alla predisposizione dei piani di risanamento e verifica che le stesse provvedano entro i termini previsG.

L’Amministrazione Comunale provvede ad approvare il Piano di risanamento acusGco, di cui all’art.

7 della Legge n. 447/95.

Il Piano di risanamento deve essere redaQo in conformità alla classificazione acusGca del territorio comunale, essere coordinato con il sistema della viabilità e tener conto dei vincoli territoriali esistenG nonché dei piani di risanamento presentaG dalle aziende e dai gestori dei servizi di pubblico trasporto.

Il Piano di risanamento acusGco comunale deve prevedere priorità di intervento per i casi di:

(5)

-

superamento dei valori di aQenzione di cui all’art.2, comma 1, leQera g) della Legge n. 447/95,

-

presenza nella zonizzazione acusGca del territorio di zone adiacenG avenG limiG che si discostano per più di 5 dB(A).

Art. 6 - Vigilanza e controllo

Le aNvità di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acusGco per aNvità che riguardano il solo territorio comunale sono svolte dal Comune, nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (IsGtuzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA) o altro soggeQo competente in acusGca così come previsto dalla Legge n. 447/1995, dalla L.R. n. 13/2001, nonché dalla deliberazione regionale 17 maggio 2006 n. 8/2651.

Sono di competenza del Comune la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodoQe dai veicoli, nei limiG di cui all’art.6 della Legge 26/11/95 n.447.

Il Sindaco ovvero il dirigente competente per materia, su proposta dell’ente di controllo o di altro soggeQo di cui al comma 1, emeQe provvedimenG affinchè le cause del superamento dei limiG consenGG siano rimosse.

Le funzioni di vigilanza e controllo direQo sul rispeQo delle prescrizioni formulate nelle autorizzazioni o nelle ordinanze comunali (emanate in via generale o specifica), nonché sul rispeQo delle condizioni autocerGficate dai Gtolari delle aNvità che possono generare rumore, speQano al Comune, che le svolge tramite il personale della Polizia Locale e del Servizio Ambiente, con il supporto dell’ARPA.

Qualora l’Arpa non possa fornire il servizio richiesto in tempo uGle, il Comune potrà avvalersi di un laboratorio privato accreditato.

Art. 7 - Modalità di misura del rumore

Per le modalità di misura del rumore, la strumentazione e le definizioni tecniche, si rimanda a quanto specificato dalla normaGva vigente.

Art. 8 - Valutazione di impatto acustico

Gli adempimenG in materia di inquinamento acusGco gravanG sulle imprese sono disciplinaG dalla normaGva statale e regionale.

La realizzazione di impianG ed infrastruQure adibiG ad aNvità produNve, sporGve e ricreaGve e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e qualunque Gtolo abilitaGvo alla uGlizzazione dei

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medesimi immobili ed infrastruQure o all'esercizio di aNvità produNve che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiG stabiliG dal documento di classificazione acusGca, sono soggeN all’obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impaQo acusGco predisposta da un tecnico competente in acusGca.

In presenza di fonG di rumore significaGve, la documentazione sopra citata dovrà contenere una relazione tecnica deQagliata che descriva in parGcolare le sorgenG sonore interne ed esterne presenG nell’insediamento, i risultaG di opportune rivelazioni fonometriche effeQuate, la previsione dell’incremento sonoro prodoQo dalle sorgenG suddeQe, le misure tecniche od organizzaGve adoQate per il rispeQo dei limiG di zona.

Ai medesimi obblighi sono soQoposte domande e noGfiche relaGve alla modifica degli impianG, infrastruQure o cicli lavoraGvi delle aNvità sopra citate.

