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LA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI NELLA RIFORMA FORNERO

In data 28 giugno 2012 è stata emanata la Legge n. 92,   cosiddetta   “Riforma   Fornero”   che,   tra   i   vari   ambiti, è intervenuta anche sulla disciplina riguardante le dimissioni presentate spontaneamente dal lavoratore (art. 4, commi 16-23). La   finalità   che   giustifica   l’intervento   è   la   volontà   di   contrastare   il   fenomeno,  ormai  diffuso,  delle  cosiddette  “dimissioni  in  bianco”.  

Il   Governo   ha   inteso   rafforzare,   in   particolare,   l’istituto   della   convalida   delle   dimissioni che diviene, dall’entrata  in  vigore  della  riforma,  condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di lavoro; per i rapporti di lavoro tutelati, inoltre, è stato prolungato il periodo di tempo entro il quale la convalida delle dimissioni può perfezionarsi.

L’atto  della  convalida  rappresenta,  oggi,  la  condizione  “sine  qua  non” che rende efficace la risoluzione del rapporto di lavoro.

Già in passato, con la Legge n. 188/07, vi era stato un primo intervento legislativo volto a contrastare il fenomeno  delle  cosiddette  dimissioni  in  bianco,  laddove  il  legislatore  aveva  predisposto  l’obbligo  della   forma scritta attraverso la compilazione di un modulo ministeriale; la procedura, tuttavia, venne abrogata per la scarsa praticità procedurale.

Il disposto  normativo  di  cui  all’articolo  4  della  Legge  28  giugno  2012  prevede,  con  l’entrata  in  vigore   della Riforma, due distinte procedure per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro successive alla data del 18 luglio 2012.

Le dimissioni delle lavoratrici madri

La prima procedura attiene alle dimissioni ed alle risoluzioni consensuali intercorse durante il periodo tutelato dal decreto legislativo n. 151 del 2001, art. 55.4 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

La nuova disciplina prevede l’obbligo   di   convalida   della   risoluzione   consensuale   e   delle   dimissioni presso   il   servizio   Ispettivo   del   Ministero   del   Lavoro,   presentate   dalla   lavoratrice   dall’inizio   della  

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gravidanza e della lavoratrice e del lavoratore fino ai primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Nel   caso   di   adozione   internazionale,   l’obbligo   di   convalida   viene   esteso   ai   primi   tre   anni   decorrenti   dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione dell’invito  a  recarsi  all’estero  per  ricevere  la  proposta  di  abbinamento.

Dimissioni  e  risoluzioni  consensuali  “ordinarie”

Attraverso   l’emanazione   del   comma   17,   art. 4, della legge n. 92/2012, anche la generalità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro hanno efficacia sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione Territoriale del lavoro, presso il Centro per l’Impiego  territorialmente  competente  ovvero  presso  le  sedi  individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali   stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In alternativa, l’efficacia   delle   dimissioni   e delle risoluzioni consensuali è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di una specifica dichiarazione del lavoratore, da apporre in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro che dovrà essere inoltrata al  Centro  per  l’Impiego territorialmente competente.

Obblighi del datore di lavoro

Secondo quanto prescritto dal comma 22, art. 4 della suddetta legge, se il lavoratore non provvede autonomamente alla convalida delle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi inviando al domicilio del lavoratore, a mezzo di raccomandata A/R o consegnando a mano, entro il termine di 30 gg dalle   dimissioni   o   dalla   risoluzione   consensuale,   la   comunicazione   contenente   l’invito   a   comparire   accompagnata alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria  al  Centro  per  l’Impiego. Il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare al   Centro   per   l’Impiego, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e mediante il Sistema UNILAV (procedura on-line   utilizzata   per   l’invio   di   comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro), la comunicazione di dimissioni del lavoratore; tale

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adempimento è divenuto obbligatorio a   decorrere   dall’entrata   in   vigore   del   D.M. 30 ottobre 2007 relativo alle “Comunicazioni obbligatorie on-line in materia di collocamento”.

Dalla ricezione dell’invito  a  comparire, decorrono 7 giorni ( di calendario), entro cui il lavoratore può recarsi alle sedi competenti per la convalida oppure firmare la dichiarazione in calce alla sottoscrizione.

In assenza di convalida o di sottoscrizione, il mancato invito da parte del datore al prestatore ad adempiere alla convalida, nel termine dei 30 giorni dalla data delle dimissioni, comporta che le dimissioni non producono effetti.

Al contrario, la mancata  partecipazione  del  lavoratore  all’invito  rivolto  dal datore di lavoro a comparire per  adempiere  all’obbligo  di  convalida,  comporta la risoluzione in via definitiva del rapporto di lavoro.

Revoca delle dimissioni

Per quanto riguarda la revoca delle dimissioni, possibilità concessa al lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione  dell’invito  del  datore  di  lavoro  di  procedere  alla  convalida,  il  comma  21  dell’art.  4  prevede  la   possibilità del cosiddetto ripensamento del prestatore e, a tal riguardo, viene consigliata la forma scritta (per  evitare  di  incorrere  in  possibili  contenziosi  sull’effettiva  decisione  del  lavoratore).

La revoca produce i seguenti effetti:

- se il contratto era stato interrotto per effetto del recesso, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca lo stesso torna ad avere corso normale;

- per il periodo intercorso tra recesso e revoca, nel caso in cui la prestazione lavorativa non si è svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo.

Sanzioni

La disciplina normativa termina con la previsione di una sanzione a carico il datore del lavoro nel caso di utilizzo di dimissioni in bianco.

Il datore di lavoro che abusa del modello firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del  rapporto,  secondo  quanto  previsto  dell’art.  4  della  “Riforma

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Fornero”, sarà soggetto (oltre alla condanna penale) ad una sanzione amministrativa che va da un minimo  di  5.000  €  ad  un  massimo  di  30.000  €,  il  cui  accertamento  e  la  successiva  irrogazione  spettano   alle Direzioni Territoriali del lavoro.

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