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Imposta di bollo: per i vitalizi dei consiglieri regionali è prevista l’esenzione

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Academic year: 2022

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Risposta n. 419/2021

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO PROSPETTI ATTESTANTI ASSEGNI VITALIZI

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante rappresenta che "ha rivestito la carica di consigliere del Consiglio della Regione xxx (...) per un totale di 15 anni e risulta titolare dei diritto all'assegno vitalizio".

Al riguardo, fa presente, che "Il Consiglio regionale ... (...) eroga a favore dei propri Consiglieri cessati dal mandato le indennità per cariche elettive (...) ivi compresi gli assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche medesime. (...) certifica mensilmente l'erogazione dell'indennità e dell'assegno vitalizio.

Nel caso di specie rilascia un prospetto o cedolino dal quale risultano l'imponibile lordo, le trattenute di legge, l'importo netto da liquidare, che viene accreditato (...).

Inoltre, il Consiglio assoggetta tale prospetto (...) ad imposta di bollo".

L'istante riferisce che "il Consiglio, tuttavia, non sempre ha assoggettato i

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prospetti (...) ad imposta di bollo (...) addebitandola ai consiglieri ed ex consiglieri".

Tanto premesso, chiede di conoscere il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai prospetti oggetto del quesito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante propone due soluzioni interpretative dove in entrambi i casi si valorizza l'esenzione dall'imposta di bollo per i prospetti oggetto del quesito.

Nella soluzione "A" ritiene che "E' pacifico che le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (...) e quelle percepite dai giudici costituzionali e l'assegno del Presidente della Repubblica sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", anche perché riferisce che "alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio sostituto d'imposta provvede (...) ad inviare al sostituito istante la certificazione unica che attesta l'ammontare dell'assegno vitalizio (...) liquidato nell'anno

precedente e le imposte trattenute affinché l'istante sostituito possa adempiere agli obblighi tributari".

L'interpellante sostiene, inoltre che è "pacifico (...), che l'assegno vitalizio erogato ai consiglieri cessati dal mandato abbia natura previdenziale".

L'istante, tenuto conto di quanto sopra riferisce che "non risulta (...) che l'assegno al Presidente della Repubblica, le indennità corrisposte ai giudici della corte costituzionale, ai parlamentari nazionali, ai consiglieri regionali, nonché i conseguenti assegni vitalizi in dipendenza della cessazione delle relative cariche elettive, le indennità ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali siano soggetti all'imposta di bollo (...) mentre fa eccezione a siffatto generalizzato comportamento il Consiglio" citato che non ha applicato l'imposta di bollo fino all'ottobre 2010 alle indennità dei consiglieri mentre dal mese successivo ha iniziato a sottoporle al tributo in questione.

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L'istante non si spiega il cambio di comportamento, e pertanto auspica che si possa tornare a non applicare l'imposta di bollo come avveniva fino all'ottobre 2010.

Con la soluzione "B" l'interpellante richiama una risposta fornita nel 2014 ad un'istanza di interpello dove si affermava che "le quietanze attestanti i pagamenti rilasciate dal tesoriere alla Provincia sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 della tabella".

Poiché l'istante, sostiene che "anche il Consiglio (della Regione xxx) come tutti gli enti pubblici, si avvale per i propri pagamenti di una Banca che agisce in veste di tesoriere e svolge la funzione di agente contabile dell'ente...", ritiene che "...la documentazione che viene inviata dalla banca all'ente, in virtù della convenzione di tesoreria, è riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione e dunque esente dall'imposta di bollo in applicazione dell'articolo 27 della Tabella,

allegato B del dpr 642/1972".

Concludendo, l'interpellante "ritiene che i prospetti delle indennità e degli assegni vitalizi siano (...) esenti in modo assoluto dalla imposta di bollo di euro 2,00 secondo l'ipotesi A, oppure secondo l'ipotesi B, o per entrambe".

Infine, nel caso in cui detti prospetti dovessero scontare l'imposta in parola, l'interpellante ritiene che "L'onere relativo (...) è a carico del debitore, nel caso di specie, il Consiglio della Regione xxx e non del creditore".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all'articolo 1 prevede che "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa".

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Al riguardo, vale la pena osservare che l'articolo 13 di detta Tariffa, prevede l'applicazione del tributo in questione per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".

L'obbligo di apporre il contrassegno sugli atti di cui al citato articolo 1 è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento. Ciò in quanto l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della formazione di detti atti.

Il predetto trattamento tributario subisce una deroga per gli atti e documenti che la tabella, Allegato B al d.P.R. dell'imposta di bollo, elenca come esenti in modo assoluto dal tributo in questione.

Al riguardo, vale la pena osservare che l'articolo 26 di detta Tabella prevede l'esenzione per le "Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Con riferimento al caso prospettato, occorre considerare che il cedolino e/o prospetto emesso dal Consiglio, quale sostituto d'imposta, certifica mensilmente l'erogazione della indennità e dell'assegno vitalizio e, quindi, svolge la funzione di quietanzare le somme che il Consiglio eroga, oltre che di indicare l'imponibile lordo, le trattenute di legge e l'importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario di cui l'istante è il titolare.

Considerato quanto sopra, la scrivente ritiene che i prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti, debbano essere ricompresi tra gli atti indicati nel sopra citato articolo 26 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto siano da considerarsi esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,

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assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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