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La nota di approfondimento IFEL del 20 maggio 2013, riguardante le richieste di rimborso provenienti dagli Agenti della riscossione (aziende del Gruppo Equitalia), aveva evidenziato che la riformulazione dell’art

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Roma, 12 luglio 2013

Richiesta di rimborso anticipato per procedure esecutive infruttuose in base al dl 98 del 2011 . Osservazioni alla nota di risposta degli Agenti della riscossione

In relazione ai quesiti formulati da diversi Responsabili comunali a seguito delle risposte dell’Agente della riscossione circa il rimborso anticipato degli oneri per procedure infruttuose (ved. allegato), si forniscono i seguenti chiarimenti.

La nota di approfondimento IFEL del 20 maggio 2013, riguardante le richieste di rimborso provenienti dagli Agenti della riscossione (aziende del Gruppo Equitalia), aveva evidenziato che la riformulazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, intervenuta con d.l. n. 98 del 2011 (art. 23, comma 32), determinava una asimmetria temporale tra la possibilità, per l’Agente della riscossione, di richiedere il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e l’obbligo di produrre la comunicazione di inesigibilità all’Ente impositore.

La nuova disciplina, come in primo luogo sottolineato nella nota citata, non esime l’Agente della riscossione dal fornire, all’atto della domanda di rimborso annuale delle spese, il dettaglio degli oneri sostenute con riferimento non solo alla natura delle stesse, ma anche alla fattispecie che sostanziano la richiesta di rimborso (sgravio o “inesigibilità”), nonché a ciascuna delle posizioni oggetto di iscrizione a ruolo coinvolte.

Inoltre, veniva rilevato il non chiaro tenore letterale della norma che si traduce in un’ambiguità circa la nozione di “inesigibilità”: questa viene comunque indicata, insieme all’avvenuto sgravio, quale presupposto dell’imputazione a carico dell’Ente impositore delle spese relative alle procedure esecutive, mentre non si chiarisce se l’inesigibilità debba essere conclamata (attraverso l’avvenuta presentazione della “comunicazione”), ovvero in fieri, cioè corrispondente a iscrizioni a ruolo semplicemente non riscosse.

Sul tema dell’esigenza di rigoroso dettaglio delle posizioni oggetto di richiesta di rimborso anticipato, le aziende del gruppo Equitalia hanno sostanzialmente aderito – almeno per i casi di cui si è avuta conoscenza – alle sollecitazioni dei Comuni, inviando le informazioni richieste; il tema non viene invece trattato, né quindi confutato, nella disamina della normativa in esame, contenuta in diverse note di contenuto identico inviate dalle Direzioni regionali delle Aziende del gruppo Equitalia ai Comuni interessati da richiesta di rimborso che avevano sollecitato chiarimenti e maggiore specificazione della richiesta, anche sulla scorta dell’analisi pubblicata dall’IFEL il 20 maggio.

Per quanto riguarda il necessario presupposto dell’”inesigibilità”, nelle note inviate si sostiene che il termine riportato nella lettera a), comma 6, dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella nuova formulazione, debba essere inteso in senso naturale di non avvenuta riscossione e non nel senso formale di avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

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L’interpretazione fornita da Equitalia diverge da quella fornita dall’IFEL, in quanto ammette che la richiesta di rimborso anticipato possa avvenire anche in assenza di formalizzazione della comunicazione di inesigibilità. L’interpretazione “non tecnica” della nozione di inesigibilità tuttora contenuta nella legge non appare pacifica, in quanto – come affermato nella nota IFEL del 20 maggio, la comunicazione di inesigibilità resta l’unico mezzo per attestare lo stato di inesigibilità di un credito affidato al riscossore. Tuttavia, la stessa nota Ifel evidenziava la scissione introdotta dalla norma del 2011 tra la richiesta di rimborso anticipata, necessariamente provvisoria, e la comunicazione di inesigibilità, i cui termini sono stati reiteratamente prorogati dalla legge.

D’altra parte, il comma 6-bis del citato art. 17, d.lgs 112/1999, individua espressamente un ulteriore termine per l’esame e l’eventuale diniego, a titolo definitivo, del discarico da parte dell’Ente impositore, cui fa seguito l’obbligo per l’Agente della riscossione di restituire gli importi anticipati maggiorati degli interessi legali, entro il decimo giorno successivo alla richiesta.

In conclusione, l’obiettiva ambiguità della norma circa il presupposto dell’”inesigibilità” ai fini della liceità del rimborso anticipato degli oneri per procedure infruttuose, unitamente alla procedura di controllo successivo collegato alla formalizzazione dell’inesigibilità, sono elementi che possono determinare l’instaurazione di un contenzioso formale con le aziende del gruppo Equitalia di esito quanto mai dubbio. Si ritiene pertanto che il Comune dovrà valutare in primo luogo, nella comunicazione del benestare al rimborso anticipato richiesto da Equitalia, l’adeguata motivazione e documentazione della richiesta e, pertanto, l’avvenuto invio degli elementi di dettaglio sulle posizioni in relazione alle quali l’Agente della riscossione richiede il rimborso, la cui conoscenza è comunque presupposto per il benestare stesso; in secondo luogo andrà verificata l’eventuale presenza di anomalie o errori emergenti dagli stessi elementi di dettaglio (assenza occasionale di dati, posizioni che non risultano iscritte a ruolo, sgravi indicati dal concessionario che non risultano emanati, riscossioni intervenute, ecc.); la contestazione di illegittimità per assenza di preventive comunicazioni di inesigibilità potrà essere considerata come elemento accessorio nel caso si intenda proporre generale diniego alla richiesta, nella prospettiva dell’insorgenza di un formale contenzioso.

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