CORTE D' APPELLO DI VENEZIA
Prot n. ) .", o L Venezia, O 3 FEE~ 201~
AI SIGG.RI. PRESIDENTI
Ministero detla Giustizia
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI
Corte d'Appello di VENEZIA AWOCATI
DEL DISTRETTO DELLA CORTE
USCITA - 03/021201213:35 - 0001302
D'APPELLO DI VENEZIA
LORO SEDI
Oggetto: Contributo unificato - art. 28 Legge 18N2011.
Le
cancellerie dell'intestata Corte segnalano resistenze e reazioni non composte da parte
dialcuni avvocati nel corrispondere
ilcontributo unificato alla luce del comma 1, lettera b) dell'art 28 della Legge 183/2011.
La norma prevede che la parte che si costituisce per prima in giudizio, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata
incausa,
cuiconsegue l'aumento del valore della causa,
ètenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo, mentre le altre
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quando modificano la domanda, propongono domanda riconvenzionale, chiamano terzi in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a fame espressa dichiarazione ed a corrispondere
ilcontestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, anche se non consegue un aumento
divalore della causa.
In tal senso
èstato emanato specifico ordine di servizio n. 2/2012 (si veda il punto 2 allegato)
Si chiede la collaborazione delle SS.LL., anche con la diffusione agli avvocati del distretto del predetto ordine
diservizio.
Prego rappresentare altresi che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la cancelleria interessata provvede alla immediata comunicazione all'Ufficio Recupero Crediti.
Cordiali saluti.
l
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
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ORDINE DI SERVIZIO N.
02/2012IL DIRETTORE. AMMINISTRATIVO DELEGATO
OGGETTO:
1) Legge 12 novembre 2011 n. 183 (SuppL ord n. 234 aUa Gau, Uff., 14 novembre, n. 265). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2012). Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012.
2) Decreto Legge 22 dicenlbre 2011, n.212
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile.
(GU n. 297 de/22-12-2011 Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011Premesso che,
l'art. 28 della legge di stabilità (punto l in oggetto) ha introdotto alcune rilevanti modifiche, in materia di contributo unificato, al DPR 115/2002 (TUSG), con particolare riferimento ai:
l. giudizi di impugnazione,
2. modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.
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Si allega tabella esemplificativa
2. Modifica della domanda, domanda "convenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo
Il predetto art. 28, poi, con il comma 1, lettera b), sostituisce il comma 3 dell'articolo 14, del TUSG, con il seguente:
«3. La parte di cui al comma l (la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che , nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato: ndr), quando modifica la donumda o propone domanda riconvenzionaie o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la do11lllnda o propongono donumda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta ".
Pertanto la parte di cui al comma 1 deve provvedere all'integrazione del C.u, solo se dall'atto depositato consegua un aumento del valore della causa, mentre le altre parti, quando modificano la domanda ecc., sono tenute al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, anche se non consegue un aumento di valore della causa.
Espressa dichiarazione
La parte deve, pertanto, allegare all'atto depositato (compreso l'atto di citazione) una dichiarazione, sottoscritta personalmente -sotto la sua responsabilità- dal difensore costituito, o in delega, e non da chi deposita materialmente l'atto, da cui risulti espressamente se stia
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modificando la domanda e il valore della domanda proposta e se vi sia un aumento del valore della causa.
DISPONE
Le Cancellerie civili e la Sezione lavoro sono tenute a far osservare scrupolosamente le disposizioni normative di cui in premessa a far data dal 02 gennaio 2012, data di entrata in vigore della presente norma.
Venezia, 19/01/2012
Il Dir. Amm.vo delegato Giovanni Mancini