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COMUNE DI NORMA Servizi al Cittadino ************** Informativa T.A.S.I.

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(1)

COMUNE DI NORMA Servizi al Cittadino

**************

Informativa T.A.S.I.

Normative di riferimento

Art. 1 Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) D.L. 16/2012

D.L. N. 201/2011 - Art. 13 D.Lgs. N. 23/2011 D.Lgs. N. 472/1997

D.Lgs. N. 504/92

• Cosa è la TASI

• Presupposto

• Chi deve pagare la TASI

• Base imponibile

• Definizione Fabbricato

• Definizione di area fabbricabile

• Aliquote

• Abitazione principale e pertinenze

 Agevolazione per fabbricati concessi in uso gratuito

•Agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili

•Agevolazione per i fabbricati di interesse storico

• Come si calcola la TASI

• Esempi di calcolo

• Scadenze di versamento

• Modalità di versamento

• Dichiarazione

Esenzioni

 Riduzioni

 Immobili merce

• Rimborso e compensazione

 Approfondimenti

 Modulistica

 Informazioni

(2)

Cosa è la “TASI”

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

La TASI è’ la nuova tassa annuale sui servizi – l’acronimo sta per “Tassa sui Servizi Indivisibili”.

Per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Esempio di Servizi indivisibili

 Pubblica sicurezza e vigilanza

 Manutenzione illuminazione pubblica

 Servizi cimiteriali

 Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico

 Servizi socio-assistenziali

 Servizio di anagrafe

 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

La Tasi sarà corrisposta sia dai proprietari dell’immobile che dagli inquilini, le rispettive aliquote saranno decise dai comuni.

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

 IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

 TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

 TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

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Presupposto

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”.Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di NORMA, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

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(3)

Chi deve pagare la ”TASI”

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO “TASI” tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante, che non abbia adibito l’unità immobiliare ad abitazione principale versa la TASI nella misura del 30% ; la restante parte, il 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In mancanza di contratto di locazione regolarmente registrato, l’obbligo della obbligazione è a carico del proprietario.

N.B. Se per le ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE come definite ai fini IMU, OCCUPATE DA UN SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, anche solamente in quota parte, Occupante e Possessore “COINCIDONO”, il versamento TASI dovrà essere effettuato “in solido” (al 100%) dal possessore e occupante dell’immobile, trattandosi di unica obbligazione tributaria, al quale spetta l’intera detrazione.

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Basa Imponibile

La nuova tassa sui servizi indivisibili ha la stessa base imponibile dell'IMU.

La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Per i Fabbricati la base imponibile è il valore ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori di legge:

Se in possesso dei riferimenti catastali di un immobile (foglio, mapp., sub.), è possibile verificare il valore della rendita attualmente iscritta in catasto, cliccando sul seguente link dell’Agenzia del Territorio:

Agenzia del Territorio

Per le aree fabbricabili valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del territorio. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. TORNA ALL’INDICE

CATEGORIE RIVALUTAZIONE

Legge 662/96 - art. 3 commi 48 e 51

MOLTIPLICATORI

Gruppo catastale A (con esclusione della categoria

A/10) 5% 160

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5% 160

Gruppo catastale B 5% 140

Categorie catastali C/3, C/4 e C/5 5% 140

Categoria catastale A/10 5% 80

Gruppo catastale D (con esclusione della D/5) 5% 65

Categoria catastale D/5 5% 80

Categoria catastale C/1 5% 55

(4)

Definizione di fabbricato

Si definisce “fabbricato” l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto.

Costituisce parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato è imponibile dall’ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se precedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

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Definizione di area fabbricabile

Un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio ovvero se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

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Aliquote

Le aliquote sono deliberate dal Consiglio Comunale.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella de terminazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA ALIQUOTA NOTE

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, e relative pertinenze)

1‰

Aliquota massima IMU 6 per mille – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 6 per mille ed aliquota IMU comunale .

Abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE

da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

2,5‰

IMU non applicabile - aliquota massima IMU 6 per mille - Pertanto aliquota massima TASI 2,5 per

mille nel 2014.

Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili

produttivi e strumentali agricoli”

2,00 ‰

Aliquota massima IMU 10,6 per mille – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 per mille ed aliquota IMU comunale .

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’

1,00 ‰

IMU non applicabile – aliquota massima TASI 1 per mille .

