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VENDITA E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI: APPROFONDIMENTO SUL NUOVO MODELLO DI RICETTA ELETTRONICA

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(1)

VENDITA E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI: APPROFONDIMENTO SUL

NUOVO MODELLO DI RICETTA ELETTRONICA

Docenti:

Prof. Paola Minghetti

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano Prof. Roberto Villa

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, Università degli Studi di Milano

(2)

MODULO 1

MEDICINALI VETERINARI

(3)

Medicinale veterinario (DLvo n. 193/06)

Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali

Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica

(4)

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario (DLvo n. 193/06)

In caso di dubbio

se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale veterinario e nella definizione di un prodotto disciplinato da altre normative, si applicano le disposizioni del presente decreto

(5)

La denominazione, che può essere un nome di fantasia non

confondibile con una denominazione comune o con altra di un farmaco già autorizzato, ovvero una denominazione comune o scientifica accompagnata dal marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione

all'immissione in commercio

Denominazione di medicinale veterinario

(6)

Ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico

descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri

Medicinale veterinario omeopatico

(7)

Medicinale veterinario

Effetto collaterale negativo

La reazione nociva e non voluta ad un medicinale veterinario che si verifica alle dosi normalmente utilizzate sull'animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia di una malattia, o per ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica

Effetto collaterale negativo su soggetto umano

La reazione nociva e non voluta che si verifica in un soggetto umano a seguito dell'esposizione ad un medicinale veterinario

(8)

Medicinale veterinario

Uso improprio

L'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario

Prescrizione medica

Ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un medico veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente

(9)

Medicinale veterinario

Premiscela per alimenti medicamentosi (premiscela medicata autorizzata)

(DLvo n. 193/06)

Qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi

Alimento medicamentoso (miscele medicate)

(DLvo n. 193/06)

Miscela di medicinale e alimento preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza

trasformazione

(10)

(DLvo 90/93)

In azienda o in impianti di allevamento per l’esclusivo uso aziendale

Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati

Rilasciata dal Ministro della sanità

purché siano rispettati i requisiti previsti

(11)

Rilasciata dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato

(DLvo 90/93) disporre di locali e attrezzature idonee

personale in possesso delle conoscenze e delle qualifiche necessarie sottoporre i prodotti ad un controllo regolare, anche mediante prove di laboratorio sull’omogeneità

l’intero processo deve essere soggetto alle norme e ai principi igienici di produzione, nonché soddisfare alle norme di una corretta prassi di

fabbricazione

tenere un registro con le annotazioni previste ecc

Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati

Requisiti:

(12)

Requisiti fondamentali di un medicinale

Qualità

Efficacia

Sicurezza

(13)

Medicinali di origine industriale

Per i medicinali di origine industriale i requisiti vengono assicurati mediante:

Autorizzazione alla produzione (AP) (qualità)

Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) (efficacia e sicurezza)

(14)

DLvo n. 193/06

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

Il presente decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nella cui

fabbricazione interviene un processo industriale

(15)

agli alimenti medicamentosi

ai medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini

ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi agli additivi

ai medicinali veterinari destinati alle prove di ricerca e sviluppo ai gas anestetici

ai medicinali preparati in farmacia

DLvo n. 193/06

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

Il presente decreto non si applica:

(16)

Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto l’AIC dal Ministero della salute a norma del decreto n. 193/06 oppure dalla Comunità europea (EMA), ai sensi del regolamento (CE) n.