Sono altresì tenuG a predisporre un’idonea documentazione di impaQo acusGco (redaQa nei termini di cui al paragrafo precedente) i soggeN, pubblici o privaG, Gtolari di progeN relaGvi alla realizzazione, alla modifica ed al potenziamento delle seguenG opere/aNvità:

-

aeroporG, aviosuperfici, elisuperfici ed eliporG;

-

strade di Gpo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quarGere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni;

-

discoteche;

-

scuole di musica;

-

circoli privaG ove sono presenG macchinari o impianG rumorosi, installaG in locali che sono inseriG o sono struQuralmente connessi ad edifici nei quali sono presenG locali desGnaG ad abitazione e che durante lo svolgimento delle loro aNvità prevedono almeno una delle seguenG condizioni:

a. uGlizzo di impianG o apparecchiature per la refrigerazione di alimenG o bevande, per l’aspirazione, la venGlazione, il condizionamento e la climaGzzazione e che funzionino anche in periodo noQurno;

b. uGlizzo di impianG di diffusione sonora o svolgimento di manifestazioni ed evenG con diffusione di musica o uGlizzo di strumenG musicali;

c. uGlizzo di spazi all’aperto.

-

impianG sporGvi e ricreaGvi;

-

ferrovie ed altri sistemi di trasporto colleNvo su rotaia.

Qualora una delle suddeQe opere sia soggeQa a Valutazione di ImpaQo Ambientale, il Comune nell’esprimere il parere di competenza, Gene conto anche dei contenuG degli elaboraG relaGvi all’impaQo acusGco.

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Art. 8 bis - Valutazione revisionale di clima acustico I soggetti interessati alla realizzazione di:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali, case e isGtuG di cura, residenze socio assistenziali e riabilitaGve con un numero di posG leQo superiore a 50;

c) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

d) nuove insediamenG residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell’art.8 della L.

447/1995;(*)

devono presentare al Comune di Treviglio una valutazione previsionale del clima acusGco dell’area interessata alla loro realizzazione, congiuntamente alla richiesta di approvazione del relaGvo progeQo ad esclusione dei nuovi insediamenG residenziali di cui al punto d) per i quali la valutazione è sosGtuita da un’autocerGficazione del tecnico abilitato che aQesG il rispeQo dei requisiG di protezione acusGca in relazione alla zonizzazione acusGca di riferimento.

(*) Ad esclusione delle strade di cui al b), comma 2 dell’art. 8 della Legge n. 447/1995 per le quali ci si riferisce ai valori delle fasce di perGnenza di cui al D.P.R. 142/2004, e delle ferrovie per le quali la fascia di larghezza è pari a mt 100 individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, si intendono per prossime le aree desGnate a nuovi insediamenG residenziali poste a mt 50 dalle opere di cui ai punG c) d) e) del menzionato art. 8. Nel caso la discoteca (punto c) svolga aNvità all’aperto, tale distanza è determinata in mt 200.

Art. 8 ter - Valutazione di impatto acustico Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'arGcolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 oQobre 1995, n. 447, le aNvità a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B previsto dall’art.4 del DPR n.227/2011, faQa eccezione per l'esercizio di ristoranG, pizzerie, traQorie, bar, mense, aNvità ricreaGve, agroturisGche, culturali e di speQacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenG balneari che uGlizzino impianG di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed evenG con diffusione di musica o uGlizzo di strumenG musicali. In tali casi è faQo obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impaQo acusGco ai sensi dell'arGcolo 8, comma 2, della legge 26 oQobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sosGtuGva dell'aQo di notorietà di cui all'arGcolo 8, comma 5, della legge 26 oQobre 1995, n. 447, ove non vengano superaG i limiG di emissione di rumore stabiliG dalla classificazione acusGca di questo Comune.

Per le aNvità diverse da quelle indicate nell'Allegato B previsto dall’art.4 del DPR n.227/2011, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiG stabiliG dal documento di classificazione acusGca di questo Comune, la documentazione di cui all'arGcolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 oQobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sosGtuGva dell'aQo di notorietà ai sensi dell'arGcolo 8, comma 5, della legge 26 oQobre 1995, n. 447.

(8)

Art. 8 quater - Consumazioni alimenti e bevande su aree all’aperto pubbliche e private

Al fine di tutelare l’interesse pubblico della sicurezza e della salute, alle aNvità di cui alle categorie da 1 a 8 indicate nell’allegato B del DPR n.227/2011 ( ), escluse dall’obbligo di presentare la 1 valutazione previsionale di impaQo acusGco, è consenGto l’uGlizzo di spazi all’aperto o dehors, pubblici o privaG, di cui hanno la disponibilità o la concessione, nella fascia oraria noQurna, limitatamente dalle ore 22 alle ore 24.

