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Continuano a pervenire richieste di informazioni e chiarimenti in merito all’obbligo e alla tutela assicurativa dei lavoratori parasubordinati, titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei gior

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Academic year: 2022

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Testo completo

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1 Ufficio politiche assicurative

tariffe e contenzioso

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: esclusione dell’assicurazione Inail per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di collaborazioni coordinate e continuative.

Continuano a pervenire richieste di informazioni e chiarimenti in merito all’obbligo e alla tutela assicurativa dei lavoratori parasubordinati, titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti.

In merito si riassume la posizione costantemente assunta dall’Inail.

L’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 Previdenza ed assistenza dei giornalisti stabilisce che La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, compresa pertanto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 gestita dall’Inail.

L’articolo 3, comma 1, lettera f), dello Statuto dell’Inpgi approvato con decreto interministeriale del 13.9.2007 stabilisce che L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica: (…) f) trattamento in caso di infortunio.

Pertanto la tutela assicurativa dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica in caso di infortunio è gestita esclusivamente dall’Inpgi.

Con riguardo ai giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, dal 1°

novembre 2019 l’Inpgi applica il Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con nota n. 12856 del 17.10.2019.

Processo: aziende

Macroattività: gestione e analisi normativa settore tariffe Attività: obbligo assicurativo

Tipologia: istruzioni

Fascicolo: obbligo assicurativo 2020 Sottofascicolo: copertura assicurativa Internet: sì

Autore: ad

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L’articolo 1 del predetto regolamento stabilisce che I giornalisti che-in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa-risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI.

Pertanto anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall’Inpgi, alle condizioni stabilite dal predetto Regolamento.

La tutela assicurativa da parte dell’Inail, del resto, è stata esclusa già da tempo, in quanto l’ambito soggettivo dell’assicurazione di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ha carattere tassativo.

L’estensione della tutela assicurativa ad altre categorie di lavoratori non espressamente indicate dall’articolo 4 del citato decreto può avvenire solo a seguito di una norma di rango primario che ne preveda la copertura assicurativa.

Di conseguenza nel 2008, con apposite istruzioni alle strutture territoriali1, è stato ricordato che con le indicazioni contenute nel notiziario n. 47 del 22.1.1991 era stata già esclusa l’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail nei confronti dei giornalisti che per l’espletamento delle proprie mansioni si avvalgono in modo non occasionale di personal computer e analoghi dispositivi o macchine elettriche, nonché di veicoli guidati personalmente, e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva confermato che per i lavoratori in questione non ricorre l’obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail.

Era stato quindi ribadito che la tutela previdenziale e assicurativa dei giornalisti praticanti e professionisti, comprensiva del trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro, è gestita dall’Inpgi che si configura come l’unico Istituto che gestisce in regime sostitutivo e con autonoma regolamentazione le forme previdenziali e assistenziali previste a tutela della categoria e che pertanto eventuali posizioni assicurative istituite per l’assicurazione dei predetti lavoratori, sia dipendenti che parasubordinati, dovevano essere cessate dalla decorrenza, con conseguente rimborso ai datori di lavoro interessati dei premi e accessori versati.

Si conferma nuovamente che una interpretazione della vigente normativa che estenda il regime assicurativo gestito dall’Inail ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’ordine dei giornalisti è priva di fondamento normativo e che ai lavoratori in questione non si applica l’articolo

1 Nota della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe protocollo 9788 del 24 dicembre 2008 con oggetto Obbligo assicurativo dei giornalisti dipendenti e parasubordinati.

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5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 riguardante l’assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

Di conseguenza gli eventi infortunistici occorsi a lavoratori parasubordinati iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti non possono essere ammessi alla tutela dell’Inail e pertanto devono essere rimborsati, su domanda, al datore di lavoro interessato eventuali premi assicurativi e somme indebitamente versati nel termine della prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2033 sull’indebito oggettivo e dell’articolo 2946 sulla prescrizione ordinaria del codice civile.

Il Direttore centrale dott. Agatino Cariola

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