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Commenti alla proposta di Regolamento sui controlli ufficiali. S.I.Ve.M.P.

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Academic year: 2022

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S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica 00198 ROMA – Via Nizza, 11

Tel. 068542049 – Fax 068848446 E-mail: [email protected] www.sivemp.it

Commenti alla proposta di Regolamento sui controlli ufficiali.

Il SIVeMP in qualità di membro dell’UEVH (Unione europea dei veterinari igienisti) in FVE (Federation of Veterinarians of Europe) e membro del Gruppo di lavoro Food Safety&Quality, avvalendosi del supporto della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, ha seguito l’iter del dossier relativo alla proposta di Regolamento della Commissione sui controlli ufficiali (COM(2013) 265 final)1, nei diversi passaggi nelle commissioni competenti del Parlamento europeo (PE) fino all’approvazione in prima lettura avvenuta in plenaria il 15/04/2014. In accordo alla procedura di legislazione ordinaria il testo della Commissione (COM) è attualmente oggetto di discussione anche al Consiglio dell’Unione Europea (CE) all’interno del Joint Working Party of the Veterinary Experts (Public Health) and Phytosanitary Experts, sotto la Presidenza Italiana. Nel cosiddetto “trialogo” a cui partecipano i rappresentanti del CE, della COM e del PE, attraverso compromessi preliminari, si cercherà un accordo sul testo proposto dalla COM.

ll trialogo pur non rivestendo un carattere di ufficialità (nei documenti ufficiali il concetto di

“trialogo” non esiste) costituisce una prassi consolidata dell’attività legislativa europea, che interviene in caso di divergenze di posizioni e sostituisce la commissione di conciliazione, antecedente alla firma del Trattato di Lisbona.

Il principio che ha orientato l’attività di discussione e valutazione della proposta della COM nell’ambito del processo di consultazione a cui ha partecipato la FVE è il riconoscimento

1 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202628.

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(mantenimento) del ruolo esclusivo dei servizi veterinari pubblici per lo svolgimento delle attività ispettive nei macelli e impianti di lavorazione, ed in particolare per l’ispezione ante- mortem ritenuta anche alla luce delle passate emergenze di sanità animale (es. focolai di peste suina classica in UK) un presidio strategico in un contesto di rafforzamento e di più efficace gestione delle informazioni sanitarie di filiera nell’ambito delle attività di epidemiosorveglianza.

Non entrando nel merito di alcune criticità presenti nel testo proposto dalla COM già evidenziati dalla FVE e commentati nei recenti position paper (es. deleghe ispettive ad organismi terzi; accreditamento dei laboratori pubblici; controlli veterinari nei BIP)2 l’articolo su cui si è concentrato un interesse maggiore è quello che detta le norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (art. 15).

Nonostante gli emendamenti migliorativi (rispetto al testo della Commissione) approvati dal PE, permangono alcuni passaggi poco chiari o dubbii che attengono gli ambiti di responsabilità dell’autorità competente (servizi veterinari) e la natura ed estensione delle deleghe ad altre figure professionali e che potrebbero impattare sulla organizzazione oramai consolidata dai regolamenti del pacchetto igiene dei controlli ufficiali nei macelli ed impianti di sezionamento.

Il SIVeMP ritiene che un nuovo impianto organizzativo dei controlli ufficiali veterinari non debba prescindere dal riconoscimento di specifici livelli di competenza descritti nel Regolamento 854/2004 ed espressi dagli standard di funzionamento derivanti dal Regolamento 882/2004. Tali standard efficacemente implementati sostengono il sistema comunitario della sicurezza alimentare per gli alimenti di origine animale e ne garantiscono elevati livelli di efficacia ed efficienza.

La revisione che qui di seguito si propone tiene conto del testo consolidato, approvato in prima lettura dal PE, e del testo presentato dal CE emendato dalla nostra delegazione ministeriale3..

2 http://www.fve.org/uploads/publications/docs/041_ocs_fve_comments_final.pdf.;

http://www.fve.org/uploads/publications/docs/023_plenary_vote_ahl_ocs_april_14__rev_.pdf

3 Interistitutional File: 2013/0140 (COD)

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Art. 15. Criticità

Il testo approvato dal PE nella descrizione dei controlli ufficiali per i prodotti di origine animale (paragrafo 1) colma una lacuna del testo della COM laddove integra correttamente i requisiti già stabiliti dai regolamenti CE 852-853-1069-1099. Le core competencies rimangono l’ispezione ante e post-mortem.

Come è noto nella proposta della COM l’articolo 142 prevede l’abrogazione del Regolamento 854/2004. Al fine di assicurare la continuità con i livelli organizzativi attuali la FVE aveva proposto alla COM di trasferire (tramite un suo atto delegato e secondo la procedura di ri-adozione) l'intero Allegato I del Regolamento 854/2004 all’interno della proposta di regolamento sui controlli ufficiali.Il Sivemp concorda con tale impostazione, giudicata più funzionale alle eventuali modifiche nell’ambito del processo di adozione degli atti delegati da parte della COM, così come stabilito nell’art. 15 della medesima proposta.

