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Novità fiscali del 22 marzo 2012

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Academic year: 2022

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Novità fiscali del 22 marzo 2012

Indice:

1) Srl: Trasferimento della quota del socio recedente da iscrivere nel registro delle imprese

2) Cinque per mille: Dal 21 marzo sono partite le iscrizioni online, già disponibile il software

3) Rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale:

Pubblicato il Modello IVA TR

4) Istituito l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali (sintesi del provvedimento)

5) Agenzia delle Entrate: Pubblicati indirizzi Pec aggiornati 6) Associazioni in partecipazione: Modifiche

7) Riforma del Lavoro: Da ammortizzatori all’art. 18 8) Riforma fiscale: Misure in cantiere

9) Regolarizzazione di acquisto eccedente il plafond iva

10) Votata la fiducia al Decreto sulla concorrenza e la competitività: Ecco le misure

11) TFR: Presentazione domande all’Inps

1) Srl: Trasferimento della quota del socio recedente da iscrivere nel registro delle imprese

Sono da comunicare al Registro delle imprese i trasferimenti di quote di Srl derivanti dal recesso o dall’esclusione di un socio, nell’ipotesi in cui la liquidazione della quota avviene utilizzando le riserve disponibili con conseguente accrescimento proporzionale delle quote dei soci superstiti.

In tal senso il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 301907 del 2012).

Peraltro, ai fini dell’iscrizione delle variazioni intervenute nella compagine sociale nel registro delle imprese, si deve presentare apposita domanda, sottoscritta dall’amministratore, corredata da una copia semplice, a scansione ottica, della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto o escluso mediante utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti.

In particolare, tale Ministero ha precisato che il modello S2 e il modello Note, devono essere compilati con la dicitura “Recesso (ovvero esclusione) del socio

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con liquidazione della quota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale accrescimento delle partecipazione dei soci rimasti”.

Inoltre il codice atto è A99, il codice forma atto “Altra forma” deve avere il codice X.

2) Cinque per mille: Dal 21 marzo sono partite le iscrizioni online, già disponibile il software

Via libera al 5 per mille 2012 che ha aperto le iscrizioni il 21 marzo. I portali telematici di Entratel e di Fisconline, gestiti dalle Entrate, sono ormai pronti per accogliere le candidature degli enti e delle associazioni interessate.

La maggiore novità della campagna 2012 riguarda la partecipazione di enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La campagna di iscrizione si chiude il 30 aprile 2012 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria.

Tempi leggermente più lunghi, invece, per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che possono presentare le loro domande entro il prossimo 7 maggio.

Tutte le date, le modalità d’ammissione, le liste e le modalità di riparto delle somme del 5 per mille sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 2012.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per i quali l’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi, hanno tempo fino al 7 maggio per presentare la domanda d’iscrizione esclusivamente in via telematica.

La procedura deve essere ripetuta anche dagli enti che si erano iscritti negli anni scorsi.

In particolare, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, Fisconline o Entratel, purché siano abilitati.

Al riguardo, è sufficiente collegarsi al sito internet www.agenziaentrate.gov.it e compilare il modulo di iscrizione seguendo le istruzioni e usando il software disponibile online.

In alternativa si può ricorrere a un intermediario abilitato.

Elenchi provvisori

Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno predisposti dall’Agenzia tenendo conto delle domande di iscrizione inviate telematicamente.

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La lista degli enti della ricerca scientifica e dell’università sarà curata dal ministero competente, che acquisirà le richieste di ammissione al beneficio presentate online presso quel ministero.

Per gli enti della ricerca sanitaria, invece, sarà il ministero della Salute a predisporre l’elenco e a trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria.

A questo punto, una volta raggruppati, una prima versione provvisoria dei quattro elenchi sarà consultabile online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 14.05.2012.

Elenchi aggiornati

Tornando agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una volta corretti gli errori formali di iscrizione, la pubblicazione dei due elenchi, aggiornati, scatterà il 25.05.2012.

Adempimenti post-iscrizione, spazio alla dichiarazione sostitutiva

Riguardo le fasi successive all’iscrizione, entro il 30.06.2012, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco del volontariato devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva che attesti il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

La dichiarazione, redatta su di un modulo ad hoc, scaricabile dal sito delle Entrate, e accompagnata da una copia di un documento d’identità, va spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Stesso iter per le associazioni sportive dilettantistiche, con un’unica differenza:

La dichiarazione sostitutiva andrà inviata, sempre entro il 30 giugno prossimo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.

