2° Le prestazioni previdenziali che non siano in relazione con la «capa
cità di guadagno» dell'assicurato, siano attribuite anche ai familiari di questo, e siano principalmente intese alla guarigione del malato e alla tutela dal contagio delle persone con cui vive a contatto, vanno considerate prestazioni di malattia ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera a),
del regolamento n. 3. Al fine dell'acquisto del diritto alle prestazioni
stesse, il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei vari Stati membriè quindi disciplinato dagli artt. 16 e segg. del regolamento n. 3.
Lecourt Monaco Pescatore
Donner Trabucchi Mertens de Wilmars Kutscher
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 novembre 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Monaco
(presidente di sezione)
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 19 OTTOBRE 1972 1
Signor Presidente, SignoriGiudici, I — Introduzione
Gli antefatti
Con tre ordinanze del 1° marzo 1972, il Bundessozialgericht di Kassel, vi ha deferito alcune questioni pregiudiziali a
norma dell'art. 177 del trattato di Roma.
Vi si chiede l'interpretazione del regola
mento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, che disciplinava il sistema di previdenza sociale a favore dei
lavoratori migranti (cause 14-73, 15-72 e 16-72).
Vediamo per quali motivi il giudice te
desco è stato indotto ad interpellarvi.
Nella Repubblica federale tedesca ogni persona colpita da tubercolosi, sia essa cittadino tedesco o meno, affiliata ad un sistema previdenziale o meno, in for
za della legge federale del 30 giugno 1961, che disciplina l'assistenza sociale, ha diritto a prestazioni, tra le quali rien
trano l'assistenza medica o il ricovero in ospedale, un sussidio finanziario alimen-
1 — Traduzione dal francese.
tare ed un contributo per il reinserimen
to nella vita attiva.
Il finanziamento di tali prestazioni è posto a carico non solo degli enti assi
stenziali, ma anche degli organi compe
tenti in materia di assicurazioni e di pen
sioni. L'art. 1244 a) del regolamento te
desco in materia di previdenza sociale (Reichsversicherungsordnung — RVO) obbliga questi enti ad intervenire a fa
vore degli assicurati o dei loro aventi causa, se gli affiliati hanno versato con
tributi, in virtù di un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, svolta per almeno 6 mesi (computati civilmente) nei due anni che precedono la constatazione della malattia oppure se gli affiliati han
no maturato il periodo generale d'attesa di 60 mesi prescritto dalla legge per otte
nere la pensione d'invalidità professiona
le.
A — L'attore della prima causa di meri
to, l'Heinze, cittadino tedesco, ha lavo
rato in Germania per 36 mesi, dal 1950 al 1953, poi in Lussemburgo, per 84 mesi, dal 1953 al 1960. Nel 1966 la moglie e il figlio dell'Heinze venivano colpiti da tu
bercolosi contagiosa, malattia che deve esser scrupolosamente curata. La Cassa pensioni di Düsseldorf rifiutava di ac
collarsi le spese relative, poiché l'Heinze in Germania non aveva versato il mini
mo di contributi assicurativi obbligatori per poter ottenere le prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco
in materia.
Adito in primo grado, il Sozialgericht di Dusseldorf riteneva invece che — in vir
tù degli artt. 16 e seguenti del regola
mento n. 3 del Consiglio della Comunità economica europea, i periodi durante i quali l'interessato aveva lavorato in Lus
semburgo dovessero venir cumulati con i periodi d'affiliazione maturati in Ger
mania, quindi i componenti della fami
glia dell'Heinze avevano diritto alle pre
stazioni previdenziali per la cura della tubercolosi.
La Cassa pensioni impugnava la senten
za e il Landessozialgericht confermava in appello la pronuncia, però non in virtù dell'art. 16 del regolamento n. 3, bensì
richiamandosi agli artt. 24 e seguenti re
lativi al cumulo dei periodi assicurativi per le prestazioni d'invalidità.
B — Nella seconda causa, il Land della Bassa Sassonia, rappresentato dall'ufficio dell'assistenza sociale, ha convenuto in giudizio la Cassa assicurazioni-pensioni di Hannover per ottenere il rimborso delle spese di ricovero in ospedale di An
tonio Buscema, cittadino italiano, colpito da tubercolosi contagiosa che richiedeva lunghe cure. L'interessato era stato affi
liato al regime previdenziale italiano per 8 anni, dal 1956 al 1964. Inoltre egli ave
va versato anche i contributi per l'assicu
razione antitubercolare, tipica del siste
ma italiano, fino al 31 marzo 1965. Poi si trasferiva in Germania, ove veniva assun
to in un posto per il quale era prescritta l'assicurazione obbligatoria malattia e pensione.