Negli emendamenti del Ministero all’art.15 vengono aggiunte le definizioni di

“supervisione” e “sotto la responsabilità” del veterinario ufficiale. Si ritiene che tali definizioni meglio caratterizzano l’ambito di autonomia degli ASU per le attività di controllo ufficiale previste dal Regolamento 854/2004. In sostanza gli ASU possono operare sia in presenza del veterinario ufficiale (supervisione) sia in sua assenza, ma sotto la sua responsabilità (responsabilità). Si fa notare come la FVE aveva già lamentato la presenza di disposizioni generiche frequenti nel testo della Commissione quali "I controlli ufficiali comprendono: ..." la verifica della salute e del benessere degli animali prima della macellazione, da o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale; controlli ufficiali nei macelli, impianti e stabilimenti di lavorazione della selvaggina, da o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, i casi in cui e le condizioni nelle quali il personale dei macelli può essere coinvolti nei controlli ufficiali, ecc. Il Ministero nella definizione di attività svolte sotto la responsabilità del veterinario ufficiale cita gli ASU ed “other staff member”. Rimane poco chiaro il riferimento di quest’ultima figura in rapporto all’organizzazione attuale.

Per l’ispezione ante-mortem l’unica figura di supporto per il veterinario ufficiale è individuabile nell’ASU (laddove impiegato), le cui mansioni ed attività sono chiaramente e compiutamente esplicitate dal Regolamento 854/2004 nella Sezione III (Responsabilità e frequenza dei controlli), Capo I (Assistenti specializzati ufficiali). In particolare in relazione all’ispezione ante-mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli ASU possono

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solo effettuare una prima osservazione degli animali e prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico4.

Tuttavia nel Capo II (frequenza dei controlli)5, viene prevista la possibilità che, sulla base dell’analisi del rischio, il veterinario ufficiale6 possa non presenziare all’ispezione ante- mortem nei macelli e centri di lavorazione della selvaggina se vengono soddisfate due condizioni, una delle quali è riferibile all’attività degli ASU e alle relative verifiche (opportunamente documentate) sulla loro performance svolte dal veterinario ufficiale. In sostanza nella modifica proposta dal Ministero (migliorativa del testo del PE) per l’ispezione ante-mortem, si fa riferimento all’adozione degli atti delegati della COM che in regime di deroga dovranno definire i criteri e le condizioni per lo svolgimento delle attività da parte degli ASU in assenza del veterinario ufficiale (sotto la sua responsabilità).

Il SIVeMP concorda con la FVE sul fatto che per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di atti delegati da parte della COM, ci debba essere una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al PE e al CE. In sostanza devono essere garantite consultazioni adeguate e trasparenti con gli esperti delle autorità competenti e delle associazioni professionali europee.

4 In una precedemte formulazione della proposta della Commissione si indicava come gli ASU “possono”

essere autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell'ambito della preselezione di animali che presentano anomalie”. Il Sivemp in sintomia con FVE aveva osservato come gli ausiliari ufficiali, laddove impiegati non posseggono il background e le competenze professionali per svolgere l’ispezione ante-mortem. Per statuto non possono fare diagnosi, necessaria anche per la "... pre-selezione di animali che presentano anomalie", e prendere una decisione sulla base di un esame clinico degli animali.

5 Tuttavia, l’autorità competente può adeguare questo approccio in taluni macelli o stabilimenti di lavorazione della selvaggina individuati sulla base di un’analisi del rischio e conformemente ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, laddove esistenti. In tali casi:

a) non occorre che il veterinario ufficiale presenzi all’ispezione ante mortem nel macello se:

i) un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato ha effettuato l’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza, ha verificato le informazioni sulla catena alimentare e ha comunicato i risultati della verifica all’assistente specializzato ufficiale del macello; ii) l’assistente specializzato ufficiale del macello si è accertato che dalle informazioni sulla catena alimentare non si rilevi alcun problema possibile per la sicurezza dei prodotti alimentari e che lo stato generale di salute e benessere degli animali sia soddisfacente; e iii) il veterinario ufficiale si accerta regolarmente che l’assistente specializzato ufficiale svolge tali verifiche correttamente;

6 L’art.18 del Regolamento 854/2004 prevede che sia il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ad individuare tali i criteri.

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Ispezione post-mortem

Anche per questa attività il Regolamento 854/2004 fornisce un approccio flessibile laddove consente l’attribuzione di compiti ispettivi agli ASU sotto la regolare supervisione del veterinario ufficiale a determinate condizioni. L’attività di supervisione prevede la presenza del veterinario ufficiale. Con la modifica del MS viene aggiunta un’ulteriore flessibilità laddove si specifica che tale attività può essere svolta in assenza del veterinario ufficiale (sotto la sua responsabilità ), anche se non viene indicata la figura dell’ASU così come per le attività successive. Tale condizione non appare essere coerente con il passaggio successivo nel quale con riferimento ai criteri e condizioni stabiliti dagli atti delegati della COM (regime di deroga), si specifica che l’ispezione post-mortem possa può essere effettuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Di norma le deroghe servono a fornire maggiore flessibilità in rapporto all’applicazione di un requisito specifico.

