Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in
DocsPA/PEC
Agli Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome UVAC-PCF
Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II. ZZ. SS)
Istituto Superiore di Sanità (ISS) A Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI
OGGETTO: Indicazioni per l’esecuzione delle attività di campionamento e analisi di matrici afferenti agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 nell’ambito dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle disposizioni previste dal Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” pubblicato sulla Serie Generale n.72 della GU del 24 marzo 2021.
In riferimento alle richieste pervenute da codesti Assessorati, in attesa di quanto sarà previsto nella legge di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 riguardo l’oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il citato Decreto legge recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, pubblicato sulla GU del 24 marzo 2021 ha ripristinato alcuni articoli della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative disposizioni esecutive del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che erano stati abrogati ad opera del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, entrato in vigore il 26 marzo 2021.
Si evidenzia che la reintroduzione di alcuni articoli della legge 283/62 determina una antinomia rispetto ai contenuti degli articoli 7 e 8 e degli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27/2021.
Al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici del settore alimentare dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 2017/625, esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa nazionale in materia penale, per l’attività di campionamento si applicano le disposizioni previste dal DPR 327/1980.
Ministero della Salute
Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Uff. 2 DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Id. n.
Qualora non venga assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell’analisi o della prova. A questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
A prescindere dalla modalità di campionamento adottata la valutazione del risultato analitico compete all’autorità competente che ha effettuato il campionamento. L’Autorità competente deve comunicare il più tempestivamente possibile l’esito alle parti interessate. Qualora l’esito sia sfavorevole gli operatori possono richiedere la controperizia documentale come previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27/2021.
Anche nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell’ISS, si applicano le procedure previste nel comma 2 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271/1989.
Solo dopo l’esito finale della controversia da parte dell’ISS l’autorità competente può dare seguito all’applicazione dell’articolo 5 della Legge 283/1962.
L’esame documentale della controperizia e della controversia di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27/2021, si riferisce nello specifico alle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova, escludendo la documentazione relativa all’accreditamento da parte di ACCREDIA.
Si specificano di seguito le modalità di campionamento che l’autorità competente di cui articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27/2021 deve applicare in assenza di specifiche disposizioni europee e/o nazionali:
1 aliquota unica senza convocazione della parte in caso di indagini per la valutazione dei criteri di igiene di processo o comunque ove non ci sono limiti di legge sia chimici che microbiologici;
1 aliquota unica nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, con convocazione della parte ai sensi dell’art. 223 del decreto legislativo 271/89; (analisi unica irripetibile presso il primo laboratorio ufficiale con convocazione della parte ai sensi dell’art. 223 del decreto legislativo 271/1989);
4/5 aliquote per i campionamenti per la determinazione analitica dei pericoli chimici ove sono previsti limiti di legge:
1. aliquota per analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
2. aliquota per OSA presso cui è stato eseguito il campione che la fa analizzare presso laboratorio privato; (Controperizia)
3. aliquota per OSA produttore in caso di preconfezionati; (Controperizia)
4. aliquota per analisi di revisione presso l’ISS con convocazione della parte;
(Controversia)
5. aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria presso primo laboratorio;
Per quanto riguarda i campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi, si continuano ad applicare le modalità previste dal regolamento (CE) 152/2009 e successive modifiche e integrazioni, come dettagliate nel piano nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli animali (PNAA), così come richiamate nell’allegato 1 sezione 2 del decreto legislativo 27/2021.
Relativamente ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi o da Paesi dell’UE, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto legge recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, richiamato in premessa, continuano ad applicarsi le modalità di campionamento indicate nella nota DGSAN n. 0015199-P del 10/05/2011.
Tuttavia, l’aliquota che nella sopra citata nota era destinata ad essere conservata presso l’IZS per l’eventuale contenzioso internazionale non dovrà essere più prelevata, in considerazione di quanto già chiarito con nota DGSAF n. 0007765-26/03/2021 in merito alla definizione di operatore che nell’ambito degli scambi intraUE deve intendersi come il produttore/speditore della merce che si può avvalere per esercitare il diritto alla controperizia, di cui all’articolo 35 del Regolamento 2017/625, dell’operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.
Resta fermo, anche per le attività di campionamento negli scambi intraUE e nelle importazioni da Paesi terzi, quanto indicato nella presente nota in relazione alle situazioni nelle quali è necessario procedere al prelievo di un campione in aliquota unica.
ILDIRETTORE GENERALE ILDIRETTORE GENERALE *Dott. Pierdavide LECCHINI Dott. Massimo CASCIELLO
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”
Responsabile procedimento ufficio 2 Dott. Pietro Noè – [email protected] Referenti:
Dott. Giovanni Granitto – [email protected]
LECCHINI PIERDAVIDE 2021.05.10 15:16:09
CN=LECCHINI PIERDAVIDE C=IT
2.5.4.4=LECCHINI 2.5.4.42=PIERDAVIDE
RSA/2048 bits
Firmato digitalmente da: CASCIELLO MASSIMO Data: 10/05/2021 15:47:43