GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRau DEL REGNO D'ITALIA
Anno LXIV Roma
--Venerdi, 7 settenibre 1928 Numero 211
Abbönamnenti.
In Roma, sta presso l'Amministrazione che a
Anno Sem. Trim,
= domicilioed in tutto il Itegno (Parte IeII) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • GOO 120 TO
In Routa, ela presso l'Amministrazione che a
doniicilioed in tutto il Regno (solaParteI) » TO 40 25
Insez•mslona.
Annunzi giudiziari . , , , , . . . . L. 2.00 g per ogni linca di colonna o Altri avvisi , .
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cent. 40. tasta di bo 10 di -centesimi cinque o dieci
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E1)EGLI AFFARJ DI CULTO -- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLis LEGGI
ERR A TA- CO RR IGE.
Nel
Regio
decreto 15 luglio 1923, n. 1779, relativo alla estensioneagli
ufficiali della Regia marina del Regio decreto 9luglio
1923,n. 1561,
riguardante
gli ufficiali del Elegio esercito in posizione au- siliaria speciale, al comma c) dell'art. 2 dopo le parole: gli ufficiali ,destinati ifel territori occupati, va aggittnta una virgola che, per er- Tore di stampa, venne omessa e cosi deve leggersi: c) gli ufficiali dèstinati nei territori occupati, sul litorale Adriatico, ecc.
E nella Gazzetta Utticiale n. 199 del 24 agosto 1923 a pag. 5837 nel sommario, e a pag. 5851 nel testo, alle parole « trasferimenti di privative industriali », debbono sostituirst le seguenti: atrasfe- Timenti di marciti difabbrica», come qui si rettifica.
A pagina 5620 della Gazzetta Ufficiale n. 183 del 4 agosto 1923, terza colonna dell'elenco smarrimento certificati, la ottava intesta- zione che dice:
1318 « Assegno provvisorio:
Legato
Bartolini Girolamo, ecc.rendita L. 1.02, deve dire: Legato Ilortolini Girolamo, ecc., rendita L. 1.02.
pagina5967 della Gazzetta Uffidiale n. 209 in data 5 settembre 1923 (Elened rettifiche n. 9, 1a pubblicazione), subito
dopo
l'intesta- zione di Cefalù Costanza e cioè la 2a di detto elenco è stata omessa la seguente: .onsolidato 5%: 244801 - L. 15 - Cefalù Natale fu Eustacchlo, minofe, ecc., rettifica in: Consolidato 5% - 244801 - L 15- Cefalù Natala fu Eustacchio, ecc
SOMMARIO
LEGGI E
DECRETI REGIO
DECRETO 17giugno
1923. n.1879.
Norme che chiariscono ed
integrano quelle contenute
nel R.décreto
18 febbraio1923,
n. 464. relativo alla sistemazionegiu.
ridica
degli inipiegati
edagenti
del cessatoregime
che siano statisospesi
od esonerati dalsekvizio,
o aiqtfall
siastatanegata
o revocata la conferma in servi21o
provvisorio
. . .Pag.
5978RELAZIONE
e REGIODEORETO-LEGGE
20 agosto 1923,rc
1880.
Dispokizloni
per le, chiamate in servizio pergli appartenenti
alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . .Pag.
5978ILELAZIONE
e ItEGIODEORETO-LEGGE
20agosto 1923,
vi 1881.
Norme
chedisciplinano
ilporto
d'armi pergli appartenenti
allaAlllizia
volontaria per la sicurezza nazionale . .Pag.
5979REGIO DECRETO
5luglio
1923, u. 1854.Estensione
dellagiurisdizione
delcollegio
diprobiviri
perindustria
dellegno
diNapoli
. . . . . . .. .
Pag.
õ980REGIO DECRETO 5
luglio
1923, n. 1855.Estensione della
giurisdizione
delcollegio
diprobiviri
per le industriemetallurgiche,
navali e meccaniche diSampierdarena.
---
Pag.
5980REGIO
DECRETO seluglio
1923, n. 1860.Föndazione di una scuola
pratica
di meccanica agraria inRoma
...Pag.5981
REGIO DECRETO 10
maggio
1923, n. 1862.Contributo
scolastico del comune diBovegno
. .Pag.
5981 REGIO DECRETO 19aprile
1923, n. 1863.Contributo
scolastico del comune di Dario . . .Pag.
5981REGIO DECRETO 13
maggio
1923, n. 1864.Contributo scolastico del comune di Villa
Cogozzo Pag.
5981REGIO
DEORETO 17maggio
1023, n. 1865.Contributo
scolastico del cognune di Collio . . .Pag.
5981REGIO DECRETO
22higlio
1923.Classincazione
di strada comunale fra leprovinciali
di Co.senza . . . . . . . . . . .
Pag.
5981RELAZIONI e
REGI DECRETI:
3cioglimento
deiConsigli
comunali diTropea (Catanzaro), di
Cetraro(Cosenza)
e di Mulazzo(Massa)
. . . .Pag.
5981RELAZIONE
eREGIO
DECRETO 27 agosto 1923.Proroga
dipoterl
del Commissario straordinario di Aulla.---
Pag.
5982RELAZIONE
e REGIO DECRETO 10 agosto 1923.SciogIlmento
delConsiglio provinciale
di TeramoPag.
5983DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Alinisiero
dell'economia nazionale: Comuni fillosseratiPag.
5983Ministero
delle Onanze: Rettifica d'intestazione . .Pag.
5983Ministero
delle poste e deitelegrafi: Apertura
di ricevitorie.Pag.
5983MinIslero dell'industria
edelcommercio:
Elenco n. 2 delle opere riservate ai termini dellalegge
sui diritti d'autorePag.
5984 3Iinisterodell'interno:
Bollettino sanitario settimanalet del .be-stiame,
n. 33 .Pag.
