• Non ci sono risultati.

Una recente sentenza in tema di atti osceni e depenalizzazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Una recente sentenza in tema di atti osceni e depenalizzazione"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia nel procedimento nei confronti di

Quirani Franco, nato a Bassano del Grappa il 25/08/1959

avverso la sentenza del 13/04/2016 del Tribunale di Vicenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

udito per l'imputato l'avvocato Elisabetta Cardello

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2016 il Tribunale di Vicenza ha assolto Franco Quirani dal reato di cui agli artt. 99, comma 2 e 527 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Prefetto.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10025 Anno 2017 Presidente: AMORESANO SILVIO

Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 07/02/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(2)

2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha osservato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.

proc. pen., da un lato che doveva considerarsi esperibile il ricorso per cassazione, e dall'altro che la fattispecie non era stata oggetto di depenalizzazione, permanendo la rilevanza penale del fatto allorché vi fosse pericolo che il minore potesse assistervi, ed in specie vi era invece addirittura certezza.

Andava quindi disposto l'annullamento della sentenza con restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Il ricorrente, assumendo la mancata depenalizzazione della fattispecie, ha inteso proporre ricorso immediato per cassazione (cfr. Sez. 6, n. 5450 del 19/03/1985, Cappellari, Rv. 169521) nei confronti della sentenza dibattimentale del Tribunale veneto, che aveva assolto l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Al riguardo, l'art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l'atto osceno "commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori", se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

4.2. In specie la contestazione ha invero dato conto che il ricorrente ha praticato autoerotismo a bordo della propria autovettura, in luogo pubblico ed in presenza di una ragazza minorenne. Ma non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che l'episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

A nulla rileva, quindi, che una ragazza si sia ritrovata ad essere spettatrice dell'esibizione, nella oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice.

2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(3)

Il Presid nt Silvio Am no

Atteso ciò, ed ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di quest'ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto).

Del tutto correttamente, in definitiva, ha così operato il Tribunale di Vicenza, trasmettendo infine gli atti al Prefetto.

4.2. Il motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata l'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso in Roma il 07/02/2017

Il Consigliere estens pe dio Cerro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Riferimenti

Documenti correlati

60 35 Danno luogo a sanzione pecuniaria civile le seguenti condotte:a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica,

Nel difficile panorama orientale caratterizzato da paesi che applicano la pena di morte per reati legati alla droga, dalla repressione e la violenza ai danni dei consumatori; e

8/2016, le disposizioni in questione che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni pecuniarie civili o con sanzioni amministrative si applicano anche con riferimento alle

‘pubblico’ - è quello nel quale si scrive testualmente: «Le Regole sono portatrici di un innegabile interesse collettivo, non solo loca- le, e sono disponibili a mettere a

32 comma 3, che sanziona con una irrisoria pena dell’ammenda (fino a 516 euro) l’omessa denuncia al questore dei cambiamenti sostanziali delle collezioni di armi

99/2009 e del criterio di assegnazione delle tracce orarie, in tutti i contesti, nazionale o internazionale (cfr. L’URSF chiarì: 1) – l’evidente erroneità dell’interpretazione

[r]

Ciò premesso, osserva la Corte che il TDL nell’ordinanza impugnata, operando una valutazione congiunta delle due vicende processuali (art. 203/91), ha ritenuto di non