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PROTOCOLLO DI LEGALITA

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Academic year: 2022

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’

TRA PREFETTURA DI BRINDISI ED ENEL

Brindisi, 1° giugno 2012

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’

TRA PREFETTURA-U.T.G. DI BRINDISI ED ENEL contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti Le parti:

Prefettura di Brindisi

in persona del Prefetto Nicola PRETE

Enel Produzione S.p.a. - Enel Ingegneria ed Innovazione S.p.a.

in persona del Procuratore Speciale Ing. Antonino ASCIONE Responsabile Unità di Business di Brindisi

PREMESSO

- che ENEL Produzione S.p.a., società del Gruppo Enel (di seguito ENEL), ha avviato la rea- lizzazione nel Comune di Brindisi di due progetti che comporteranno l’investimento di un considerevole flusso di risorse finanziarie: 1) la sistemazione dell’Area in Concessione presso la Banchina di Costa Morena; 2) la realizzazione di copertura del carbonile presso la Centrale Termoelettrica “Federico II”, sita in località Cerano;

- che Enel Produzione S.p.a. ha affidato ad Enel Ingegneria ed Innovazione S.p.a., altra Socie- tà del Gruppo (di seguito ENEL), l’incarico di realizzare tali opere, attraverso la stipula di più contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, assegnati all’esito di specifiche gare;

- che le iniziative imprenditoriali di che trattasi, in quanto rivestono significativo valore eco- nomico ed occupazionale, necessitano di condizioni ambientali favorevoli anche mediante la previsione di strumenti volti a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza del territorio, af- finché le stesse non vengano negativamente condizionate ed ostacolate da eventuali tentativi di infiltrazione della malavita organizzata nelle fasi di scelta dei contraenti per lavori e/o fornitu- re, di assunzione di personale e nello svolgimento dei lavori presso i cantieri;

- che Enel ha proposto alla Prefettura U.T.G. di Brindisi (di seguito Prefettura) la sottoscrizio- ne di un protocollo di legalità, quale strumento di garanzia, con particolare riferimento alle attività cantieristiche ed alle forniture necessarie per la realizzazione delle due iniziative, assi- curando la piena collaborazione per una efficace azione di contrasto di eventuali ingerenze mafiose o criminali;

- che è volontà di Enel garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, favorendo

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il pieno esercizio da parte dei soggetti titolari dei poteri di monitoraggio e vigilanza, attribuiti dalle Leggi vigenti, specialmente al fine della prevenzione e del controllo della sicurezza e re- golarità dei cantieri di lavoro;

CONSIDERATO

che le descritte finalità sono coerenti con obiettivi e contenuti del “Protocollo Quadro Nazio- nale tra Ministero dell’Interno ed ENEL contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità”, sottoscritto il 2 maggio 2012 allo scopo di realizzare una coopera- zione rafforzata in materia di sicurezza pubblica e legalità, anche attraverso protocolli locali di partenariato che tengano conto delle specifiche esigenze dei diversi contesti territoriali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO le parti, relativamente ai lavori sopra indicati,

CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1

1. ENEL si impegna ad inserire nei contratti di appalto l’obbligo a carico delle Società appal- tatrici di presa visione, accettazione ed osservanza del presente protocollo nonché ad esige- re che nei contratti di subappalto gli appaltatori prevedano uguale obbligo a carico dei su- bappaltatori, ribadendo, anche in quella sede, che la violazione del Protocollo e di quanto ivi previsto comporterà la revoca (o la possibile revoca) degli affidamenti.

Articolo 2

1. ENEL si impegna a riportare nei bandi , o comunque negli atti di gara, le seguenti dichia- razioni o clausole , che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle impre- se interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

a) dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle Società affidatarie di appalti e di subappalti, con la quale i medesimi assumono:

l'impegno di denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e di assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti, con riguardo a qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale,

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in qualunque forma si manifesti, nei confronti della Società, dei suoi fiduciari nei can- tieri, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari, quali, a titolo esemplificativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, ecc.;

l’impegno a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’atti- vazione di ogni conseguente iniziativa;

b) dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle Società affidatarie di appalti e di subappalti, con la quale i medesimi assumono formale impegno al puntuale rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri (D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.), e alla puntuale ottem- peranza degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali in favore dei lavoratori;

c) dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle Società affidatarie di appalti e di subappalti, con la quale i medesimi si impegnano a non utilizzare nell’esecuzione dei lavori indicati in premessa personale che risulti gravato da sentenze di condanna pas- sate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. , per i de- litti di associazione per delinquere anche di tipo mafioso (es. artt. 416 e 416 bis etc.), corruzione, frode, riciclaggio, usura, ricettazione, impiego di beni provenienti da delitti;

d) clausola del seguente tenore:

“ La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del pre sente contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o at- traverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’atto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/

o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non siano rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo stesso si intenderà automaticamen- te risolto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta im- presa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.”

e) dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti delle Società affidatarie di appalti e di subappalti, con la quale i medesimi accettano esplicitamente:

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la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontrat- to nei casi di violazione degli impegni assunti ai precedenti punti a), b), c) e d); non- ché nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;

 la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da parte di Enel (o della ditta appaltatrice, nell’ipotesi di subappalto), qualora a seguito di verifiche della Prefettura emergano informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R.