La qualità di Gtolare della gesGone degli esercizi sopra indicaG comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienG non sfoci in condoQe contrastanG con le norme concernenG la sicurezza urbana e l’interesse pubblico di rispeQo delle occupazioni e del riposo delle persone e pertanto, faQe salve parGcolari prescrizioni contenute nei provvedimenG o contraN concessori delle aree pubbliche o private, è faQo:

-

assoluto divieto di uGlizzo di impianG di diffusione sonora o di svolgere manifestazioni ed evenG con diffusione di musica o uGlizzo di strumenG musicali,

-

obbligo di vigilare ed intervenire al fine di evitare possibili situazioni di disturbo alla quiete pubblica ed il superamento dei limiG acusGci di zona generaG dal comportamento degli avventori (schiamazzi, intralcio alla viabilità o parcheggio di veicoli in corrispondenza del locale fuori dagli spazi consenGG, ecc.);

Inoltre, dopo l’orario indicato al comma 1 del presente arGcolo, ai Gtolari della gesGone degli esercizi, è faQo:

-

obbligo di invitare gli avventori a liberare le aree perGnenziali esterne;

-

divieto di conferire rifiuG e vetri nei contenitori esterni all’esercizio o su aree all’aperto limitrofe;

-

divieto di produrre rumori che provochino disturbo alla quiete pubblica ad esempio causaG dalla rimozione di tavoli e sedie, pulizie ecc.

Art. 9 - Rilascio di agibilità, abitabilità, autorizzazioni o nulla osta

( ) 1 Elenco a)vità di cui alle categorie da 1 a 8 indicate nell’allegato B del DPR n.227/2011 1. Attività alberghiera.

2. Attività agro turistica.

3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).

4. Attività ricreative.

5. Attività turistica.

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.

7. Attività culturale.

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.

(9)

Nei casi per i quali il soggeQo richiedente è tenuto a redigere la documentazione di impaQo acusGco, il servizio comunale competente al rilascio dell’aQo finale acquisisce il parere dell’Arpa sulla documentazione relaGva all'impaQo acusGco o sulla valutazione previsionale del clima acusGco prima del rilascio di autorizzazioni o permessi, faQa salva la possibilità che venga presentata un’autocerGficazione che aQesG il rispeQo dei valori limite previsG per la zona ove è ubicato l’immobile o l’aNvità.

Il rilascio del cerGficato di agibilità o di altre autorizzazioni o permessi, è subordinato all’accertamento della conformità delle opere e degli impianG a quanto previsto nella documentazione relaGva all'impaQo acusGco o alla valutazione previsionale del clima acusGco presentata.

Il rilascio del cerGficato di agibilità degli edifici adibiG a:

- residenze e assimilabili - uffici ed assimilabili

- alberghi, pensioni ed assimilabili

- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili

- edifici adibiG ad aNvità scolasGche a tuN i livelli ed assimilabili - edifici adibiG ad aNvità ricreaGve o di culto e assimilabili - edifici adibiG ad aNvità commerciali ed assimilabili

è subordinato al rispeQo dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiG acusGci passivi dei componenG degli edifici e delle sorgenG sonore interne, secondo quanto disposto dalla normaGva vigente.

Nei casi di aNvità soggeQe unicamente a presentazione di Dichiarazioni o segnalazioni cerGficate di Inizio ANvità, il competente Ufficio comunale provvede all’acquisizione del parere dell’Arpa per l’emissione di eventuali provvedimenG restriNvi.

Le autorizzazioni relative all’esercizio di attività che comportano la diffusione sonora all’aperto, per quanto quest’ultima sia compatibile con la classificazione acustica della zona, devono prevedere gli stessi limiti d’orario previsti per le attività corrispondenti indicate nella tabella 4 (vedi punto 17 Tab. 4), qualora nel raggio di 200 metri dalla fonte sonora siano presenti delle abitazioni.

