Periodo feriale per i magistrati e modalità di recupero da parte dei pubblici ministeri dei turni festivi e notturni.
(Risposta a quesiti del 21 ottobre 2015)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 ottobre 2015, ha adottato la seguente delibera:
"- visti i seguenti quesiti formulati dal Consiglio giudiziario di … nella seduta del 3 giugno 2015:
1) se il periodo di ferie dei magistrati che esercitano funzioni giudiziarie sia di trenta giorni o di quarantacinque giorni;
2) quali siano le modalità di recupero da parte dei pubblici ministeri dei turni festivi e dei turni notturni.
OSSERVA
In relazione al primo il C.S.M. non può che prendere atto che il TAR per il Lazio con la sentenza 10 luglio 2015 n. 9305, provvisoriamente esecutiva, ha affermato che ai magistrati ordinari che svolgono funzioni giurisdizionali si applica l’articolo 8-bis del decreto legge n. 132 del 2014 che ha stabilito in trenta giorni il periodo feriale per i magistrati e per gli avvocati dello Stato;
in relazione al secondo il C.S.M. ha più volte precisato in precedenti delibere che il recupero delle energie dei pubblici ministeri impegnati nei turni festivi e notturni dà diritto a non essere presente in ufficio e va fruito, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ufficio e previa comunicazione verbale al dirigente dell’ufficio, in un giorno il più possibile vicino a quello in cui si sono esauriti i successivi adempimenti procedurali connessi al turno, in considerazione, da un canto, della ratio di
“recupero” della previsione e dall’altro, del generale protrarsi di impegni lavorativi successivamente al turno e ad esso conseguenti.
Tanto premesso,
delibera di rispondere come in parte motiva.".