Percorso semplificato per la dichiarazione sostitutiva

Per facilitare la compilazione della dichiarazione, la procedura telematica di iscrizione elaborata dalle Entrate permette ai contribuenti di stampare il modello parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell’iscrizione.

Il rappresentante legale dell’ente non deve quindi far altro che stampare il modulo, completarlo con le informazioni mancanti, sottoscriverlo, allegare la copia del documento di identità e mandarlo per posta.

La regolarizzazione

L’art. 2, comma 2, del Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16 del 2012) consente agli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di

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scadenza, agli adempimenti richiesti, di regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi al riparto delle quote.

Per ottenere ciò è necessario che i richiedenti abbiano i requisiti sostanziali richiesti; presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; versino contestualmente una sanzione di 258 euro.

Questa possibilità vale a decorrere dall’esercizio finanziario 2012

In particolare, i soggetti che dispongono delle condizioni richieste, possono regolarizzare la propria posizione, entro il 30 settembre, trasmettendo la domanda di iscrizione al beneficio ovvero l’integrazione documentale, se:

a) non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;

b) hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;

c) hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Errore formale rimediabile

Per rimediare a eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi, i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche devono rivolgersi, entro il 20.05.2012, alle direzioni regionali competenti dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta verificate le richieste di correzione, entro il 25 maggio successivo, l’Amministrazione pubblicherà, come già indicato, una nuova versione aggiornata degli elenchi con le modifiche effettuate.

Software di compilazione per l'iscrizione elenchi del 5 per mille 2012 E’ stata resa disponibile il 21.03.2012 la versione software: 1.0.0 del 21.03.2012 per gli Enti del volontariato ed Associazioni sportive dilettantistiche. Il software “5 per mille” consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda:

Per l’iscrizione all’elenco degli Enti del volontariato - art. 1, comma1, lett. a) del DPCM 23.04.2010 - per essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l'esercizio finanziario 2012; per l’iscrizione all’elenco delle associazioni Sportive Dilettantistiche per essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2012.

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3) Rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale: Pubblicato il Modello IVA TR

Approvato, in via definitiva, il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

A ciò ha pensato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 42531 del 20.03.2012.

I motivi della nuova approvazione del Modello TR

L’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall’art. 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto, con alcune limitazioni nelle ipotesi delle lettere c) e d) rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all’anno.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l’art. 8 del D.P.R. n. 542/1999, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d’imposta in compensazione nel modello F24.

Inoltre, tale art. 8 disciplina le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso e di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 23.07.1975.

Per razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale è stato predisposto un apposito modello da ultimo modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19.03.2009.

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina Iva, il provvedimento del 20.03.2012 ha, quindi, approvato il nuovo modello, disciplinandone la reperibilità, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati contenuti nelle suddette istanze.

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4) Istituito l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Ha provveduto a ciò il Ministero dell’Interno, con il Decreto n. 23 del 15.02.2012, in G.U. n. 67 del 20.03.2012.

Si tratta del regolamento, in vigore dal 04.04.2012, adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 2011, recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”.

Ecco di seguito la relativa sintesi (articolo per articolo):

Elenco dei revisori dei conti degli enti locali (Art. 1)

E’ stato istituito presso il Ministero dell’interno l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. n. 39 del 2010 (denominato Registro dei revisori legali), nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’inserimento nell’elenco avviene con l’iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.

L’iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;

c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.

I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l’inserimento in ciascuna fascia.

Contenuto e pubblicità dell’elenco (Art. 2)

L’elenco, articolato a livello regionale, riporta per ciascun revisore il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la residenza; la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’elenco viene stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell’Interno.

Requisiti per l’inserimento nell’elenco (Art. 3)

Per l’inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti.

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Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.

Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

Il Ministero dell’Interno potrà organizzare direttamente, avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali.

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Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione (Art. 4)

In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.

Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito per l’inserimento nell’elenco (art. 3, comma 2, lettera a) é necessario:

a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;

b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Per le fasce 2 e 3 degli enti locali è anche necessario il conseguimento, in luogo dei crediti formativi previsti dalla normativa, di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Scelta dell’organo di revisione economico-finanziario (Art. 5)

I revisori dei conti degli enti locali verranno scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco così formato.

Il Ministero dell’Interno renderà noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Composizione del collegio (Art. 6)

Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali.

Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell’elenco (Art. 7) La richiesta d’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali va presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti.

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Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l’iscrizione, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico.

Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Formazione ed aggiornamento dell’elenco (Art. 8)

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti, provvederà alla formazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso.

Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28.02.2013.

Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti già iscritti nell’elenco valido a tutto il 28.02.2013 dovranno dimostrare il possesso dei previsti requisiti a pena di cancellazione.

Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell’elenco valido a tutto il 28.02.2013.

I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dal 01.03.2013 e fino al 31.12.2013, saranno estratti dall’elenco aggiornato.

Per la fase a regime, che decorre dal 01.01.2014, il mantenimento nell’elenco per i soggetti già iscritti sarà soggetto all’onere della dimostrazione del permanere dei requisiti, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti.

Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all’aggiornamento dell’elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 01.01.2014.

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Venuta meno l’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali in automatico è prevista la cancellazione dall’elenco.

Disposizioni transitorie (Art. 9)

Fino alla definitiva attuazione delle neo disposizioni, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Nomina Revisori dei Conti negli Enti Locali in Sicilia

Avverte l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, con la circolare n. 27 del 21.03.2012, che il nuovo sistema di nomina degli organi di revisione negli enti locali previsto dall’art. 16, comma 25, della Legge n. 148/2011, non si applica negli enti siciliani, ove, invece, rimane vigente, attesa la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli enti locali, il sistema previsto dall’art. 57 della Legge n.

142/1990, come recepito dalla Legge regionale n. 48/1991.

Pertanto, conclude tale circolare, i professionisti interessati ad esercitare la revisione nei Comuni e nelle Province siciliane non devono presentare la domanda prima della pubblicazione del citato Decreto.

5) Agenzia delle Entrate: Pubblicati indirizzi Pec aggiornati

Pec Direzioni Provinciali: Ecco Gli indirizzi di posta elettronica certificata che possono essere utilizzati esclusivamente dagli utenti in possesso di una casella PEC attiva. Sono stati pubblicati aggiornati il 21.03.2012.

Direzione Provinciale Indirizzo

ABRUZZO

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO [email protected] BASILICATA

DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA [email protected] CALABRIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA [email protected] CAMPANIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE I di NAPOLI [email protected]

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DIREZIONE PROVINCIALE II di NAPOLI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE di SALERNO [email protected] EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI [email protected] FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE [email protected] LAZIO

DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE I di ROMA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE II di ROMA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE III di ROMA [email protected] LIGURIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA [email protected] LOMBARDIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE I di MILANO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE II di MILANO [email protected] MARCHE

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO - URBINO [email protected] MOLISE

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA [email protected]

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PIEMONTE

DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE I di TORINO [email protected] PUGLIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO [email protected] SARDEGNA

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI [email protected] SICILIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI [email protected] TOSCANA

DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA [email protected]

DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA [email protected] UMBRIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI [email protected] VENETO

DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA [email protected] DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA [email protected]

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6) Associazioni in partecipazione: Modifiche

Riguardo le associazioni in partecipazione, come rilevato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, il Governo propone le seguenti modifiche:

- Circoscrivere l’associazione solo nelle realtà aziendali fino a 5 addetti compreso l’associante (sono escluse le associazioni nell’ambito familiare e quelle aventi elevato contenuto professionale);

- Previsione di effettiva partecipazione agli utili e di consegna del rendiconto.

Principi già affermati dalla giurisprudenza;

- Introduzione di un numero limitato di associazioni in partecipazione da avviare in azienda;

- Presunzione relativa di subordinazione in mancanza dei requisiti;

- Aumento dei contributi previdenziali;

Secondo tale Fondazione, pur nel condivisibile intento di provvedere ad un giro di vite contro gli artifizi elusivi, le restrizioni rischiano di annullare uno dei pochi contratti che consente di stimolare la produttività aziendale attraverso un genuino rapporto associativo.

Dunque, rilevano ulteriormente i Consulenti del Lavoro circoscrivere il contratto solo nelle realtà fino a 5 addetti (compreso l’associante) appare penalizzante e soprattutto contraddittorio. Peraltro, normalmente gli abusi si realizzano soprattutto nelle piccole realtà aziendali e non in quelle di rilevanti dimensioni.