Dichiarato ammalato nell'agosto 1965, egli veniva ricoverato in un istituto clini
co; le spese di ricovero furono pagate dall'ufficio per l'assistenza sociale della Bassa Sassonia, che a sua volta ne chie
deva il rimborso alla Cassa assicurazio
ni-pensioni, alla quale il Buscema era af
filiato.
Il Sozialgericht di Hannover riconosceva il diritto a rimborso dell'ufficio assisten
ziale; la prestazione litigiosa costituiva una «prestazione di malattia» e in virtù dell'art. 16 del regolamentò n. 3 si dove
vano cumulare i periodi assicurativi ma
turati in Germania ed in Italia. In sede di appello, il Landessozialgericht della Bas
sa Sassonia ha confermato questa pro
nuncia, applicando però le disposizioni del regolamento comunitario relative alle
«prestazioni d'invalidità».
C — La terza controversia di merito è stata promossa dalla Cassa malattia di Amburgo contro la Cassa assicurazioni
pensioni dello Schleswig-Holstein per ot
tenere il rimborso delle spese di ricovero in ospedale della figlia di un cittadino italiano, Primo Primus, colpita da tuber
colosi nel maggio 1965. Questo lavorato
re ha maturato in Germania periodi assi
curativi che sarebbero di per sé insuffi-
cienti a conferire il diritto a chiamare in causa un ente previdenziale per il paga
mento delle spese di ricovero in ospedale della figlia. L'interessato però ha matura
to periodi assicurativi in Italia, in Lus
semburgo e in Svizzera. Il Sozialgericht di Amburgo ha condannato la Cassa as
sicurazioni-pensioni a rimborsare le spe
se di ricovero, riconoscendo il cumulo dei periodi assicurativi maturati dal Pri
mus, in quanto le prestazioni contempla
te dall'art. 1244 a) del regolamento te
desco sarebbero prestazioni di invalidità ai sensi degli artt. 26 e 27 del regolamen
to n. 3.
In sede di appello, il Landessozialgericht di Amburgo ha confermato la pronuncia.
Il giudice proponente vi chiede anzitutto, deferendovi una questione comune alle tre cause, se gli artt. 26 e 27 del regola
mento n. 3, che contemplano il cumulo dei periodi di assicurazione contro l'in
validità, siano applicabili per analogia alle disposizioni della legislazione tede
sca sulla lotta antitubercolare, dal mo
mento che i provvedimenti di rinvio af
fermano che «in virtù della disciplina vi
gente in Germania, le disposizioni non riguardano prestazioni previdenziali, ma un obbligo che, nell'ambito della profilas
si, incombe in certi casi agli enti assicu
rativi».
Il giudice proponente aggiunge che le prestazioni di cui trattasi non hanno l'in
dole di pensioni, non sono ripartite in rapporto ai rispettivi periodi assicurativi maturati, ma sono fornite indipendente
mente dall'invalidità effettiva o temuta dell'assicurato; infine, l'onere imposto agli enti previdenziali dipende da una durata minima dell'affiliazione degli in
teressati, però, se i lavoratori hanno ma
turato il periodo minimo prescritto, le prestazioni non dipendono dalla durata del versamento dei contributi.
Nelle cause 15 e 16 vi sono ancora state deferite due ulteriori questioni comple
mentari; il loro esame dipende dà un' eventuale risposta affermativa alla que
stione comune alle tre ordinanze di rin
vio.