5985BANDI DI CONCORSO
Ministero de11a
giustizia
edegli
affari di culto: Concorso a po-sti di notaro . .
Pag.
3987§978 7-11-1923
--GAZZETTA
UFFICIALEDEL REGNO
D'ITALIA ---N. 211LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO 17
giugna
1923,n.1879.
Norme che cbtariscono ed
integrano quelle
contenute nelIt.
decreto18febbraio1923,
n.464,
relativoalla sistemarlonegiu.
ridica
degli impiegati
edagenti
del cessatoregime
che siano statisospesi
od esonerati dalservizio,
o aiquali
sia statanegata
o revocata la conferma in servizio
provvisorio.
VITTORIO ERANUELE
lIIPER GRAZIA DI DIO E PERVOIßNTÀDELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Visti i
Regi decreti
18febbraio 1923,
n. 440 e461;
In virtù della
delegazione
'deipoteri conferiti
al Governocon la
legge
3 dicembre1922,
n.1601;
Udito
ilConsiglio
delMinistri;
Sulla
proposta
del Presidente delConsiglio
deiMinistri, Segretario
di Stato pergli affari dell'interno
ad interim pergli
affariesteri,
di concerto col Ministro delle finanze ; Abbiamo decretato edecretiamo:
'Art.
1.Fermo il
disposto del secondo
commadelFarticolo
1 delItegio decì·eto
10giugno 1921,
n.1017, gli impiegati
edagenti
del
cessato regime
che abbianoacquistatd
lacittadinanza
ita,liana,
iquali sinito.stati
comunquesospesi.od esonerati dal servizio
tra la; data diimbblicázione della; disposizione di
cuiall'articolo
27 delRegio
decreto, 18febbraio 1923,
n.440,
equella di entrata
invigore
delRegio
decreto 18 febbraio1923,
n.
440,
nonchè coloro aiquali,' semprd dopo
detta data diliubblîcazione,
sia stataTiegata o:revocata,
anche inapplica-
zione
delParticolo
1 delRegio decreto 18 febbraio 1923,
nu-mero
440,
la conferma oriassunzione
inservizio provvisorio,
sono
considerati collocati ingnsione
colgiorno
in cui vennea cessare la loro
attività,
ed ilti•attamento
dipelisione spet-
tante ai
detti impiegati
edagenti,
ed ailoro superstitig
saràliuello stabilito dalle
norme delRegno indicate negli articoli 11, 15, 16,
17e 22 delRègio decreto
18febbraio 1923,
n. 440.Art.
2.
Salvo
ildisp
stodell'articolo precedente,
allaliquidazione
delle pensioni
daconferirsi
ai sensiesecondo
le normedegli
articoli 1e4 del
Regio decreto
18 febbraio1923,
n.AGL, prbi-
vederanno le
amministrazioni provindiali competenti secondo
le norme del cessato
regime, riseivato alla
Cortedei conti
illiroprio
riscontro in sede' direvisione
deipagamenti relativi.
Art. 3.
Le
disposizioni degli articoli
1 e 4 delRegio decreto
18 feb-braio
1923,
n. 461 equelle
di cuiall'articolo precedente
siaþplicano
ancheagli impiegati
edagenti del
cessatoregime (ed
ai lorosuperstiti)
cheabbiano acquistata
la cittadinanzaitaliana,
iquali
siano stati comunquesospesi
od esonerati dal eerviziodopo
l'entrata invigore
delRegio
decreto 18 feb- braioL923,
n.4.40,
maprima
della data dipubblicazione
delledisposizioni
di cuiall'articolo
27 del decreto stesso.Art. 4.
Il
presente
decreto entia invigore
ilgiorno
della suapub-
blicazione
nella GazzettaUfficiute
delRegno.
Ordiiíiamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloßtato, sia
inserto nella raccoltauinciale
delloleggi
e dei de-creti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di os-servarlo edi farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 17giugno 1923.
VITTORIO
EMANUELE.
MussoralNI -- DE' STEFANI.
Visto, il Guardasigilli: OvroLlo.
ZieBistrato alle Corte dei conti, addi 5 settembre 1923.
Affi del Governo, registro 216,
foggo
1K - GIscr.REÌ,AZIONE
eREGIO DECRETÒ-LEÒGE
20Agosto 1923,
n.
188.0.
Disposliioni
per lechiamate.
inscèvizio
pergli apparte
enti alla Miliala volontaria per lasicurezr,a
nazionale.Relazione
di S. E. ilMiåintro Segretario di Stato
pergli
affarli dell'interno, Presidente del Consiglio dei 31inistri,
a S. M. 11
Re,
inudienza del
20agost 1928,
enldecreto
che reca
disposizioni .péi•
le chiamato in servizioper gli appartenenti
allaMilizia
volontarla per lasicurezza
na-zionale.
SIRE,
Il R.
decreto-legge
8.marzo 1923, n. 832, ches approva la riorme per la costituzione, la formazione, 11 funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicùrezza nazionaledispone
fra faltro, che le chiamate, in tempo dipace, di ulliciali e militi della Milizia, possono essere parziali e generali, e possono avvenire perragioni
di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzioni, g>erriviste e parate: rianondisciplina
erisolve la que- stione dei rapporti nascenti - a motivo di queste chiamate -- fragli
inscritti alla Miliziae gli Entipubblici
e privati, g)resso i quali ufûciali e militi, che non prestano servizio militare permanente,svolgono, di regola, la loro attivitå professionale.
