Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 39 del 28 maggio 1984
Oggetto: Comma 16-bis della legge di conversione, con modificazioni, del 27 febbraio 1984, n. 18, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 (condono).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984 è stata pubblicata la legge in oggetto per effetto della quale il termine del 30 novembre 1983, di cui all'art. 2,comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, è differito al 30 aprile 1984.
Il termine differito riguarda esclusivamente la iscrizione, da parte dei soggetti autonomi considerati dal predetto comma 14, alle rispettive "commissioni" e, conseguentemente, lo spostamento del termine utile (giorni sessanta dall'iscrizione stessa) per la regolarizzazione in unica soluzione o mediante rateazione.
Poiché è rimasta invariata la previsione del comma 14 soprarichiamato, secondo la quale anche nei confronti dei soggetti in parola valgono le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 del citato art. 2, permane per gli stessi l'obbligo della avvenuta presentazione dell'istanza di "condono" entro il 30 novembre 1983.