Corso di formazione per funzionari settori tecnici
Comune di Taranto
24 marzo 2022
avv. ti Roberta De Donno e Nunzio Leone
Il codice degli appalti pubblici e la
sicurezza nei luoghi di lavoro
Partiamo da lontano
La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi
LEGGE 11 febbraio 1994, n.109
Legge quadro in materia di lavori pubblici C.d. Merloni (abrogata dal d.lgs.n.163/2006)
Merloni bis n. 216/95
Merloni Ter l.415/98
e il Regolamento di attuazione D.P.R. n.554/99
legge quadro, anche legge cornice,
è una legge della Repubblica italiana che contiene i principi fondamentali relativi all'ordinamento di una determinata
materia .
LEGGE 11 febbraio 1994, n.109
Legge quadro in materia di lavori pubblici.
• C.d. Merloni n.109/94
• bis n. 216/95 e Ter l.415/98
e il Regolamento di attuazione D.P.R. n.554/99
ART. 31 della Merloni PIANI DI SICUREZZA
(il piano generale di sicurezza è stato soppresso dal decreto legislativo n. 528 del 1999)
co.1 Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge
Il Governo, su proposta……
Sentite le OO.SS. e imprenditoriali
EMANA UN REGOLAMENTO IN
MATERIA DI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI IN
CONFORMITA’ ALLE DIRETTIVE…
ART. 31 della Merloni Ter PIANI DI SICUREZZA Regolamento
• con il DPR 222 del 3 luglio 03
• Viene emanato il Regolamento
• in conformità sia della direttiva madre
• che della direttiva Cantieri
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 20 03 , n. 222
(Gazzetta Ufficiale N. 193 del 21 Agosto 2003)
Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo
31, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109
ART. 31 della Merloni Ter PIANI DI SICUREZZA
• co.1 bis entro 30 gg. dall’aggiudicazione e prima inizio lavori
• l’appaltatore o il concessionario redige e consegna
• eventuali proposte integrative del PSC se
previsto
• Un PSS se non previsto
• POS come piano complementare di dettaglio al PSC
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art.31 della Merloni Ter PIANI DI SICUREZZA
• co.2 PSC e POS formano parte integrante del contratto d’appalto,
• i relativi oneri vanno evidenziati nei relativi bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.
• Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte
dell’appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il direttore di cantiere e il CSE vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza
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REGOLAMENTO
D’ATTUAZIONE DPR 554/99
Appalti pubblici dalla
programmazione collaudo finale I - XIV Titoli (22 Capi)
237 articoli - 13 allegati (A - O)
67 articoli riguardano disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza
(abrogato dal DPR n.207 del 2010 dall'8 giugno 2011
Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n.163 del 12.4.2006,
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DPR 554/99
• Art.7 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (RUP)
• CO.2 PROVVEDE A CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHE’ IL PROCESSO REALIZZATIVO
RISULTI CONDOTTO IN MODO UNITARIO IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
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REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE D.P.R. n.554 del 21.12.99
Art.41 Piani di sicurezza e di coordinamento
• Documenti complementari al progetto esecutivo che ……..
• Redazione, relazione, analisi, valutazione dei rischi
• disciplinare con prescrizioni
• stima dei costi per attuazione
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE D.P.R. n.554 del 21.12.99
Art.110 Documenti facenti parte integrante del contratto
• co1 “sono parte integrante
del contratto e devono in esso essere richiamati…... lett e)
• “ i piani di sicurezza previsti
dall’art.31 della Legge “
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE D.P.R. n.554 del 21.12.99
– Art.123 Ufficio della D.L.
– art. 124 Direttore dei Lavori
– “ Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto”
“ha la responsabilità del coordinamento e
supervisione dell’attività dell’ufficio di D.L…”
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REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE D.P.R. n.554 del 21.12.99
• Art.125 Direttori operativi
• ad essi possono essere affidati i seguenti compiti
• ”Controllare, quando (il D.L.)
svolge anche le funzioni di C.E., il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere”
• POS (art.8 D.lgs. 528/99 - l.415/98
art.9 co.60 - art.5 Dirett. Cantieri)
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE D.P.R. n.554 del 21.12.99
• Art.127 Sicurezza nei cantieri
• co1 “ Le funzioni di C.E., previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, sono svolte dal direttore lavori
• Nel caso il direttore dei lavori non abbia i requisiti, le S.A. devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i
requisiti necessari per l’esercizio
delle relative funzioni
Il Codice degli appalti pubblici d.lgs.163 del 12 aprile 2006
abrogato con art.217, co.1, lett.e
del d.lgs. n. 50 del 2016
Codice degli appalti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 Art. 131 Piani di sicurezza
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d. l. 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b).