726/2004

La domanda di AIC è corredata da tutte le informazioni amministrative e la documentazione scientifica necessaria per dimostrare la qualità, la sicurezza e

l’efficacia del medicinale veterinario

Immissione in commercio

(17)

Un medicinale veterinario è autorizzato per la somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti solo se le sostanze farmacologicamente attive

contenute figurano negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90

Il presente regolamento è stato abrogato dal Reg.470/2009/CE

abrogato

Immissione in commercio

(18)

Immissione in commercio

REGOLAMENTO (CE) n. 470/2009

Prevede la definizione di limiti massimi di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione di medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti e in biocidi impiegati nel settore zootecnico

REGOLAMENTO (UE) n. 37/2010

Elenca le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. Per alcune sostanze sono definiti diversi LMR per diverse specie o gruppi di specie e per diversi tessuti campione di tali specie o gruppi di specie

(19)

Eccetto i casi in cui si applica la procedura del Codex Alimentarius tutte le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nella Comunità di medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti sono

oggetto di un parere dell'Agenzia europea per i medicinali (art. 55, Regolamento (CE) n. 726/2004)

all'Agenzia viene richiesta tramite idonea domanda

un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario contenente una tale sostanza

il parere è trasmesso entro 210 giorni dal ricevimento della domanda

entro 15 giorni dall'adozione del parere definitivo, l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e al richiedente

artt. 3 e 8, Reg. (CE) n.470/2009

Regolamento (CE) n. 470/2009

(20)

Centralizzata

Procedure AIC

Valevole in tutti gli Stati membri; viene rilasciata dall’ EMA; obbligatoria per alcune classi di

medicinali

Mutuo

riconoscimento

A partire dalla registrazione effettuata già in una Stato membro

Decentrata

Qualora si intenda registrare in più di uno Stato membro contemporaneamente

Nazionale

Medicinali che non si intende registrare al di fuori del contesto nazionale; rilasciata dal Ministero della salute

(21)

L’AIC rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida in tutta la Comunità europea. Essa conferisce, in ogni Stato membro, gli stessi diritti e obblighi derivanti da una AIC rilasciata da

tale Stato membro

Art. 13, comma 1, Regolamento CE N.726/2004

Procedura Centralizzata

(22)

è regolamentata dal TITOLO III

del Regolamento CE n. 726/2004

Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali veterinari

Procedura Centralizzata

(23)

Nessun medicinale contemplato nell’allegato può essere immesso in commercio nella Comunità senza un’autorizzazione rilasciata dalla Comunità

secondo il disposto del presente regolamento

Art.3, Regolamento CE N.726/2004

Procedura Centralizzata

(24)

tecnologie da DNA ricombinante

espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi

metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali

Allegato al Regolamento CE N.726/2004

Procedura Centralizzata

Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:

(25)

Allegato al Regolamento CE N.726/2004

Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere utilizzati come stimolatori per migliorare la crescita o

la produttività degli animali trattati

Procedura Centralizzata

(26)

il medicinale contenga una nuova sostanza attiva che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non era autorizzata nella Comunità

il richiedente dimostri che tale medicinale costituisce un’innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o tecnico

Art.3, Regolamento CE N.726/2004

Procedura Centralizzata

Qualsiasi medicinale non contemplato nell’allegato può

essere oggetto di AIC rilasciata dalla Comunità qualora:

(27)

Art.3, Regolamento CE N.726/2004

I medicinali immunologici veterinari relativi a malattie animali sottoposte a misure comunitarie di profilassi

Procedura Centralizzata

(28)

Direttiva 2001/82/CE del 6.11.2001, come modificata Direttiva 2004/28/CE del 31.3.2004

Recepite dal DLvo n. 193/06 Titolo III, capo IV

Procedura di Mutuo Riconoscimento e Procedura Decentrata

Procedura di mutuo riconoscimento

(29)

Obiettivo:

procedere all’armonizzazione delle autorizzazioni nazionali di immissione in commercio ed evitare doppie valutazioni.

È indispensabile per il conseguimento del mercato unico.

Introduce la possibilità di ricorrere alla Comunità (procedura di arbitrato) in caso si disaccordo tra Stati membri.

Consente un rapido accesso al mercato anche dei prodotti “meno innovativi”, in particolare, dei medicinali non coperti da brevetto.

