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(1)Quesito relativo alla possibilità, per i magistrati che rivestano la funzione di ispettori in missione, di votare nell’ufficio presso il quale operano temporaneamente

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(1)

Quesito relativo alla possibilità, per i magistrati che rivestano la funzione di ispettori in missione, di votare nell’ufficio presso il quale operano temporaneamente.

(Delibera 4 luglio 2018)

«Il Consiglio Superiore della Magistratura;

- visto il quesito posto dal Cons. ………. nel corso della seduta plenaria antimeridiana del 27 giugno 2018, in merito alla possibilità, per i magistrati che rivestano la funzione di ispettori in missione, di votare nell’ufficio presso il quale operano temporaneamente;

osserva:

1. Il quadro normativo.

L’art. 25, comma 8, L. n. 195/1958, come novellato dall’art. 7 L. n. 44/2002, prevede che il diritto di voto sia esercitato presso l’ufficio di appartenenza, disponendo che “I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di appartenenza”.

La norma riproduce il testo dell’art. 26, comma 8, L. n. 195/1958, modif. dall’art. 5 L. n. 695/1975, secondo il quale: “I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l’ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello”.

Per dare attuazione al disposto del citato art. 26 L. n. 195/1958 venne emanato il D.P.R. n. 89/1976, il cui art. 7, nell’individuare “l’ufficio di appartenenza”, così disponeva:

“Per la determinazione dell’ufficio elettorale nel quale si esercita il diritto di voto il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell’ufficio di provenienza finché non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di conferimento di funzioni diverse.

Agli stessi effetti di cui al comma precedente:

a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;

b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell’ufficio cui erano assegnati prima dell’aspettativa”.

Tale ultima disposizione è stata oggetto di intervento legislativo nel 2002, allorché la legge n. 44, con l’art. 7 comma 9, ha previsto che “i magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli artt. 115 e 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituiti dall’art. 2 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma”.

2. Le valutazioni del Consiglio.

Alla stregua del ricostruito quadro normativo deve ritenersi che sia vigente e applicabile per tutti i magistrati fuori ruolo (ivi compresi gli ispettori in missione, indipendentemente dal luogo ove essi

(2)

operano temporaneamente) lo speciale criterio determinativo del luogo di voto, dettato dal citato art.

7 comma 9 L. 44/2002, nel senso che essi votano nel Tribunale di Roma.

Tutto ciò premesso

delibera di rispondere al quesito nei termini di cui alla parte motiva.»

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