Tutti gli altri fabbricati, aree edificabili

2,00 ‰

Aliquota massima IMU 10,6 per mille – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 per mille ed aliquota IMU comunale.

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Abitazione principale e pertinenze

Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

(5)

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

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Agevolazioni per i fabbricati concessi in comodato d’uso

Con la Legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015), è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti:

le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

CONDIZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Le condizioni per il dimezzamento della base imponibile 2016 sono le seguenti:

 l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9;

 l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale;

 il contratto di comodato deve essere registrato;

 il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9;

 il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste.

Dalla totale esenzione IMU (cioè dall’assimilazione dell’immobile ad abitazione principale) si è passati allo sconto IMU pari al 50% dell’importo dovuto.

Quindi, traducendo: il comodante può possedere un solo immobile in tutta Italia, vale a dire quello concesso in comodato. In via straordinaria, l'unica condizione nella quale al comodante è concesso avere un altro immobile (solo uno) in aggiunta a quello in comodato è il possesso della propria abitazione principale, ubicata tassativamente nello stesso Comune dell’immobile in comodato.

Ipotizzando allora il caso di una madre, residente a Norma, che voglia cedere la sua seconda casa al figlio, anch’essa ubicata in Norma, l’agevolazione sarebbe praticabile solo se questa madre non possedesse altri immobili o fosse titolare (non importa in quale misura) della sua abitazione principale. Non sarebbe invece praticabile se la stessa madre volesse cedere al figlio la seconda casa situata in un altro Comune, perché a quel punto il figlio sarebbe costretto a trasferire la residenza spostandola dal Comune della madre. E non sarebbe nemmeno praticabile se la madre, in aggiunta alla casa lasciata al figlio, possedesse un qualunque altro immobile, a disposizione o in affitto, sul territorio italiano.

PERTINENZE

L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze; non operano i limiti posti dalla normativa per le pertinenze delle abitazioni principali (un solo C/2, C/6 e C/7). La riduzione della base imponibile opererà quindi per tutte le pertinenze concesse in comodato, anche se si tratta di due garage, a condizione ovviamente che queste siano puntualmente individuate nel contratto di comodato.

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QUALCHE ESEMPIO PRATICO PER CHIARIRE

 La madre, residente e dimorante nel Comune X, non possiede nessun altro immobile eccetto quello dato in comodato al figlio, anch’egli residente e dimorante nel Comune X: sconto applicabile.

 La madre, residente e dimorante nel Comune X, possiede la propria abitazione principale oltre all’immobile concesso in comodato al figlio, anch’egli residente e dimorante nel Comune X: sconto applicabile.

 La madre, residente e dimorante nel Comune Y, non possiede nessun altro immobile eccetto quello dato in comodato al figlio, che però risiede e dimora nel Comune X: sconto NON applicabile.

 La madre, residente e dimorante nel Comune X, possiede la propria abitazione principale e una seconda casa sfitta/locata oltre all’immobile concesso in comodato al figlio, anch’egli residente e dimorante nel Comune X: sconto NON applicabile.

 La madre, residente e dimorante nel Comune X, possiede una seconda casa sfitta/locata oltre all’immobile concesso in comodato al figlio, anch’egli residente e dimorante nel Comune X: sconto NON applicabile.

 La madre, residente e dimorante nel Comune Y, possiede la propria abitazione principale oltre all’immobile concesso in comodato al figlio, che però risiede e dimora nel Comune X: sconto NON applicabile.

SI PRECISA

 Che l’immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma resta evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

 Ai fini dell’applicazione della base imponibile dell’imposta municipale propria, s’intende per “abitazione concessa in uso gratuito a parenti”, l’unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado. Il comodato quindi è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

 Che: Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.

 Che il comodante dovrà attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2016, il quale dovrà essere presentato per l’anno 2016 entro il 30 giugno 2017.

 Che a nulla rilevano le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate al Comune, preso atto che le condizioni per l’accesso all’agevolazione sono cambiate e la normativa ora prevede espressamente l’attestazione dei requisiti a far data dalla registrazione del contratto.

 Che in un’ottica di collaborazione con l’ufficio tributi, al fine di rendere agevole il controllo dei pagamenti ed evitare di incorrere in spiacevoli accertamenti d’imposta, si invitano i contribuenti a presentare presso gli Uffici Comunali una copia del contratto di registrazione a seguito dell’avvenuto adempimento, sottolineando che la presentazione della documentazione non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolazione e che la stessa sarà sottoposta ad attenta verifica per la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

 Art.1803 Codice Civile "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito."

