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Anticorruzione. In Gazzetta Ufficiale i Regolamenti dell’ANAC per l’omessa adozione dei Piani e ai sensi dell’art. 47 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2021

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(Delibera n. 438/2021). (21A03691)

(GU n.145 del 19-6-2021)

IL CONSIGLIO

dell'autorita' nazionale anticorruzione

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante

«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante

«Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33», adottato in attuazione della legge dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'art. 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» adottato in attuazione della legge dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante «Modifiche al sistema penale» con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18;

Vista la legge 5 luglio 1982, n. 141, recante «Disposizioni per la pubblicita' delle situazioni patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»;

Visto l'art. 14, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni», che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

Visto l'art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorita' nazionale anticorruzione di potersi avvalere per le attivita' di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di finanza;

Visto il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 149 «Notificazione a mezzo del servizio postale» e 149-bis

«Notificazione a mezzo posta elettronica»;

Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 12 maggio 2021, che ha approvato modifiche sulla disciplina delle notifiche dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorita';

Ritenuto necessario disciplinare, in virtu' di quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorita' nazionale anticorruzione;

Ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3

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dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.

97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneita' di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza;

Ritenuto, pertanto, che l'Autorita' nazionale anticorruzione deve considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono determinate per relationem attraverso il richiamo al piu' volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Delibera

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;

b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';

c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';

d) «Ufficio», l'ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'ufficio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;

f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33;

g) «responsabile», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;

h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.

14 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 o dell'art. 19 del decreto legislativo n. 19 agosto 2016, n. 175;

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorita', delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art.

19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per le sanzioni di cui al presente regolamento. Egli puo' individuare, all'interno dell'ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.

2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria,

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garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di difesa del soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.

Parte II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 4

Accertamento

1. L'ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attivita' della Guardia di finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al RPCT di fornire, le motivazioni del mancato adempimento. La richiesta e', altresi', inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'amministrazione o dell'ente interessato, affinche' lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14, lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'ufficio.

2. In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, l'ufficio chiede altresi' al RPCT di trasmettere i dati identificativi del soggetto obbligato, ivi inclusi l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) o, in mancanza di pec, l'indirizzo di residenza. I soggetti obbligati comunicano al RPCT le modifiche dei dati identificativi al fine di consentire la tempestiva trasmissione degli stessi all'Autorita'.

3. Il RPCT e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, rispondono entro trenta giorni, anche con nota congiunta, alle richieste dell'Autorita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

Avvio del procedimento e contestazione della violazione

1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di novanta giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:

a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la menzione della possibilita' di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalita';

b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

d) il termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei trenta giorni di cui alla lettera b).

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3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.

4. L'ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui e' stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorita', previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al responsabile della trasparenza o all'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lettera d).

2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del presente regolamento, di essere sentito, l'ufficio entro trenta giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa.

3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale e' sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso e' consegnata copia ai soggetti intervenuti.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:

a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;

b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata.

3. Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresi' le modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato, secondo le modalita' di cui all'art. 8 del presente regolamento, al soggetto inadempiente. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.

4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

(5)

Parte III

Art. 8

Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice di procedura civile, alla casella di posta elettronica certificata (PEC), del destinatario della sanzione.

2. In mancanza di pec, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149 codice di procedura civile, all'indirizzo di residenza dell'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia reperibile la comunicazione o la notificazione potra' avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza.

3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 10

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il regolamento adottato dall'Autorita' il 15 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 e si applica anche agli illeciti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per i quali non sono stati ancora trasmessi gli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 9 del regolamento del 15 luglio 2015 da ultimo indicato.

Approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 438 nell'adunanza del 12 maggio 2021.

Il Presidente: Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 giugno 2021.

p. il segretario: Greco

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