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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA. OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 88 del Registro

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di

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allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’art.1 comma 10 lettera s);

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,

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recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» e in particolare l’articolo 1;

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;

CONSIDERATO infatti che, dalla istruttoria condotta dal competente organo sanitario (Report di monitoraggio della settimana 15-21/3 aggiornato al 25 marzo 2021), trasmessa con nota PROT/25/03/2021/0002537, risulta che l’epidemia in Puglia è ancora in crescita, avendo attestato che il tasso settimanale di contagi è in costante aumento rispetto alle rilevazioni precedenti, raggiungendo un valore regionale, alla data del 25 marzo 2021, pari a 291 casi per 100.000 abitanti;

CONSIDERATO che tali risultanze istruttorie rendono necessaria l'adozionedi misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato la Puglia in zona rossa;

VISTI gli esiti del tavolo tecnico con Anci, UPI, i Sindaci dei capoluoghi di Provincia, i Presidenti di Provincia, il partenariato istituzionale rappresentato dai sindacati maggiormente rappresentativi e dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, i quali hanno richiesto l’adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle vigenti in zona rossa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adottare senza indugio misure più restrittive, al fine di arrestare l’ascesa della curva epidemica, anche al fine di evitare che sia pregiudicata la campagna vaccinale in corso;

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RITENUTO al riguardo, ferma la possibilità per i Comuni di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare:

1. di dover vietare gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia, nonché gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le

“seconde case” in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

2. di dover limitare gli orari degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal DPCM 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) disponendo la chiusura alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.

3. di dover limitare ogni forma di assembramento all’interno degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal medesimo DPCM in zona rossa (art.45), mediante sospensione delle attività limitatamente alle giornate del 28 marzo (domenica delle Palme) del 4 aprile (Santa Pasqua) e del 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) 2021, ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;

4. di dover ribadire che le attività commerciali si svolgano a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dei contenuti di protocolli di sicurezza vigenti;

5. di dover prevedere che l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), sia svolta dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.

6. di dover ribadire che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre

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all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

7. di dover ribadire che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

8. di dover raccomandare ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile.

PRESO ATTO che restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui al capo V del DPCM del 2 marzo 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;

Sentito l’Assessore alla salute,

EMANA la seguente ordinanza

Art. 1 (seconde case)

Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:

1. sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le

“seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

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2. sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Art. 2

(Attività commerciali)

1. Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

2. Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.

3. Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo DPCM.

4. Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

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Art.3

(Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

1. Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.

2. Resta fermo l’obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Art. 4

(Attività lavorativa)

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

2. È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

Art. 5 (Sanzioni)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

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La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 26 marzo 2021

Il Presidente

MICHELE EMILIANO

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REGIONE PUGLIA -DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI - tipo: Protocollo in USCITA numero: r_puglia/AOO_005/PROT/25/03/2021/0002537

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Monitoraggio Fase 2

Report Settimanale (15/03-21/03) Regione Puglia

Aggiornamento 25/03/2021

La Direttrice dell’Area Epidemiologia e Care Intelligence dott.ssa Lucia Bisceglia

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Nella settimana di monitoraggio 15/03-21/03 si registra un ulteriore crescita del numero di nuovi positivi che si attesta a livello regionale al 6%: le province di Bari e Taranto mantengono un andamento stabile, in lieve riduzione risulta la BT mentre sono caratterizzate dall’aumento dei nuovi casi le province di Brindisi (+32%), Foggia (+24%), e Lecce (+10%).

Il tasso di incidenza settimanale ha raggiunto 270 casi per 100.000 abitanti: in provincia di Bari si contano 355 casi per 100.000 abitanti, in provincia di Taranto 312 casi per 100.000 abitanti e in provincia di Foggia 262 casi per 100.000 abitanti.

Calcolando il tasso di incidenza settimanale al 25 marzo, si evidenzia che i dati risultano per tutte le province in ulteriore crescita, nonostante alla regione siano state assegnate le misure di restrizione proprie della zona rossa a partire dallo scorso 15 marzo.

In particolare, considerando il flusso aggregato della Protezione Civile, al 25/03, la variazione percentuale dell’incidenza rispetto ai 7 giorni precedenti risulta pari al 12% in provincia di Taranto e BT, al 9% in provincia di Taranto, al 7% in provincia di Foggia e Bari.

Il numero di test diagnostici, comprensivi dei test antigenici, eseguiti nella settimana, è in crescita (+6%), in particolare a Foggia (+16%) e a Brindisi (+9%), tranne che a Taranto (-1%).

A livello regionale la percentuale di primi test eseguiti con esito positivo è del 17%, in aumento (+1%); se si escludono dal computo i test eseguiti per screening, tale percentuale è pari al 24% (+1%): nel setting

394

212 214

259

187

347

291

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

BA BR BT FG LE TA Regione

Tassi di incidenza settimanali

08-14 mar 15-21 mar 19-25 mar

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Foggia (48%). Questi dati indicano una circolazione virale molto sostenuta in tutta la regione e una verosimile sottostima dell’incidenza dei contagi in questi due territori.