Art. 10 - Pianificazione urbanistica

Nella redazione del Piano di Governo del Territorio, di nuovi strumenG urbanisGci, loro revisioni e varianG, le desGnazioni d’uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effeN dell’inquinamento acusGco, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

(10)

Art. 11 - Rumore da traffico veicolare

FaQo salvo quanto disposto dalla normaGva vigente in merito alle caraQerisGche e l’impiego dei mezzi di segnalazione acusGca, dei silenziatori e dei disposiGvi aN a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è faQo obbligo, nell’uGlizzo di tali mezzi, di assumere comportamenG tali da ridurre al minimo la rumorosità prodoQa.

In parGcolare è vietato:

- uGlizzare segnalazioni acusGche al di fuori dei casi in cui sia necessario in relazione alla sicurezza della circolazione;

- effeQuare partenze a scaQo o altre manovre che provochino lo sliQamento dei pneumaGci;

- effeQuare partenze a scaQo o brusche frenate al di fuori dei casi in cui sia necessario in relazione alla sicurezza della circolazione;

- effeQuare colpi di accelerazione a veicolo fermo, al di fuori dei casi in cui ciò sia effeQuato in aree di perGnenza di autofficine o concessionari e sia necessario per operazioni di riparazione o collaudo (faQo salvo il rispeQo dei limiG di zona);

- riscaldare o lasciare in moto veicoli in sosta al di fuori dei casi di cui al punto precedente (faQo salvo il rispeQo dei limiG di zona);

- transitare con apparecchi radio a bordo di veicoli tenuG a volume elevato che siano chiaramente udibili all’esterno dell’abitacolo;

- transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;

- azionare sirene su veicoli autorizzaG al di fuori dei casi necessari.

Art. 12 - Attività domestiche, similari e correlate

FaQo salvo il rispeQo dei limiG di zona, le aNvità domesGche e ricreaGve private effeQuate all’interno o all’esterno di insediamenG abitaGvi, devono avvenire in orari ed in condizioni tali da non provocare l’emissione di suoni o rumori che siano di disturbo al vicinato; parGcolare aQenzione deve essere posta al rispeQo del riposo noQurno o pomeridiano.

Si considerano aNvità domesGche quelle connesse all’uGlizzo dell’abitazione o ad aNvità di passatempo od hobby, escludendo le aNvità di costruzione, manutenzione o riparazione di struQure o impianG.

Tali aNvità, così come pure gli impianG tecnologici posG all’interno degli edifici, non devono rappresentare una fonte di rumore superiore alla soglia di normale tollerabilità nei riguardi degli abitanG dell’edificio in cui si genera.

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Ai disposiGvi anGfurto installaG in edifici, insediamenG o a bordo di veicoli, non si applicano i limiG di zona, ma la durata della loro emissione sonora non deve superare i 10 minuG.

I proprietari di animali, specie i cani, o le persone che li accudiscono, devono sorvegliare affinché gli stessi non siano di disturbo alla quiete pubblica.

Sono vietaG gli spari, faN salvi quelli prodoN in poligoni di Gro (nel rispeQo dei limiG di zona) o nell’esercizio dell’aNvità venatoria, e le aNvità pirotecniche che prevedono lancio di razzi, scoppio di petardi e similari, faQo salvo quelle svolte nell’ambito di manifestazioni pubbliche autorizzate e in conformità con la legislazione vigente.

Nelle vie o piazze o spazi privaG all’aperto è in via generale proibito l’emissione di suoni o rumori che possano essere di disturbo alla quiete pubblica; in parGcolare:

-

sono proibiG grida, schiamazzi o canG, al di fuori di pubbliche manifestazioni autorizzate;

-

l’impiego di apparecchi radio o di riproduzione sonora è ammesso a condizione che non sia fonte di disturbo della quiete pubblica;

-

le operazioni di carico e scarico, specie se effeQuate in orario noQurno, vanno svolte adoQando tuQe le precauzioni al fine di prevenire la diffusione di rumori molesG.

Gli annunci pubblicitari sonori sono vietaG all’interno della centro storico; nelle altre zone sono ammessi solo nella fascia oraria indicata nella tabella 4, previa autorizzazione del Comune.