A colmare questa lacuna, mira 11 presente schema
diarÏtegio decreto-legge,
che il sottoscritto, di concerto con i MinistriSegro-
tari di Stato per la guerra, per la marina,
pei
lefinanze,
per lagiustizia
ed affari di culto, ha Ponore di sottoporre alla firma di Vostra Maesta.Il decreto, in due articoli stabilisoo the le chiamate in servizio generali o parziali,
degli appartenenti
alla M. V. S.N.,
per Quallin- que motivo contemplato nellalegge,
squo considerate, a tutti gli effetti, come richiami in seryfzio niilitarei edispone
che durante 11 periodo di richiamo,gli
appartenenti alla M. V. S. N. conser- Vano 11 posto che occupano neipubblici
eprivati impieghi
Taliesplicite
prescrizioni dilegge
siimponevano,
sia di fronteagli
Enti pubblici, per
disciplinare, regðlarmerite,
i rapporti fra questi Enti e la Milizia, che è pure unpubblieo istituto,
o supetäre al-cuneudifficoltà e risolvere altre tolleránze, che iri fatto, per l'in- certa disciplina, venivano a verlficarsi: sia, e tanto
pin,
di fronte agli Entiprivati, per evitaretho.gli
a¶partellenti alla M. V. S. N., i quali, con 11 loro richiatno ínsëryzio,
assolvono, Volontariamente e senza compenso, un altissimo dovere a beneficiodello Stato, ab- bianoa correre l'alea di perdere 11 loroprivato impiego,
per Teven- tuale intolleranza, nel loro confronti, del ilitettori di aziende edatori di lavoro: 11 che siirisolverebbe in un danno
ingiusto
acarico di ufficiali e militi - sepure non costituirebbe per essi una
imprescindibile
necessità di uscire dairanghi della Milizia - per conservare un impiego,che è forse Punici fonte ihkanziariadella loro vita. D'altronde queste disposizioni sono ricalcate, in linea di massima, sulle norme che regolanoil richiamo in servizio militare del llegio esercito, degli impiegati pubblici g privati, dal quale ri- chiamo non si differenziano, per le finalitàdi:pubblico
interesse, le chiamate in servizio nelle Illa dellä M. V. S N.Il Comando generale della Milizia, con sua circolare interna, ha già disposto, che gli impiegatl addetti ai
pubblici
servizi, siano asseghati, esclusivamente, ai reparti di 20 bamTo (perchò 10 chia- mate - siccome dispone lalegge
-- siano meno frequenti) e ha impartito istruzioni aggiunte, iperchèle chiamate di questi impiegati siano ridotto al minimo possibile: e ció per non turbare, oltre lo strettoindispensabile,
il regolare corso dipubblici
servizi.Per gli impiegati privati, i quali costituiscono il nucleo più forte della Milizia, il Comando
genérale
non ha potuto emanaro particolaridisposizioni:
ma non vi há dubbio, che nel suo saggio criterio, cercherù in pratica di conciliaro, con lo esigenze della .Mi-7-11-1923 --
GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITAI,IA
--N.111 5979
I
lizia,
gli
interessidegli
Enti privati, riducendo al minimo le chia-mate¿di;quanti
hanno doveriprofessionali
da assolvere.Circa il pagamento degli assegni, durante il periodo di ri-
chíamói
hulla dispone 10 schema di Regio decreto - intendendosi, nelsilënéio dellalegge, che l'Entepubblic
coníÏnui a corrispondere gll assegni; come in periodo di effettivo servizio, non essendo con- forme, né a criteri di giustizia, nè a criteri di equità, che gli ap-partenenti
alla Milizia, i quali sono distolti dai loro consuetudi- nari ufñci, per un altro ufficio di pubblico ene, e per il quale nonperceþiscono
cheuna tenue indennità giornaliera, per spese di man-tenimento, abbiano a perdere il corrispettivo del loro normale ini-
piego:
e intendendosi, che gli Enti privati abbiano a regolarsi, in questa materia, decondole consuetudini locali- fatti salvi, inogni
caso, fdiritti
degli
appartenenti alla Milizia.Per quanto, ad ogni niodo, ha tratto alle
disposizioni
del de- creto, e ýer quanto riflette quest'ultima considerazione, non vi ha dubbio che il_sacrit1cio, non certo grave, cheoggi
si impone o siconsiglia
ai datori di Invoro sarà da essi accettato con alto senso didisciplina
nazionale e dipatriottico
amore.Confida, pertanto, il sottoscritto, che la Maestä Vostra vorrà sän- zióbare Rpresente decreto, che verrà presentato al Parlament , per la sde conversione in legge.
Ordiniamö che il
presente decreto,
munito delsigillo
delldStato,
sia, inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
edei decréti del Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di
farlo
osservare.1)ato
aSant'Anna diValdieri,
addì20 agosto
1923.VITTORIO EMANUELE.
ÍUSSOLINI - DIAZ -THAON DI REVEL Da' STEFANI - OVIGLIO.
V1sto, ti Guardasigilli: OVIGLIO,
RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 20
agosto 1928,
n. 1881.
Norme che
disciplinano
ilporto
d'armi pergli appartenenti
alla 3111izia volontaria per la sicurezza nazionale.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONIb
RE D'ITALIA
Vistò il Regio decreto-legge
n.31,.in
data14 gennaio 1923,
coljyale
è istituita laMilizia
volontarialier
lasicurežza nazioimalë;
Vidtii il Regiò decreto-legge
8 marzo1923,
11.831,
che ap.provgil regolamento'
didisciplina
perTar
Afiliziavolontaria Iier 16 sicurezza nazionale,
modificato conRegio
.deoreta legge.8 luglio 1923,
n.1597;
Vig il þegio decreto-legge
8marzo1923,
n.832,
che ap-prova le
nonne per lacostituzione,
laformazione,
il funzio-namento
ö lechiamate
della Miliziavolontaria
per la sicu- rezzaneionale
;Visto il
Regio decretö-legge
15 marzo1923,
n.967,
chestabilisee
igradi
dellaMilizia volontaria per
lasicurezza nazionale
e la indennitàrelative;
Visin
11 testo unico 22novembre 1908,
n.098,
delleleggi
an11o.stato giuridico degli impiegati civili
delloStato
e.1eanocéssive modificazioni;
Visto.
il decretaI¿uogotenenziale
9febhmio 1919,
n.112,
sul
Äitratto d'impiego privato;
Sentito il Consiglio
deiMinistri;
Sullät reposta
del Nostro MinistroSegretario
di tatpet l'interno, Presidente
delConsiglio
deiMinistri, di
eoncorto(Bot Ministri Segretari
di Stato per laguerra, .þerile iharina, ger
lefinanzo, per
lagiustizia
egli
afari dì%illto)
Abblâmo
decretato e decretiamo:Art. 1.
