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Decreto Sostegni Bis

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Academic year: 2022

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Decreto Sostegni Bis

Dr Antonio Canu – Dr Giampiero Guarnerio ODCEC MILANO

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Art. 1 – Contributo a fondo perduto

In favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (il 26 maggio 2021) è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’articolo 1 del decreto Sostegni I

Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

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A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto sarà riconosciuta qualora l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.

Ai fini del calcolo dell’importo riconosciuto, il testo del decreto Sostegni bis ripropone per tale categoria di contribuenti il meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno dal 60 al 20 per cento.

I soggetti che non hanno beneficiato del fondo perduto del decreto n. 41/2021 dovranno invece presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e il contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla perdita media mensile di fatturato le seguenti percentuali:

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• 90 per cento fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;

• 70 per cento da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;

• 50 per cento da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;

• 40 per cento da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi;

• 30 per cento da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non può essere superiore a 150.000 euro.

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C’è poi un terzo contributo a fondo perduto che, stando a quanto previsto dal testo del decreto Sostegni bis, spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizi o nel 2020 rispetto al 2019.

I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda. Il testo del decreto n. 73/2021 prevede come vincolo per accedere al nuovo aiuto economico l’invio della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.

Art. 2 - Fondo per il sostegno alle attività chiuse (per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nell’arco di tempo intercorrente fra il 1° gennaio e 26 maggio 2021).

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Art. 3 - Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.

79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici).

Art. 4 - Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (estensione ai canoni di affitto dei mesi da gennaio a maggio 2021 e proroga dell’agevolazione fino al 31 luglio 2021).

Spetta alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, , nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda.

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Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), spetta un credito d’imposta – nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda – in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

L’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020; tale condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019

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Art. 5 - Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (sempre riservata alle utenze per usi non residenziali, si estende lo sconto anche per il mese di luglio, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021).

Art. 6 - Agevolazioni TARI vengono 600 milioni di euro per l’anno 2021, per consentire ai comuni di praticare riduzioni per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Art. 7 – Viene estesa la platea dei soggetti presso i quali i fruitori dell’agevolazione tax credit vacanze. Si tratta dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro, che possono utilizzare il bonus, fino al 31 dicembre 2021, per il pagamento dei servizi turistici acquistati: alle imprese turistico ricettive, agli agriturismo e ai bed & breakfast si aggiungono le agenzie di viaggio e i tour operator

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Art. 8 - Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonchè per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (incrementi del fondo e e proroga a fine anno).

Questa disposizione replica, per il 2021, il credito d’imposta che il decreto “Rilancio” (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020) aveva previsto, solo per il 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Il bonus, è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del rimanenze dichiarate nelle tre annualità precedenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

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Chi intende avvalersene deve presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del

“Sostegni bis”

Art. 9 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (al 30 giugno 2021), dei termini per l’introduzione della plastic tax (a gennaio 2022) e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (31 dicembre 2022)-

Art. 10 - Misure di sostegno al settore sportivo (incrementi ai vari fondi di sostegno, nuovi prestiti garantiti e agevolati, proroga a fine anno di misure di sostegno già vigenti)

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Art. 11 - Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione.

Sostanzialmente sono stati incrementi i fondi dedicati e sono state rimodulate le aliquote per l

Art. 12 e 13 - Prorogata fino al 31 dicembre 2021, dell’efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.

Aumento della durata da 6 a 10 anni per i prestiti garantiti da SACE e per i prestiti superiori a 30.000 euro garantiti dal Fondo PMI. Prevista, inoltre, la rimodulazione, dal 1° luglio 2021, della copertura della garanzia del Fondo PMI, anche per i finanziamenti fino a 30.000 euro.

Reintrodotta la garanzia del Fondo per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

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Art. 14 - Tassazione capital gain start up innovative (detassazione delle plusvalenze, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, realizzate da persone fisiche).

Art. 15 - Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese.

Sarà emanato un decreto ministeriale per stabilire le garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse da imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

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Art. 16 - Proroga moratoria per le PMI.

proroga a fine 2021 della sospensione ma limitatamente alla quota capitale e previa domanda entro il 15 giugno.

Art. 17 - Proroga a fine anno per l’attuazione degli interventi in materia di Patrimoni destinati.

Art. 18 - Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (cambiano le condizioni e i requisiti). viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura. si tratta della riproposizione della disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili che era stata introdotta dalla Stabilità 2016 ma poi subito eliminata.

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Art. 19 - Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021-

Proroga a fine anno dell’incentivo che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati.

Per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, per il 2021 ovvero per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è sensibilmente rinforzato l’istituto dell’Ace.

Art. 20 - Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi.

Allargata anche ai soggetti con volume di ricavi o compensi maggiori di 5 milioni, la possibilità di compensare in una sola

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quota annuale, anziché le ordinarie tre, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali di tipo tradizionale, diversi da quelli “Industria 4.0-

Art. 21 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (incremento del fondo e dettaglio delle regole per il suo accesso).

Art. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021. Per il 2021 è innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale”

tra

Art. 31 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci. Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.

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Il bonus è pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e non è cumulabile con altri crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. L’importo spettante (fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario) è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap Art. 31 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Ripristinato, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione”, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

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Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative, anche al fine del rispetto delle risorse complessivamente stanziate (200 milioni di euro).

Art. 31 - Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.

destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro

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L’agevolazione prevede l’esenzione degli atti traslativi dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata.

Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.

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Art. 65 – Misure urgenti per la cultura

Art. 67 – Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari.

Art. 68 – Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico

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