Il — Applicabilità del regolamento n. 3 Questioni di principio
Le controversie di merito sono conse
guenza della ripartizione di competenze tra enti assistenziali e Casse assicurazioni- pensioni operata dalla legislazione tede
sca in materia antitubercolare. Contraria
mente a quanto avviene in altri paesi, co
me la Francia, ove la protezione antitu
bercolare rientra nel sistema generale di malattia, i provvedimenti emanati per la cura dei tubercolosi ed il loro reinseri
mento nella vita sociale, in Germania so
no oggetto di disposizioni speciali ed au
tonome contenute in un primo tempo nel regolamento dell'8 settembre 1942, in cui si precisava d'altronde che i vantaggi previsti non rientravano nell'ambito dell'assistenza pubblica. Queste disposi
zioni sono poi state riunite nella legge 23 luglio 1959 sull'aiuto antitubercolare, surrogata due anni dopo dalla legge fe
derale sull'assistenza sociale del 30 giu
gno 1961. Nel titolo III, sezione 8, que
sta norma riunisce ora tutte le disposi
zioni vigenti, sia in materia di assistenza medica a domicilio o di ricovero in ospe
dale, che in materia di aiuti in denaro, come il sussidio alimentare, il sussidio di integrazione — o di reintegrazione — nella vita attiva o infine in materia di prestazioni speciali, come il sussidio per il personale sostitutivo oppure un sussi
dio di alloggio.
Queste provvidenze, che si ritiene faccia
no parte dell'assistenza sociale, valgono per tutti indipendentemente dalla nazio
nalità e dall'esercizio di un'attività pro
fessionale. Tuttavia gli enti assistenziali intervengono solo in via sussidiaria, cioè solo allorché le persone bisognose non possono fruire delle prestazioni di altri enti previdenziali e particolarmente di un ente di assicurazioni-pensioni. Lo stesso avviene nei casi urgenti: se non è stato possibile determinare immediatamente da quale ente dipende il malato, l'ufficio di assistenza sociale si accolla le spese di cura, ma in via provvisoria poiché l'or
gano competente dovrà poi rimborsare le spese anticipate dall'ente assistenziale.
Per quanto riguarda i lavoratori affiliati al sistema previdenziale obbligatorio ed i loro aventi causa, l'art. 1244 a), inserito nel 1959 nel regolamento sulla previden
za sociale, prescrive che le Casse di assi
curazioni-pensioni devono accollarsi tut
te le spese relative alle prestazioni fornite a chi è colpito da tubercolosi.
Il secondo capoverso dello stesso artico
lo prescrive che il diritto a prestazioni è subordinato al versamento di quote spet
tanti di diritto all'ente dal momento che l'interessato ha un'occupazione o svolge un'attività per la quale è prescritta l'assi
curazione obbligatoria. Il minimo previ
sto è fissato in 6 mesi computati, civil
mente sugli ultimi 24 mesi che hanno preceduto la constatazione di uno stato di salute che richiede cure sanitarie. Se que
sto presupposto non si verifica, deve trascorrere il periodo d'attesa generale di 60 mesi, condizione necessaria per ri
scuotere una prestazione d'invalidità.
Queste disposizioni, che hanno soltanto la funzione di stabilire quale ente dovrà sostenere in definitiva l'onere finanzia
rio, non hanno alcun rilievo quanto alla risposta da dare alla prima questione de
ferita dal Bundessozialgericht. La que
stione mira piuttosto a far classificare ai sensi del regolamento n. 3 le prestazioni poste dalla legge a carico delle Casse as
sicurazioni-pensioni. La norma comuni
taria non deve tener conto della suddivi
sione delle competenze tra gli organi sul piano nazionale. I criteri cui essa si ispira si fondano unicamente sull'indole mate
riale dei vantaggi riconosciuti ai lavora
tori e alla loro famiglia.
In effetti la nostra indagine deve appro
fondire due punti ben determinati:
— anzitutto si tratta di definire la sfera d'applicazione del regolamento n. 3.
I vantaggi contemplati dalla legge te
desca rientrano tra le «prestazioni previdenziali» di cui all'art. 2, n. 1, di
detto regolamento?
— In secondo luogo si deve determinare se, ed in virtù di quali disposizioni del regolamento, la norma del cumu
lo dei periodi assicurativi maturati in vari Stati membri — nella fattispecie
Germania, Italia e Lussemburgo — sia applicabile qualora venga rico
nosciuto un diritto a queste specifi
che prestazioni.
Il primo punto presenta analogie con il problema già sollevato dal Tribunal du travail di Bruxelles e su cui vi siete pronunciati il 22 giu
gno 1972 (causa 1-72, sig.ra Frilli). I ter
mini in cui il Bundessozialgericht ha po
sto il problema principale rivelano chia
ramente che, ai suoi occhi, il particolare sistema tedesco delle prestazioni fornite ai malati di tubercolosi rientrerebbe nella sfera della politica sanitaria, dell'azione profilattica e non della previdenza socia
le. La motivazione del provvedimento di rinvio porta a pensare che tale regime, istituito e disciplinato dalla legge federa
le sull'assistenza sociale del 1961 rientra nell' «assistenza medico-sociale».