Il SIVeMP ritiene che l’attività degli ASU (nel nostro paese non ancora istituti) possa essere svolta anche in assenza del veterinario ufficiale a condizione che venga implementato un sistema di verifica costante e documentabile della loro attività.

Controlli ufficiali nei macelli, laboratori di sezionamento e centri d lavorazione della selvaggina.

Il Regolamento 854/2004 anche per i laboratori di sezionamento prevede la presenza degli ASU (Capo II, punto 4). (Sezione III, Capo II, paragrafo 2)7. Nella modifica del MS al testo del PE, si stabilisce che i controlli ufficiali nei macelli, laboratori di sezionamento e centri di lavorazione della selvaggina (igiene, presenza di residui e contaminanti, GHP e HACCP) possano essere svolti anche sotto la responsabilità del VU. Non viene però indicato l’ASU.

Coinvolgimento del personale del macello

Il Regolamento 854/2004 al Capo III (coinvolgimento del personale del macello), lettera A (compiti specifici per quanto riguarda la produzione di carni di pollame e lagomorfi)

7 Nei laboratori di sezionamento, l’autorità competente provvede affinché un veterinario ufficiale o un assistente specializzato ufficiale sia presente durante la lavorazione delle carni con una frequenza che consenta il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

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prevede la possibilità di utilizzo di personale dell’impianto per alcune attività di ispezione limitatamente ai macelli di pollame e lagomorfi. Il testo del PE riprende questo requisito integrandolo con alcune condizioni e stabilendo che gli atti delegati dovranno stabilire i criteri e le condizioni, ma solo per i macelli di pollame e lagomorfi. Il MS integrando questo requisito in un ulteriore punto (punto 3) stabilisce che l’AC può consentire l’utilizzo di personale dipendente dell’impianto allo scopo di assistere il VU nello svolgimento dei controlli ufficiali nei macelli, ma omette di specificare la tipologia dei macelli e dunque include anche i macelli a carne rossa. Tralasciando le ragioni alla base dell’attribuzione nel Regolamento 854/2004 di alcuni compiti ufficiali al personale dipendente dei macelli di pollame (si può citare la velocità e il volume di macellazione e la diversa importanza dei rischi per la sanità pubblica?), l’estensione di questo principio ad altre specie (suini, bovini, ovini) richiederebbe una attenta valutazione del potenziale conflitto di interesse, laddove si consente al personale dell’impianto di partecipare (sotto la formula generica dell’assistenza), financo previa formazione simile a quella prevista per gli ASU, allo svolgimento di alcune attività ufficiali (attualmente assegnate al veterinario ufficiale ed ASU) e dunque minare il requisito cogente dell’imparzialità e indipendenza stabilito dal Regolamento 882/2004. Si può prevedere che i consumatori non accoglieranno favorevolmente questa estensione soprattutto alla luce dei recenti scandali che hanno coinvolto l’industria alimentare. Se si ritenesse necessario introdurre questa estensione nella proposta di regolamento, sarebbe opportuno seguire la procedura di codecisione in alternativa all’atto delegato.

Rimanendo sempre su questo punto, non è chiaro sia nel testo del PE sia nella modifica del MS il riferimento alla condizione specifica di:::appartenza (del personale dell’impianto) ad una unità segregata ed indipendente dall’unità produttiva dello impianto.

In conclusione il SIVeMP concorda con la posizione della FVE riguardo alla mancanza di coerenza dell’attuale proposta di regolamento sui controlli ufficiali con i regolamenti 853-854 e con l’analogo processo di revisione della legislazione sulla Sanità animale e si oppone a qualsiasi disposizione che conduca ad una riduzione dei compiti del veterinario ufficiale (pur con le garanzie offerte da validi sistemi alternativi). Il SIVeMP in sintonia con la FVE ribadisce la peculiaretà di una visione comune del sistema dei controlli ufficiali, che poggi sulla centralità della figura del veterinario ufficiale.

Dall’analisi della proposta di revisione del Regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali, emerge dunque un rischio di graduale depotenziamento della leadeship e

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della responsabilità del veterinario ufficiale di sanità pubblica in rapporto alle riconosciute ed esclusive competenze professionali e del ruolo centrale rispetto a compiti quali l’ispezione ante e post mortem, ritenuti strategici per la garanzie di sanità animale e sicurezza degli alimenti e per il successo del sistema dei controlli ufficiali applicato alla filiera argroalimentare. Non sono altresì chiare le condizioni per il regime delega di compiti assegnati agli ASU.

Rimangono in piedi, infine, alcuni degli elementi che hanno animato il dibattito in UEVH e FVE sul ruolo (a tratti non chiaro nel testo della Legge sulla Sanità Animale e in alcuni passaggi della proposta di revisione del regolamento CE 882/2004) del veterinario ufficiale al macello e sui compiti di altre figure professionali.

Ottobre 2014

Riferimenti

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