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FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 3/2021

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FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 3/2021

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INDICE

1. COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA PER GLI ORTOPEDICI VACCINATORI

2. GLI AGGIORNAMENTI AL PIANO VACCINI E IL DECRETO LEGGE SOSTEGNI

3. LAVORI PARLAMENTARI

4. FOGLIO DELLE SENTENZE

5. DEDICA UN MINUTO AL TUO FUTURO E A QUELLO DELLA TUA FAMIGLIA.

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1. COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA PER GLI ORTOPEDICI VACCINATORI

Gli Ortopedici italiani anche su richiesta della Nuova ASCOTI, in attesa dello scudo penale chiesto al Governo Draghi, hanno trovato in SIOT Safe, grazie al Presidente SIOT, la copertura assicurativa gratuita per poter accedere con minore preoccupazione nella disponibilità richiesta per essere medici vaccinatori. È dall’inizio della pandemia che l’esercizio della professione nella propria branca specialistica viene spesso messa in secondo ordine per poter contribuire ad affrontare l’emergenza Covid 19. Ancora una volta si incontra sinergicamente la richiesta sindacale della Nuova ASCOTI e la disponibilità SIOT a salvaguardare le tutele per l’esercizio professionale in ogni circostanza.

On. Dott. Michele Saccomanno Presidente Nuova A.S.C.O.T.I.

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2. IL DECRETO LEGGE SOSTEGNI E GLI AGGIORNAMENTI AL PIANO VACCINI

Tra i primi atti del neo-nominato Commissario straordinario per l’Emergenza epidemiologica Covid-19 c’è stata la presentazione, il giorno 13 marzo, del Piano per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il documento fissa tre linee operative per completare quanto prima possibile la campagna vaccinale, in armonia col Piano strategico nazionale elaborato dal Ministero della Salute. L’obiettivo prefissato è di raggiungere a regime mezzo milione di somministrazioni giornaliere su base nazionale, immunizzando a fine estate almeno l’80% della popolazione. Uno dei pilastri per ottenere questo risultato è sicuramente la distribuzione in modo efficace e puntuale dei preparati, che arriveranno massicciamente nel prossimo trimestre. Alla logistica sarà affiancato il monitoraggio costante dei fabbisogni, che servirà ad agire tempestivamente, grazie alle dosi di riserva nell’ordine dell’1,5%, con interventi mirati all’interno delle aree critiche in caso di esigenze impreviste. In terza battuta, si punterà a capillarizzare la rete vaccinale esistente, ampliando la platea dei vaccinatori e conseguentemente il numero dei punti vaccinali. Sono stati trovati accordi, infatti, per l’impiego, non a tempo pieno, dei medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali convenzionati interni, pediatri, medici dello sport, medici competenti delle imprese, specializzandi, odontoiatri, farmacisti. Mentre, in parallelo, proseguirà l’assunzione di medici e infermieri a chiamata.

A tali misure, nel decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo, sono stati dedicati appositamente diversi articoli di legge, in particolare la discutibile previsione di coinvolgere i farmacisti, opportunamente formati, a inoculare il vaccino raccogliendo direttamente il consenso informato. Si tratta di una modifica alla legge di bilancio, che, invece, aveva stabilito l’attività in farmacia sotto la supervisione di un medico. Occorre capire come avverrà la trasposizione delle funzioni attribuite al profilo medico, da cui derivano le eventuali responsabilità professionali, ad altra categoria. Secondo la circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, al medico, che somministra solo facoltativamente, spetta di: coordinare le attività, sovrintendere gli ambulatori vaccinali di riferimento, supportare nella raccolta dell’anamnesi e del consenso informato pre-vaccinale nel punto di accettazione e il punto di post-vaccinazione nell’osservazione dei soggetti, nella valutazione e gestione delle eventuali complicazioni cliniche.