Codice degli appalti pubblici D.Lgs. n. 163/2006
Art. 131 Piani di sicurezza
• 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonchè il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
.• Art. 8 (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
• 1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
• "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativa-mente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settoremerceologico più vicino a quello preso in considerazione.
• 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”
Art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999;
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
• 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la
congruità
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
• 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai' sindacati comparativa-mente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
DPR n.207/10
Nuovo Regolamento sugli appalti pubblici
(abrogato con art.217, co.1, lett.u) del dlgs.50/2016)
Art. 3 Definizioni
• ( q) responsabile del procedimento:
il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 10 del codice;
• r) responsabile dei lavori, coordinatore per la
progettazione, coordinatore per l’esecuzione
dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
Art. 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
1/3(art. 9 e 10 soppressi dal 23 novembre 2016: entrata in vigore delle Linee guida n.3 di ANAC)
• 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di
predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui
all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori di importo inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla
decisione di realizzare i lavori.
Art. 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
2/3• 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia
.• 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
• a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
• b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
• c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
• d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
• e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
Art. 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
3/3• 4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di
servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro.
• 5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente.
Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare .
Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 1/3
• 1 Il responsabile del procedimento fra l’altro:
• dd) svolge, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs.81/08, su delega del soggetto di cui all’art.26 co.3 del
predetto d.lgs., i compiti previsti nel citato articolo 26, co. 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .
Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 2/3
• 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle
norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro .
Art. 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 3/3
• 3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
• a) richiede la nomina del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
• b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso .
Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (vigente)
• 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV del TUS. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’art. 16 co.1, punto a.2).
• 2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’art.15 del TUS, secondo quanto riportato nell’allegato XV al
medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e
all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi.
• 3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’art.86, co. 3 del Codice degli appalti pubblici. Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.
art. 148 Direttore dei lavori (abrogato)
• Art. 149 Direttori operativi (abrogato)
• Art. 150 Ispettori di cantiere
(abrogato)• Art. 151 Sicurezza nei cantieri (abrogato)
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri
possono essere svolte dal direttore lavori, qualora
sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.• 2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice.
• 3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (segnala al comm…, previa contestazione e propone.), sono comunicati all’Autorità da parte del responsabile del procedimento.
“Regime di solidarietà solidale”
la circolare Min Lav n. 5 dell’11 febbraio 2011
• Diverse casistiche prese in esame, appalti privati ed appalti pubblici.
Appalti pubblici
• Numerose sono le fonti normative che prevedono il regime della responsabilità solidale nell’ambito dei lavori pubblici, in particolare ricordiamo che “l’affidatario (…) è, altresì,
responsabile in solido dell’osservanza delle norme
[trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nelle quali si eseguono le prestazioni] da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto”.
• Altre casistiche riguardano la “cessione del ramo di azienda e
appalto”, la “responsabilità sociale e attività di vigilanza”
“La sicurezza del lavoro negli appalti”
la circolare Min Lav n. 5 dell’11 febbraio 2011
• La qualificazione professionale delle imprese
• Per poter garantire più efficaci condizioni di sicurezza nei lavori, viene evidenziata l’importanza dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese.
• A tal proposito si segnala quanto stabilito dall’art. 26, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che, nelle more dell’emanazione dei uno specifico D.P.R., che definirà il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, richiede una
autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi relativa al possesso dei requisiti
di idoneità professionale.
Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Taranto
Prefettura Taranto
Il protocollo…
Il protocollo…
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
Il nuovo "Codice degli appalti pubblici
e dei contratti di concessione",• apporta semplificazioni e
• favorisce snellimento
delle norme in materia diappalti pubblici.
• È una disciplina autoapplicativa che non prevede un regolamento di esecuzione e di attuazione,
• ma l'emanazione di linee guida di carattere generale,
• da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)
e previo parere delle competenti commissioni parlamentari,• che avranno lo scopo di contribuire ad assicurare la trasparenza,
l'omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.
le principali novità in materia di sicurezza e salute
• ELIMINAZIONE DEL PIANO SOSTITUTIVO PER LA SICUREZZA Principale novità (e semplificazione): il Piano di Sicurezza
Sostitutivo (PSS) non è più previsto nel Nuovo Codice Appalti.