252/1998, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, ovvero ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di ac- cordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, se la si- tuazione di collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico cen- tro decisionale;

l’obbligo di pagamento di una penale a titolo di liquidazione del danno – e salvo comunque il maggior danno – a carico delle imprese interessate da informazioni antimafia interdittive a cui abbia fatto seguito la risoluzione automatica del contrat- to o la revoca dell’affidamento da parte di Enel (o della ditta appaltatrice, nell’ipo- tesi di subappalto); la penale sarà applicata nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, in misura pari al valore delle prestazioni già eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre au- tomaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 3

1. ENEL si impegna, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto o prima di forni- re le autorizzazioni ai subappalti, a richiedere alla Prefettura di Brindisi le informazioni antimafia ex art. 10 D.P.R. n.252 del 3/6/98, a prescindere dal valore del contratto, sul conto di ogni ditta affidataria di contratti di appalto/subappalto, lavori, forniture e servizi, anche avente sede legale al di fuori della Provincia. Enel si impegna altresì ad allegare alla richiesta il certificato della Camera di Commercio recante la dicitura antimafia.

2. ENEL si impegna inoltre a far pervenire alla stessa Prefettura, unitamente alla domanda di rilascio dell’informazione antimafia, la seguente documentazione:

a) un dettagliato programma delle attività che si andranno ad eseguire, nel quale dovranno esplicitarsi le tipologie dei lavori e le opere da realizzarsi.

b) l'elenco del personale dipendente delle ditte affidatarie di appalti/subappalti, l’elenco dei fornitori dei diversi materiali non di uso corrente e per contratti di valore non inferio- re a 50.000 €, nonché l’elenco dei soggetti ai quali sono affidati incarichi di consulenza.

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3. ENEL, dopo la stipula dei contratti di appalto e di subappalto, si impegna a richiedere alle ditte e a trasmettere alla Prefettura, con cadenza periodica, informazioni contenenti gli elementi indicati nell’allegato n.1 al presente protocollo, relativamente agli appaltato- ri e subappaltatori dei seguenti servizi e forniture “sensibili” aventi ad oggetto:

Noli a caldo

 Trasporto e discarica

 Smaltimento rifiuti

 Fornitura e/o trasporto terra

 Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo

 Fornitura e/o trasporto di bitume

 Forniture di ferro lavorato

Servizi di guardiania di cantiere

Noli a freddo di macchinari.

Articolo 4

1. La Prefettura, a seguito della richiesta di informazioni antimafia, provvederà ad avviare le relative verifiche, ai sensi dell’art.10 DPR 252/1998, al fine di escludere legami e/o cointeressenze di qualunque genere dell’impresa con ambienti criminali e mafiosi.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, Enel procede alla stipula dell’appalto o ad auto- rizzare il subappalto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibi- zione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antima- fia di cui all’art. 6 del D.P.R. 252/1998.

3. Qualora a seguito delle verifiche effettuate, anche successivamente alla stipula del con- tratto di appalto o all’autorizzazione di subappalti, emergano, in merito a imprese appal- tatrici o subappaltatrici, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o ad ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse che comporti che le offerte siano imputabili ad un uni- co centro decisionale, la Prefettura - UTG ne dà immediata e formale comunicazione a ENEL e alla Società appaltatrice, in caso di subappalto, che non potranno procedere alla stipula del contratto e, se già stipulato, ne dichiareranno la immediata risoluzione auto- matica, senza che possa vantarsi da parte dell’escluso alcuna ragione di risarcimento dei danni né nei confronti di Enel, né nei confronti della Ditta Appaltatrice, né nei confronti della Prefettura; in caso di risoluzione automatica o di revoca dell’affidamento, l’impre- sa esclusa sarà altresì tenuta al pagamento della penale prevista nell’art.2 lettera e).

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4. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, ENEL si impegna altresì a valutare le informazioni di cui all'art. 10, comma 9 del D.P.R. 3/6/1998 n.252 (informazioni atipi- che) per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Articolo 5

1. Il Prefetto potrà promuovere azioni di accertamento e verifica nei cantieri, previe intese con Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e ASL competenti per territorio.

Inoltre il Prefetto potrà disporre mirati controlli nei cantieri da parte delle Forze di Poli- zia, utilizzando gli strumenti previsti dalle norme vigenti.

2. Il Prefetto, ad esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informa- zioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvederà ad infor- mare l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento di compe- tenza della stessa.

Articolo 6

1. ENEL si impegna a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso secondo le deter- minazioni dei soggetti istituzionali di cui al precedente articolo 5, nominando, a tal pro- posito, un proprio soggetto referente per le attività e finalità del presente Protocollo di Legalità.

Articolo 7

1. L’acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente protocollo sono disciplinati dal D.lgs. n.196/2003 (Codice della privacy).

Resta fermo che le procedure di affidamento e subaffidamento oggetto del presente pro- tocollo rimangono disciplinate dalle vigenti norme di legge.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione, restando inteso che le parti si impegnano a favorirne l’applicazione anche, laddove possibile, agli appalti in corso di aggiudicazione ovvero già aggiudicati.

Brindisi, 1° giugno 2012

Prefettura di Brindisi

Enel Produzione S.p.a.

Enel Ingegneria e Innovazione S.p.a

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Il Prefetto (Nicola Prete) f.to

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Il Procuratore Speciale (Antonino Ascione) f.to

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