7) Riforma del Lavoro: Da ammortizzatori all’art. 18

Stretta sulla flessibilità in entrata, maggiore flessibilità in uscita e protezione universale per i lavoratori che perdono il lavoro su modello europeo: E’ questa in sintesi la riforma presentata il 21.03.2012 dal Governo alle parti sociali sottolineando che, se aggiustamenti sono possibili, il confronto è sostanzialmente concluso e sarà il Parlamento l’interlocutore principale del Governo.

Ecco la proposta del Governo.

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Contratti

Il contratto a tempo indeterminato sarà dominante con il rafforzamento dell’apprendistato per l’ingresso nel mercato del lavoro.

Stretta contratti termine

Saranno penalizzati i contratti a termine (ad esclusione di quelli stagionali o sostitutivi) con un contributo aggiuntivo dell’1,4% da versare per il finanziamento del nuovo sussidio di disoccupazione. Per i contratti a termine non saranno possibili proroghe oltre i 36 mesi.

No associazione in partecipazione se non si è familiari

Insieme alla stretta sulle partite Iva e sui co.co.pro punta a limitare il fenomeno del lavoro sostanzialmente subordinato mascherato da lavoro autonomo.

No stage gratis se si é già formati

Dopo la laurea o dopo un master si va in azienda ma non con uno stage gratuito, magari sarà una collaborazione, magari un lavoro a tempo determinato ma è un lavoro che l’azienda deve pagare.

Norma contro dimissioni in bianco

Nella riforma del mercato del lavoro c’é la norma contro le dimissioni in bianco, strumento spesso utilizzato a discapito delle lavoratrici.

Ammortizzatori

Il nuovo sistema andrà a regime nel 2017, ma se il nuovo sussidio di disoccupazione (l’Aspi) entrerà in vigore da subito, l’indennità di mobilità (che vale oggi per i licenziamenti collettivi e può durare fino a 48 mesi per gli over 50 del Sud) sarà eliminata definitivamente solo nel 2017.

Per il nuovo sistema sono previste risorse aggiuntive per 1,7-1,8 miliardi.

ASPI

L’assicurazione sociale per l’impiego sarà universale, sostituirà l'attuale indennità di disoccupazione.

Durerà 12 mesi (18 per gli over 55) e dovrebbe valere il 75% della retribuzione lorda fino a 1.150 euro, e il 25% per la quota superiore a questa cifra, con un tetto di 1.119 euro lordi per il sussidio. Si riduce dopo i primi sei mesi. Sarà, quindi, più alta dell’indennità attuale che al suo massimo raggiunge il 60%

della retribuzione lorda (e dura 8 mesi, 12 per gli over 50).

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Cassa integrazione

Si mantiene per la cassa ordinaria e la straordinaria con i contributi attuali, ma viene esclusa la causale di chiusura dell'attività (resta possibile solo quando é previsto il rientro in azienda)

Fondo solidarietà per lavoratori anziani

Sarà pagato dalle aziende e dovrebbe fornire un sussidio al lavoratori anziani che dovessero perdere il lavoro a pochi anni dalla pensione.

Sarà su base assicurativa. E’ stato chiesto dai sindacati per fronteggiare l’eliminazione della mobilità.

Articolo 18

Il Governo ha annunciato la diversificazione delle tutele sui licenziamenti con il reintegro nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti discriminatori e il solo indennizzo (fino a 27 mensilità di retribuzione) nei licenziamenti per motivi economici (giustificato motivo oggettivo) considerati dal giudice illegittimi.

Nel caso di licenziamento cd. disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) considerato dal giudice ingiustificato sarà possibile per il magistrato decidere tra il reintegro e l'indennizzo economico con il pagamento al lavoratore ingiustamente licenziato tra le 15 e le 27 mensilità.

8) Riforma fiscale: Misure in cantiere

Continuano le discussioni per la legge delega di riforma fiscale all’esame del Consiglio dei ministri di venerdì prossimo.

Nella bozza, oltre la riforma del catasto (si passa ai metri quadri), si introduce un nuovo meccanismo per la tassazione delle imprese e dei professionisti separatamente dalla persona.

Si propone di tassare allo stesso modo imprese e professionisti applicando la stessa imposizione.

Poiché la delega parla di assimilazione dell’imposizione per tutti i redditi prodotti nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo non viene escluso che possa essere unificato anche il metodo di calcolo della base imponibile della nuova Iri (imposta sul reddito imprenditoriale), ove gli utili conseguiti da imprese e società sarebbero assoggettati a un unico prelievo.