• il D. Lgs. 163/06 prevedeva che l’aggiudicatario predisponesse
“un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494”.
• In sostanza tale documento doveva essere predisposto quando l’appalto veniva svolto da un singolo appaltatore.
• Il Piano di Sicurezza Sostitutivo, come previsto dall’Allegato XV del
D. Lgs. 81/08,
era composto dai seguenti minimi contenuti: “. Il PSS, redatto a
cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi
del PSC […], con esclusione della stima dei costi della sicurezza”.
D.lgs. 50 del 2016 art.103
• Nell’esecuzione dei lavori pubblici
• l’affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di
quest’ultimo degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
Dlgs 50 del 2016
• Il Codice estende le posizioni di garanzia di cui all’articolo 299 del d.lgs.81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro dell’impresa appaltante,
anche sull’impresa esecutrice dell’appalto.
• Si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di
sicurezza da parte del subappaltatore non
potrà essere di natura penale ma di natura
contrattuale .
Dlgs 50 del 2016
• Anche l’impresa affidataria potrà essere chiamata in causa
in sede civile
per il risarcimento del danno
• nel caso d’infortunio sul lavoro di un
dipendente dell’impresa subappaltatrice.
art.101 del Dlgs 50 del 2016
• riorganizza in maniera piramidale
le figure responsabili per la stazione appaltante titolare di un appalto pubblico;
• individua la figura del Responsabile unico del
procedimento (Rup), in capo al quale fa riferimento la direzione della esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori, servizi, forniture, mediante i controlli dei livelli di qualità di tutte le prestazioni,
• prevede che questi possa essere aiutato da un direttore
dei lavori, il quale a sua volta può avvalersi di uno o più
direttori operativi e di ispettori di cantiere.
Dlgs 50 del 2016, art.101, co. 4 e 5
• Sarà compito dei direttori operativi, in collaborazione con il direttore dei lavori, programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere.
• Gli ispettori, presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo
quotidiano, tra cui quello sull’attività dei subappaltatori, devono garantire l’assistenza al coordinatore per
l’esecuzione.
• In caso di irregolarità riscontrate durante i controlli gli ispettori possono arrivare a proporre al committente la sospensione dei lavori e, in casi estremi, denunciare
persistenti inadempienze agli organi di vigilanza.
Dlgs 50 del 2016
• La responsabilità dell’impresa affidataria nei
confronti della stazione appaltante è in via esclusiva,
• mentre risponde in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.
• Una responsabilità, quest’ultima, che viene
meno qualora il subappaltatore sia una micro o piccola impresa e la stazione appaltante
provveda a corrispondere direttamente al
subappaltatore, l’importo dovuto per le
prestazioni da questi rese.
Dlgs 50 del 2016, art. 105
• impone l’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro
• nel disciplinare le garanzie, stabilisce che
• le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi, nonché per l’esecuzione dell’appalto.
art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti
RUP
• 1 . La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del
procedimento , che controlla i livelli di qualità delle prestazioni .
• Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione,
• si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
• del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d. lgs. 9 aprile 2008,n. 81,
• nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo,
• del verificatore della conformità e
• accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad
ognuno affidate.
art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti
direttore dei lavori
• 2. Per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
• le stazioni appaltanti individuano,
• prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento,
• su proposta del responsabile unico del procedimento,
• un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento,
• da uno o più direttori operativi e
da ispettori di cantiere.
art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti , direttore dei lavori
• 3
. Il direttore dei lavori
, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha laresponsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'art. 105 (Subappalto);
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza
(Modifica con correttivo)
. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.d.lgs.n.56 del 19 aprile 2017
art. 65. Modifiche all'art. 101 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50
• 1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
• a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti, direttori operativi
• 4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi
possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
• verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
• programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori;
• curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
• assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
• individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
• assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
• esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• direzione di lavorazioni specialistiche.
art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti, ispettori di cantiere
• 5.