Procedura di mutuo riconoscimento

(30)

possibilità per l’azienda di scegliere lo Stato membro per la prima autorizzazione che opererà come Stato di riferimento

possibilità di frazionare nel tempo l’accesso al mercato nei diversi Stati in quanto tale procedura può essere ripetuta anche più volte per Stati diversi possibilità di concordare con l’autorità competente dello Stato membro relatore la data di inizio della procedura

possibilità di anticipare la data per il rinnovo dell’autorizzazione per semplificare il riconoscimento reciproco

Procedura di mutuo riconoscimento

Contiene elementi di flessibilità apprezzabili dalle aziende:

(31)

Un’azienda può fare richiesta di mutuo riconoscimento in uno Stato

membro se è in possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercio in un altro Stato membro

Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un

medicinale in più di uno Stato membro, il richiedente presenta in tali Stati una domanda basata su un fascicolo identico

Procedura di mutuo riconoscimento

(32)

Direttiva 2001/82/CE del 6.11.2001, come modificata Direttiva 2004/28/CE del 31.3.2004

Recepite dal DLvo n. 193/06 Titolo III, capo IV

Procedura di Mutuo Riconoscimento e Procedura Decentrata

Procedura decentrata

(33)

Il richiedente

AIC del nuovo medicinale sottoporrà il dossier a:

Nello stesso giorno

Procedura decentrata

Stato

membro di riferimento Altri stati interessati

(34)

Per ottenere l’AIC di un medicinale in più di uno Stato membro, il richiedente presenta in tali Stati membri una domanda basata su un fascicolo identico

Nei documenti allegati vi è un elenco degli Stati membri interessati dalla domanda

Procedura decentrata

(35)

Riguarda i medicinali che non sono particolarmente innovativi, e non devono essere commercializzati in più di uno Stato membro

Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda al Ministero della salute

Procedura Nazionale

(36)

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione, il responsabile dell’immissione in commercio, stabilito nel territorio comunitario, deve presentare una domanda

contenente le informazioni seguenti:

nome o la denominazione sociale e domicilio o sede sociale del

responsabile della immissione in commercio e del fabbricante, se diverso dal primo

denominazione del medicinale

composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti riportati utilizzando la denominazione comune

descrizione del metodo di fabbricazione

le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e gli effetti collaterali posologia per le diverse specie, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e il periodo di validità per l’utilizzazione

Procedura Nazionale

Art.12 DLvo 193/06

(37)

motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua somministrazione e per

l’eliminazione dei residui, unitamente all’indicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l’ambiente e per l’uomo

l’indicazione del tempo di attesa per i medicinali da somministrare a specie destinate alla produzione di alimenti

descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante

Procedura Nazionale

Art.12 DLvo 193/06

(38)

i risultati ottenuti:

1) dalle prove farmaceutiche: fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche;

2) dalle prove di innocuità e di studio dei residui;

3) dalle sperimentazioni precliniche e cliniche;

4) dalle prove di valutazione dei rischi che il medicinale potrebbe presentare per l'ambiente. Tale impatto deve essere studiato e devono essere previste, caso per caso, disposizioni specifiche volte a limitarlo

descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza

un riassunto delle caratteristiche del prodotto, un modello dell’imballaggio esterno e del confezionamento primario, nonché due copie del foglietto illustrativo

Art.12 DLvo 193/06

Procedura Nazionale

(39)

l’autorizzazione alla produzione del produttore

copia di ogni AIC ottenuta in un altro Stato membro o in un paese terzo, unitamente all’elenco degli Stati membri ove è in corso l’esame di AIC

la certificazione della presenza del responsabile di farmacovigilanza e delle infrastrutture necessarie per notificare eventuali reazioni avverse

nel caso di medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti, se il p.a. non è compreso nelle liste del regolamento (CEE) n. 2377/90 un

attestato che certifichi la presentazione all’EMA della domanda per la determinazione dei limiti max residui

