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Giunta Regionale della Campania. Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania

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Academic year: 2022

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(1)

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 marzo 2004, n. 5, 11 agosto 2005, n. 15, 19 gennaio 2009, n. 1, 21 gennaio 2010, n. 2, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 23 dicembre 2016, n. 38, 20 gennaio 2017, n. 3, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 26 e 29 giugno 2021, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3.

“Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA promulga

la seguente legge:

TITOLOI NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i si- stemi di mobilità nella Regione Campania.

Articolo 2 Contenuti e finalità 1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle rela- zioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo;

b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico- economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari e sia nelle tariffe mediante l’integrazione tariffaria regionale; (1)

c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla ri- duzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità;

d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti mo- nopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;

f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inqui- nanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e

(2)

migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;

g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e loca le;

h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia indivi- duali;

l) promuovere la concertazione con l'Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi apposita- mente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali.

m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione;

n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

(1) Lettera modificata dall’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 3

Sistema dei servizi di trasporto pubblico

1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:

a) rete ferroviaria nazionale;

b) rete ferroviaria regionale;

c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;

d) rete e impianti autofilotranviari;

e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;

f) impianti di trasporto a fune;

g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;

h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;

i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;

l) servizi autofilotranviari;

m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

n) servizi di trasporto a fune;

o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;

p) servizi marittimi;

q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all'ambito territoriale di competenza in:

a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di comuni limitrofi, e che collegano tra l'altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

b) extraurbani, che collegano comuni diversi nella stessa provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa;

c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regiona- le;

d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitro- fe.

3. In relazione alla finalità, i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normal- mente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più loca- lità ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

(3)

1) regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l'orario e l'itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predetermina- te;

2) speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;

3) a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l'utilizzazione di ido- nee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e per- correnze a chiamata su percorsi variabili;

4) servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97;

5) sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che intro- ducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate;

6) di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.

b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svol- gendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, e vei- colo a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

Articolo 4

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Co- muni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 3. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Com- missione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regola- menti di cui al comma precedente.

4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina con apposito regola- mento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

5. E' istituito presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e il Servizio trasporti regionale provvede all'accertamento della relativa veridicità.

6. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di verifica e pro- posta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi rego- lamenti comunali. La Giunta Regionale ne determina la composizione, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 5

Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, del decreto legislati- vo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole (1).

2. Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli defini- ti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente, ai sensi dell'art. 39.

(1) Comma cosi sostituito dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

(4)

TITOLO II

COMPETENZE E DELEGHE

Articolo 6 Funzioni della Regione

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della leg- ge n. 59/97, del D. Lgs n° 422/97, del D. Lgs n° 112/98 e del D. Lgs n° 400/99, dell'articolo 3-bis del decre- to legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di: (1)

a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;

b) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali; (2)

c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, im- pianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da ema- narsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'arti- colo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set- tembre 2011, n. 148. (3)

[2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed eco- nomica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filo- tranviario.] (4)

(1) Alinea sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 1, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 2, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 3, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(4) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 174 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Art. 6 bis (1)

(Comitato Tecnico per la Mobilità)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto istituisce presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità, il Comitato Tecnico per la Mobilità (CTM) con il compito di monitorare le misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto in ambito regionale e di esprimere, se richiesto dal responsabile del procedimento, pareri obbligatori ma non vincolanti, in merito alla valuta- zione tecnica ed economica dei progetti regionali di particolare complessità, relativi alle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e al materiale rotabile da acquisire.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità.

3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da pro- fessionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infra- strutture, così individuati:

a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali compe- tenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;

b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Mo- torizzazione civile, dai VV.FF;

c) un rappresentante ciascuno designato dall’Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall’EAV srl;

d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore.

3bis. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedi- mento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica. (2)

4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità assicura, nell'ambito delle proprie risorse umane e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, il supporto tecnico- amministativo al Comitato per le funzioni di segreteria.

(5)

5. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, salvo, per i componenti esterni all’amministrazione regionale, il rimborso delle spese di trasporto effettiva- mente sostenute e documentate.

6. Gli oneri derivanti dal comma 4, stimati in un massimo di 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, saranno liquidati a valere sulle risorse di cui alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bi- lancio regionale 2017-2019.

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 1, comma 43, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 7

Tariffe e titoli di viaggio

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, sta- bilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, definisce le azioni di pro- mozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione.

Per i servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei re- lativi contratti di servizio. (1)

1 bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa com- petente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell’ACAM, sentito il Comi- tato di indirizzo e monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) adotta gli adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equi- libri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi. (2)

2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

3. La Giunta regionale, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finan- ziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favo- rire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli. (3)

4. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

4bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione. (4)

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 poi modificato dall’articolo 1, comma 43, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(3) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera a), punto 3), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito dall’articolo 9, comma 1, lettera c), punto 1), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 8 Funzioni delle Province

1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di: (1)

a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;

b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;

c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Pro- vince della Regione Campania;

d) servizi e impianti di trasporto a fune;

e) servizi lacuali.

