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IMPOSTE DIRETTE: SONO DETRAIBILI ANCHE LE DONAZIONI AI COMUNI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI NECESSARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

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RISOLUZIONE N. 80/E

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Roma, 21 dicembre 2020

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza - Articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

QUESITO

Sono pervenute, da più parti, richieste di chiarimenti con specifico riferimento alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, viene chiesto se le donazioni finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici, quali personal computer e tablet, per permettere agli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, di accedere alla didattica a distanza (DAD), rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dal citato articolo 66 del decreto Cura Italia.

Inoltre, nel caso in cui tali donazioni diano diritto alla predetta agevolazione, si chiede di sapere se le stesse, effettuate in denaro o in natura, possono essere erogate direttamente agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado o per il tramite di Comuni o della Protezione Civile.

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Al riguardo, l’articolo 66 del citato decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Con le stesse finalità, il medesimo articolo 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, riferita alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il DPCM 20 giugno 2000.

Sul punto sono stati forniti chiarimenti con la Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E e con le Risoluzioni 27 aprile 2020 n. 21/E e 14 maggio 2020, n. 25/E, a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

Ciò premesso, poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, si ritiene che, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati - in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei

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soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia.

Infine, si ritiene che tali donazioni, in denaro o in natura, possano essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma che non possano essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66 del decreto Cura Italia.

Si rammenta, tuttavia, che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i–octies), del TUIR per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa è prevista una detrazione pari al 19 per cento dell’erogazione stessa senza limiti di importo. Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, è prevista, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del TUIR, la deducibilità delle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Resta ferma la non cumulabilità delle predette agevolazioni relativamente alla medesima spesa, in conformità ai principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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