Art.12 DLvo 193/06

Procedura Nazionale

(40)

la potenziale tossicità del medicinale e tutti gli effetti dannosi o

indesiderabili che possono verificarsi alle condizioni di impiego previste per gli animali

gli eventuali effetti dannosi per l’uomo dei residui del medicinale

veterinario presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati e gli inconvenienti che tali residui possono creare per la trasformazione

industriale dei prodotti alimentari

gli eventuali pericoli che l’esposizione al medicinale comporta per l’uomo, per esempio durante la somministrazione del prodotto all’animale

i potenziali pericoli che l’impiego del medicinale comporta per l’ambiente

Prove di innoquità

Devono mettere in evidenza:

(41)

la quantità dei residui del medicinale veterinario, o dei suoi metaboliti, presenti nei tessuti dell’animale trattato o nei prodotti alimentari da esso ottenuti e la durata di tale presenza

la possibilità di stabilire adeguati tempi di attesa che possano essere

rispettati in condizioni normali di allevamento, al fine di eliminare i pericoli per la salute del consumatore o gli inconvenienti della trasformazione

industriale dei prodotti alimentari

la possibilità di usare sistematicamente metodi analitici adeguati e facili da impiegare per controllare che i tempi di attesa siano rispettati

Studio dei residui

Devono mettere in evidenza:

(42)

I foglietti illustrativi

… sulla base del riassunto delle caratteristiche del prodotto …

sono approvati dal Ministero della

Salute se il prodotto è destinato ad essere utilizzato soltanto

da un veterinario, PUÒ

esonerare dall’obbligo di far figurare determinate indicazioni nell’etichetta e sul foglietto illustrativo

NONCHÉ

dall’obbligo di redigere il foglietto in italiano

Titolo

(43)

Completa Ibrida

associazioni fisse

se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale

generico, o se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di biodisponibilità

Semplificata generici

consenso all’utilizzo del dossier (co-marketing) impiego medico ben consolidato

medicinali omeopatici

Domanda di AIC

(44)

Il richiedente l’AIC non è tenuto a fornire i dati delle prove precliniche, delle sperimentazioni cliniche, delle prove di innocuità e degli studi sui residui se corrisponde completamente alla definizione

di medicinale generico.

Devono però essere presentati gli studi appropriati di biodisponibilità.

Art. 13 DLvo n. 193/06

AIC semplificata: generici

(45)

Un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di

riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità

Medicinale generico

(46)

I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non

presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal richiedente, differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza, o di quelle relative all'efficacia

Le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica

Il richiedente può non presentare studi di biodisponibilità se può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle

appropriate linee guida

Medicinale generico

(47)

Fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove di innocuità, degli studi dei residui o delle sperimentazioni precliniche e cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato per almeno otto anni in Italia o in altro Stato membro

Un medicinale veterinario generico non può essere immesso in commercio finché non siano trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione del medicinale di riferimento

Per i medicinali veterinari destinati ai pesci ed alle api o ad altre specie indicate in sede comunitaria, il periodo di 10 anni è esteso a 13 anni

Medicinale generico

(48)

E la dispensazione?

Il farmacista responsabile della vendita

Può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più

conveniente dal punto di vista economico per l’acquirente

Deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di

destinazione

(49)

previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione

l’assenso deve essere regolarizzato nei 5 giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta

dallo stesso, da consegnare al farmacista

E la dispensazione

in caso di terapia d’urgenza?

Il farmacista responsabile della vendita

Nel caso in cui sussista l’urgenza di inizio della terapia, se il medicinale prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un

medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo, e degli eccipienti e per la specie di destinazione

(50)

Dopo il rilascio dell’AIC, il titolare dell’autorizzazione può consentire che sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica,

d’innocuità, di studio dei residui, preclinica e clinica al fine della presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno identica composizione quali-quantitativa in sostanze attive e la stessa

forma farmaceutica

Consenso all’utilizzo del dossier (comarketing)

Art. 16 DLvo n. 193/06

AIC semplificata

(51)