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Il criterio di competenza potrebbe sostituire quello di cassa caro ai professionisti.

La nuova Iri verrebbe calcolata non sulla differenza tra i compensi percepiti e i costi pagati, ma sulla differenza tra i ricavi e i costi maturati per competenza.

L’Iri si applicherà all’attività d'impresa o professionale indipendentemente dalla forma giuridica adottata e a prescindere dalla distribuzione del relativo reddito al professionista, all’associato, all’imprenditore o al socio.

Ed ancora, se il tenore di vita è troppo alto rispetto al reddito dichiarato lo scostamento potrà essere riferito al reddito da lavoro autonomo o di impresa.

Salvo prova contraria fornita dal contribuente, potranno essere contestati anche i mancati pagamenti di Iva, Irap e di contributi assistenziali e previdenziali.

Potenziato anche il sistema della tracciabilità dei pagamenti. La delega punta anche sulla semplificazione: Niente più adempimenti superflui e duplicazioni.

Saranno rafforzati i controlli mirati anche previo incrocio delle banche dati. Più peso al contraddittorio in fase di indagine. Resta l’Irap. Spariscono le tre aliquote Irpef del 20%,30% e 40% decise dal precedente Esecutivo.

In merito all’abuso del diritto, verrà approvata una legge antiabuso che sarà applicabile a tutti i tributi.

Questa norma contribuirà a dare certezza alle scelte operate dai contribuenti.

Accertamenti: il raddoppio dei termini ordinari di accertamento ci sarà solo quando entro il termine ordinario di decadenza viene presentata una denuncia per la violazione dell'art. 331 Cpp..

Il raddoppio dei termini varrebbe, pertanto, solo per i periodi di imposta ancora accertabili.

Nella bozza sulla delega fiscale spunta, a sorpresa, la carbon tax per le rinnovabili legata alle emissioni di anidride carbonica.

La tassa dovrebbe spostare sulla fiscalità generale quanto ora prelevato dalle bollette elettriche per finanziare i sussidi alle energie verdi.

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Le intenzioni dell’Esecutivo sono, quindi, quelle di alleggerire le bollette elettriche e correlare i finanziamenti al principio del “chi più inquina più paga”.

Ma gli imprenditori sono perplessi. Introdurre provvedimenti senza il necessario coordinamento a livello comunitario rischia di creare un regime di doppia imposizione, una duplicazione. Occorre, dunque, attendere le decisioni definitive della Ue prima di avviare interventi definitivi.

9) Regolarizzazione di acquisto eccedente il plafond iva

Come si può regolarizzare, nell’ambito degli acquisti mediante rilascio di lettera d’intento, l’eccedenza del plafond Iva.

Su tale problematica è intervenuta la Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 11 del 21.03.2012.

Come noto, i soggetti IVA che nel periodo di riferimento hanno avuto una particolare ripartizione delle operazioni attive rilevanti ai fini dell’imposta (operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari) possono acquistare e importare beni e servizi senza pagamento d’imposta nei limiti delle menzionate operazioni non imponibili registrate nell’anno (cd. “plafond”) o nei dodici mesi precedenti (cd. “plafond” mobile).

Per poter acquistare o importare beni senza pagamento dell’IVA, tali soggetti (cd. “esportatori abituali”) sono tenuti a rilasciare, anteriormente all’effettuazione dell’acquisto, a ciascun fornitore/prestatore o alla Dogana in entrata competente, una dichiarazione, la cd. dichiarazione (o lettera) d’intento.

La compilazione della dichiarazione d’intento

La dichiarazione d’intento deve essere redatta conformemente al modello approvato con il D.M. 06.12.1986; tale conformità deve essere intesa in senso sostanziale e non formale, nel senso che nella dichiarazione devono essere contenute tutte le indicazioni richieste dal menzionato modello (R.M. n.

590003/1988).

La dichiarazione in questione, datata, numerata progressivamente per anno solare e sottoscritta dal dichiarante, deve contenere, inoltre, l’indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, del numero di partita IVA del dichiarante, nonché i dati relativi alle operazioni per le quali si chiede l’applicazione del beneficio fiscale.

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Il fornitore, ricevuta dal proprio cliente la lettera d’intento, comunica (in via telematica) all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (art. 2, comma 4, del D.L. n. 16 del 2012, cd. Decreto sulle semplificazioni fiscali), una comunicazione con i dati contenuti nella dichiarazione d’intento.

