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Allegato 7 CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI E STAGE NELL'AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

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Allegato 7

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI E STAGE NELL'AMBITO DEI CORSI DI STUDIO

DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Tra

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, partita IVA 00196350904 (d'ora in poi denominato Dipartimento), con sede legale in Sassari, via Vienna, 2 - CAP 07100 Sassari, rappresentato dal Direttore: Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis, nato a Pergola (PU) il 25 Luglio 1960 e domiciliato per la carica in Via Vienna 2, 07100 Sassari

E

………..…………..……. P.IVA/C.F.……….., con sede legale in ……….………..

nella persona del/della ………

nato/a a ………..….……… il ………

PREMESSO

 che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere i tirocini e gli stage come momenti importanti del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;

 che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio e degli stage che saranno svolti dagli studenti dei corsi di laurea, dei dottorati di ricerca, delle Scuole di Specializzazione e dei Master di I e di II livello del Dipartimento (soggetto promotore), presso ………, (soggetto ospitante).

(2)

Art. 2 (Tirocinio e stage)

1. Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, studenti dei corsi di Laurea e post-laurea del Dipartimento, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo Art. 3.

2. Il tirocinio e gli stage sono finalizzati esclusivamente alla formazione dello studente e, pertanto, persegue il conseguimento di obiettivi didattici, con acquisizione di conoscenze e di competenze.

Il tirocinio e gli stage, ai sensi di legge, non costituiscono rapporto di lavoro, né possono essere sostitutivi di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del soggetto ospitante da parte dello studente.

3. Per ogni tirocinio e stage, la struttura proponente individua un docente di riferimento e definisce un Progetto Formativo Individuale, nel quale sono indicati la durata e l'arco temporale di svolgimento delle attività; la struttura ospitante individua un tutor che sovraintende allo svolgimento delle attività di tirocinio da parte dello studente;

4. il tirocinio e lo stage sono considerati sospesi in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.

5. La durata di ogni tirocinio e di ogni stage può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3

(Progetto Formativo Individuale)

1. Il Progetto Formativo Individuale è il documento che indica: obiettivi e modalità di svolgimento delle attività, il nominativo del tirocinante o stagista, del docente di riferimento e del tutor aziendale, i riferimenti delle strutture ospitanti.

2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrativa della convenzione e viene firmato per accettazione dallo studente, dal tutor aziendale e dal docente di riferimento.

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante e ad ogni stagista la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo Art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo Art. 8.

Art. 4

(Le funzioni del docente di riferimento e del tutor esterno)

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio e di ogni stage, le attività sono seguite e verificate da un docente universitario e da un tutor aziendale individuati nel Progetto Formativo Individuale.

(3)

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Il docente universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo Individuale.

3. Il tutor esterno è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante o stagista sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore. Il tutor esterno, se richiesto dal proponente, rende disponibile il proprio curriculum vitae.

4. In relazione allo svolgimento del tirocinio o stage presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

5. Il tutor esterno deve restituire, se richiesto dal proponente, documenti o schede di rilevazione e/o valutazione delle attività svolte dallo studente;

6. Il tutor esterno si obbliga a certificare l’effettivo svolgimento delle attività da parte dello studente, anche attraverso registri e documenti di rilevazione forniti dal proponente.

Art. 5

(Responsabilità didattica)

1. La responsabilità didattica dell’attività pratica integrativa e di tirocinio o stage spetta al docente universitario ed è in capo al docente referente responsabile dell’Area di tirocinio, ai Direttori e Consigli delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Dottorato e dei Master. L'accertamento del profitto è a cura del docente universitario, responsabile didattico dell'attività formativa, il quale deve esprimere la valutazione dell'attività formativa dello studente.

Art. 6

(Diritti e obblighi del tirocinante e dello stagista) Durante lo svolgimento delle attività formative e di orientamento, lo studente:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati con la struttura ospitante; lo studente è tenuto o stage a rispettare le condizioni di sicurezza ed operative richieste, coordinando le proprie attività di tirocinio con quelle della struttura ospitante;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate;

(4)

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito a procedimenti amministrativi ed a processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio o stage; tale obbligo è esteso anche all’acquisizione di immagini, registrazioni e qualunque altra forma di documentazione, che potranno essere acquisite solo previa esplicita autorizzazione del tutor aziendale;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio o stage in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore ed al soggetto ospitante;

e) ha l'obbligo, quando richiesto, di compilare eventuali schede di valutazione sulla struttura ospitante, predisposte dal soggetto promotore.

Art. 7

(Soggetto Promotore) Il Dipartimento si impegna a:

 garantire che il tirocinante o stagista usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del soggetto ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante o stagista al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle attività didattiche;

 se richiesto, trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini o stage all'Ateneo per le relative comunicazioni alla Regione ed alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente;

 le polizze di assicurazione infortuni e per responsabilità civile terzi per gli studenti dei corsi citati sono stipulate dall’Università degli Studi di Sassari.

Art. 8

(Soggetto Ospitante) Il Soggetto Ospitante si impegna a:

 garantire l'esattezza delle informazioni fornite, qualora richieste dal soggetto proponente, riguardanti il personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio o stage ed al numero di tirocini o stage in corso;

 rispettare e far rispettare il Progetto Formativo Individuale;

 qualora richiesto, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini e stage;

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 consentire al docente universitario del soggetto promotore a poter contattare il tirocinante o stagista ed il tutor esterno per verificare l'andamento del percorso.

 autorizzare il tutor esterno a predisporre, per ogni tirocinante o stagista, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto Formativo Individuale ed il raggiungimento degli obiettivi;

 segnalare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi anomalia o incidente possa accadere allo studente, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio o stage;

 garantire la disponibilità delle attrezzature, dei servizi logistici e del personale laureato e tecnico per l'ottimale svolgimento delle attività formative.

Art. 9

Posti riservati nelle Scuole di Specializzazione

 Ove previsto, il Dipartimento si impegna a riservare, per ciascuna delle Scuole di Specializzazione, tre posti per Veterinari dipendenti di Enti Convenzionati afferenti alla Sanità pubblica della Regione Sardegna.

 L’accesso a tali posti riservati avverrà mediante concorso pubblico secondo le modalità indicate nei relativi bandi.

Art. 10

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

 Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";

b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

 Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 generale per la protezione dei dati personali.

(6)

Art. 12 (Oneri)

 Si dà atto che per l’attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti, la presente convenzione non conseguirà, a carico di ciascun soggetto, alcun onere finanziario a favore dell’altro.

 Nell’ambito delle attività didattiche integrative svolte potrà essere previsto, dal soggetto proponente, un rimborso spese (trasferta, vitto, alloggio, etc.).

Art. 13

(Durata della convenzione e recesso)

1. La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale e può essere rinnovata in forma esplicita dalle parti.

2. L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini o stage, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

3. L’eventuale recesso unilaterale deve essere comunicato all'altra parte, indicando la causa e la data del recesso.

4. Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso, fino al termine.

Art. 14 (Efficacia)

 La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

Art. 15 (Controversie)

 Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla attività costituente l’oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna

(7)

delle parti; il Presidente del collegio arbitrale è nominato dai suoi membri nel proprio seno e, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle parti contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, quale città ove il collegio arbitrale ha sede.

Art. 16

(Disposizioni finali)

 Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Sassari, ………

Per il soggetto proponente Per il soggetto ospitante Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Medicina veterinaria Il Direttore del Dipartimento (prof. Enrico Pietro De Santis)

Il Legale rappresentante

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