Quando il richiedente può dimostrare che le sostanze attive del medicinale veterinario sono di impiego medico ben consolidato nella

Comunità europea (da almeno 10 anni) e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza, il richiedente l’AIC non è

tenuto a fornire i dati delle prove precliniche, delle sperimentazioni cliniche, delle prove di innocuità e degli studi sui residui ma è tenuto a

fornire l’appropriata letteratura scientifica

Impiego medico ben consolidato

Art. 14 DLvo n. 193/06

AIC semplificata

(52)

E’ necessario rispettare le NBP semplificate o complete

Medicinali allestiti in farmacia

Per le preparazioni galeniche i requisiti vengono assicurati mediante:

Autorizzazione all’apertura della farmacia (qualità)

Fonte di legittimazione (ricetta medica oppure Farmacopea) (efficacia e sicurezza)

(53)

OFFICINALI

Art.75 c.1 e) DLvo 193/06 Punti 18 e 21 Tab. 5 F.U. XII ed.

Dispensazione

MAGISTRALI

prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo richiedono RNRT

Punti 19 e 21 Tab. 5 F.U. XII ed.

prescritti ad animali di compagnia, richiedono RNR

richiede sempre ricetta non ripetibile (RNR)

(54)

La vendita al dettaglio (al proprietario degli animali, medici veterinari, allevatori etc..) è riservata in linea di principio al farmacista in farmacia dietro presentazione di ricetta ove prescritta

A condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di un farmacista, i distributori e i fabbricanti di premiscele per alimenti

medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita, rispettivamente di medicinali veterinari o premiscele ai titolari di impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento

Le premiscele possono essere cedute solo a titolari di impianti autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati

Vendita

(55)

Vendita di medicinali o prodotti non soggetti a prescrizione medica all’interno di esercizi commerciali

La vendita di medicinali ad uso veterinario senza obbligo di prescrizione medica veterinaria è consentita con le stesse modalità dei medicinali ad uso umano (presenza di un farmacista)

Vendita

Riforma Bersani

(56)

La vendita al dettaglio e all’ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante ad uso esterno e dei medicinali veterinari destinati esclusivamente ad alcune specie di animali da compagnia (es.

pesci da acquario, uccelli da gabbia, ecc), che non necessitano di ricetta, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali

Vendita

(57)

Quando non esiste un medicinale veterinario autorizzato per curare una determinata affezione per una specie animale, il veterinario può trattare

l’animale interessato con:

medicinale autorizzato in Italia per l’uso su altra specie o per un’altra affezione della stessa specie;

medicinale autorizzato per l’uso umano (RNR) o medicinale veterinario autorizzato in altro Stato membro, per l’uso nella stessa specie o altra specie per l’affezione in questione, o per altra affezione;

medicinale veterinario allestito in farmacia conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria

Art. 10 DLvo n. 193/06

Uso in deroga

(animali destinati e non alla produzione di alimenti)

(58)

Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale devono comunque essere comprese negli allegati del regolamento (CEE) n. 37/2010

Il veterinario deve prescrivere un appropriato tempo di attesa (intervallo di tempo che deve intercorrere tra l’ultima somministrazione del

medicinale e l’ottenimento di prodotti alimentari ) per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori in quantità superiore ai limiti massimi stabiliti dal

regolamento (CEE) n. 37/2010

Uso in deroga

(animali destinati alla produzione di alimenti)

(59)

Il veterinario deve tenere un registro in cui annotare tutte le informazioni inerenti l’uso in deroga per gli animali destinati alla produzione di alimenti:

Il veterinario conserva il registro per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione

Art. 11 DLvo n. 193/06

Uso in deroga

(animali destinati alla produzione di alimenti)

identificazione proprietario e animali data

diagnosi e medicinali prescritti dose

durata del trattamento

tempo di attesa raccomandato

(60)

Tipologie di prescrizioni

Medicinali con obbligo di prescrizione :

ricetta ministeriale a ricalco non ripetibile in triplice copia non ripetibile

ripetibile

Medicinali senza obbligo di prescrizione :

(61)

La ricetta ministeriale a ricalco si utilizza per i medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope,

appartenenti alla Tabella dei medicinali, sez. A di cui al DPR n. 309 del 1990, così come modificato dalla legge n.

