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247 Convenzione tra l’INAIL e l’INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza

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DETPRES DEL 6 AGOSTO 2014 N. 247

Convenzione tra l’INAIL e l’INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

vista la delibera n. 84 del 28 marzo 1983 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Convenzione tra l’INAIL e l’INPS per il coordinamento dell’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da malattia professionale e l’indennità di malattia, sottoscritta in data 23 gennaio 1984;

vista la delibera n. 367 del 23 luglio 2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo schema di Convenzione con l’Inps, sottoscritto in data 25 novembre 2008;

considerato che le predette Convenzioni hanno consentito ai due Enti di gestire congiuntamente la definizione di quei casi che presentavano profili di dubbia competenza tra i due Istituti attraverso una regolamentazione delle varie fasi di trattazione amministrativa, sanitaria e contabile al fine di assicurare tempestività nell’erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori;

visti la relazione del Direttore Generale in data 22 luglio 2014 e lo schema di convenzione ivi allegato;

tenuto conto che l’INPS ha ritenuto congrua, quale misura dell’anticipazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, la corresponsione di un importo pari al 50% della indennità per inabilità temporanea assoluta di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 1124/1965;

considerato che l’INPS ha ritenuto che, per i casi in cui sia necessario verificare la sussistenza del diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, l’INAIL non potrà erogare alcuna prestazione fino alla comunicazione da parte dell’ente di previdenza, a seguito di richiesta dell’INAIL, del riscontro sui suddetti accertamenti;

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preso atto che i due Enti si impegnano a disciplinare, con circolare congiunta, alcuni aspetti applicativi della convenzione;

tenuto conto che le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali,

DETERMINA

di approvare lo schema di Convenzione tra l’INAIL e l’INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

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