Là Sh anikte io hervisid, generali
oparzio,11,. dögli
tappar tenenti alla Milizia volontarla
per la sicuressa nazionale perrgioni
diordine pubblico,
incasodipubbliche calamità,
per
iëtrasloni,
per riviste oparate,
sonoconsiderafe,
attuttigli eilátti,
come richiami inservizio militare.
Inti•aitte il periodo di richiamo, gli appartenenti alla ¾i-
lizia
Evolontaria
perla
sicurezzanazionale
conservano il po-sto, che occupano
neipubblici
oprioti impieglii.
Art.
2.
II
Ministió dell'interad
èincaricato dell'edecuzione del
preseñ¼ deeréto.
Il
presante decreto
sarapresentato
alParlamento
per launa
convei•slone in-legge,
eandrà
invigore
ilgiorno þtesso
dállatsna pfbblicasiöne nella gemeettä Uffleiale.
Itelazione di
S. E. il MinistroSegretario di
Stato pergli
affari dell'interno, Presidente
delConsiglio
deiMinistri,
a S. M. il
Re,
inudienza del
20agosto 1923,
suldecret¢
che reca le norme ähe
disciplinano
ilportä
d'armi pergli appartenenti
allaMilizia volontaria
per la sicurezza na- zionale.SIRE,
Accade talvolta che siano denunciati all'autorità giudi2iaria, uf- 11ciali e militi della Milizia volontaria peY la sicurezza nazionale,
sotto
l'Imputazione
diportoabusivo di rivoltella.Il diritto-dovere di porture la rivoltella o
pistola,
è contemplatoesplicitamente
nelledisposizioni
di cuiall'allegato
B, al regola, mento di disciplinaper!1a
M. V. S. N. approvato con R. decreto-leg.ge 8litarzo 1923,n.
831gtin
confronto, soltanto,degli
ufficiali in servi- 210. Secondo lepredetpo disposizioni,
non sempre .la trappapud
essere armata, anche së inhervizio e in uniforme. Occorre trattarsi di speciale servizio armato
Orà si- manifesta, anzi
tiitto,
necessarioprescrivere
che anché I militi della M. V. S., K Vadano sempre armati, allorquando si trovino in servizio,portando g
moschetto o la rivoltella opistolas
a seconda delle esigenze del setv
bio
stesso.Ciò per evidenti
ragioni
diprgstigio,
di autorità della divisa,e di giersonale difesa.
Per i capi
squadra,
par bene .prescrivero il porto della rivol.tella o ptstola, in ogni caso, siccome di regola si'armano i sot- tuffleialidel 11.
esercito,
ai qualiicapt squadradella Milizia sonaequiparati.
Par giusto irkoltre considerarp, che il porto di rivoltella anche' fuori servizio;sia Jper molti ufficiali e militi,
opportuno,
se noline-cessario..gen
laaloro difesapersonale
essendo i medesimisoggetti
alle
qventuali rappresaglif
di, elementisovversivi,
a motivo di vec-uti,ta personali
rancori, odÏ
fallaalSperanze di rivendicazioni poli- ticite Nèpàre
requo, che gliapparteneliti
alla,M. V. S. N. siano costretti apagare
la tassagovernativa,
per il porto di rivoltella opistoÏa,
fuoriservizio, essendo, lä
necessità o laopportunità
che 11.indttee a
mimirsiAell'arma,
iper difesapersonale,
in grariparte .determinita
dalleparticolúri condí2ionf
in cui essi vengono a trolvarsi, per avererservito e per servire la causa naz1ohale. A ciö SI.
aggiunga,
,che igli
degli iscritti älla Milizia appartengono alle classepopolari
emenoubtienti,talche,
permoltissimi, 11pagamento
della tassa goverpotiva, bostituirebbeun grave sacrifibio
pecunafio,
e un sacrificio fors'anche insostenibile.
D'altra
partei
mutake laJegge
net senso di accordare a tutti gliappartenenti
allaMilizia.
Volontaria per la sicurezza nazionale 11 diritto,di andare sempre armalí, anche fuori servikio, non parconsigliabile,
sotto,molti
riflessipolitici
e sociali.No.sembra
consigliabile
unprovvedmento
inteso a ridurrela tassa,governativa
diporto d'arme,
pergli appartenenti
alla Milizia,perché,
mentre si veriûcherebbe nu lucro cessante per lo Stato,Susi
sisterebbepur sempre, per ufuciali e
militi,
un ostacolo finanziario non indifferente: e ciò aprescÏnderes dagli
ineresclost confronti, anche seingiustincati,
chepotrebbero
affacciarsi fra Milizia egli
altri corpi armati; maritte non sarebbe necessario, sotto il riflesso sociale, nè sarebbepossiblië,
]peresigenze
Ascali, estendere simileprovvedimente
a tutti. imifitari degli-
altri corpl.Tenute,
portanto -ptesenti.
10particolari
condizioni e le consemgnenti esigenze
degli appartenenti alla M. V. S. N, e le difficolthi che inpratica
sifrappoogéno
al soddisfacimento dellemedesime.¾
gg8()
7-II192¶-- GAZZETTA UFFICIAI
E DELREGNO
D'ITALIA --N.211
I.
appare
piti prudente
epiù
noetn$ill ghe
caso per caso,cuffi, ciali,esmiliti- possono essere-antoiiiiati-g.portaref
anche fuor).her- vir.lo, per difesapersonale,
lajivp1tèlla,o pislota,
senzapagamanlo
di tassa; su
proposta
delcompetenti
Comaridi di zona, e dietro 11- cenza dellfautoritàprefettizia.
