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NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 18 AGOSTO 2014

Danno erariale

Federica Caponi

Rispondono di danno erariale il sindaco e il dirigente se il canone per l'uso del palazzetto è troppo basso. La gestione poco accorta di un bene comunale, concesso a terzi con un canone d'affitto irrisorio, determina per l'ente solo diseconomie, pertanto, il danno deve essere risarcito dal sindaco e dal dirigente responsabile.

Questo è il principio sancito dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, che con la sentenza 96/2014 ha condannato il sindaco e il dirigente a risarcire il danno arrecato alle casse comunali (quota parte, rispettivamente, al 40% e al 60%), per aver concesso in uso a terzi il palazzetto dello sport con un canone talmente basso da non coprire le spese sostenute per garantire l'affidamento.

Secondo i giudici contabili, la decisione di destinare alcuni spazi comunali a terzi deve comportare una qualche utilità per l'ente. Se, al contrario, le condizioni del l'affidamento, praticate in concreto, determinano per l'amministrazione forti perdite, che non trovano copertura con i canoni di affitto versati dagli aggiudicatari, il differenziale tra le due voci di spesa e di entrata deve considerarsi una perdita netta per la finanza comunale.

I magistrati contabili hanno contestato al sindaco e al dirigente competente del settore, prima, la mancanza di uniformità procedurale nelle modalità di aggiudicazione degli spazi espositivi e poi di aver arrecato un danno di oltre 68mila euro alle casse del Comune.

Il sindaco e il dirigente hanno contestato la citazione sostenendo che da tale affidamento sarebbe conseguita un'utilità per il Comune derivante dalla promozione del l'immagine della città e dal rilancio del turismo.

La Corte ha confutato questa tesi, rilevando che in atti non è stata fornita prova di tale circostanza, considerando soprattutto che il Comune interessato era già una città di grande richiamo turistico nei mesi estivi e, quindi, il sindaco e il responsabile «per dimostrare l'assenza del danno, avrebbero dovuto provare che l'esposizione allestita nel palazzetto dello sport dalle diverse ditte aggiudicatarie avrebbe assunto un peso determinante nell'aumento delle presenze in loco, anche procedendo a dei raffronti delle presenze negli anni in cui non vi si erano tenute tali iniziative».

A fronte della rilevante perdita economica, il generico richiamo ai vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione resta un'affermazione priva di pregio e le perdite subite dall'ente non possono che essere considerate soltanto come «diseconomie – e quindi danno erariale – nel bilancio comunale se non sono accompagnate da reali utilità».

In tali condizioni, pertanto, sussiste la responsabilità per colpa grave del dirigente, che ha redatto la relazione per la giunta, quale responsabile del servizio e del procedimento.

Il dirigente ha infatti gestito le trattative, sottoscrivendo i contratti, con i concessionari e con le ditte che procedevano all'allestimento, e ha «orientato le scelte del Comune in ordine alle tariffe da applicare».

I magistrati contabili hanno condannato anche il sindaco perché «conosceva bene i fatti e il bilancio dell'ente» e quindi non può restare estraneo a imputazioni di responsabilità per il suo ruolo apicale politico. Al contrario, il sindaco secondo la Corte ha omesso di vigilare con diligenza sull'iniziativa, contribuendo a produrre le perdite per il Comune.

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1 di 1 03/09/2014 10:57

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