È noto che il regolamento n. 3, vigente nel momento in cui il Bundessozialge
richt ha deferito le presenti questioni, esclude esplicitamente questa forma di protezione dalla propria sfera d'applica
zione.
Come avevo già sostenuto nella causa Frilli, non vi sono criteri rigidi per distin
guere nettamente le due nozioni comple
mentari di «previdenza sociale» e di «as
sistenza», non definite esattamente né dall'art. 51 del trattato di Roma, né dal regolamento n. 3, che ne costituisce un riflesso. Il tenore del regolamento e più specialmente delle disposizioni generali che ne delimitano la sfera d'applicazione, dimostra che il Consiglio ha inteso con
ferire alla nozione di «previdenza socia
le» il significato più ampio, mentre inve
ce l'esclusione dell'assistenza sociale e medica può venir interpretata solo in
modo restrittivo.
La vostra giurisprudenza ha questo orientamento; avete sempre interpretato con molta liberalità il regolamento n. 3, come conferma la vostra sentenza dello scorso 22 giugno, ancorandovi soli
damente ai principi sanciti dall'art. 51 del trattato, che hanno la funzione di garantire l'attuazione pratica della libertà di circolazione e di impiego dei
lavoratori della Comunità sul territorio di ciascuno degli Stati membri. Questo scopo può essere raggiunto solo con il ri
conoscimento del loro diritto a tutte le prestazioni previdenziali, indipendente
mente dalla loro natura, nonché median
te il cumulo dei periodi assicurativi ma
turati sotto l'egida delle varie legislazioni nazionali.
L'analisi della legislazione tedesca induce a pensare che le prestazioni fornite ai tu
bercolosi rientrino in questa nozione co
munitaria di previdenza sociale, almeno nei limiti in cui di tali prestazioni frui
scano i lavoratori affiliati al regime obbli
gatorio di previdenza oppure i loro aven
ti causa.
1. Senza annettere troppa importanza al fatto che l'art. 1244 a) — che conferi
sce in merito una competenza particolare agli enti assicurazioni-pensioni — è inte
grato in una legislazione che disciplina il settore previdenziale, cioè il regolamento sulle assicurazioni previdenziali, è oppor
tuno rilevare che questa norma, che isti
tuisce un diritto soggettivo alle presta
zioni, stabilisce un rapporto diretto e preciso tra l'affiliazione al regime assicu
razione-pensioni e il diritto che ne scatu
risce, mentre tale vincolo non sussiste sul piano della pura assistenza sociale.
Il semplice fatto di essere colpito da tu
bercolosi implica che cure ed aiuti deb
bono essere prestati anzitutto dall'ente assicurazioni-pensioni, mentre la legge federale sull'assistenza sociale attribuisce un carattere semplicemente sussidiano all'intervento dell'organo assistenziale.
In secondo luogo, qualunque sia il tipo di prestazioni fornite (cure mediche o ri
covero in ospedale, sussidi alimentari, aiuti per il reinserimento nella vita attiva), tutte rientrano, per la loro natura, nella sfera d'applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento comunitario, senza bisogno di stabilire in linea di massima — alme
no in questa fase del sillogismo — se tali prestazioni vadano considerate prestazio
ni di malattia (lettera a) oppure presta
zioni d'invalidità, ivi comprese quelle che hanno lo scopo di conservare o mi
gliorare le capacità lavorative (lettera b).
Secondo il buon senso, tali prestazioni, che devono consentire la cura ed il rein
serimento sociale del tubercoloso, non differiscono — per natura — dalle altre prestazioni di malattia; il carattere con
tagioso della malattia, che costituisce una reale minaccia per tutta la popola
zione, il fatto che tale infermità richieda lunghe cure e che i malati debbano esser sottoposti a meticolosa sorveglianza me
dica, anche dopo la guarigione, non pos
sono evidentemente modificare l'indole di dette prestazioni.
È poi logico che i provvedimenti così adottati, sia nell'ambito della legge sull' assistenza sociale, sia nell'ambito dell'as
sicurazione-pensioni, si integrino in un' azione generale di profilassi (ad esempio si precisa che le istituzioni previdenziali in alcuni casi possono impartire istruzio
ni ai loro affiliati colpiti da tubercolosi) tanto è vero che la maggior parte degli interventi previdenziali rientrano neces
sariamente nella politica sanitaria gene
rale.