Con
questá sistema, cheli Toggiato'
sulla base del potere di- serezionale delle coropeteriti autórità,ViËne
a limitarsi 11 numero delleconcessioni,
e agarantirsi,
casogior
caso, 11 buon diritto alle ziiedesime, mentrevienesin-ipari tetipo
a limitarsi laperdita
finan-gl.aria
delloStato, sullaguale adiogni inodo, prevale'1'intéresse
delsingoli,,
date le benemerenze delCorgocche,
tantisacrifici,Jolon-
tariamente sostiene, e date le sue
particolárissune cgig,iogg
edesigenze.
D'altronde (Judsta
disposizione
ò ricalcatasÁÎl'kŸI19 «Ìel
rego-Jamento per l'esecuzione
della\1egge
sulle coiltravvenžioni poiportó
d'armi a
luglío
19ÒB n 319,approvato
danX decreto 10gennaio
1915n 48, articolo r1Rottente tahine
òategorie
di,personale
civile, di-gjendento
direttamente dallo Stato, e àddéttopermanèntemente
adim determinato servizio.
Il richiamo atale
dispòsizione
vien fatto, nongià perchè
ai pro-detti impiegati
civili sianoda€galpararsi gli appartenenti allaghil.
lizld
-.sussistendo,
ipercontro;fragli
uni egli altri,.dg116
sostanzzialidifferenze,-
sibbone,.gierdhë
Pinteressepubbuco
eprivato,
cheéta,a baso del di
ýosto
di cui'41 citato'artibolo.19,
auseisteegaal•°
mente - ed'in
misuía fors'anche maggiore
- in eonfroitto,degli appartenenti
alla 11111514: talch4þar giusto
ed'eque
chequeito
in-teresse sia.in confronto della
Miuzia-egualineñte
tutelato:' E se neio che
Ía afspôsizione
di clii-all'art.
19 si in*oca porgli uppqytenenti
allaMiliziavanche
fuoriservlzio;
Veka6.parjr
che·date lo
particólari peculiarità,del servizio'di questu
Imovo .corpo artnato, molte delle esigenze, cui gli ufficiali e militi gogospggettL
quando si trovano sotto le armis
permángoxîo
e siigúpongöna
machedurante lo svolgersi della loro
attività-qivila.
Oi,ppoposito
noti si farichiarito:
all'art. 18 del citatoregolamento, ovò
si parladi ufficiali edagenti
diP.'S -perchè
Aoncalla dulibio sullaqualità .degli appartenenti
alla Miusia, iigualCnon
sono*.nt ufficiali nèagenti
dLP. «S. anche se possonoedgere impiegati
in servizio d'ordinepubblico
- come militart delg.
esercito -- ese possono:
adempiere
funzionidi, polizia politica
A soddisfare tutte-le necessità
supsposte,Jp¡ad
eliminaregli
in·cõnyenienti,
che man mano qui si sonoinmnclati, gifa
ilpresente
schema di Regio decreto, da
"convertiiŠf
An'legge,tohë
11 sotto!(aritto confida'verrà dalla Maestà Vestra sanzionato:Art. 1.
I
militi della Milizia
volontariaper
lahicurezza nazionale, 'comandati'in servizio,
sono armatidi mesehetto
o dirivoi-
tella (pistola(
aseconda dellá esigenze
del servizio stesso.I
capi.sqtiadra portano,
inogrti
casola rivoltella
9.pi- stola.
Art. 2.
Gli.uiBeinli,
icapi squadra
e imiliti
della Miliziavolon- tarla per'la sicuresza nazionale, possono
essereauforizzati'a portare, anche fuori servizio,
larivoltellâ
opistbla d'ordi-
nanza, o
cou3uaque
di formaconsentita dalla legget
La relativa autorizzazione, pei èlnsétin individuo, viene ti
lascinti, sánza pagamento di tassa, dal Prefattó
dellaprèvin-
ciamä, sulla motivata proposta fiel Coniando di
zona interes-II.rilAscio ha luogo, previo accertarnento che
lapersona di cui
sitàitta,-non si troyi aalle có$dizioni pyviste nélPar- tiedle
17della lägge sulla pubbliew
ciurezan eñellfarticolo
5delin .legge
2luglio 1908;
n.819;
'Art.
3.
. Il
pi•esente decreta
saràpresent
to alParlamento për
lasua
conrei·sione
inlegge,
edent¾ ik vigore
ilgiorito
stessodella'ana, pubblicazione nello dolketta Ufffóiolei
,
priliniamo
cheil presente d¾t
,inËnito del sigilla dollò
.
Stato,
sla insertonella raccolta6 ufaciale delle lèggi
edei id'àti·'dél Regno d'Italia maaidando
achiunquò spetti
di'osservariõ
e difarlo
osservare.Datoa
Sant'Anna
diValdieri, addì
20agosto
1923.VITTORIO EMANUELE.
