• Non ci sono risultati.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

R.G.CONC. PREV. N.2/2018

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE SEZIONE CIVILE

U

FFICIO

P

ROCEDURE

C

ONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DOTT.EMMANUELE AGOSTINI –PRESIDENTE,

DOTT.DAVIDE RIZZUTI –GIUDICE DELEGATO-RELATORE,

DOTT.ANTONIO ALBENZIO –GIUDICE, ha deliberato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo della FARMACIA SCULCO DELLA DOTT.SSA SCULCO FRANCESCA (P.IVA:02825670793), rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso introduttivo – dall’avv.ti Federico Jorio e Vincenzo Medici ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Crotone, Via XXV Aprile. iscritto al n. 2/2018 R.G.,

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 13-06-2018, la FARMACIA SCULCO DELLA DOTT.SSA

SCULCO FRANCESCA, avente sede in Cirò, Piazza Pugliese n. 4 (P.IVA:02825670793), ha proposto un c.d. concordato preventivo “pieno” ex art. 161 l.fall..

Con decreto del 21-06-2019 il Tribunale ha nominato Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo il DOTT.LUIGI LABONIA.

Con il medesimo decreto sono state atecnicamente riunite alla procedura di concordato i procedimenti prefallimentari n. 38 e 52 del 2018.

La proponente ha qualificato il piano come avente natura mista (in continuità per quanto concerne l’esercizio dell’impresa e liquidatorio con riferimento a parte dei beni immobili di proprietà dell’istante).

Il piano di concordato è riassumibile nei seguenti termini:

Concordato cosiddetto “misto”, che prevede cioè sia la continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l. fall., che risulta prevalente, sia la cessione di determinati beni, non ritenuti strumentali all’attività d’impresa, e quindi non indispensabili alla continuazione della stessa; il piano concordatario prevede, in sintesi: l’intero soddisfacimento dei creditori prededucibili entro il termine di 12 mesi dall’omologa;

entro 24 mesi dall’omologa il pagamento del credito ipotecario nella misura indicata dal professionista ex art. 160, co. 2, l.f. previa liquidazione di tutti gli immobili sui quali grava la garanzia; entro 51 mesi dall’omologa il pagamento dei crediti non assistiti da preferenza ab origine e di quelli ipotecari degradati mercé i flussi della continuità aziendale e la finanza esterna.; a tal proposito l’apporto di finanza esterna

(2)

è pari ad €490.000,00 da acquisire attraverso l’apporto dei sig.ri Sculco Damiano, Sculco Salvatore, Sculco Giovanfrancesco e Sculco Mario, i quali hanno stipulato, con la predetta dott.ssa Sculco, un contratto di associazione in partecipazione, sottoposto alla condizione sospensiva dell’omologazione della proposta concordataria”.

Il Commissario Giudiziale ha sostanzialmente validato la congruenza dei dati aziendali e di fattibilità del piano, esprimendo un giudizio in larga parte positivo in ordine alla convenienza della proposta concordataria rispetto all’ipotesi fallimentare.

Ciononostante, la puntuale relazione del Commissario ha evidenziato alcuni profili di criticità, condivisi dal Tribunale, in relazione ai quali si è ritenuto opportuno invitare la debitrice a rendere chiarimenti.

In particolare, al di là delle operazioni di riallineamento effettuate sulla contabilità (cfr. il richiamo di cui alla pag. 174 della relazione incremento dell’onere concordatario per la somma di €828.170,00 con decremento prognostico della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari al 21% (o delle minori indicate dal C.G.) in luogo della previsione di soddisfo del 25% prevista dal piano):

 incertezza circa i tempi di liquidazione dei beni immobili in difetto di alcuna allegazione circa eventuali manifestazioni di interesse all’acquisto;

 solidità della finanza esterna sotto il profilo della mancata prestazione di adeguata garanzia in ordine all’adempimento dell’impegno assunto (€

490.000,00) dai sigg. Damiano, Salvatore, Giovanfrancesco e Mario Sculco con il contratto di associazione in partecipazione condizionato all’omologa della proposta concordataria.

All’udienza del 21-11-2018 fissata ex art. 162 l.fall. la proponente rendeva i chiarimenti richiesti, specie in ordine al profilo della mancata prestazione di garanzie; in particolare la proponente ha fatto presente che “in relazione agli immobili vi sono manifestazioni di interesse e che parte della finanza esterna è coperta da somme depositate su conti correnti bancari e libretti di risparmio (€150.000,00) e che per la restante parte si è in procinto di ottenere garanzia fideiussoria”.

All’udienza del 5-12-2018, fissata per l’adunanza dei creditori si è dato atto dei voti sino a quel momento pervenuti.