D'altro canto — pur se la tubercolosi rappresenta una piaga sociale — vi sono altre malattie contagiose che — pur sen
za essere altrettanto pericolose — confe
riscono il diritto alle prestazioni dell'assi
curazione malattia, il cui scopo principa
le è indubbiamente quello di consentire ai malati di curarsi e di recuperare la lo
ro capacità lavorativa, ma che hanno contemporaneamente l'effetto di affian
care un'azione profilattica.
Il fatto che in Germania vi sia un regime di protezione antitubercolare speciale non può far sì che le relative prestazioni esulino dalla nozione di previdenza so
ciale, ai sensi del regolamento n. 3. Con
cludo proponendovi di rispondere affer
mativamente alla prima questione?
2. Se quindi riconoscete che il regola
mento n. 3 è applicabile in linea di mas
sima alle prestazioni di cui trattasi, è op
portuno stabilire in virtù di quale dispo
sizione si dovrebbe effettuare il cumulo dei periodi assicurativi. Ma nel nostro caso si può parlare di un cumulo reale, come avviene per le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, giacché le prestazioni non
sono fornite «pro rata temporis», la loro entità non dipende dalla durata dell'affi
liazione e le prestazioni comprendono — oltre a determinati sussidi in denaro — il totale pagamento delle spese di assisten
za medica e di ricovero in ospedale? Il problema si pone solo in quanto il sorge
re del diritto è subordinato ad un versa
mento di contributi per un periodo mini
mo prestabilito, ma questa condizione non vale per il calcolo delle prestazioni.
La natura stessa delle prestazioni induce a chiedersi se la norma del cumulo si possa fondare, nel nostro caso, sugli artt.
16 e seguenti del regolamento n. 3 (capo I del titolo III) relativi alle prestazioni ma
lattia oppure sulle disposizioni del capo 2
— articoli 24 e seguenti — riguardanti le prestazioni d'invalidità.
Pur se il giudice proponente si è limitato a sollevare il problema sotto il profilo degli artt. 26 e 27, schierandosi, a quanto pare, tra i fautori dell'applicazione del regime d'invalidità, non ritengo che que
sta presa di posizione possa essere impe
gnativa nei vostri confronti. Anzi, è vo
stro compito preciso indicare esattamen
te la posizione che dovrà assumere il giudice nazionale una volta che disponga di una corretta interpretazione del diritto
comunitario.
Premetterò che sono decisamente favore
vole all'applicazione del principio del cumulo dei periodi assicurativi, indipen
dentemente dalla disposizione del regola
mento sulla quale fonderete una tale as
serzione.
Il principio è una conseguenza diretta dell'art. 51 del trattato, che ha introdotto questa regola onde garantire la libera circolazione dei lavoratori e, pur se non ravviserete la possibilità di desumere dal regolamento n. 3 una norma che tecnica
mente si adatti al caso delle prestazioni contemplate dalla legge tedesca a favore dei tubercolosi, non dovrete dimenticare che il cumulo in ogni caso si opera per legge.
Nella vostra sentenza 27 ottobre 1971 (causa 23-71 — Janssen, Racc. 1971, pag. 859) non avete esitato a seguire lo stesso filo logico, ammettendo che gli
«ausiliari» nel settore agricolo, figura espressamente prevista dal diritto belga, possono invocare i periodi maturati co
me lavoratori subordinati, sotto la legi
slazione di un altro Stato membro, onde fruire dei vantaggi in campo assicurativo malattia-invalidità di cui godono i lavo
ratori indipendenti ed avete chiaramente motivato la vostra asserzione con que
sto ragionamento: «Lo scopo degli artt.
48-51 non sarebbe affatto raggiunto, se i periodi assicurativi maturati in confor
mità alle leggi di uno Stato membro ve
nissero perduti dal lavoratore che, profit
tando della libertà di circolazione garan
titagli, si sposta in un altro luogo di la
voro e si trova perciò sottoposto al regi
me previdenziale di un altro Stato mem
bro.»
Tuttavia dovete definire le prestazioni di cui trattasi e fornire al Bundessozialge
richt lumi circa il tipo di cumulo da ap
plicare, cioè quello delle prestazioni di malattia oppure quello dell'invalidità. Le pronunce di merito dipenderanno in un certo senso dalla vostra scelta.
