GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19-Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione
Decreto del Vicepresidente Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n. 1 AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE
Determinazione n. 154 del 21/07/2015
Oggetto: Autoscuola “Quasar” di Giorgio Ghiani, con sede nel Comune di Sant’Antioco.
Trasferimento sede di esercizio. Presa d’atto.
Il Dirigente
Premesso che l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come novellato dall’art. 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al decentramento amministrativo agli enti locali, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha liberalizzato l’attività, e, da ultimo, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività, attribuisce alle province la funzione relativa alla vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole;
Viste le dichiarazioni autocertificative presentate al SUAP del Comune di Sant’Antioco (pratica n.
3365 del 24/03/2015), acquisite al protocollo di questo Ente al n. 5969 in data 27/03/2015, con le quali il Sig. Ghiani Giorgio, titolare dell’autoscuola “Quasar”, avente sede legale nel Comune di Giba, Via Roma, 35, comunica il trasferimento della sede di esercizio dell’autoscuola sita in Sant’Antioco, dalla Via Della Resistenza, 42, alla Via Tuveri, snc, del medesimo Comune;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato dal competente ufficio in data 15/04/2015, acquisito al protocollo al n. 7267 in pari data, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 317/95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, come novellato dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014, n. 30;
Considerato che durante il sopralluogo effettuato, sono state accertate alcune carenze per le quali l’Ufficio Trasporti di questa Gestione Commissariale della ex Provincia di Carbonia Iglesias, ha chiesto al titolare dell’autoscuola, con lettera raccomandata prot. n. 7789 del 22/04/2015, notificata in data 27/05/2015, di fare pervenire entro 15 giorni, ai sensi dell’art. 336, comma 2. Del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le proprie giustificazioni;
Preso atto delle giustificazioni e dei documenti fatti pervenire dal titolare dell’autoscuola al protocollo ai nn. 13071 in data 01/07/2015, e 13989 in data 15/07/2015, ritenute sufficientemente esaustive;
Dato atto che l’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, ha rilevato la positiva verifica dei requisiti di legge, in capo al richiedente;
Visto l’art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107:
DETERMINA
-Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della comunicazione del Sig. Ghiani Giorgio, titolare dell’autoscuola “Quasar”, relativa al trasferimento della sede di esercizio dell’autoscuola sita in Sant’Antioco, dalla Via Della Resistenza, 42, alla Via Tuveri, snc, del medesimo Comune;
-Di comunicare il presente provvedimento, all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cagliari e al Comune di Sant’Antioco, e di notificarlo all’Impresa interessata.
Il Dirigente