79 del 2014.

La RMR ha validità limitata a 30 giorni (escluso quello di emissione)

RMR

(62)

RMR

Si utilizza lo stesso modello di ricettario utilizzato per i medicinali per uso umano

La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte dal medico veterinario

(63)

Il veterinario riporta nello spazio riservato ai bollini la dizione “uso veterinario”(anche per prescrizioni in deroga) e, nello spazio riservato al paziente, la specie, la razza e il sesso dell’animale curato (allegato I, DM 10.03.06)

RMR

(64)

data e firma

nome e cognome del proprietario dell'animale

nello spazio destinato al codice del paziente la specie, razza e sesso dell’animale dose, modi e tempi di somministrazione

indirizzo e numero professionale del medico timbro personale del medico

Formalismi

RMR

Il medico veterinario indica con mezzo indelebile:

(65)

appone data, prezzo e timbro

consegna i medicinali a persona maggiorenne

identifica l’acquirente (riporta gli estremi di un documento) conserva la ricetta per 2 anni

per le preparazioni magistrali, indicare il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi

Formalismi

RMR

Il farmacista:

(66)

AMBITO DI APPLICAZIONE

sostanze e preparazioni dell'Allegato III bis

tutte le sostanze comprese nella Tabella dei medicinali, sez. A

RMR

1)Farmacista: ORIGINALE

2)Assistito: COPIA CON DICITURA

"Copia assistito/prescrittore"

3)SSN

COMPILAZIONE

in duplice copia a ricalco per i medicinali non dispensati in SSN in triplice copia per i medicinali

dispensati in SSN (non per medicinali veterinari o medicinali ad uso umano usati in deroga su animali)

(67)

LIMITE QUALITATIVO:

Fino a 2 medicinali diversi tra loro o 1 stesso medicinale con 2 dosaggi

differenti LIMITE QUANTITATIVO

Cura non superiore ai 30 giorni (termine non più invalicabile con legge 38/10)

VALIDITA’

30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio

RMR

SOSTANZE E PREPARAZIONI DELL’ALLEGATO III BIS

SOSTANZE CONTENUTE

NELLA TABELLA MEDICINALI, SEZ. A

LIMITE QUALITATIVO:

1 solo tipo di medicinale

LIMITE QUANTITATIVO

Cura non superiore ai 30 giorni

(termine non più invalicabile con legge 38/10)

VALIDITA’

30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio

(68)

Ricetta in triplice copia non ripetibile

È utilizzata per la vendita delle seguenti classi di medicinali, per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti

premiscele medicate, medicinali ad azione immunologica, chemioterapici, antibiotici,

antiparassitari, corticosteroidi, ormoni,

antiinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti

(69)

RNR in triplice copia non ripetibile

La RNR in triplice copia serve anche nei casi seguenti:

uno dei medicinali elencati viene somministrato ad animali da compagnia, se è stato autorizzato anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti

si somministrano agli animali da produzione medicinali in deroga d’uso

approvvigionamento di medicinali ad uso umano che richiedono la ricetta limitativa

Il medico o la struttura autorizzata alla cura può rifornirsi esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico e utilizzare tali medicinali

esclusivamente all’interno della struttura medesima e sotto la responsabilità del direttore sanitario

