• Non ci sono risultati.

ARAN parere AFL42 – Retribuzione di posizione dei segretari: la comparazione è con l’indennità effettiva più elevata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ARAN parere AFL42 – Retribuzione di posizione dei segretari: la comparazione è con l’indennità effettiva più elevata"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

AFL42

L’art. 107, comma 2, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali ha modificato la previgente disciplina in materia di comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, c.d. “galleggiamento”: la comparazione deve avvenire con la retribuzione di posizione teorica o effettiva?

Ai sensi dell’art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari e comunali e provinciali del 17/05/2001 (disciplina confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020, ai fini dell’applicazione del cosiddetto “galleggiamento” della retribuzione di posizione del

segretario, si deve considerare esclusivamente la retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente, in base al contratto collettivo della dirigenza, o, negli enti privi di dirigenza, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

La formulazione della norma ( “… stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza …”) consente di affermare che la

retribuzione di posizione da prendere in considerazione è solo ed esclusivamente quella prevista dal CCNL della dirigenza attualmente in vigore.

Il confronto, quindi, ai fini del galleggiamento, deve essere effettuato tra le retribuzioni di posizione del segretario e quella della dirigenza o della posizione organizzativa più elevata, tenendo conto dell’effettivo valore (e non di quello teorico) stabilito per queste ultime, così come realmente riconosciuto e corrisposto al dirigente o al funzionario incaricato della posizione organizzativa.

Ove, pertanto, sia stata data applicazione alle previsioni dell’art. 27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999 (nel rispetto dei presupposti applicati ivi previsti) e sia stato riconosciuto, per alcune funzioni dirigenziali, un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo

contrattualmente previsto, del valore più elevato dovrà tenersi conto anche ai fini del galleggiamento.

Per le medesime ragioni sopra illustrate, dovrà tenersi conto, ai fini del calcolo del

“galleggiamento”, anche dell’incremento annuo lordo di Euro 409,50, ex art. 54, comma 4 del CCNL del 17/12/2020, della retribuzione di posizione dirigenziale presa a riferimento per il suddetto calcolo. Ciò anche nel caso in cui tale retribuzione risultasse superiore al limite

1 / 2

(2)

AFL42

contrattuale, in applicazione delle richiamate previsioni di cui all’art.27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999.

2 / 2

Riferimenti

Documenti correlati

3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali

3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali

3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali

[r]

Lgs 33/2013 sono sospese in attesa della definizione delle modalità di pubblicazione, alla luce della sentenza della Corte

Il vincolo della contrattazione integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso

consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il parere viene reso con precipuo ed esclusivo riguardo agli aspetti rientranti nella materia della contabilità

Quanto alla rimborsabilità pro-quota della retribuzione di risultato in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi specifici (quesito sub a “se il comune scrivente, in