MussoraNr
- IAz-Taios SI
REVEL - Da'GTœAm Otiamo
VITTORIO EMANUELE III,
PER
GRAZIÁ
DI DIO EPER TO ÑTADELÏA ÑABIONERE D'ITALIA
,Visto
ilRegio decreto-legge
n.31)
indata 14 gennaio 1923
col
quale
èistituita
laMilizia
-volonfaria
per la sicurezzanazionale;
Visto
ilRegid
decretolegge
8 marzo1928,
as881, che
opproys
ilregolaanento
didisciplina
per laMiliëia volontarla per la sicifrezza naúionale, modificato
conRegio edreto legge
8luglio 1923, ní1tí97)
Visto il Regio decreto-legÿ ß
marzo1928;
n.882, che
p- prova lenoraneper la costituzione,
Iformaziotte,
41funzio-
namentoe le chiamate
della MÏlizin volontali
pelaicid
rer,sa,
nazionalb
;,Visto
iÌ Regio decretö-legge 1Ïí marzog 1923,
n90T,
chesta.hilisce i
gradi
ellaMilizia yolonteria per
la sicitrezza nazionalee le indennitàrelative;
isti
iRegi decreti-legge
28ditämbre 1922,
n.1676
18 marzo
1928,
n.¾9, che
aumentano le taeëë diconcezione
governativa
peril porto d'armi;
isto Part. 10 del
regolament pár Peseenzione
dellalegge sulÏe contravvenzioni pel porto
d'armi 2Inglio 1908,
n.319,
pprovato
conRegio decreto
10gennaio 1915,
n.68;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistii;
MSulla proposta
delNostro Ministro Segretario di Stato
lir 18nterno,
Presidentedel Consiglio
deiMinistri, di
con-cirto
coi MinistriSegretari
di Stato per la guera,per
lamarina,
per lefinanse, per
lagiustizia
egli
afari diculto;
'Abbiamo-decretato
edecretismo:s
sto.
GúardattàHis
OvloLukGIO UECRETO
5luglio
128,
to18&I
-
Estensione
dellagiurisdizioner del coli glo
diprobitirl
per Iindustria del legno
diNapoli.
N
1854. È. deoreto
5inglio 1928,
col sale supròposta
delMinistro
perPíndustria, flicommeroio 11 lavoro
edi con- cet•to conquello deilã gíu i,isÍar Ë
L4Rari
di enlto lagiurisdizione
delcönegió di probiviri ýe findústria
del1
elon
sede inNapoli,
estesaatutt11
territoriodèlla
Viáto, R
Guardaáfgil(f:
Ovleuo.Registinto
aNsCorte
det conti,od4š
Doete1928 fit del Governo,regfatto 215; fýgNò
240 - Gisor.REGIO
DEC1tETO
&luglio 19Ñ,
n11855Estensione del!á
giurisdiziöne del'collegio
diprobivirl
per le industriemetallurgiche, navalþ
e meccaniche diSampierdarena, i
1855. R.deerétä
5inglÏo, 19$, og tiuaÌe
siiýÑposta del
Ministro
per Pindustria,¾"commercio
eiÍ lavorò
edi
con-certo con
quello della gitûltilsid
eilegli âlfari di culfo,
lagiurisdizione
delcollegio Éi pro¾ivi
per leiniltistrie
metal-largiche,
navali e meccaniche bonsede
inGampierdarena,
èeatesa
al territorio deicomûni!Ài: Áränsano, Borzbli
Enesalla, Campoligure, Campomoronei 0Aúella,,Ceraxiès Cri cefieschi,
Isola delCantone, Masone gele, Mignanego, ye- gli, Pontedecimo, Prà,
RoncoScrítia;Rdssiglione San Gio-
vanni
Battista,
S.Quirico
iii ValPolceffrg Savignone,
Serra
Riccò,
SestriPonente, Vobbia
eVoltri
Vigto, ifGuaidasigúli:
Ovtatão.Registrato alla Corte deiconti, addì'10
ogodtotiB23.
Atti del Governo, registro 215,
foglio
240. Gasor.7-11-1923
---GAZZETTA
UFFICIALE DELREGNO
D'ITALIA---N. 2115981
ILEGIO DECRETO
22luglio
1923, n. 1860.Fondazione di una scuola
pratica
di meccanicaagraria
inIloma.
N,
1860. R. decreto 22luglio 1923,
colquale,
sullaproposta
del Ministro
dell'agricoltura,
viene data facoltà al Governo del Re di fondare in Roma una scuolaprati
a di mecca-nica agraria,
daerigersi
in ente morale sotto l'altavigi-
Janza
del
Ministero dell'economianazionale.
isto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei cortti, addi 31 agosto 1923.
ILEGIO
DEORETO
10maggio
1923, n. 1862.Contributo scolastico del comute di
Bovegno.
..1802.
R. deôreto 10maggio 1923,
colquale,
sullaproposta lel Ministro
dellapubblica istruzione,
il contributo scola-s¾co
che ilcomunediBovegno,
dellaprovincia
diBrescia,
deve annualutente
versare alla R. tesoreria dello Stato inapplicazione dell'art.
17 dellalegge
4giugno 1911,
n9487, già
fissato in L.6408.08,
col R. decreto 11 febbraio191.5,
n.
449,
è elevato a L.9508.6R,
a decorrere dal 1°gen-
maio 1923.Vis i ti Guardasigitti: OVIGLIO.
R 4trato alla Corte dei conti, addi lo settembre 1923.
REGIO DEORETO
19aprile
1923, n. 1863.Contributo scolastico del comune di Dario.
N.
180g.
II. decreto 19aprile 1923,
colquale,
sullaproposta 61. Ministro
dellapubblica istruzione,
ilcontributo
sco-astico
che
il comune diDarfo, della provincia
di Brescia.Réve
annualmente versare alla R. tesoreriadello
Stato inaþplicaziolle
dell'art. 17 dellalegge
4giugno 1911,
n.487, gii
fissato in L.6140.38,
col R. decreto 21gennaio 1915,
n.
142,
è elevato a L.10,140.38,
a decorrere dal 1 ottobre 1921.yisto, ti Guardasigilli: OVIGLIO.
ߢgistrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1923.