Artt.76, 77 DLvo 193/06

(70)

medicinali per animali destinati alla produzione di alimenti,

medicinali la cui fornitura è soggetta a restrizioni derivanti dalla legislazione comunitaria o dagli accordi internazionali contro il traffico di sostanze

stupefacenti,

medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare rischi inutili all’animale, alla persona che somministra il medicinale, all’ambiente,

medicinali destinati a patologie che richiedono precise diagnosi preventive o che possono rendere difficile interventi diagnostici o terapeutici,

formule officinali per animali destinati alla produzione di alimenti,

medicinali contenenti una sostanza attiva autorizzata da meno di 5 anni,

medicinali contenenti prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio delle gonadotropine (DM 13/01/95),

medicinali omeopatici autorizzati con procedura semplificata

medicinali industriali ad uso umano prescritti per animali da compagnia, medicinali allestiti in farmacia prescritti ad animali da compagnia

Ricetta non ripetibile

È prevista per:

(71)

Non superiore a 30 giorni (escluso il giorno di emissione) dalla data di compilazione sia per i preparati di origine industriale che per i preparati

magistrali (Nota Tab. 5 FU)

30 giorni se presenti sostanze stupefacenti

Ricetta non ripetibile

Validità

(72)

I medicinali autorizzati esclusivamente per animali da compagnia e ad essi prescritti possono essere venduti

mediante RR

Ricetta ripetibile

(73)

Ricetta ripetibile

I chemioterapici, antibiotici e antiparassitari, se per uso orale, possono essere venduti dietro presentazione di RR se: destinati ad allevamenti a

carattere familiare di cui i prodotti sono utilizzati per l’autoconsumo, tenendo comunque conto delle caratteristiche del prodotto, della quantità

e concentrazione del p.a., delle modalità d’uso, ecc.

(74)

La ricetta ripetibile ha la validità di tre mesi dalla data di rilascio e può essere riutilizzata per un massimo di cinque volte.

Scaduto tale termine, il farmacista ritira la prescrizione

Se utilizzata per l’acquisto di sostanze stupefacenti, la validità è di 30 giorni per non più di tre confezioni

Allegato DLvo n. 193/06 e DPR 309/90

Ricetta ripetibile

(75)

In caso di farmaci soggetti a ricetta limitativa (RL), il veterinario che opera presso strutture dove vengono curati professionalmente gli animali, è tenuto a seguire le regole previste per l’approvvigionamento per scorta di

farmaci ad uso umano

l'approvvigionamento può avvenire:

❑ esclusivamente attraverso le farmacie aperte al pubblico

❑ dietro presentazione di ricetta non ripetibile in triplice copia nella quale deve essere precisato che si tratta di approvvigionamento per scorte La somministrazione agli animali è fatta unicamente dal medico veterinario

che li ha in cura e i medicinali non possono in alcun caso essere ceduti al proprietario dell'animale

Art. 84, commi 6 e 7, DLvo 193/06 e Nota Ministero 29.5.2001

Ricetta limitativa

(76)

art. 42 DPR 309/90 I medici e i direttori sanitari, per le normali esigenze terapeutiche, possono approvvigionarsi dei medicinali compresi nella Tabella dei medicinali, sez A, B e C tramite richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali

I direttori sanitari o il medico veterinario debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono poi specificare l’impiego degli stessi

Può essere utilizzata anche la RNR in triplice copia veterinaria con biffatura della voce “per scorta”, purché contenga tutti i formalismi della richiesta in

triplice copia prevista dall’art. 42

Approvvigionamento

da parte dei medici veterinari

di medicinali stupefacenti

(77)

I medici e i direttori sanitari, per uso professionale urgente, possono approvvigionarsi dei medicinali compresi nell’Allegato III-bis, tramite autoricettazione

Il medico compila un’autoricettazione in due copie, una copia per la farmacia (documento giustificativo) ed una da conservare da parte del medico assieme al registro delle prestazioni effettuate (non codificato e non soggetto a

vidimazione preventiva)

Il medico dovrà usare la RMR o il ricettario privato rispettivamente per i medicinali che richiedono tali ricette quando dispensati al pubblico

art. 43 DPR 309/90

Approvvigionamento

da parte dei medici veterinari

di medicinali stupefacenti

(78)

Grazie per l’attenzione!

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