Art. 13 - Campane

Il suono delle campane (anche riprodoQo con impianG di diffusione sonora), in considerazione del suo significato simbolico e di richiamo religioso e culturale, non è soggeQo al rispeQo dei valori limite relaGvi a ciascuna zona acusGca. 


Dalle ore 23.00 e fino alle ore 8.00 del maNno dovrà essere evitato il suono prolungato delle campane, che non dovrà protrarsi oltre tre minuG consecuGvi e con non più di un evento sonoro ogni ora.

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Art. 14 - Autorizzazioni in deroga

Il Comune può concedere la possibilità di derogare ai limiG di rumore stabiliG per ciascuna zona in caso di aNvità a caraQere temporaneo o di aNvità aperte al pubblico, a determinate condizioni.

La deroga è autorizzata in via generale o su specifica domanda, secondo quanto previsto nella tabella 4. 


Le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale sono autorizzate alla deroga in via generale; in questo caso il servizio che organizza l’evento stabilisce condizioni di svolgimento corrispondenG a quanto stabilito per manifestazioni similari. 


Le aNvità soggeQe ad autorizzazione in deroga devono comunque far uso di macchinari, aQrezzature e impianG conformi alle direNve comunitarie in materia di potenza acusGca prodoQa ed essere provviste del relaGvo marchio CE. 


Sono soggeQe ad esplicita istanza di deroga al Comune le seguenG aNvità:

-

manifestazioni sporGve effeQuate al di fuori degli impianG ad esse dedicaG;

-

manifestazioni e traQenimenG musicali;

-

feste popolari, patronali o poliGche;

-

luna park e circhi;

-

speQacoli temporanei o mobili o comunque all’aperto;

-

annunci pubblicitari sonori effeQuaG mediante veicoli;

-

altre aNvità di caraQere temporaneo, diverse da quelle indicate nella tabella 4.

La richiesta autorizzazione in deroga dovrà essere presentata al servizio comunale competente per il rilascio dell’autorizzazione principale contestualmente all’istanza per il rilascio di quest’ulGma (es: concessione di suolo pubblico, autorizzazione all’esercizio di speQacolo ambulante, ecc). Nel caso in cui non sia prevista un’autorizzazione ulteriore rispeQo a quella per l’impaQo acusGco, il servizio competente per il rilascio dell’autorizzazione in deroga è quello preposto alla tutela dell’ambiente. 


La richiesta autorizzazione in deroga dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’aNvità che si intende svolgere. La richiesta di deroga dovrà comunque indicare:

-

l'aNvità che si intende svolgere;

-

l'ubicazione dell'aNvità e la distanza dagli edifici più prossimi;

-

il Gpo di impianto, strumento o aQrezzatura rumorosa che si intende uGlizzare;

-

la durata in giorni e le ore della giornata in cui si intende svolgere l'aNvità e le date di inizio e di 
 conclusione della stessa;

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-

il livello di rumorosità prevedibile al perimetro dell’area di perGnenza dell’aNvità ed all’altezza 
 dell’obieNvo sensibile più prossimo.

L’autorizzazione in deroga su domanda, con le relaGve prescrizioni, è unita o integrata all’autorizzazione principale, se prevista, ed è rilasciata nei termini previsG per quest’ulGma; nel caso di esclusiva competenza del servizio preposto alla tutela dell’ambiente, l’autorizzazione in deroga è rilasciata o espressamente negata entro 15 giorni lavoraGvi dalla presentazione della domanda.

Per i casi di parGcolare complessità, il Comune può chiedere il parere dell’ARPA, informandone il richiedente entro i termini previsG per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è protraQo sino all’acquisizione del parere dell’Arpa, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il parere non pervenga, la decisione è rimessa al servizio comunale preposto alla tutela dell’ambiente.

I termini sopra indicaG si interrompono in caso risulG necessario richiedere integrazioni alla documentazione tecnica allegata all’istanza e riprendono una volta ricevuto quanto richiesto. 


Il Comune ha facoltà di negare la deroga in caso di svolgimento contemporaneo o consecuGvo di più aNvità o manifestazioni, sopraQuQo in zone che necessitano parGcolare tutela, tra cui le zone di Classe II o ad esse prossime.

