Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014
IL SINDACO F.F. IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucia Vicentini F.to dott.ssa Tiziana Angeli SCHEMA DI CONVENZIONE
contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza ai sensi del D.Lg.s. 81/2008 nell’ambito dei Lavori di Ristrutturazione e razionalizzazione della rete acquedottistica Comunale.
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ART. 1
Oggetto dell'incarico
1. L'Amministrazione Comunale, di seguito denominata Comune, affida all'ing. Peterlini Marco con Studio in Via Prati n. 16 a Rovereto – 38068 (TN), di seguito denominato Professionista, nell’ambito dei Lavori di Ristrutturazione e razionalizzazione della rete acquedottistica Comunale l’incarico di:
a) coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Durante la realizzazione dell’opera nonché nell’esecuzione del progetto della sicurezza e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere il Professionista si atterrà agli obblighi, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.
3. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e con il direttore lavori ing. Zanetti Andrea.
4. Il costo complessivo dell’opera alla cui realizzazione è preordinata la prestazione di cui al comma 1) ammonta ad € 785.100,00, di cui € 568.489,32 per lavori ed € 216.610,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
5. L'oggetto dell'incarico, nonché il contenuto del preventivo di parcella di data 18.09.2014 assunto al prot. C.le n. 6073 dd. 25.09.2014, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale competente all’affidamento dell’incarico.
ART 2
Obblighi del professionista
1. Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle ditte affidatarie dei lavori, con le eventuali modifiche e integrazioni inserite nel piano stesso e dovute nel rispetto delle vigenti normative, nonché ad adottare e far adottare tutte le misure precauzionali necessarie nei confronti delle ditte inadempienti. In particolare l’azione del coordinatore si estrinsecherà attraverso la verifica, il controllo e il coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la Committenza in ordine all’inizio dei lavori, ai fini della notifica preliminare. E’ inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull’andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali “datori di lavoro” (Preside – Gestore –
Responsabile), ospiti e/o fornitori della struttura nel corso dei lavori.
2. Il coordinatore è inoltre tenuto a collaborare con la Direzione Lavori per la definizione di eventuali varianti in corso d’opera ed alla contabilizzazione delle misure ai fini della sicurezza e ad inserirle nei documenti contabili sempre in accordo con la Direzione Lavori.
3. Il Professionista è altresì tenuto ad effettuare tutte le eventuali modifiche al piano che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni degli stessi.
ART. 3
Obblighi di informazione e confronto
1. Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Servizio di merito e con tutti gli altri soggetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di verificare periodicamente lo sviluppo delle prestazioni oggetto della convenzione, impegnandosi anche ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, a parere del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale o dell’Amministrazione Comunale, per l'esame delle diverse problematiche concernenti la prestazione oggetto della convenzione stessa, nonché a raggiungere intese per sopralluoghi da effettuarsi in cantiere a cadenza periodica, salvo comunque l’obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.
2. Le spese conseguenti agli impegni di cui al comma precedente sono da intendersi comprese nell'importo forfetario delle spese esposto nel preventivo di parcella.
ART. 4
Attività connesse non comprese nell'oggetto dell'incarico
1. Il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di attività connesse all’incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell’ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella prestazione oggetto della presente convenzione.
ART. 5
Varianti progettuali e perizie di variante
1. Durante il corso dei lavori, la progettazione di eventuali varianti in materia di sicurezza, da redigersi ai sensi dell’articolo 51 della Legge provinciale n. 26/1993 e ss.mm, e il relativo coordinamento dei lavori saranno affidate al Professionista incaricato del coordinamento dell’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale nel merito e assunzione del relativo impegno di spesa.
2. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti di cui al precedente comma è rapportato all’effettiva prestazione resa.
ART. 6 Compensi
1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art.
1 (uno), escluse le somme a disposizione dell’amministrazione.
2. Il compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, determinato in misura di legge, è determinato nell’importo di € 7.301,37 oltre IVA e contributo integrativo, come risulta dalla proposta di parcella di data 18.09.2014 assunto al prot. C.le n. 6073 dd. 25.09.2014.
3. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:
a) pagamento in acconto fino al 90% del totale compenso del comma 2) proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili;
b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% del totale compenso del comma 2), dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettera precedente, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo.
4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista, comunicati al medesimo Professionista mediante nota dell’Amministrazione Comunale.
5. In caso di variazione dell’importo contrattuale, l’onorario per le prestazioni indicate nel presente atto sarà rideterminato con le stesse metodologie di calcolo utilizzate per la redazione della parcella richiamata nella presente convenzione, in rapporto all’effettivo importo dei lavori eseguiti risultante dal conto finale al lordo del ribasso d’asta. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta collaudazione dei lavori eseguiti.
6. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l’onorario è commisurato all’importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l’avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.
7. Nessun compenso o indennizzo relativo alle prestazioni quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.
8. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista.
ART. 7 Penali
1. In tutti i casi in cui il Professionista non assolve i propri compiti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente o da contratto, alla stesso viene applicata una penale in ragione dell’un per mille dell’importo dell’onorario, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso, fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo dell’onorario pattuito. Superato tale limite l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente incarico.
ART. 8
Risoluzione per inadempimento
1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Responsabile del Servizio Tecnico o dall’Amministrazione Comunale ovvero qualora la prestazione prodotta venga giudicata dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente,
restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento danni.
2. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, l’Amministrazione Comunale, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della prestazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.
ART. 9
Clausole ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1. il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suabappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il professionista si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.
ART. 10
Definizione delle controversie – Foro competente
1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista.
2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), competente a conoscere delle controversie derivanti dalla presente convenzione è il Tribunale di Rovereto.
ART. 11
Ripartizione oneri fiscali e assimilati
4. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.
IL PROFESSIONISTA PER IL COMUNE DI POMAROLO
Sottoscrizione separata ai sensi dell’art. 1341 del c.c., per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare:
- art. 4 (attività connesse non ricompresse nell’oggetto dell’incarico) - art. 8 (risoluzione per inadempimento)
- art. 10 (definizione controversie - foro competente)
IL PROFESSIONISTA