Per conto mio ritengo che le prestazioni fornite in virtù dell'art. 1244 a) del rego
lamento tedesco vanno classificate come prestazioni di malattia, come hanno rico
nosciuto due dei tribunali.aditi in primo grado.
La conclusione può essere corroborata da vari argomenti:
— questi vantaggi non sono evidente
mente pensioni d'invalidità in senso stretto. Non sono sussidi destinati a compensare un'incapacità lavorati
va. Le prestazioni sono fornite, come si vede, indipendentemente da una eventuale riduzione della capacità la
vorativa e dalla necessità di ristabili
re o di migliorare detta capacità.
Se su questo punto si avessero dubbi per quanto riguarda il sussidio ali
mentare, nessuno potrà sostenere che l'accollarsi le spese mediche o le spe
se di ricovero in ospedale sia assimi
labile ad una pensione d'invalidità. Si tratta di prestazioni in natura, che rientrano nel regime che disciplina i rischi di malattia.
— Inoltre non si può dimenticare che nella maggior parte degli Stati mem
bri la tutela degli iscritti alla previ
denza antitubercolare si imposta sulle norme che disciplinano le prestazioni di malattia, salvo in Francia, ove la tutela è più completa ed eventual
mente può protrarsi per periodi più lunghi. Ciò dimostra quale importan
za si attribuisca alla lotta contro la tubercolosi, malattia particolarmente grave e contagiosa.
Pur se in Italia si pratica un'assicura
zione speciale antitubercolare, la cui gestione è affidata all'INPS, il regime è disciplinato dalle norme ordinarie in materia di assicurazione malattia.
Il cumulo dei periodi assicurativi si opera da parte delle autorità italiane nei confronti dei lavoratori comuni
tari in base agli artt. 16 e 17 del rego
lamento n. 3.
— Infine, come sottolinea la Commis
sione, le autorità amministrative te
desche stesse, dal 1969, hanno regi
strato un aumento delle spese per il ricovero in ospedale di lavoratori mi
granti o di membri delle loro famiglie colpiti da tubercolosi, il che ha fatto aumentare l'onere medio per assistito delle prestazioni in natura fornite in virtù dell'assicurazionemalattia.
Si deve infine ricordare che prima della stipulazione del trattato di Roma e, di conseguenza, dell'entrata in vigore del regolamento n. 3, tra la Repubblica ita
liana e la Repubblica federale il 5 mag
gio 1953, era stata stipulata a Roma una convenzione in materia previdenziale.
L'art. 7 di questo accordo, che garantisce ai cittadini di uno Stato sul territorio dell'altro il diritto alle prestazioni previ
denziali contemplate nel paese in cui si trovano gli interessati, assimila sotto ogni aspetto le prestazioni antitubercolari a quelle del regime generale di malattia.
Sulla scorta di questa disposizione dell' accordo, il Bundessozialgericht, con sen
tenza 26 ottobre 1967, ha stabilito che le prestazioni di cui all'art. 1244 a) del re
golamento tedesco riguardano il rischio di malattia ed ha riconosciuto l'opportu
nità di tener conto dei periodi di assicu
razione tubercolosi maturati in Italia on
de poter riconoscere in Germania il dirit
to alle prestazioni fornite in questo setto
re.
Detta convenzione rientra tra quelle con
template dall'art. 6, 2°, e), del regola
mento n. 3, che stabilisce che rimangano in vigore alcune «disposizioni» delle con
venzioni di sicurezza sociale in quanto siano «indicate nell'allegato D del pre
sente regolamento». Nella versione origi
nale di questo allegato era riportato l'art.
7 della convenzione italo-tedesca del 5 maggio 1953. Il fatto che l'articolo non sia più riprodotto dopo l'emanazione del regolamento del Consiglio n. 130/63 non significa che i lavoratori migranti italiani e tedeschi non godono più dei vantaggi offerti da detta disposizione. Essa veniva a costituire un doppione delle disposizio
ni contenute nel regolamento n. 3, qual
cuno anzi ha giudicato la disposizione della convenzione bilaterale meno favore
vole della disciplina comunitaria.
Per questi motivi il giudice di rinvio do
vrebbe ammettere il cumulo dei periodi assicurativi in base all'art. 16, che dispo
ne: «Ai fini del mantenimento o del re
cupero del diritto alle prestazioni, quan
do un lavoratore subordinato o assimila
to è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicura
zione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.»