L’autorizzazione di deroga può non essere rilasciata qualora l’aNvità o la manifestazione possa influire sul regolare svolgimento di aNvità di scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e case di riposo.

Rimane facoltà del Comune la sospensione delle aNvità autorizzate che si rivelano parGcolarmente rumorose, ovvero formulare prescrizioni, anche diverse da quelle stabilite nella Tabella 4, in termini di orari o di limiG di rumore.

Nei capitolaG di appalto il Comune prevede specifiche prescrizioni per la limitazione del rumore durante l’esecuzione delle aNvità, definendo i limiG di emissione e le fasce orarie da rispeQare, in ragione dell’ubicazione dell’aNvità.

Nell’allegata Tabella 4 è riportato un elenco non esausGvo delle aNvità e delle condizioni per le quali è possibile autorizzare la deroga al rispeQo dei limiG acusGci di zona, ovvero per le quali è prevista la deroga in via generale.

E’ facoltà del Comune prevedere, sia in caso di deroga in via generale che su domanda, limiG di orario più restriNvi rispeQo a quelli indicaG in tabella 4, specie in caso di aNvità parGcolarmente rumorose o di più aNvità svolte contemporaneamente.

Per aNvità diverse da quelle elencate nella tabella 4, gli orari sono stabiliG volta per volta in ragione del Gpo di aNvità, del luogo in cui deve essere esercitata e del valore massimo di immissione di rumore previsto.

(14)

L’area del Foro Boario, che sulla tavola di azionamento allegata risulta campita come area desGnata a speQacoli e manifestazioni di caraQere temporaneo e/o periodico, in aQesa di un piano di risanamento acusGco ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/2001 è soggeQa al divieto di amplificazione eleQroacusGca in presenza di aNvità didaNca (sia diurna che serale).

Al di fuori delle situazioni autorizzate con le modalità di cui sopra, qualsiasi aNvità non deve superare i limiG di rumorosità previsG per la zona interessata.

Le aNvità temporanee che producono emissioni di rumore superiori ai limiG di zona previsG e sono prive di autorizzazione alla deroga dagli stessi, ovvero che non rispeQano le condizioni riportate nell’autorizzazione alla deroga, rilasciata in modo specifico o in via generale, sono sanzionate dal Comune secondo quanto previsto dall’art.18 e sono inGmate a prendere immediaG provvedimenG al fine di rispeQare quanto prescriQo. In caso di inoQemperanza, le aNvità sono sospese con ordinanza.

Art. 15 - Sanzioni

FaQo salvo quanto previsto dall’art. 659 del Codice Penale e salvo che il faQo non cosGtuisca violazione ad altra norma di legge, si applicano le seguenG sanzioni:

-

chiunque nello svolgimento di un’aNvità o manifestazione superi i limiG di immissione o emissione previsG è punito con la sanzione amministraGva prevista dall’art. 10 comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447, che va da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 5.165,00 euro;

-

chiunque svolga un’aNvità in assenza di autorizzazione per l’impaQo acusGco, se prevista, è soggeQo ad una sanzione amministraGva compresa fra 100,00 euro a 500,00 euro;

-

chiunque nello svolgimento di un’aNvità o manifestazione non rispeN in toto o rispeN solo in parte le prescrizioni in materia di aNvità rumorose previste per le aNvità autorizzate in via generale o le prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga o altre prescrizioni previste dal presente regolamento è punito con la sanzione amministraGva pecuniaria da 200,00 euro a 500,00 euro;

-

nel caso l’ordinanza di cui all’art.14 venga emessa ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 26/10/1995 n. 447 (provvedimento richiesto da eccezionali ed urgenG necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente), l’inoQemperanza della stessa è punita con la sanzione amministraGva prevista dall’art. 10 comma 1 della stessa Legge, che va da un minimo di € 1.132,00 a un massimo di € 10.330,00; qualora invece venga emessa in assenza del verificarsi delle condizioni di cui al menzionato art. 9, l’inoQemperanza è punita con la sanzione amministraGva che va da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00.

-

per tuQe le altre violazioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministraGva pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.

(15)

TABELLA 1


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TABELLA 2 


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TABELLA 3

(18)

TABELLA 4

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