Con successiva nota del 09-01-2019 il Commissario dava atto delle manifestazioni di voto pervenute successivamente all’adunanza evidenziando l’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto (i voti favorevoli sono stati espressi nella misura del 52,006% dei crediti ammessi al voto).

Con decreto del 14-01-2019 è stata fissata l’udienza di cui all’art. 180 l.fall. per la data del 28 febbraio 2019, unitamente alle disposizioni in ordine alla pubblicazione ai sensi dell’art. 17 l.fall., onerando la debitrice della notificazione C.G. ed agli eventuali creditori dissenzienti.

In data 16-02-2019 il Commissario Giudiziale ha reso il parere di cui all’art. 180 l. fall.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dall’esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta.

Col decreto ex art. 163 l. fall. si è verificato che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall.: in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

(3)

Conteggiati i voti espressi nell’adunanza e quelli pervenuti nei venti giorni successivi, dal verbale risulta che hanno votato a favore 18 creditori per un ammontare complessivo di euro 1.625.471,19 e hanno votato contro 38 creditori per un ammontare complessivo di euro 1.500.076,77; si è dunque raggiunta la maggioranza per l’approvazione del concordato.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione, il concordato deve essere omologato.

A ciò può provvedersi, non essendo decorso il termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi di quanto disposto dall’art. 181 l. fall..

Poiché il concordato ha natura mista è dunque parte dell’esecuzione del piano concordatario consiste nella cessione dei beni ai creditori, occorre nominare un liquidatore dei beni ceduti e determinare le altre modalità della liquidazione, ai sensi dell’art. 182 l. fall.

Vanno, altresì, determinate le modalità per la sorveglianza dell’adempimento del concordato, ai sensi dell’art. 185 l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale nella composizione collegiale di cui sopra sopra

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla FARMACIA SCULCO DELLA DOTT.SSA SCULCO

FRANCESCA, avente sede in Cirò, Piazza Pugliese n. 4 (P.IVA: 02825670793), con ricorso depositato in data 13-06-2018;

NOMINA

Liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato l’avv. Chiara Malena, nota all’ufficio;

riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori;

Visti gli artt. 182 e 185 l.fall.

STABILISCE

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza dell’adempimento:

1. Il liquidatore procederà entro 45 giorni al deposito in cancellaria dell'elenco dei creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione.

2. Il liquidatore presenterà, entro trenta giorni dall’accettazione della nomina, un programma di liquidazione (contenente tra l’altro l’indicazione dei tempi di espletamento delle operazioni liquidatorie), depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all’approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch’esse al parere del commissario giudiziale ed all’approvazione del comitato dei creditori.

3. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologazione e rispondente agli interessi dei creditori.

4. Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno

(4)

essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all’ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente vistati dal commissario giudiziale.

5. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

6. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

7. Il liquidatore chiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la eventuale nomina di tecnici o coadiutori.

8. Il liquidatore presenterà ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto con le modalità di cui all’art. 33 l. fall. ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

9. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre ché alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

10. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.

186 l. fall.

11. Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato.

12. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

13. Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l.

fall.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall’art. 17 l.

fall.;

(5)

MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Crotone all’esito della camera di consiglio della Sezione civile – Ufficio procedure concorsuali del 5 marzo 2019.

Il Giudice delegato - relatore Il Presidente

dott. Davide Rizzuti dott. Emmanuele Agostini

Riferimenti

Documenti correlati

Con lo scopo di migliorare i risultati cli- nici e ridurre fortemente le recidive del morbo di Dupuytren evolutivo (da 25% a 65% come prima descritto in letteratura) sin dal

in letteratura ad oggi non c’è un consenso sulla eziopatogenesi della deformità a col- po di vento della dita lunghe, nonostante ciò la scelta di un adeguato trattamento è

Nella nostra specifica esperienza di Chirur- gia della Mano, il suddetto collegamento – concettualmente maturato nel corso di al- cuni lustri – ha permesso un più alto punto di

in conclusione, i risultati di questa revisione della letteratura dimostra- no che il trattamento delle fratture extra-ar- ticolari malconsolidate di radio distale, trat- tate

Sul trattamento riabilitativo con tutori Statico-dinamici della rigidità articolare delle articolazioni iFP e MF molto è stato scritto (16) e nello specifico sul trattamento

Tenendo presenti i limiti inerenti lo studio, legati alla bassa numerosità del campione, alla mancata stratificazione della popola- zione per età, sesso e altri fattori

La terapia della mano può essere una parte vitale del trattamento nei pazienti dopo la frattura del radio distale nel migliorare il range di movimento del polso, la forza, e

La CRPS, Sindrome Dolorosa Regionale Complessa tipo 1 (Complex Regional Pain Syndrome) conosciuta anche come Algodi- strofia, è una sindrome multi - sintomatica che spesso