PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Determinazione n. 508/SA del 22.10.2012
OGGETTO: Censura al titolare dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato ….omissis, per irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività.
IL DIRIGENTE
Vista la segnalazione prot. n. 12.1499/200A del 18.09.2012, della Sezione Polizia Stradale di Cagliari, Distaccamento Polizia Stradale di Carbonia, pervenuta al protocollo di questo Ente al n.
24187 in data 20.09.2012, relativa all’accertamento di irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività, nella fattispecie consistenti nel rilascio di alcune ricevute sostitutive dei documenti di circolazione, senza ricorrere alla procedura informatizzata prevista dal Decreto Ministeriale 11.11.2011, in vigore dal 11.06.2012;
Preso atto che dall’esame del verbale avente numero 700008698643 emesso dal su citato organo di Polizia Giudiziaria a carico della titolare dello Studio di consulenza in oggetto, in data 18.09.2012, si desume la violazione dell’art. 92, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la legge 8.8.1991, n. 264, come modificata dalla legge 4.1. 1994, n. 11;
Visto l’art. 92, comma 3, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285;
Visto l’art. 32 del Regolamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 08.09.2011;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
CENSURA
Il titolare dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominato
….omissis, che viene invitata a una puntuale applicazione della normativa vigente.
Si ricorda che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., al Presidente della Repubblica entro 120 gg, nonché al giudice ordinario secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.
IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to