Sarebbe dunque sufficiente che gli inte
ressati dimostrassero di aver maturato il minimo di periodi d'affiliazione prescrit
to dalla disciplina previdenziale, som
mando sia i periodi maturati in Germa
nia che in un altro Stato membro; ciò consentirebbe loro di acquistare il diritto alle prestazioni di cui all'art. 1244 a) del regolamento tedesco oppure — di rifles
so — gli enti di assicurazione-pensioni, di cui sono tributari, dovrebbero accol
larsi l'onere di dette prestazioni.
Tuttavia, l'art. 17 del regolamento n. 3, paragrafo 1, 2° capoverso, implica una
restrizione al principio del cumulo, in quanto richiede che non sia trascorso più di un mese tra la conclusione del periodo assicurativo maturato nello stato in cui il lavoratore aveva la sua ultima occupa
zione e l'inizio del rapporto assicurativo nello Stato membro sul cui territorio il lavoratore si è trasferito.
Questa disposizione pare faccia sorgere una difficoltà nella causa n. 14-72. Se si è verificata un'interruzione superiore ad un mese nel versamento dei contributi, come pare sia avvenuto per quel che ri
guarda gli aventi causa dell'Heinze (che
ha terminato la sua attività in Lussem
burgo nel 1960 e non pare abbia occupa
to in Germania un posto per il quale era obbligatoria l'assicurazione) ne risulte
rebbe che il cumulo dei periodi assicura
tivi in questo caso non si potrebbe effet
tuare almeno in virtù del regolamento
n. 3.
Pur se il Bundessozialgericht non ha espressamente deferito il problema, che quindi non siete tenuti ad affrontare, cre
do opportuno sottolineare, come ha fat
to la Commissione nelle sue osservazioni scritte, che l'art. 18 del regolamento n.
1408/71, che abroga e si surroga al rego
lamento n. 3, non contempla più limita
zioni circa l'interruzione del versamento dei contributi dell'assicurazione-malattia, fatta eccezione per i lavoratori stagionali.
Questo nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 1972. All'art. 94, esso stabilisce che non conferisce alcun diritto per il periodo precedente la sua entrata in vigore. In altri termini, esso non ha ef
fetto retroattivo, non consente di riporre sul tappeto controversie che ormai sono già composte amministrativamente o ri
solte giurisdizionalmente a questa data.
Il n. 3 dello stesso articolo però precisa
— fatte salve le disposizioni del n. 1 — che un diritto si può acquisire, anche se l'evento rischioso si è verificato in prece
denza. Mi pare dunque che la disposizio
ne vada intesa nel senso che si applica a diritti sorti in seguito al verificarsi di eventi rischiosi anteriori all'entrata in vi
gore del regolamento, nei cui confronti però non è ancora stato emanato alcun
provvedimento definitivo. Mi è parso utile, affrontando questo argomento, far cenno anche a questa difficoltà.
III — Questioni sussidiarie
La questione di principio, comune alle tre cause, dovrebbe essere risolta in mo
do affermativo, se intendete accogliere le mie proposte. Vediamo ora i problemi sussidiari relativi alle cause 15 e 16-72.
Sul primo problema la vostra giurispru
denza consente facilmente di dare una ri
sposta: a norma dell'art. 28, n. 2, prima frase, del regolamento n. 4 della Com
missione, che costituisce la norma di ap
plicazione del regolamento n. 3 recita:
«Se i periodi d'assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legisla
zione di uno degli Stati membri non rag
giungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in ba
se a tale legislazione». In questo caso i periodi anzidetti sono presi in considera
zione per l'acquisto, la conservazione ed il ricupero del diritto alle prestazioni da parte degli altri Stati membri, ma non per la determinazione dell'ammontare dovuto al pro rata, a norma dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (n. 3).
Questa norma non ha ne come oggetto, né come effetto, la soppressione della possibilità di cumulo dei periodi inferiori ai 6 mesi a danno dei lavoratori migran
ti. L'unico scopo è quello di semplificare le operazioni di pagamento delle pensio
ni, specie di evitare all'ente debitore di una pensione di sobbarcarsi spese di li
quidazione ed eventualmente di versa
mento che talvolta potrebbero essere su
periori all'ammontare della pensione
stessa.
