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Oggetto:Riduzione dei premi per gli artigiani per gli anni ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n

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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 16 del 15 febbraio 2011.

Oggetto:Riduzione dei premi per gli artigiani per gli anni 2008 – 2009 2010 ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2010.

Quadro normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, articolo 1, comma 1, lettera b)

Decreto Ministeriale 12.12.2000, concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) , articolo 1, commi 780 e 781

Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 marzo 2009 , recante

“Riduzione dei premi artigiani, anno 2008, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 dicembre 2010, riguardante la

riduzione dei premi artigiani, anni 2008, 2009, 2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, legge n 296/2006

Premessa

Le disposizioni della legge finanziaria 20071 prevedono che, con effetto dal 1° gennaio 2008, sia stabilita con decreto ministeriale una riduzione dei premi assicurativi a favore delle aziende artigiane.

La riduzione è concessa “nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo, relativo alla gestione unitaria dell’Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007, superiore al tasso di variazione nominale del PIL indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per il 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro”.

La riduzione è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le quali abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

Il decreto ministeriale 2 dicembre 20102 ha stabilito le seguenti misure di riduzione sull’ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per gli anni dal 2008 al 2010:

2% per l’anno 2008 1,88% per l’anno 2009 2,10% per l’anno 2010

La legge finanziaria 2007 ha previsto che la riduzione si applichi alle imprese artigiane purché ricorrano i seguenti requisiti:

- siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni3 , e dalle specifiche normative di settore;

- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, tenuto conto del carattere strutturale della riduzione e preso atto del mancato

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avvio dei piani pluriennali di prevenzione, d’intesa con i Ministeri vigilanti si è deciso di applicare la riduzione d’ufficio.

Per quanto riguarda il secondo requisito, il biennio di riferimento è quello che precede la singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione.

Ai fini dell’applicazione della riduzione, sono considerati gli infortuni denunciati4 nel biennio di riferimento e non si tiene conto degli infortuni in franchigia e “in itinere”.

L’INAIL provvederà ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del beneficio.

La riduzione non si applica ai premi evasi e ai premi calcolati d’ufficio dall’Istituto ai sensi dell’articolo 28, VIII comma del DPR 1124/65 (in assenza di presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni).

La riduzione non si applica altresì alle posizioni assicurative territoriali per le quali il biennio di osservazione ai fini del requisito dell’assenza di infortuni non è completo.

Pertanto sono escluse le posizioni con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione.

La riduzione si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari).

In caso di variazione di inquadramento successiva all’applicazione della riduzione che comporti l’inclusione o viceversa l’esclusione dal settore artigianato, si procederà come segue:

- per le PAT riclassificate alla gestione artigianato verrà riconteggiato il premio con applicazione della riduzione dalla data di decorrenza della riclassificazione

- per le PAT riclassificate a una gestione diversa dall’ artigianato verrà riconteggiato il premio senza applicazione della riduzione dalla data di decorrenza della riclassificazione.

In caso di variazioni delle retribuzioni effettive (non originate da evasioni salariali), la riduzione sarà applicata sulle relative integrazioni di premio, fermo restando la sussistenza dei requisiti relativi all’inquadramento nella gestione artigianato e all’assenza di infortuni registrati nel biennio di osservazione.

La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).

Anno 2008

Per l’anno 2008 a seguito del decreto ministeriale 27 marzo 2009, l’Istituto ha applicato la percentuale di riduzione pari al 2%5 .

La riduzione è stata riconosciuta in via provvisoria a tutte le imprese artigiane per le quali non sono stati rilevati infortuni nel biennio 2006/2007, con esclusione degli infortuni in franchigia e di quelli in itinere, ed è stata attribuita d’ufficio in occasione dell’autoliquidazione 2008/2009 ai premi di regolazione 2008.

In sostanza, la riduzione non è stata applicata ai codici ditta per i quali risultavano infortuni registrati su almeno una delle posizioni assicurative territoriali.