(6)

[2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comun- que, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due Province interes- sate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.] (2)

[3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla Province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.] (2)

[4. La Regione, su proposta delle Province, può delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, Comunità mon- tane e Comunità isolane le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.] (2)

5. La Regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall'articolo 14, capo II, del decreto legislativo n. 422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell'articolo 16 e dell'articolo 32 della presente legge. (3)

6. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito preleva- mento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00. (3)

(1) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 80, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

Articolo 9

Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane

1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione in materia di (1):

a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;

b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;

d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente. (2)

3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio. (2)

(1) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

Articolo 10

Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolane

1. I Comuni, le Comunità montane e isolane, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

Articolo 11 (1)

Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali

[1. Il trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribui- te dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n.112/98.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(7)

TITOLO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

Articolo 12

Indirizzi e soggetti della pianificazione

1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, le Città metropolitane (laddove istituite), le Comunità montane e isolane ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione partecipa:

a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;

b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante al- tre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;

c) alla pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali.

3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei tra- sporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

Articolo 13

Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità

1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.

3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l'utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponi- bili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.

4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.

5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della piani- ficazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14

Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti

1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell'ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue:

a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordi- nato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo pe- riodo, alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti del- la Regione Campania è denominato “Piano regionale dei trasporti”. I Piani generali dei trasporti delle singole Province sono denominati “Piani provinciali dei trasporti”. I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di Comuni associati, sono denominati “Piani urbani della mobilità“-PUM-;

b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull'intero territorio di competenza dell'ente che ne cura la redazione. I pro- grammi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;

(8)

c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di inter- venti e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, fi- nanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere conte- nuti integrativi rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza.

Articolo 15

Processo di pianificazione degli investimenti

1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta Regionale è tenuta a presentare la propria proposta alme- no sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio Regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regio- nale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

2. La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale la proposta del nuovo Piano Regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il Consiglio Regionale non approva il Piano Regionale dei Trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il Piano Regionale dei Trasporti proposto dalla Giunta vige quale Piano Regionale transitorio fino all'approva- zione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

3. I Piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commis- sione Consiliare competente.

4. I Piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole Province, sulla base di linee guida elaborate dalla Giunta Regionale ed in coerenza al Piano Regionale dei Trasporti, e trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.

5. I Piani di settore di competenza delle Province sono approvati dalle Province; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le Province devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale che ne verifica la coeren- za rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la Giunta Regionale non si pronuncia en- tro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

6. I Piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni da singoli Comuni o dai Comuni associati, in coerenza al Piano Regionale ed al Piano Provinciale dei Trasporti e trasmessi alla Provincia e alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano urbano della mobilità, il visto si intende rilasciato.

7. I Piani di settore di competenza di singoli Comuni o di Comuni associati sono da loro approvati; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano urbano della mobilità, o sono redatti in as- senza dello stesso, i singoli Comuni o i Comuni associati devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall'ente pubblico competente, Regione o enti locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per l'approvazio- ne alla Regione o agli enti locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impian- ti e servizi di loro competenza.

9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di pianificazione e pro- grammazione, nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

10. L'intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

Articolo 16

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico 1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agen- zia per la mobilità e sentiti la Commissione Consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali.

2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;

(9)

b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali;

c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitati- vamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97, sia:

a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;

b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;

c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in rela- zione alle caratteristiche della domanda;

f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;

g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;

i) ai parametri territoriali e di popolazione;

j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;

k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;

l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;

m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

[4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle Province si articola per bacini di traf- fico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più Comuni, caratte- rizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.] (1)

[5. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Pro- vincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.] (1)

[6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente artico- lo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n.4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idonei- tà morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.] (1)

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 94, lettera c), della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Articolo 17

La programmazione triennale dei servizi minimi

1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le Province, i Comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni conte- nute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto le- gislativo 422\97, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappre-

(10)

sentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti (1):

a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;

b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;

c) le risorse da destinare all'esercizio;

d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;

e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;

f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;

g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con pro- prio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 422\97.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di setto- re di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobili- tà, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

(1) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera d) della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

Articolo 18

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale

1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - “Codice della strada”, di competenza delle Province.

b) Piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 285/92 “Codice della strada”.

Articolo 19

Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associa- zioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regio- nale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un “programma di partecipazione”.

Articolo 20

Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni

1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presi- dente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 422/97, stipula accordi di pro- gramma con lo Stato e con le altre Regioni.

(11)

TITOLO IV

AGENZIE E CONSULTA PER LA MOBILITÀ

Articolo 21

Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (1)

1. E' istituita l'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata AcAMIR, ente do- tato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

(2)

(1) Rubrica sostituita dall’articolo 4, comma 2, lettera a), punto 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Articolo 22 Funzioni dell'AcAMIR (1)

1. All'AcAMIR sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie: (2)

a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;

b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programma- zione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;

d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

f) definizione e gestione della politica tariffaria.

f bis) programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285. (3)

1 bis. L’AcAMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione e ove richiesto, agli enti locali nella pia- nificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servi- zi di rete nonché nell’acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale. (5)

1 ter. “L’AcAMIR può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di compe- tenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all’articolo 1, comma 89 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale. (4)

2. L'AcAMIR realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei ser- vizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti isti- tuzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

(1) Rubrica modificata dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Alinea modificata dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(3) Lettera aggiunta dall’articolo 4, comma 2, lettera b), punto 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(12)

(5) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 in seguito modificato dall’articolo 1, comma 43, lettera c) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 e dall’articolo 38, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

Articolo 23 Organi

1. Sono organi dell'AcAMIR il Direttore generale, il Collegio dei revisori. (1)

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Articolo 24 Il Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'AcAMIR è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competen- te. (1)

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla sca- denza della Giunta Regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore. L'inca- rico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le mo- dalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, pre- via deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.