I soggetti interessati dal suddetto dispositivo normativo, e titolari di tutte le condizioni specificate, devono provvedere alla registrazione del contratto di comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/86, ART.5, del T.U.I.R. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

N.B. Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto.

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:

 versamento di Euro 200,00 (imposta di registro).

 almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);

 una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);

 le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;

 copia del documento di identità del comodante e del comodatario;

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.

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Agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili

I fabbricati che per la loro fatiscenza sono stati dichiarati inagibili o inabitabili caratterizzati da uno stato di degrado non superabile con interventi di manutenzione, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base.

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Agevolazione per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs 42/2004

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a prescindere dalla loro destinazione d’uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

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Come si calcola la “TASI”

ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali Cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze Categoria A/2 Rendita catastale € 800 Aliquota Abitazione Principale 2‰

Prendere la rendita Catastale e rivalutarla del 5%

Calcolo da effettuare (800 x 5/100)+800= € 840,00

Calcolare la base imponibile: € 840,00 x 160 = € 134.400,00 Calcolare la TASI dell’immobile: € 134.000,00 x 2‰ = € 268,80 Calcolare l’ eventuale detrazione: € xxxxxxx

Calcolare la TASI netta annua da versare: € 268,80 – € xxxxxxxx = € 268,80 00 Calcolare la TASI da versare a giugno: € 134,40

Calcolare la TASI da versare a dicembre: € 134,82

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ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze Categoria A/2 Rendita catastale € 800 Aliquota Abitazione Principale 2,5‰

Prendere la rendita Catastale e rivalutarla del 5%

Calcolo da effettuare (800 x 5/100)+800 = € 840,00

Calcolare la base imponibile: € 840,00 x 160 = € 134.400,00 Calcolare la TASI dell’immobile: € 134.000,00 x 2,5‰ = € 336,00 Calcolare l’ eventuale detrazione: € xxxxxxx

Calcolare la TASI annua da versare: € 336,00,00 – € xxxxxxxx = € 336,00 Calcolare la TASI da versare a giugno: € 168,00

Calcolare la TASI da versare a dicembre: € 168,00

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ABITAZIONE LOCATA

Categoria A/2 Rendita catastale € 800 Aliquota Abitazione Principale 2‰

Quota Spettante al proprietario 70% - Quota spettante all’inquilino 30%

Prendere la rendita Catastale e rivalutarla del 5%

Calcolo da effettuare (800 x 5/100)+800 = € 840,00

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Calcolare la base imponibile: € 840,00 x 160 = € 134.400,00 Calcolare la TASI dell’immobile: € 134.000,00 x 2‰ = € 268,80 Calcolo della eventuale detrazione: € xxxxxxx

Calcolare la TASI annua da versare: € 336,00,00 – € xxxxxxxx = € 268,80 Calcolare la TASI annua proprietario : 268,80 x 70% = € 188,16

Calcolare la TASI annua inquilino : 268,80 x 30% = € 80,64

Calcolare la TASI da versare a giugno da parte del proprietario: € 188,16/2 = € 94,08 Calcolare la TASI da versare a dicembre da parte del proprietario: € 188,16/2 = € 94,08 Calcolare la TASI da versare a giugno da pare dell’inquilino : € 80,64/2 = € 40,32 Calcolare la TASI da versare a dicembre da pare dell’inquilino : € 80,64/2 = € 40,32

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TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI

Categoria A/2 Rendita catastale € 800 Aliquota Abitazione Principale 2‰

Prendere la rendita Catastale e rivalutarla del 5%

Calcolo da effettuare (800 x 5/100)+800 = € 840,00

Calcolare la base imponibile: € 840,00 x 160 = € 134.400,00 Calcolare la TASI dell’immobile: € 134.000,00 x 2‰ = € 268,80 Calcolare l’ eventuale detrazione: € xxxxxxxxx

Calcolare la TASI annua da versare: € 268,80 – € xxxxxx = € 268,80 Calcolare la TASI da versare ad aprile: € 168,00

