• Non ci sono risultati.

Contributo unificato - art. 28 Legge 183/2011 | Ordine degli Avvocati di Verona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Contributo unificato - art. 28 Legge 183/2011 | Ordine degli Avvocati di Verona"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

CORTE D' APPELLO DI VENEZIA

Prot n. ) .", o L Venezia, O 3 FEE~ 201~

AI SIGG.RI. PRESIDENTI

Ministero detla Giustizia

DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI

Corte d'Appello di VENEZIA AWOCATI

DEL DISTRETTO DELLA CORTE

USCITA - 03/021201213:35 - 0001302

D'APPELLO DI VENEZIA

LORO SEDI

Oggetto: Contributo unificato - art. 28 Legge 18N2011.

Le

cancellerie dell'intestata Corte segnalano resistenze e reazioni non composte da parte

di

alcuni avvocati nel corrispondere

il

contributo unificato alla luce del comma 1, lettera b) dell'art 28 della Legge 183/2011.

La norma prevede che la parte che si costituisce per prima in giudizio, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata

in

causa,

cui

consegue l'aumento del valore della causa,

è

tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo, mentre le altre

~

quando modificano la domanda, propongono domanda riconvenzionale, chiamano terzi in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a fame espressa dichiarazione ed a corrispondere

il

contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, anche se non consegue un aumento

di

valore della causa.

In tal senso

è

stato emanato specifico ordine di servizio n. 2/2012 (si veda il punto 2 allegato)

Si chiede la collaborazione delle SS.LL., anche con la diffusione agli avvocati del distretto del predetto ordine

di

servizio.

Prego rappresentare altresi che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la cancelleria interessata provvede alla immediata comunicazione all'Ufficio Recupero Crediti.

Cordiali saluti.

(2)

l

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

=====

ORDINE DI SERVIZIO N.

02/2012

IL DIRETTORE. AMMINISTRATIVO DELEGATO

OGGETTO:

1) Legge 12 novembre 2011 n. 183 (SuppL ord n. 234 aUa Gau, Uff., 14 novembre, n. 265). ­ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità' 2012). Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012.

2) Decreto Legge 22 dicenlbre 2011, n.212

Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile.

(GU n. 297 de/22-12-2011 Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011

Premesso che,

l'art. 28 della legge di stabilità (punto l in oggetto) ha introdotto alcune rilevanti modifiche, in materia di contributo unificato, al DPR 115/2002 (TUSG), con particolare riferimento ai:

l. giudizi di impugnazione,

2. modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

(3)

()

-.

fr' / y

S

,/

J

Si allega tabella esemplificativa

2. Modifica della domanda, domanda "convenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo

Il predetto art. 28, poi, con il comma 1, lettera b), sostituisce il comma 3 dell'articolo 14, del TUSG, con il seguente:

«3. La parte di cui al comma l (la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che , nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato: ndr), quando modifica la donumda o propone domanda riconvenzionaie o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la do11lllnda o propongono donumda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta ".

Pertanto la parte di cui al comma 1 deve provvedere all'integrazione del C.u, solo se dall'atto depositato consegua un aumento del valore della causa, mentre le altre parti, quando modificano la domanda ecc., sono tenute al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, anche se non consegue un aumento di valore della causa.

Espressa dichiarazione

La parte deve, pertanto, allegare all'atto depositato (compreso l'atto di citazione) una dichiarazione, sottoscritta personalmente -sotto la sua responsabilità- dal difensore costituito, o in delega, e non da chi deposita materialmente l'atto, da cui risulti espressamente se stia

(4)

3

modificando la domanda e il valore della domanda proposta e se vi sia un aumento del valore della causa.

DISPONE

Le Cancellerie civili e la Sezione lavoro sono tenute a far osservare scrupolosamente le disposizioni normative di cui in premessa a far data dal 02 gennaio 2012, data di entrata in vigore della presente norma.

Venezia, 19/01/2012

Il Dir. Amm.vo delegato Giovanni Mancini

Riferimenti

Documenti correlati

Al fine di evitare l’avvio di procedure di contestazione di tale irregolare modalità di pagamento, si rivolge invito a voler fare particolare attenzione ad effettuare il

Convocata a mezzo e-mail, la Commissione si è riunita oggi 15 febbraio 2016 alle ore 12,00 presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Verona.. Presenti: Butti, Serpelloni,

imputabili al 2016 ma non pagati entro il medesimo anno: costante è il fatto che, a cavallo tra la fine di una gestione ed l’inizio di quella successiva, il criterio

Il firmatario è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come

** La documentazione a comprova dovrà essere presentata su supporto digitale presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Verona (in cd o dvd in duplice

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la

OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle

[r]