REGIO DECRETO 22
luglio
1923.Classificazione di strada comunale fra le
provinciali
di Co=senza.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÃ DfDLLA NAZIONE
RE D'ITALIA
v'ista la deliberazione 30 marzo 1922 con la
quale
11 con-sigli provinciale
di Cosenza stabiliva di iscrivere nell'elenco delleproprie
stradeprovinciali,
la comunale checongiunge
lastazione ferroviaria di Cassano al Ionio con la
provinciale
Cassano-nazionale n. Œ all'altezza delponte Garda;
Ititenuto che
procedutosi
allapubblicazione
della delibe- razione suddetta non venneroprodotti reclamt;
Ritenuto che la strada di cui si tratta è di
grande impor-
tanza in
quanto
su diessa si esercita il traffico attivoversocentri impyrtanti: Castrovillari
eCassanoIonio;
Che facendo essa capo ad una stazione ferroviaria
presenta
i caratteri voluti
dall'art.
13 letteraD)
dellalegge
sui la-vori
pubblici,
per esseredichiarata provinciale;
Sentito il
Consiglio superiore
deiJavori pubblici;
Visti
gli
articoli18
e 14 dellacitata legge;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statéper i lavori
pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' classificata tra le
provinciali
di Cosenza la strada co- taunale checongiunge
lastazione ferroviaria
di Cassano al Ionio collaprovinciale
Cassano nazionale n.57,
all'altezza delponte Garda.
Il Nostro
Ministro proponente
è incaricato dell'esecuzione elpresente
decretoche sirà pubblicato
sulla Gazzetta,Uf- ficiale del Regno.
Dato
aRoma,
addì 22luglio
1923.VITTORIO EMANUELE
CARNAZZA.
REGIO
DEORETO
13maggio
1923, n. 1864.Contributo scolastico del comune di Villa
Cogozzo.
N, 1864. R. decreto 13
maggio 1923,
colquale,
sullaproposta del Ministro della púbblica istruzione,
ilcontributo scola- stico
che il.comune di VillaCogozzo,
dellaprovigeià di
Brescia,
deve annualmente versare alla R.tesoreri's &llo
Atato
ina.pplicazione
delPart.37
dellalegge
4giugno 1911,
p.
487, già
fissato in L.3644.20,
col 11. decreto 21gennaio 'LOl5,
n.14",
è elevato a L.5641.20,
a decorrere dal 1° gen- naio1922.
Visto, il Guardasigilii: OVIeuo.
Regis¢rato
alla Corte det conti, add¿ 16 settembre 1923.REGÍ0 DEOllETO
17maggio
1923, n. 1865.Contributo
scolastico
del comune di Collio.N.
1865.
R. decreto1Ï maggio 1923,
colquale,
sullaproposta elOfinistro
dellaj)ubblica istrukione,
il contributo scola- stico clie il comune diCollio,
dellaprovincia
diBrescia, d,eve annualmente
versare alla II,tesoreria
dello Stato inapplicazione
de1Part. 17 dellalegge
4giugno 1911,
n.487, già
fissato in L.0059.25,
col R. decreto 21gennaio 1915,
n.
142,
ò elevato a L.0159.25,
a uecorreredal 1°gennaio
. 1923.
Visto, il Guardasigilli: Ovlorio.
Jiegistrato alla Corte dei conti, addi lo seltelubre 195.
RELAZIONI e
REGI
DEORETI:Scioglimento
deiConsigli
comunali diTropea (Catanzaro),
di Cetraro
(Cosenza)
e di Malazzo(Massa).
Relazione
di S. E. ilMinistro Segretario di
Stato pergli
affari
dell'interno, Presidente
delConsiglio
deiMinistri,
a S. M. il
Re,
in udienza del 31maggio 1923,
suldecreto
he
scioglie
ilConsiglio
colnunale diTropea,
inprovincia
di Catanzaro.
SIRE,
In seguito ad insanabili dissensi fra il sindaco e la Giunta mb- nicipale di Tropea, che, rendendo
impossibile
il, normale funziona- mento dell'amministrazione, erano causa di gravepregiudirão
per gli interessi dell'Ente, 11prefetto
di Catanzaro dovette nello scorso aprile affidare adun suo Commissario laprovvisoria
gestione della civica azienda.I tentativi fatti successivamente per comporre i dissidi sono ritnasti infruttuosi, e la situazione è andata anzi a mano a mano inasprendosi si da determinare nella
popolazione
un senso di di- sagio e di malcontento, che dà luogo a continui incidenti e che ha indotto di recente sei consiglieri a rassegnare le dimissioni.La necessità di porre riparo a questo anormale stato di cose, che,
iprotraendosi,
potrebbe dar motivo a serie conseguenze nei ri-guardi
delfordine pubblico, rendeindispensabile
l'intervento del Governo mediante un radicale provvedimento, che riconduca la se.renità nell'ambiente ed
agevoli
la pacificazione degli animi.Mi onoropertanto di sottoporre
all'Augusta
firma di Vostra Mae.stà 10 schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consi- glio comunale ed alla conseguentenomina di unRegio commissario.
ß982
. 7-Ir-1923 --GÄZ2ETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA --- N. 211i
VITTORIO EMANUELE
IIIÙHR
GRANA DI DIOÈPER VOIONTÅ DELLÁNAZIONERE
D'ITALIA
Sulla
proposta
del NostroMinistro Segretario
di Stato pergli affari delPinterno, Presidente del Consiglio
deiMinistri;
Visti gli articoli 323
e824 del testo
unico dellalegge
co-munale
eprovinciale, approvato
conReglo
decreto & febbraio 1915 auméro148, nonchè il
testounico delle leggi
emanatein
conseguenza del
terremotodel 2$ dicembre 1908 ed agiro-
vato con
decreto Luogotonenziale
19ägostä
1917À. 1899;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art.
1.Il
bonsiglio comunale
diTropea,
inprovincia
diOntan-
zaro
è seiolto;
Art.
2.
Il comm.