Calcolare la TASI da versare ad ottobre: € 168,00

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Scadenze di versamento

Il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere è effettuato in due rate:

 entro il 16 giugno si versa la prima rata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione fissate;

entro il 16 dicembre si versa il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dal Comune.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno CODICE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO CON IL Mod. F24: F937 CODICI TRIBUTO “TASI”:

I Codici Tributo TASI sono i seguenti:

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

CATEGORIE RIVALUTAZIONE

Legge 662/96 - art. 3 commi 48 e 51

MOLTIPLICATORI

Gruppo catastale A (con esclusione della categoria

A/10) 5% 160

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5% 160

Gruppo catastale B 5% 140

Categorie catastali C/3, C/4 e C/5 5% 140

Categoria catastale A/10 5% 80

Gruppo catastale D (con esclusione della D/5) 5% 65

Categoria catastale D/5 5% 80

Categoria catastale C/1 5% 55

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3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Sono stati istituiti anche i Codici Tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo:

3962 TASI – tributo per i servizi indivisibili – INTERESSI 3963 TASI – tributo per i servizi indivisibili – SANZIONI

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Modalità di versamento

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento della TASI:

 F24 “normale” - In tale modello deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".

(vedasi esempio pagina successiva).

 F24 “semplificato” (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi riscuote. In tale modello deve essere utilizzata la sezione “Motivo del pagamento” . (vedasi esempio pagina successiva).

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione.

Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra nello spazio relativo ai “Tributi” oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate.

COME SI PAGA IL MODELLO F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca e presso gli uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

IMPORTO MINIMO

La TASI non è dovuta se inferiore a € 12,00 su base annua.

Esempio: se la TASI dovuta dal singolo contribuente per l’intero anno è pari a 20,00 euro si dovrà versare l’intero importo solo a saldo mentre la prima rata non dovrà essere versata in quanto inferiore al minimo.

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante

"ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:

 0,2 % della tassa per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

 3 % della tassa se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

 3,75 % della tassa se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (2,5 % annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella

“Rav”. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo della tassa.

E’ opportuno che il contribuente comunichi all’ufficio tributi l’'avvenuta applicazione del ravvedimento anche mediante semplice lettera, fax o e-mail.

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Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune anche sul sito http://www.comune.norma.lt.it/, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi.

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Esenzioni

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

 i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

 i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

 i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n.

917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.

 Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.

 Sono altresì esclusi dalla TASI i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di NORMA, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

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 E’ esclusa dalla TASI la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

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Riduzioni:

 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

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Immobili merce:

 La TASI non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

 Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

 Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

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Rimborso e compensazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

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INFORMAZIONI E CONSULENZA

Al fine di agevolare il corretto adempimento dell’IMU, i contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.

L’IMU deve essere versata in autoliquidazione, pertanto si avverte che l’ufficio tributi non è tenuto ad effettuare calcoli allo sportello, viene comunque reso disponibile sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.norma.lt.it/ un applicativo web per il CALCOLO IMU e TASI Online (sistema che calcola la tassa in modo automatico permettendo anche la stampa del modello F24 compilato) utile, in particolare, per chi non si avvale dei CAAF o dei professionisti.

Al fine di evitare tutte le problematiche collegate al servizio postale (ritardi, perdita di documenti ecc.) e allo scopo di rendere più semplici, efficienti ed economici i rapporti tra Comune e contribuente, si informa che è attivo il Servizio Tributi Online che è lo strumento telematico gratuito per la gestione delle informazioni e del pagamento dei tributi, che ognuno può utilizzare semplificando il rapporto con il Comune. Per attivare il servizio basta eseguire la registrazione collegandosi al sito del Comune di Norma http://www.comune.norma.lt.it/ avendo a disposizione il codice fiscale o partita IVA, l’indirizzo e-mail ed il codice di attivazione (PIN) da richiedere all’Ufficio Tributi del Comune anche tramite e-mail. Si informa che successivamente alla registrazione il contribuente riceverà gli avvisi di pagamento successivi tramite e-mail e non più tramite il servizio postale.

N.B. La responsabilità della liquidazione e del versamento rimane in capo al contribuente, si invita pertanto a controllare la correttezza dei dati inseriti nel software.

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Informazioni

Ufficio Tributi – P.zza 1° Maggio, 17 - 04010 NORMA Responsabile di Servizio – Roberto ZIZZI

RECAPITI 0773/352809 e- mail: tributi@comune.norma.lt.it Portale http://www.comune.norma.lt.it/

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