I diversi tipi di dichiarazioni d’intento

Attraverso la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale può chiedere ai propri fornitori l’utilizzo del plafond disponibile sia per una singola operazione sia per più operazioni che saranno realizzate nell’anno solare tra le stesse parti entro un certo periodo di tempo o nei limiti di un ammontare prefissato, con la sola eccezione, relativamente a quest’ultima ipotesi, delle importazioni: Con riferimento a tali operazioni, infatti, la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana prima dell’accettazione della bolletta doganale relativa a ciascuna operazione.

Qualora, poi, l’esportatore abituale intenda incrementare l’importo dell’ammontare del plafond disponibile già comunicato al proprio fornitore/prestatore, lo stesso deve inviare una nuova dichiarazione d’intento.

In caso, invece, di rettifica in diminuzione dell’ammontare del plafond disponibile o di revoca di dichiarazione già inviata, non è necessario l’invio di una ulteriore dichiarazione.

Il superamento dei limiti: Sanzioni e rimedi

Laddove l’esportatore abituale superi il limite consentito dalle dichiarazioni inviate ai propri fornitori, è prevista una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non applicata.

A parte ciò, il soggetto che ha acquistato senza imposta oltre i limiti del plafond può regolarizzare, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA, la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (la sanzione ammonta in questo caso a 1/8 del minimo, vale a dire 100:8 = 12,5%), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata commessa con riferimento ad un acquisto interno o, invece, in sede di importazione in dogana.

Qualora, invece, la regolarizzazione avvenga dopo tale ultimo termine o comunque dopo la constatazione o all’accertamento della violazione, si applicheranno le sanzioni ordinarie.

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Nel caso di specie, la regolarizzazione deve effettuarsi mediante una delle seguenti modalità (C.M. n. 50 del 2002):

- Emissione di nota di variazione da parte del fornitore;

- emissione di apposita autofattura (unica procedura prevista per i beni sdoganati).

L’emissione dell’autofattura può, a sua volta, essere accompagnata dal versamento dell’imposta o, invece, avvenire in sede di liquidazione periodica.

Emissione di nota di variazione

Riguardo la prima ipotesi, la regolarizzazione deve essere effettuata dal cessionario/committente richiedendo al proprio fornitore l’emissione di un’apposita nota.

Ai fini dell’inserimento nella dichiarazione Iva rileva il momento di emissione di tale ultimo documento.

In questo caso, fermo restando che l’imposta addebitata è detraibile in base alle regole ordinarie, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione d’intento dovrà comunque pagare, mediante il Modello F24, gli interessi e la sanzione dovuti in relazione alla violazione commessa.

Emissione di autofattura

Nel secondo caso, invece, la regolarizzazione avviene attraverso l’emissione di una autofattura in duplice esemplare, nella quale devono essere indicati i seguenti dati:

- Ammontare eccedente il plafond disponibile;

- estremi identificativi di ciascun fornitore;

- numero di protocollo delle fatture ricevute;

- imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute.

L’autofattura emessa, un esemplare della quale deve essere presentato al competente Ufficio delle Entrate, va, inoltre, annotata nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972.

Qualora, poi, si opti per il versamento all’Erario, l’operatore economico è tenuto a versare, tramite modello F24, l’IVA non applicatagli in fattura dai propri fornitori, gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno a partire dalla data in cui è stata commessa la violazione, nonché la sanzione (cod.

tributo 8904).

Al fine di evitare la doppia detrazione dell’imposta regolarizzata (una prima volta contabilizzata come Iva acquisto, una seconda volta come IVA pagata con F24), l’ammontare relativo a tale imposta dovrà essere, poi, indicato anche in

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una posta di debito (rigo VE 24 - “Variazioni ed arrotondamenti d’imposta”) della dichiarazione IVA annuale, anteponendo il segno positivo.

In alternativa, una volta emessa l’autofattura, è possibile eseguire la regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, conteggiando a debito l’imposta più gli interessi.

Contestualmente, dovrà, inoltre, versarsi (tramite modello F24 - cod. 8904) la sanzione prevista. Non sussiste, invece, alcun obbligo di informare il fornitore relativamente alla regolarizzazione effettuata.

10) Votata la fiducia al Decreto sulla concorrenza e la competitività:

Ecco le misure

Il 21.03.2012, la Camera dei Deputati con 449 voti a favore e 79 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del Disegno Di Legge, già approvato dal Senato, di conversione del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Tra le misure contenute in tale provvedimento:

L’istituzione del “Tribunale delle imprese”: Ampliata la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite dal Decreto Legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni tribunali e corti d’appello.