Gli assistenti
con funzioni diispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventualimanutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
• la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
• la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
• il controllo sulla attivita' dei subappaltatori;
• il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
• l'assistenza alle prove di laboratorio;
• l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
• la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
• l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione .
art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti
• 6. Per le funzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori si
applica l'articolo 92 co. 1 del
decreto legislativo n. 81 del 2008
(Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
• «verifica , con opportune azioni di coordinamento
….»Che fine hanno
fatto i piani di sicurezza
(art.131 del
cd.lgs.163/06)
nel codice degli
appalti pubblici?
art.105 Subappalto
• 17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'affidatario . Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe almandatario.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
• Il Direttore Tecnico di
Cantiere infatti, come già previsto nel D. Lgs. 163/06, rimane, come
indicato all’art. 105 comma 17:
“[…] responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori ”.
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Non vengono previsti cambiamenti nei compiti del DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE figura apicale prevista nel codice degli appalti, non presente
esplicitamente nel D. Lgs. 81/08 (richiamata però nell’Allegato XV del D. Lgs.
81/08 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ),
ma fondamentale dal punto di vista della sicurezza del cantiere.
3 . - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
;7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
Direttore Tecnico di cantiere
• il Direttore Tecnico di cantiere mantiene i
rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e
segue l’esecuzione delle prestazioni in
contratto e sovrintende all'adattamento,
all'applicazione e all'osservanza dei piani di
sicurezza.
Direttore Tecnico di cantiere
• è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, evidenziando un ruolo di fondamentale
importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri.
• Il D. Lgs. 81/08 non obbliga esplicitamente il Datore di Lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici a
nominare il Direttore Tecnico di cantiere, ma
nell'Allegato XV impone di specificarne il nominativo
nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
DECRETO LEGISLATIVO n. 56
19 aprile 2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 1. Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così modificata: "Codice dei
contratti pubblici".
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016
"Codice dei contratti pubblici"
Il correttivo In tema di salute e sicurezza sul lavoro
DECRETO LEGISLATIVO n. 56 del 19 aprile 2017
• Realizza un migliore coordinamento con l’81
• Depotenzia il carattere di specialità della norma, consacrato dall’art.26 (DUVRI)
• Rafforza il modello prevenzionale ordinario 81
• Introduce il regime premiale per gli
operatori che si dotano di SGSSL
• Art. 14. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
• 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
• a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza della
progettazione";
art. 65. Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
• 1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
• a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:
"svolgere, qualora sia in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
• b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
• "6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.".
Delibera n. 1098 del 26 ottobre 2016 Oggetto: Prefettura di Reggio Calabria oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza – richiesta di parere
AG 44/2016/APd.lgs. 50/2016
1/
2Sussiste l’obbligo per la SA di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal d.lgs. 81/2008, cui rinvia il d.lgs. 50/2016. Il Consiglio Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; Visto l’appunto dell’Ufficio
Precontenzioso e Affari Giuridici; Considerato in fatto
Con nota pervenuta in data 16 maggio 2016, acquisita al prot. n. 77977, la Prefettura di Reggio Calabria ha chiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’interpretazione dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
In particolare, l’Amministrazione istante sottolinea che con risorse del PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007/2013, successivamente trasferite su fondi del Piano Azione Giovani, è stata finanziata l’iniziativa quadro “Progetto Locride”, finalizzata alla realizzazione di otto impianti sportivi e di undici centri di aggregazione in sedici Comuni del comprensorio della Locride.
Al fine della celere definizione delle procedure di gara, relative ai progetti finanziati nell’ambito della predetta iniziativa, in data 3 maggio 2012 è stata istituita, presso la Prefettura richiedente, la Stazione Unica Appaltante alla quale hanno aderito tutti i Comuni beneficiari dei finanziamenti. Attualmente è in fase di predisposizione un bando di gara relativo ad un progetto afferente l’iniziativa “Progetto Locride”.
In tale ambito, evidenzia l’Amministrazione istante, sono sorti dubbi interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, nella parte riguardante la determinazione del minor prezzo dell’appalto. In particolare non sembra chiaro se gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m. e del costo del personale, siano da escludere dal ribasso percentuale (come prevedeva il previgente assetto normativo) ancorché specificati in dettaglio nell’offerta, ovvero se debbano essere considerati inclusi, insieme ai lavori, in un’unica voce “prezzo d’appalto”, costituente la base di gara da assoggettare al ribasso.