Nella vostra sentenza 1° dicembre 1970 avete sostenuto questa tesi (causa 32/70, Union nationale des mutualités sociali
stes contro La Marca, Racc. 1970, pag.
987) pronunciandovi su una questione pregiudiziale deferita dalla Commissione reclami di Liegi relativamente all'assicu
razione obbligatoria contro le malattie e
l'invalidità, ricordando che «se è vero che l'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 si
propone di semplificare le cose sul piano amministrativo, ciò non può comunque avvenire se non nell'ambito ed entro i limiti dell'obbligo di cumulo imposto dall'art. 51 del trattato e senza che ne subiscano pregiudizio i diritti che questo attribuisce ai singoli».
Nella controversia di merito in cui è par
te il Buscema, è questione di prestazioni in natura per le quali è impossibile im
maginare una ripartizione per quote:
l'art. 28, n. 2, del regolamento n. 4 non
può applicarsi.La risposta sarà quindi inevitabilmente
negativa.
Nella causa n. 16/72, il Bundessozialge
richt vi ha deferito, in subordine, il pro
blema del se si debba tener conto, nel
cumulare i periodi come prescrive il regolamento n. 3, dei periodi assicurativi di cui uno Stato membro diverso dalla Germania — nel nostro caso l'Italia —
dovrebbe tener conto per calcolare le
prestazioni in virtù di una convenzione
stipulata con uno Stato terzo, come ad esempio la Svizzera.
La risposta dovrà fondarsi sul tenore del regolamento n. 3, sulla sfera d'applica
zione territoriale del trattato CEE e sullo spirito dell'art. 51.
Anzitutto il tenore: in tutte le disposizio
ni in materia di cumulo dei periodi assi
curativi, vale a dire nell'art. 16 o negli artt. 27, 32 e 33, il regolamento contem
pla solo i periodi maturati «in virtù della
legislazione di ciascuno degli Stati mem
bri» ed evidentemente sono escluse le disposizioni degli stati terzi.
In secondo luogo la sfera d'applicazione
territoriale del Trattato è necessariamen
te delimitata, sia per quanto riguarda la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, sia per il diritto di stabilimento che per ogni altra disposizione.
In particolare gli artt. 48-51 non possono venir applicati al di fuori del territorio della Comunità, come le norme sul cu
mulo del regolamento n. 3 non possono applicarsi a periodi assicurativi maturati sul territorio di uno Stato terzo. L'art.
51, poi, garantisce la libera circolazione dei lavoratori comunitari, ma certo solo nell'ambito dei territori della Comunità.
Poichè il trattato di Roma non ha pre
giudicato, in campo previdenziale, la fa
coltà di uno Stato membro di stipulare convenzioni con uno stato terzo e di ri
conoscere la validità dei periodi assicura
tivi maturati in questo stato dai propri cittadini, non è ammissibile che, con l'aiuto di una convenzione bilaterale, esso giunga ad imporre agli altri Stati membri il rispetto di impegni esulanti da quelli imposti dal diritto comunitario.
Propongo che a questa questione si ri
sponda negativamente.
Dovreste quindi affermare per diritto quanto segue:
1° Sub questione comune alle cause nn. 14, 15, 16-72
— Le disposizioni di legge della Repubblica federale tedesca, che attri
buiscono il diritto a prestazioni a favore dei lavoratori e dei loro aventi causa colpiti da tubercolosi attiva che richiede cure sanitarie, a condizione che i lavoratori abbiano maturato i periodi assicurativi minimi prescritti da dette norme, rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 del Consiglio, poiché dette prestazioni vanno considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera a) di detto regolamento;
- di conseguenza, il cumulo dei periodi assicurativi maturati «in virtù
della legislazione di uno Stato membro» deve effettuarsi a normadegli artt. 16 e seguenti del regolamento n. 3.
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2° Sullaquestionesussidiariadella causa n. 15-72
— Le disposizioni dell'art. 28, n. 2 del regolamento n. 4 in virtù delle quali «se i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione ...» non sono applicabili alle prestazioni contem
plate dalla summenzionata legislazione della Repubblica federale te
desca.
3° Sullaquestionesussidiariadella causa n. 16-72
— Uno Stato membro è tenuto a prendere in considerazione periodi assicurativi di cui dovrebbe tener conto un altro Stato membro in virtù di un accordo stipulato tra quest'ultimo ed uno Stato terzo.