Alfredò Gabilelli
ènominatò Commissario
stra-ordinarlo pàr Pataministrazione provvisoria
didetto Co-
mune,
fino :alPinsediamento
del nuovoConsiglio comunale
ai
termini
dilegge.
'Art.
3.Al
Commissario predettò
sonoconferiti
ipoteri
del Con.siglio
comunale a normade1Part. 1,
n.9,
del testo unico 19agosto 1917,
n.1¶99,"sopracitato.
Il
Nostro Ministro predetto
incaricatodelPesecuzione del presente decreto.
Dato
aRoma, addi
81maggio
1928.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Relazione di S. E. 11
Miiiisfi'o «Segret.$rio
di Stato pergli
affari delPinterno, Presidánte del Consiglio
diMinistri,
a S.
M.
ilRe,
inudienza
del2tagosto 1923,
suldecreto che scioglie
ilConsiglio conínuale di Cetraro,
inprovilf-
cia di
Cosenza.
smE.
Essendosi dimossi. 13 sul 20
consiglieri comugali
diCotraro,
mentre un.altro era in grecedenza deoeduto e quattro sl trovano tuttora assenti datComune por ragioni di lavoro, 11
protetto
diCosenza dovette assicurard la continuità dei
pubblici
servizi affl- dandone la provvisoria gestiono ad un suo Commissario.Non
ravvisandgi
cqnveniente - nelle attuali condizioni dello spiritopubblicò
-- Indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentonza, mentre, nell'interesse dell'Ente e.dei ser- vizi, occorre conferirepoteri più
arnpi allo straordinatio ammini- stratoro,perche
possa,adagnatamento provvedere
alla riorganizza- zione ammiriistrativa e finanziariti della civica azienda, si rendeindispensabile
loscioglimento
delConsiglio
comunale con la cóni versione in.Reglo del commissariopredetto,
ed a ciò provvedo lo schema di decreto,che'ho
l'onore di sottoporreall'Augusta
flrrpadi Vostra Maestà. '
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI.DIO E PER
VOTANTÂ
DELLA NAZIONERE D'ITALIA
Sulla proposta del
NostroMinistro Segretario
di Stato pergli afari de1Pinterno, Presidente
delConsiglio
deiMinistri;
Visti
gli articoli 323
e 324 del testo unicodella legge
co-munalee
provinciale, approvato
conRegio decreto
4 febbraio1915, ii.
148 ;Abbiamo deaetato
edecretiamo:
Art.
1.Il Öonalglio comunale di Cetraro,
inprovincia
diCosenza, 4 scioltor
Art. 2.
Il signor
rag. GiovanniPezzella é
nominato Commissaridsti•nordinario
perPomministrazione pt'ovvisoria
di dettoCo- mtine,
find alPinsediamento delnubvo Consiglio
comunaleai termini'di legge.
ITNostro Ministro predetto
èincaricato delPesecuzione
delpresente decreto.
Dato a
Sant'Anna
diValdieri, addì
27agosto
1923.VITTORIO EMANUELEx
MUSSOLINI.
Relazione affari <Ïi
S. E. ilMinistro Segretario
diStato per gli delPinterno, Presidente
delConsiglio
deiMinistri
a.S. M. il
Re,
in udienzadel
17agosto 1923, sul decreto che scioglie
ilConsiglio comunalè di Mulazzo,
inprovin- cia
diMassa.
MAESTA.
Essqpdosi
dimessi 13consiglieri
comunali di Mulazzo sui 20 assegnati perlegge,
inonte un'altro era morto in precedenza e dueemigrati
all'esteroperragioni dilavoro,.il
prefetto diMassa dovette assicurare 11 funzionamento dei pubblici servizi affidandone la prov- Visoria gestione ad un suo Commisaario.Non ritenendo opportuno indira subito le elezioni per la. rico- stituzione della normale
rappresentanza,
mentre, nell'interesse del- l'Ente,occorre conferire poteri pitt ampi allo straordinario ammini-stratore, porcliò
possaadeguatainente prqvvedere
allariòrganizza-
zione dei servizi comunali, che da.una recente inchiesta sono 09- parsi gravemente dissestati, si i-ende
indispensab‡Ie
loscioglithento
del
Consiglio
comunale con laconseguente
nomina inRegio
delCommissario
predetto,
ed a ciò provvede lo schbiha di decreto, che mionoro sottoporreall'Augusta
firma di Vostra Maestä.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIOEPER
TOLONTÂ
DELLA NAZIONERE IPITALIA
Sulla
ppoeta del Ndstro
MinistroSegretario
diStato
li a ri
delPinterno, Presidénte del Consiglio dei Mil
Visti
gli
articoli323
e 324 deltesto unico della legge
cõ«munale e
provinciale, approvato
conR.
dëereto 4febbraid 1915,
n.148;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
'Art.
1.Il
Consiglio comunale di Ëulazz
, inprövincia
diMassa, sciolto.
Arf.
2.Il
signör
cav. GiacömoCiavatta,
è nöminatoCommissario straordinario
perPamministrazione provvisoria dÚdetto
Co- mane, finoalPinsediamento del
nuoysConsigliò confunalë
aitermini di
legge.
Il
Ëostro Ministro predetto
èincaricato della eàecuzione
delpresente
decreto.Dato a Sant'Anna di
Vàldieri, addì
27agostö
1923;VF1'TORIO ˾ANUELE.
RUSSOIANI.
RELAZIONE
eEEGIO DEORETO
27agosto
1928.Proroga
dipoteri
delCommissario
straordinarlo di Aulla.Relazione
di S. E ilMinistro Segretario
di Stato pergli affasi de1Pinterno, Presidente
delConsiglio dei Ministri,
a S. M. 11
Re,
inudienza del
27agosto
1923stil decreto che proroga
di treinesi
ipoteri
delCommissario, straordi.
nario di
Aulla,
inprovincia
di Massa e Ca ra.SIRE,
Mi onero sottqporre