Le sezioni specializzate in materia d’impresa, se non già previste, sono istituite presso tutti i tribunali e corti d’appello con sede nel capoluogo di ogni regione.

Modificato al Senato, si introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle Srl, il nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 di età.

La norma è volta a favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l’istituzione e il funzionamento della società.

Quelle riguardanti le professioni regolamentate ed in particolare l’abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio.

Modificata la disciplina sulle società tra professionisti richiedendo che l’eventuale presenza di soci di capitale sia minoritaria rispetto ai soci professionisti.

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La disposizione prevede inoltre:

Un minimo di 3 soci per la scelta del modello cooperativo; che la società abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti; che il segreto professionale debba essere garantito anche all’interno della società.

Estese le norme in materia di patrimonializzazione dei confidi anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti.

Il provvedimento è poi istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva.

Disposta la proroga al 01.06.2012 del termine per definire le regole generali di riduzione delle commissioni per transazioni effettuate con carte di pagamento.

Per effetto delle modifiche operate, si prescrive la gratuità delle spese dei conti destinati all'accredito e al prelievo di pensioni ammontanti fino a 1.500 euro mensili.

E’ poi fissato al 31.05.2012 il termine per attuare la disciplina sugli affidamenti e sconfinamenti bancari.

Semplificate le procedure per estinguere le ipoteche iscritte a garanzia di mutui: In particolare, l’ipoteca si estingue automaticamente anche in caso di mancata rinnovazione entro il termine di 20 anni dall’iscrizione.

Essa è cancellata d’ufficio al verificarsi di una delle cause di estinzione legale disciplinate dal codice civile.

Obbligo per la compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Al fine di ridurre gli oneri per le imprese edili estendendo il beneficio della compensazione dell’IVA, reca una serie di modifiche al D.P.R. n. 633/1972 dirette ad assoggettare all’imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali; al medesimo fine, si prevede inoltre la possibilità per le imprese che operano nel settore immobiliare di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione IVA.

Viene modificato l’art. 18 della Legge n. 183 del 2011, al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18, anche una percentuale del 25% del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all’infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni.

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Si inserisce nel Codice della nautica da diporto, con finalità di incentivazione del turismo nautico, una norma sul noleggio occasionale, che permette al titolare di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare in forma occasionale e con modalità semplificate attività di noleggio, senza che questa possa essere qualificata come attività commerciale. I proventi derivanti dalla suddetta attività, purché non superino i 30.000 euro annui, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%.

Disposte modifiche alla normativa recata dall’art. 16, commi da 2 a 10, del D.L. n. 201 del 2011, volte a semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, prevedendo la definizione di un importo su base annuale, anziché calcolato per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche.

Si prevede l’esenzione dal pagamento della tassa per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Agli autotrasportatori si consente di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Si prevede inoltre il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

Modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, sull’IVA prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

L’intento della norma è quello di sanare la procedura d’infrazione europea in relazione alla preclusione del predetto diritto di rivalsa e ripristinare il meccanismo di neutralità dell’IVA.

Si vuole consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza.

Si modifica l’art. 2 del D.L. 138/2011 in tema di unificazione dell’aliquota sulle rendite finanziarie.

Per effetto di tali modifiche: viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20%;

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viene confermata la tassazione all’11% sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list;

viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50% su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list; viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20%, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Infine, si introducono una serie di novelle all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), dirette ad assoggettare gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato all'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo al contempo l'esenzione dalla stessa imposta se il fondo o il soggetto incaricato della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

11) TFR: Presentazione domande all’Inps

Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini:

Nuove modalità di presentazione della domanda di trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni dei dipendenti di aziende esattoriali.

La circolare Inps n. 41 del 21.03.2012 avverte che per le domande di Trattamento di Fine Rapporto e relative anticipazioni dei dipendenti esattoriali è stato stabilito che, a decorrere dal 01.04.2012, esse debbano essere presentate esclusivamente in via telematica, salvo il periodo transitorio.

In particolare, la presentazione delle domande di cui sopra dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

- Contact center multicanale – numero verde 803164;

- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (a partire dal 01.05.2012).

Vincenzo D’Andò

Riferimenti

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