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A decorrere dal 1° maggio 1995 è entrato in vigore - secondo la previsione degli articoli 1, par

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 35 del 14 giugno 1995

Oggetto: Adesione del Liechtenstein all'Accordo C.E.E.-A.E.L.S. relativo allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.).

A decorrere dal 1° maggio 1995 è entrato in vigore - secondo la previsione degli articoli 1, par. 2; 22 par.

2-3-4, legge n. 300 del 28/7/1993 (all. n. 1) - nei confronti del Liechtenstein l'Accordo che ha costituito lo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) fra l'Unione Europea ed alcuni dei Paesi aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (A.E.L.S.).

L'Accordo comporta, per i regimi di sicurezza sociale, l'applicazione dei Regolamenti C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dei Paesi S.E.E. (circ. n. 16/1994).

Ne consegue che, a decorrere dalla data del 1° maggio 1995, per la trattazione dei casi di infortunio e di malattia professionale concernenti i lavoratori migranti nel e dal Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni impartite per la materia comunitaria con la "Guida pratica" allegata alla circolare n. 66 del 6 dicembre 1989.

Allo stato, pertanto, i citati regolamenti C.E.E. nn. 1408/1971 e 574 /1972 si applicano nei confronti di tutti i Paesi aderenti all'A.E.L.S. ad eccezione della Confederazione Elvetica, i cui rapporti di sicurezza sociale con l'Italia restano regolamentati dagli Accordi bilaterali a suo tempo sottoscritti.

Ciò posto, si allega l'elenco degli Stati i cui rapporti in materia di sicurezza sociale sono disciplinati dai citati Regolamenti (all. n. 2).

Allegato n. 1 alla circolare n. 35/1995

LEGGE 28 luglio 1993, n. 300

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

OMISSIS

PROTOCOLLO CHE ADEGUA

L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

(2)

LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati le PARTI CONTRAENTI,

OMISSIS

CONSIDERANDO che occorre adottare specifiche disposizioni per l'entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

OMISSIS HANNO DECISO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal Consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo

- abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE;

e

- abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein

(3)

delle misure già adottate dal Consiglio SEE e dal Comitato misto SEE.

3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del Consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

OMISSIS Articolo 22

1. Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti convenzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo SEE e del presente protocollo prima di questa data. Qualora si superi questa data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo deposito.

Tuttavia, qualora l'ultimo deposito preceda di meno di quindici giorni l'inizio del mese successivo, il presente protocollo entra in vigore soltanto il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore una volta che esso abbia depositato i suoi strumenti di ratifica dell'accordo SEE e del presente protocollo, alla data fissata dal Consiglio See e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo millenovecentonovantatre.

OMISSIS

Allegato n. 2 alla circ. n. 35/1995

PAESI AI QUALI SI APPLICANO I REGOLAMENTI COMUNITARI AUSTRIA

BELGIO DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRAN BRETAGNA GRECIA

(4)

ISLANDA IRLANDA LUSSEMBURGO NORVEGIA OLANDA PORTOGALLO SPAGNA SVEZIA

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