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STATUTO. S.E.T. - SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE S.p.a. Società per Azioni TITOLO I FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE. Articolo 1 - Denominazione e durata

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ALLEGATO "C" al N. 73.624 Rep. N. 17.252 Racc.

STATUTO

S.E.T. - SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE S.p.a.

Società per Azioni TITOLO I

FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE Articolo 1 - Denominazione e durata

E' costituita la società "S.E.T. - SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE S.p.a." che potrà essere identificata anche con la denominazione abbreviata "S.E.T.

S.p.a.", con durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Porto Mantovano (MN), e potrà istituire proprie sedi e uffici secondari nel territorio della Provincia di Mantova, in Italia, e all'estero. Il domicilio dei soci, per quanto ri- guarda i loro rapporti con la società, è quello ri- sultante dal libro dei soci.

Articolo 3 - Soci

Al Comune di Porto Mantovano (MN) è riservata la maggioranza assoluta delle azioni costituenti il ca- pitale sociale della società.

Oltre al Comune di Porto Mantovano, possono essere soci della società:

1. Enti locali;

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2. La Regione Lombardia;

3. Enti pubblici, società e consorzi a partecipa- zione pubblica, fondazioni, società a prevalenza di capitale pubblico o a minoranza di capitale pubblico operanti nei servizi pubblici locali;

4. Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive mo- dificazioni e integrazioni, loro federazioni e asso- ciazioni territoriali, società di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo. Istituti di credito in genere;

5. società in genere di diritto pubblico e società di diritto privato scelte tramite procedura ad evi- denza pubblica.

Articolo 4 - Finalità e oggetto sociale

La società svolge le funzioni di società di trasfor- mazione urbana - S.T.U. - ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 267/2000.

In particolare può procedere:

- all'acquisizione delle aree e/o fabbricati sotto- posti all'intervento di trasformazione urbana;

- alla progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana;

- alla gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate con possibilità di procedere

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alla loro commercializzazione e/o alla loro gestio- ne.

La società potrà acquisire aree e/o fabbricati oltre che in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza ovvero in concessione, anche ef- fettuando operazioni di cartolarizzazione. (Le aree o fabbricati del Comune possono essere dati in di- sponibilità delle società a titolo di concessione).

- La società può inoltre realizzare direttamente e/o indirettamente, senza vincolo di territorialità, o- gni altra operazione attinente o connessa all'ogget- to sociale ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la commercializzazione di iniziative specifiche.

- La società potrà altresì realizzare opere pubbli- che o comunque di interesse pubblico e generale, o- perare nei settori delle infrastrutturazione di aree per lo sviluppo e l'insediamento di imprese (es:

PIP, scali merci, centri di logistica, ecc.), come pure nei settori dell'edilizia economico popolare e dei servizi pubblico-locali.

La società per operare nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare all'esterno singole attività o specifici servizi op- pure realizzare le stesse attività, utilizzando l'i-

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stituto della concessione, convenzione o appalto o altre forme ritenute opportune, potendo altresì svolgere dette attività anche a richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La società per il conseguimento degli scopi sociali potrà ricorrere al prestito, a finanziamenti per o- pere pubbliche, finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere ef- fetti, concedere e/o ricevere fideiussioni e ipote- che di ogni ordine e grado.

La società potrà inoltre gestire le strutture deri- vanti dagli interventi di riqualificazione urbana sopra indicati.

La società ha infine lo scopo di sostenere e miglio- rare le dinamiche di crescita del territorio, di promuovere il rafforzamento degli attori dello svi- luppo locale, di contribuire all'incremento occupa- zionale, potrà operare quale strumento di attuazione della programmazione provinciale mediante la realiz- zazione tecnica e finanziaria di investimenti pub- blici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei ser- vizi di sviluppo del territorio provinciale, l'in- centivazione e la salvaguardia dell'occupazione, in particolare giovanile, la tutela e la difesa degli

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ecosistemi, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia non inquinanti, nonché mediante il reperi- mento e la migliore utilizzazione delle risorse fi- nanziarie necessarie, ricercando la massima integra- zione fra tutti gli interventi proposti dai diversi organismi pubblici o privati.