Il mancato avvio dei piani pluriennali da parte della categoria artigiana in costanza della piena operatività della norma che li prevede, ha reso necessario intervenire sul disposto del decreto suddetto, che è stato abrogato dall’articolo 1, secondo comma del decreto ministeriale 2 dicembre 2010, in corso di pubblicazione.

Tenuto conto del limite complessivo di importo fissato per la riduzione, come richiamato in premessa, e della necessità di applicare la riduzione a tutte le PAT sulle quali non sono stati registrati infortuni per il biennio di riferimento, l’Istituto procederà nel corso del 2011 all’applicazione in via definitiva della riduzione in discorso.

Detta applicazione verrà effettuata con elaborazione centrale sulle posizioni assicurative territoriali in precedenza escluse, fermo restando la sussistenza dei due requisiti relativi all’inquadramento nella gestione artigianato e all’assenza di infortuni nel biennio di riferimento.

La riduzione pertanto sarà applicata:

1. alla regolazione 2008;

2. sia per i premi fissi artigiani che per i premi per i dipendenti e assimilati;

3. alle PAT inquadrate nella gestione artigianato;

4. che hanno maturato il biennio di attività 2006/2007;

5. che nel biennio 2006/2007 non hanno registrato infortuni, esclusi gli infortuni in franchigia e quelli “in itinere”.

Si fa riserva di comunicare l’effettiva applicazione della riduzione dalla quale scaturirà un credito a favore delle

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imprese in regola con i versamenti contributivi.

Anno 2009

La riduzione, pari al 1,88%, sarà applicata d’ufficio nel corso del 2011 con elaborazione centrale:

1. alla regolazione 2009;

2. sia per i premi fissi artigiani che per i premi per i dipendenti e assimilati;

3. alle PAT inquadrate nella gestione artigianato;

4. che hanno maturato il biennio di attività 2007/2008;

5. che nel biennio 2007/2008 non hanno registrato infortuni con esclusione degli infortuni in franchigia e di quelli “in itinere”.

Si fa riserva di comunicare l’effettiva applicazione della riduzione dalla quale scaturirà un credito a favore delle imprese in regola con i versamenti contributivi.

Anno 2010

La riduzione sarà applicata d’ufficio in occasione dell’autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al prossimo 16 febbraio 2011:

1. alla regolazione 2010;

2. sia per i premi fissi artigiani che per i premi per i dipendenti e assimilati;

3. alle PAT inquadrate nella gestione artigianato;

4. che hanno maturato il biennio di attività 2008/2009;

5. che nel biennio 2008/2009 non hanno registrato infortuni con esclusione degli infortuni in franchigia e di quelli “in itinere”.

Pertanto, considerato che il decreto ministeriale, già registrato alla Corte dei Conti, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le imprese artigiane sono autorizzate ad applicare la riduzione ai premi dovuti a titolo di regolazione per l’anno 2010.

Nel caso in cui l’impresa, per l’anno 2010, benefici di altre riduzioni contributive oltre a quella in discorso, il calcolo del premio di regolazione deve essere effettuato con le seguenti modalità:

calcolare l’importo del premio (retribuzioni per tasso oppure premio fisso artigiani);

1.

applicare la riduzione del 2,10% determinando così l’importo della riduzione;

2.

applicare eventuali altre riduzioni all’importo di cui al punto 1;

3.

sommare gli importi che derivano dall’applicazione di ogni singola riduzione e sottrarre dall’importo di cui al punto 1;

4.

aggiungere al premio così ottenuto l’1% dell’ANMIL.

5.

APPLICAZIONE A REGIME DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Come previsto dalla legge Finanziaria 2007, l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, si è deciso di acquisire la richiesta in questione con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in occasione dell’autoliquidazione6.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati 2

_____________________________

1.Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 780 e 781 (Allegato 1).

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2.Allegato 2

3.Sostituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modifiche.

4.Sia a seguito di certificato medico, sia a seguito di denuncia del datore di lavoro.

5.Vedi nota prot. 5469 del 29 aprile 2009 della Direzione Centrale Rischi.

6.Vedi Guida all’autoliquidazione 2010/2011, paragrafo “Riduzione del premio per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006”, pubblicata su www.inail.it .

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