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Infedeltà coniugale virtuale: cosa dice la legge

Autore: Mariano Acquaviva | 15/10/2021

In cosa consiste l’obbligo reciproco di fedeltà nel matrimonio? Quando scatta il tradimento? Quando c’è addebito della separazione?

I coniugi hanno il reciproco obbligo di fedeltà. Si tratta di un dovere che sorge automaticamente per legge subito dopo aver contratto matrimonio. Sebbene sembra scontato che sia così in ogni coppia unita sentimentalmente, in realtà la legge impone espressamente quest’obbligo solo alle coppie sposate. Non accade lo

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stesso con le coppie di fatto registrate in Comune né con le unioni civili. Solo per il matrimonio l’ordinamento giuridico impone la reciproca fedeltà. Ma cosa significa, esattamente? In cosa consiste questo dovere? Cosa dice la legge a proposito dell’infedeltà coniugale virtuale?

È chiaro a tutti che essere fedeli al proprio partner significa non intraprendere una relazione sentimentale con altri. Il punto è che ci sono tanti modi di vivere una relazione, soprattutto oggi che, con pochi tocchi sullo schermo dello smartphone, è possibile parlare con una persona che si trova all’altro capo del mondo. E allora, quando si può ritenere violato l’obbligo di fedeltà? Una relazione platonica ha conseguenze giuridiche? Cosa dice la legge dell’infedeltà coniugale virtuale?

Rileva con un tradimento fisico? Giustifica l’addebito della separazione?

Scopriamolo insieme.

Obbligo di fedeltà: cos’è?

L’obbligo di fedeltà è uno dei doveri che sorge dal matrimonio.

Secondo la legge [1], con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Obbligo di fedeltà: in cosa consiste?

In cosa consiste, concretamente, l’obbligo di essere fedeli? Il senso più diretto di questo dovere fa riferimento al divieto di avere relazioni con persone che siano diverse dal proprio coniuge.

In senso stretto, dunque, l’obbligo di fedeltà impone ai coniugi di non tradirsi, cioè di non avere rapporti sessuali con altre persone.

L’obbligo di fedeltà, tuttavia, si estende ben oltre i rapporti carnali, coinvolgendo

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anche la sfera emotiva. Detto in altre parole, un coniuge è fedele se, oltre a non intrattenere rapporti sessuali con altre persone, conserva con l’altro un’intimità esclusiva.

Da tanto deriva che si può essere infedeli al proprio coniuge anche intrattenendo una relazione sentimentale puramente platonica con un’altra persona, senza la consumazione di alcun rapporto.

In pratica, essere fedeli significa non solo non andare a letto con altre persone, ma anche che il fulcro emotivo e sentimentale deve essere rappresentato dal proprio coniuge.

Infedeltà coniugale virtuale: cos’è?

L’infedeltà virtuale è il rapporto che si intrattiene con una persona diversa dal proprio coniuge mediante gli strumenti messi a disposizione dalla moderna tecnologia.

Classico esempio di infedeltà virtuale è quello di chi comincia una relazione sentimentale con una persona trovata in chat o su un sito di incontri.

In questo caso, pur non avendo consumato fisicamente il rapporto, si tratta sempre di un’infedeltà. Come spiegato nel paragrafo precedente, per violare l’obbligo di fedeltà non occorre per forza il classico adulterio, ma è sufficiente un tradimento sentimentale.

Un altro tipico caso di infedeltà virtuale è quello che avviene mediante sexting, cioè tramite quel gioco erotico che consiste nello scambiarsi video, foto o messaggi dal contenuto sessuale.

Quando c’è infedeltà virtuale?

Si pone ora il problema di capire quando il semplice scambio di messaggi tra due persone può tramutarsi in una relazione extraconiugale. In altre parole: quando c’è concretamente infedeltà virtuale?

Sicuramente, rientra in questa ipotesi il succitato sexting, che rappresenta probabilmente la forma più concreta ed evidente di infedeltà virtuale.

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Costituisce tradimento anche lo scambio di messaggi che ha un’evidente natura sentimentale, come ad esempio una confessione d’amore oppure la manifestazione del desiderio di incontrarsi o di stare insieme.

Insomma, costituisce infedeltà virtuale ogni contenuto che comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Al contrario, deve ritenersi innocuo lo scambio di messaggi e telefonate dal contenuto evidentemente amichevole, anche quando ripetute costantemente nel tempo.

Infedeltà virtuale: cosa dice la legge?

Cosa dice la legge a proposito dell’infedeltà coniugale virtuale? Il Codice civile assolutamente nulla, risalendo al lontano 1942. Il vuoto normativo è stato però colmato dalla giurisprudenza, secondo cui l’infedeltà virtuale può essere grave come il classico adulterio.

Secondo la Corte di Cassazione [2], la violazione dell’obbligo di fedeltà sussiste anche in presenza di un rapporto extraconiugale su Internet. Il tradimento virtuale è stato quindi ritenuto contrario ai doveri matrimoniali e considerato alla stregua di qualsiasi altro tradimento, tanto da legittimare l’abbandono della casa familiare da parte del coniuge tradito.

Quindi, anche se può sembrare meno eclatante dell’adulterio fisico, l’infedeltà virtuale rientra a tutti gli effetti nella categoria dell’adulterio.

Anche in base ad altra sentenza [3], la Corte di Cassazione ha ritenuto che un’infedeltà solamente platonica giustifica la richiesta di separazione con addebito: all’interno di un rapporto matrimoniale, la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge.

Infedeltà virtuale: quando c’è addebito?

La violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio giustifica la richiesta di separazione con addebito. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e quello a succedere all’altro in caso di morte.

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Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, però, l’infedeltà (materiale o virtuale che sia) legittima l’addebito della separazione solo se essa è stata causa della fine della relazione.

In altre parole, se il tradimento ha spezzato l’unità familiare, allora il giudice potrà pronunciare l’addebito; in caso contrario, se i coniugi erano di fatto già separati o, comunque, tra di loro non correvano più buoni rapporti e l’infedeltà è stata solo la conseguenza di un matrimonio in crisi, allora il tradimento non giustifica l’addebito.

Bisogna dunque distinguere due situazioni diverse:

se l’infedeltà è causa della fine dell’unione, c’è addebito;

se l’infedeltà è solo la conseguenza del rapporto in crisi, non c’è addebito.

Note

[1] Art. 143 cod. civ. [2] Cass., sent. n. 9348 del 16 aprile 2018. [3] Cass., sent. n.

15557/2008.

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