In particolare la società potrà, tra l'altro:

a) fornire assistenza tecnica alla programmazione economico-sociale, e alla pianificazione territoria- le e dell'ambiente, alla progettazione territoriale, anche promovendo e valorizzando il ruolo della Pro- vincia di Mantova nei programmi di sviluppo;

b) promuovere e realizzare iniziative per lo svilup- po locale, attività di alta formazione, interventi di qualificazione delle risorse umane, progetti spe- cifici di riqualificazione di zone, aree per nuovi insediamenti produttivi;

c) promuovere, sviluppare e qualificare forme di ge- stione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la partecipazione di altre aziende di intervento territoriale e promuovere e realizzare azioni di in- tervento territoriale e di supporto agli enti locali per lo sviluppo socio-economico.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la socie- tà potrà compiere - non come oggetto prevalente e

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non nei confronti del pubblico - operazioni commer- ciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie di qual- siasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, a favore proprio o di terzi, se nel- l'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti o consor- zi, aventi scopo analogo, affine o connesso al pro- prio.

In particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 suddiviso in 260 (duecentosessanta) azioni ordinarie del valo- re nominale unitario di Euro 500 (cinquecento).

Il capitale sociale può essere aumentato, anche ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti.

Agli Azionisti è riservato il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti di opzione per aumenti di capitale.

Qualora l'Azionista intenda alienare le proprie a-

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zioni, o i propri diritti di opzione, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando il nomi- nativo dell'acquirente, che dovrà comunque apparte- nere ad una delle categorie previste dall'art. 3 del presente Statuto, e il prezzo di cessione. Il Presi- dente del Consiglio di Amministrazione ne dà comuni- cazione non oltre quindici giorni dalla ricezione agli altri soci, i quali potranno esercitare il di- ritto di prelazione entro sessanta giorni dal rice- vimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine senza aver ricevuto richieste di prelazione l'Azionista alienante potrà procedere alla vendita delle proprie azioni o dei propri diritti al prezzo e al nominativo indicato.

Articolo 6 - Pagamento delle azioni

I versamenti sulle azioni, oltre i decimi di legge, sono deliberati e richiesti dal Consiglio di Ammini- strazione.

Il ritardo nei versamenti assoggetta l'Azionista al pagamento di interessi annuali di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre pun- ti.

Articolo 7 - Emissione di obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie e ob-

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bligazioni convertibili in azioni proprie, nel ri- spetto del rapporto di maggioranza di cui all'arti- colo 3, ovvero convertibili in azioni di società collegate.

L'Assemblea degli Azionisti fissa le modalità di e- missione, collocamento ed estinzione delle obbliga- zioni e può richiedere la quotazione in una o più Borse nazionali ed estere.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI - NOMINE E FUNZIONI Articolo 8 - Organi societari Sono organi della società:

- l'Assemblea degli Azionisti

- il Consiglio di Amministrazione - il Collegio dei Sindaci

- il Direttore

Articolo 9 - Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea è convocata a norma degli articoli 2366 e 2367 del codice civile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convo- cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e- sercizio, ovvero, qualora particolari esigenze o comprovate motivazioni lo richiedano, entro centot- tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede so-

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ciale, o in altro luogo della Provincia di Mantova.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza in Assem- blea

Gli enti, le società e le persone fisiche parteci- panti intervengono, oltre che per mezzo dei loro le- gali rappresentanti anche mediante persona delegata.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento in Assemblea anche per de- lega.

L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e 2372 del codice civi- le.

Ogni altro Azionista che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare da altro Azio- nista mediante delega scritta da conservare negli atti sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'Assem- blea.

Articolo 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi- glio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenu- ti.

Essa provvede in via ordinaria a:

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1. nominare i componenti del Consiglio di Ammini- strazione e, tra questi, il Presidente determinando i relativi compensi;

2. nominare, eventualmente, uno o più Vice Presiden- ti determinando i relativi compensi.

3. nominare i componenti del Collegio Sindacale e, tra questi, il Presidente del Collegio determinando i relativi compensi;

4. approvare il bilancio della società;

5. compiere tutti gli atti riservati alla sua compe- tenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea convocata in via straordinaria delibera nelle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni dell'As- semblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si co- stituisce validamente con la presenza di tanti azio- nisti che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono ri- sultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa; quelle dell'Assemblea straordinaria devono

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risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un notaio.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di Ammini- strazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 12, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Il comune di Porto Mantovano, in quanto socio di maggioranza, ha diritto di nominare un numero di Consiglieri pari alla maggioranza di essi.

In ogni caso il numero di Consiglieri espressi dal comune di Porto Mantovano non potrà essere inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consi- glio di Amministrazione.