4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che disciplina il funzionamento dell'agenzia e ne specifica le funzioni;

b) direzione della struttura;

c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;

e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;

f) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giun- ta regionale;

g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;

h) cura delle relazioni sindacali.

5. Al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché proro- gatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Articolo 25 Collegio dei revisori 1. Presso l'AcAMIR è istituito il Collegio dei revisori dei conti. (1)

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del Consiglio Regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestio- ne dell'AcAMIR ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con appo- sito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia. (1)

4. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all'atto della nomina del collegio stesso.

(13)

5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli artt. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.

6. La nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle di- missioni o del decesso.

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Articolo 26 Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'AcAMIR sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennale;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento;

f) la dotazione organica;

g) la relazione annuale sull'attività svolta. (1)

2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.

3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'AcAMIR. (1)

4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Articolo 27

Funzionamento e organico

1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'AcAMIR. (1) 2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'AcAMIR ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizza- zione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al successivo comma 4, nonché le modalità per la definizione di rapporti con sog- getti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presen- ti tra il personale di enti locali o aziende di trasporto pubblico. La struttura dell'AcAMIR deve essere, co- munque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza, funzionalità. (1)

3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle Province, in alternativa alla Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo articolo 28, l'AcAMIR può essere articolata su base provincia- le. (1)

4. All'interno dell'AcAMIR viene costituito un Osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell'a- nalisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania.

Una sezione specifica dell'Osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l'evoluzione oc- cupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all'interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un'indagine triennale sul diritto alla mo- bilità a livello regionale. Altra sezione speciale dell'Osservatorio, denominata Centro Studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica. (1)

5. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'AcAMIR può stipulare con esperti con- tratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione. (1)

6. Per il funzionamento e la gestione dell'AcAMIR, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regiona- le dei trasporti (2).

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera d), legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(14)

Articolo 28 (1)

Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile

[1. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sosteni- bile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le Province e i Comuni capoluogo di Provincia possono identificare mo- dalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;

b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;

d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.

4. Ove non sia costituita l'agenzia territoriale, le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'ACaM.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera e), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 29

La Consulta regionale per la mobilità

1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall'Assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamen- to.

2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e pro- grammazione del sistema di trasporto e di mobilità.

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 30 I contratti di servizio

1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 422/97, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. (1)

2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio assicurano, tra l'al- tro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera 1) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.

[4. Nei contratti di servizi stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi mi- nimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.] (2)

(15)

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.

[6. La durata dei contratti di servizio è:

a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;

b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;

c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;

d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;

e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di traspor- to.] (2)

7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso.

8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

a) l'oggetto del contratto;

b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;

c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall'ente affidante;

d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 285/92;

f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di mo- dificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;

g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffariaregionale; (3)

h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'am- biente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, com- portamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard mi- nimi previsti dalla Regione Campania;

i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e de- gli impianti;

k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;

l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni ogget- to del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;

m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere pre- vista la revisione;

n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;

o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;

p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n. 503/96 e successive modifiche ed integrazioni;

q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;

r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio quali- tativo e quantitativo del servizio;

s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;

t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.

(16)

u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contrat- ti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;

v) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

w) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;

x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferi- mento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi cri- teri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;

y) l'obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n.

1191/69, come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;

aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;

bb) le procedure da osservare in caso di controversia.

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 115, lettera f), punto 1), legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera f), punto 2), legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(3) Lettera modificata dall’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 31 Regolarità d'esercizio

1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'AcAMIR, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia nell'ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui all’articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013 (1). Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della pre- sente legge, la Giunta Regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente com- ma.

2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così co- me specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servi- zio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso op- portune forme di comunicazione.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante.

6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

(1) Periodo dapprima modificato dall'articolo 1, comma 115, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(17)

Art. 31 bis (1)

(Verifica regolarità e qualità servizi di TPL)

1. La Regione e gli enti locali interessati nell’ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013, con il supporto di AcAMIR, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. L’individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.

3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell’articolo 1, comma 301, numero 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per via telematica, all’Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicem- bre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) alla Re- gione e all’AcAMIR, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze previste.

4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termi- ne, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 5, della legge regionale 5/2013, sospende, in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, disciplina la costi- tuzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico re- gionale e locale. I componenti del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri enti pubblici in possesso di adeguata esperienza e professionalità.

6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi della Missione 10 del bilancio regio- nale. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica regionale.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 115, lettera h), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito i commi 1 e 3 sono stati modificati dall’articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

Articolo 32

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;

b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;

c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatarie godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pub- bliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concor- renza.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamen- to da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.

3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.

4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e pro- fessionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall'art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 422/97.

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