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Ordine del giorno per l’introduzione di una normativa in materia di direttive anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari.

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Ordine del giorno per l’introduzione di una normativa in materia di direttive anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO

Premesso che:

- nell’ottobre 2013 il Consiglio Comunale, su proposta del Gruppo consiliare ‘Centrosinistra per San Gimignano’, ha approvato con DCC n. 62 del 29/10/2013 una mozione sul tema delle direttive anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, lamentando l’inaccettabile vuoto di normative nazionali in proposito ed impegnando il Sindaco e la Giunta comunale a sensibilizzare i livelli istituzionali superiori affinché venisse colmato al più presto tale vuoto legislativo, inviando la citata mozione ai Presidenti delle due Camere ed ai capi gruppo parlamentari di tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento;

- per direttive anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, meglio conosciuto come testamento biologico, si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici. La persona che redige il documento nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

Considerato che:

l’articolo 32 della Costituzione italiana afferma che “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, da cui emerge la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

l’articolo 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

con la Legge n. 145 del 28/3/2001 il Parlamento italiano ha ratificato gli articoli 5 e 9 della Convenzione di Oviedo sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, che recitano, rispettivamente: “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero ed informato” e “i desideri precedentemente espressi a proposito di intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;

Richiamate:

la Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale che recita "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio

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sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".

la Legge n. 180/1978 relativa agli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, il cui articolo 1 afferma come "gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari".

la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, secondo la quale il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente ai diritti all’integrità della persona;

la raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1976 nella quale si afferma che “i diritti da garantire ai malati sono: dignità, integrità, informazione, cure, il rispetto della volontà ed il diritto a non soffrire inutilmente”

il Codice di deontologia medica in cui si prevede che in ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente

Visto che:

sono state assegnate alle Commissioni parlamentari proposte di legge per definire le condizioni e i termini di esercizio della libertà terapeutica da parte dei pazienti che versano in stato di incoscienza, a partire da determinate condizioni, proposte di legge da pochi giorni passate all’esame dell’Aula;

lo sviluppo delle forme di sostegno vitale artificiale a quanti versano in condizioni di completa e irreversibile incoscienza, implica un adeguamento della normativa che renda possibile, anche per questi pazienti, l'esercizio di un diritto, che la perdita della coscienza di fatto preclude

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO INVITA IL PARLAMENTO ITALIANO

Affinché concluda la discussione istruttoria e proceda all’approvazione definitiva di una normativa sulle direttive anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, colmando così un vuoto normativo non più tollerabile;

Il Sindaco ad inviare tale ordine del giorno ai Presidenti delle due Camere ed ai capi gruppo parlamentari di tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento

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