Il Consiglio, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, dura in carica un triennio e i componenti possono essere rinnovati nella carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'as- semblea, nomina al suo interno il Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Ammi- nistrazione spetta un emolumento annuale nella misu- ra determinata dall'Assemblea degli Azionisti.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione

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stesso è ricostituito.

Articolo 14 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie competenze, salvo quelle espres- samente escluse dalla legge o dallo Statuto, ad uno o più Amministratori determinando il relativo com- penso.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministra- zione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre- sidente, o da chi ne fa le veci, per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statu- to, e si riunisce nella sede sociale, o in altra se- de specificata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o qualora lo richieda alme- no un terzo dei Consiglieri o la maggioranza dei Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazio- ne del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare e deve essere inviato, a mezzo di posta elettronica, o di lettera raccomandata, al- meno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i Con- siglieri, e ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza può essere inviato per posta e-

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lettronica, o telegramma, o telefax, almeno 24 ore prima della riunione.

Anche in mancanza di formalità il Consiglio si riu- nisce validamente con la presenza di tutti i Consi- glieri e Sindaci effettivi.

Articolo 16 - Svolgimento e validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presi- dente che ne fissa l'ordine del giorno in base a quanto contenuto nell'avviso di convocazione; in ca- so di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se eletto e, in sua assenza, dall'altro Vice Presi- dente, se eletto. In difetto la riunione è presie- duta dal Consigliere più anziano.

Partecipano alle riunioni il Direttore della socie- tà, se eletto, con parere consultivo.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.

15, il Consiglio si riunisce validamente con la pre- senza della maggioranza degli Amministratori in ca- rica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono sotto- scritti dal Presidente e dal Segretario nominato al- l'inizio della riunione e sono trascritti sull'appo-

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sito libro sociale.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio di Amministra- zione

Al Consiglio di Amministrazione - salvo quanto ri- servato a norma dell'art. 11 all'esclusiva competen- za dell'Assemblea - spettano i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il con- seguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di stra- ordinaria amministrazione.

Il Consiglio inoltre delibera sempre in forma colle- giale in merito a:

1. la predisposizione del bilancio;

2. l'approvazione del budget preventivo di eserci- zio;

3. la nomina eventuale del Direttore della società di cui all'art. 20 del presente Statuto;

4. la delega di propri poteri a singoli Consiglieri;

5. la designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società ed enti parteci- pati;

6. la determinazione del compenso nell'ipotesi di cui all'art. 14;

7. l'autorizzazione alle liti attive e passive.

Articolo 18 - Rappresentanza legale

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La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che so- vrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali, agli Amministratori muniti di delega nei limiti dei poteri loro conferiti e al Direttore, se nominato e, con l'occasione, investito di poteri di rappresentanza.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o im- pedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti ai sensi dell'art. 16.

Articolo 19 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre sindaci effettivi e da due sup- plenti che durano in carica tre anni.

Almeno due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, sono nominati su designazione del co- mune di Porto Mantovano che, anche, designa un sup- plente.

Il terzo Sindaco effettivo, e uno supplente, sono nominati su designazione degli altri Soci di mino- ranza.

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili isti- tuito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio dei Sindaci:

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1. esamina gli atti dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile, gestionale e finanzia- ria;

2. svolge l'attività di controllo contabile, redige le relazioni di competenza al Bilancio di Previsio- ne, al Conto consuntivo;

3. può partecipare alle sedute del Consiglio di Am- ministrazione;

4. deve riunirsi almeno una volta ogni novanta gior- ni.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non par- tecipa nel corso di un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

Articolo 20 - Direttore Generale

1. Il Direttore, se nominato, è nominato dal Consi- glio di Amministrazione, il quale ne stabilisce i compiti, i poteri, la durata in carica ed il compen- so.

2. L'incarico di Direttore può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio di Amministra- zione.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - UTILI Articolo 21 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di

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ogni anno.

Art. 22 - Destinazione dell'utile di esercizio L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1. il 5% alla riserva legale sino a concorrenza del- l'importo minimo;

2. il restante 95% a disposizione dell'Assemblea.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione della so-

cietà

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri a norma di legge.

Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, com-

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posto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presi- dente della C.C.I.A.A. del luogo in cui ha sede la societa', il quale dovrà provvedere alla nomina en- tro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto de- signato non vi provveda nel termine previsto, la no- mina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (tren- ta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deci- derà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquida- tori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro con-

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fronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizio- ni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

F.ti Luca Adinolfi

dott. Daniele Molinari Notaio

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