L’indice Rt regionale è pari a 1.17, con il limite superiore dell’intervallo di confidenza di 1.14, collocando la regione in uno scenario di tipo 2.

I nuovi focolai registrati sono 180: i contesti di esposizione sono per l’80% di tipo domiciliare/familiare; stati rilevati 4 nuovi focolai scolastici e diversi casi sporadici sono stati segnalati in tutte le province; è stato osservato un grande focolaio nel Salento, con più di 100 casi collegati, legato ad eventi sociali; focolai sono stati registrati anche in locali pubblici, in un gruppo appartamento, in ambienti lavorativi e in un ospedale del tarantino.

Cresce la quota dei soggetti sintomatici alla diagnosi, pari al 30% dei nuovi casi, con il dato più alto a Foggia, dove risulta pari al 46% dei nuovi positivi (+6% rispetto alla settimana precedente).

L’analisi per fascia di età nell’ultima settimana di monitoraggio evidenzia come l’incremento dei casi interessa prevalentemente le classi 85+ (+26%), 65-79 anni (+14%) e 80-84 anni (+11%). Si riducono invece i contagi tra i soggetti di età compresa tra 0-10 anni. Va segnalato che in ogni caso il tasso di incidenza settimanale più elevato si registra nelle classi 25-64 anni (292 casi per 100.000 abitanti nella stessa fascia di età, con un incremento del 6% rispetto alla settimana precedente) e 19-24 anni (287 casi ogni 100.000 abitanti di quella fascia di età), questi ultimi sostanzialmente stabili rispetto alla settimana scorsa. Alla riduzione dei tassi di positività settimanali nelle fasce 0-10 corrisponde un’analoga riduzione nelle attività di accertamento diagnostico; al contrario il tasso di test non sembra associato all’incremento dei contagi tra gli adulti e gli anziani, nei quali si registra un aumento della proporzione dei test con esito positivo, indicando di fatto una maggiore circolazione virale, soprattutto tra le persone di età superiore a 65 anni. Un incremento della quota di test positivi si rileva anche nella fascia 14-18 anni, tra i quali quasi un test diagnostico su 4 risulta positivo (24%).

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In generale, i nuovi casi registrati nella settimana e ospedalizzati sono, alla data del 21/03, 534 dei 10654 casi positivi (5%); nella settimana indice sono risultati ricoverate con sintomi 1683 persone COVID-19 positive (+225 rispetto alla settimana scorsa), cui si aggiungono 212 ricoveri in terapia intensiva (+38), che saturano al 39% i posti letto di TI e al 49% i posti letto di area medica, con superamento delle soglie ministeriali per entrambi i parametri. Il tavolo di monitoraggio regionale sui posti letto rileva importanti criticità nella disponibilità di posti letto COVID e non COVID ormai in tutta la regione, sia in area medica che in intensiva: le situazioni più problematiche sono rilevate in provincia di Bari e di Taranto, dove la ripresa dei contagi si è registrata prima, ma segnali di saturazione provengono anche dalle province BT e Lecce.

Il tavolo di monitoraggio regionale sui posti letto rileva importanti criticità nella disponibilità di posti letto COVID e non COVID nella provincia di Bari e di Taranto, sia in area medica che in intensiva, ed un progressivo crescente impegno anche in provincia di Lecce e BT.

0 50 100 150 200 250 300 350

0 4 - 1 0 1 1 - 1 7 1 8 - 2 4 2 5 - 3 1 0 1 - 0 7 0 8 - 1 4 1 5 - 2 1 2 2 - 2 8 0 1 - 0 7 0 8 - 1 4 1 5 - 2 1

G E N N A I O F E B B R A I O M A R Z O

INCIDENZA PER 100,000 ABITANTI

PUGLIA

0-2 3-5 6-10 11-13 14-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80-84 85+

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Alla data del 25/03, sono riportati 1762 ricoverati con sintomi (+158 rispetto alla mediana della settimana scorsa) e 231 ricoveri in Terapia Intensiva (+27), con un ulteriore impegno delle risorse ospedaliere e un incremento del tasso di occupazione che raggiunge il 41% in terapia intensiva.

L’Rdt al 21 marzo risulta 1.14, superiore al dato nazionale che è sceso al di sotto dell’unità: i dati a disposizione conducono, a parità di condizioni, ad una stima di ulteriore crescita dell’incidenza settimanale che porterebbe la Regione a 333 casi per 100.000 tra 7 giorni e a 379 casi per 100.000 abitanti tra 14 giorni (rispetto alla data del 24/03). Un andamento di questo tipo determinerebbe un ulteriore impatto sulla rete ospedaliera, determinando gravi criticità nella capacità di assicurare assistenza ai pazienti, COVID e non COVID, soprattutto considerando che, nell’ultima settimana, l’incidenza appare trainata prevalentemente da contagi in classi di età avanzate.

Alla luce di queste considerazioni, si può concludere che l’epidemia in Puglia, anche se in misura inferiore rispetto alla settimana precedente, risulta tuttavia ancora in crescita, anche nella settimana in corso.

Si ritiene pertanto necessario mantenere il massimo livello di intensità delle misure di contrasto all’epidemia, anche valutando l'adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato la Puglia in zona rossa.

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