Alla luce di quanto sopra, la Prefettura di Reggio Calabria ha chiesto all’Autorità di esprimere avviso sulla illustrata questione interpretativa. Ritenuto in diritto
Al fine di rendere il richiesto parere, si rappresenta preliminarmente che nel previgente assetto normativo recato dal d.lgs. 163/2006, l’art. 131 (“piani di sicurezza”) prevedeva espressamente, al comma 3, che «Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 [ora d.lgs. n. 81/2008], ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (…)».
Il d.p.r. 207/2010 individua al riguardo (art. 39) i contenuti e le finalità dei piani di sicurezza, anche con rinvio alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (All. XV), quali documenti complementari al progetto esecutivo, stabilendo (art. 16) che i quadri economici degli interventi prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: 1) lavori a misura, a corpo, in economia; 2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta [tali disposizioni regolamentari sono ancora in vigore per effetto delle previsioni dell’art. 216, comma 4 del d.lgs. 50/2016].
Ai sensi delle norme sopra richiamate, quindi, i piani di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto ed i fondi necessari per dare
attuazione a quanto in essi previsto non sono soggetti a ribasso d’asta; ciò al fine di assicurare che l’adempimento alle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori avvenga in modo puntuale, evitando che tale obiettivo possa essere compromesso dalla concorrenza tra le imprese partecipanti alle gare d’appalto e dalle relative offerte di ribasso.
Delibera n. 1098 del 26 ottobre 2016 Oggetto: Prefettura di Reggio Calabria oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza – richiesta di parere
AG 44/2016/APd.lgs. 50/2016
1/
2Si evidenzia al riguardo che una specifica disposizione in tema di piani di sicurezza, analoga a quella prevista dall’art. 131 del d.lgs. 163/2006, non è attualmente contemplata nel d.lgs. 50/2016.
Il nuovo Codice richiama, tuttavia, tali piani in diverse disposizioni, tra le quali, in particolare, l’art. 23, comma 11, prescrive che gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima; analoga previsione è contenuta nell’art. 113, co. 1. L’art. 97, del Codice, in tema di anomalia dell’offerta, specifica al comma 6 che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa). In tema di subappalto, l’art. 105 co. 17, dispone altresì che «i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri...Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori».
Dunque il nuovo Codice pur non contemplando una specifica disposizione in ordine alla redazione dei Piani di sicurezza, fa tuttavia riferimento agli stessi in alcune previsioni normative, richiamando sul tema la disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008.
Si sottolinea al riguardo che l’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 indica i contenuti del Piano di sicurezza e prevede espressamente, al punto 4.1.4., che i costi della sicurezza sono compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.A sua volta l’art. 100 del predetto decreto legislativo individua il contenuto del piano (con la stima dei costi della sicurezza quali indicati nell’allegato XV), mentre l’art. 26, comma 6, stabilisce che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
Si ritiene quindi che l’obbligo per la SA di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sia ancora sussistente in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal citato d.lgs. 81/2008, cui rinvia il d.lgs. 50/2016.
Quanto sopra trova peraltro conferma nell’avviso giurisprudenziale (ancorchè relativo al previgente assetto normativo) a tenore del quale «a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi
determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata» (Cons. di Stato Ad. Pl. n. 3/2015, richiamata anche in Cons. St. Ad.
Pl. n. 16/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve conclusivamente osservarsi che pur in assenza nel d.lgs. 50/2016, di una specifica previsione in ordine ai piani di sicurezza, analoga a quella precedentemente prevista dall’art. 131 del Codice, sussista comunque l’obbligo per la stazione appaltante di evidenziare, nei documenti di gara, i costi per i piani di sicurezza ed il costo del personale, non soggetti a ribasso, quale obbligo discendente dalle previsioni dettate dal d.lgs. 81/2008.
Il Consiglio approva la presente deliberazione. Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016 Il Segretario, Maria Esposito
OPERE PUBBLICHE
Criticità Codice appalti rimesse alla Corte di Giustizia Europea: il punto dell’ANCE
agg.fine 2018
Il Talmud
Chi salva una vita salva l’umanità intera
Liam Neeson
Era anche inciso sull’anello forgiato dai lavoratori della sua fabbrica di utensili da cucina a Cracovia con l'oro delle proprie protesi dentarie avevano e che al suo interno recava l'incisione
Schindler non sapeva gestire i soldi, e
«ha perso tutto al gioco d'azzardo, anche l'anello».
ISTRUZIONI PER L’USO