Per quanto riguarda i luoghi di vaccinazione, finora ne sono stati individuati 1733, principalmente centri vaccinali ospedalieri, territoriali e in struttura residenziale, che sono supplementari, secondo la succitata circolare ministeriale, rispetto a quelli già presenti per le vaccinazioni di routine. A questi si aggiungeranno i punti vaccinali di popolazione, denominati “territoriali straordinari”, con la possibilità di vedere inseriti siti produttivi, aree della grande distribuzione, palestre, scuole, strutture di associazioni e della CEI. L’organizzazione, stante i modelli prestabiliti (1 medico ogni 4 o 5 ambulatori e 1 o 2 infermieri per ciascun ambulatorio) e come già avviene attualmente, sarà effettuata in maniera flessibile dalle Regioni secondo le disponibilità di personale sanitario e amministrativo occorrente.

Sempre per rispondere all’obiettivo di accelerazione della campagna, è stata emanata il 15 marzo un’ordinanza del Commissario che detta disposizioni per ottimizzare l’impiego di dosi eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, a favore di soggetti disponibili al momento e seguendo l’ordine di priorità tra le categorie da immunizzare.

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Infine, il decreto legge Sostegni contiene, oltre allo stanziamento di 2,8 miliardi sul fondo per l’acquisto di vaccini e farmaci contro il covid-19, l’eliminazione della clausola di incompatibilità con altro lavoro per gli infermieri del SSN pronti a vaccinare fuori dall’orario di servizio; lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive in deroga ai limiti vigenti per il personale sanitario del SSN fino a 100 milioni di euro; risorse pari a 200 milioni per la riconversione del settore biofarmaceutico affinché inizi la produzione nazionale;

la messa a disposizione di 1,238 miliardi per gli interventi del Commissario straordinario.

In definitiva, non resta che attendere l’esame parlamentare del provvedimento, che dovrà ricevere l’approvazione delle Camere entro i prossimi due mesi, per sapere se verrà inserita anche la norma che limita la responsabilità medica dei vaccinatori ai casi di dolo e colpa grave. A onor del vero, l’idea dello scudo penale non è nuova. Era stata proposta nella primavera dello scorso anno per tutelare tutti quei medici che operavano nei reparti Covid, ma successivamente abbandonata a seguito delle polemiche scaturite dalla possibile esenzione di responsabilità anche per i dirigenti delle strutture sanitarie.

Antonella Blasimme

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3. LAVORI PARLAMENTARI

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ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI sono in discussione:

1) IN SEDE REFERENTE:

- Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

-DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (approvato dal Senato);

-Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati (audizioni);

-DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

-Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (audizioni).

2) IN SEDE CONSULTIVA:

-Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza;

-Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020;

-DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

-Audizioni dei Ministri della Salute, del Lavoro, per la Famiglia, per la Disabilità, per le Politiche Giovanili, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza;

- Audizione del presidente e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sulla sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale e sul tema della licenza obbligatoria dei vaccini anti COVID-19.

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’

sono in discussione:

1) IN SEDE CONSULTIVA:

- Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi;

- Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero;

- Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1 Il 18 marzo si è commemorata la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, a seguito dell’approvazione in legge n. 35/2021 della proposta di Istituzione della stessa da parte del Parlamento.

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2) AUDIZIONI INFORMALI:

- in videoconferenza,sul tema dei vaccini anti Covid-19;

- in videoconferenza, sulla proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- in videoconferenza, sull’impatto della didattica digitale integrata sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti.

3) AFFARE ASSEGNATO:

-relativo al tema della terapia del dolore e delle cure palliative.

Antonella Blasimme

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4. FOGLIO DELLE SENTENZE

Avv. Elisabetta De Castro, Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I.

La successione delle posizioni di garanzia nella responsabilità medica

La Corte di Cassazione , sezione penale, con una recente sentenza n.3922/2021, si è espressa in modo chiaro sull’importanza dell’applicazione del c.d. giudizio controfattuale nell’accertamento delle diverse responsabilità professionali, in particolare, quando l’obbligo di impedire l’evento pericoloso per il paziente, grava su più operatori sanitari , tenuti ad intervenire in tempi diversi.

Secondo la Suprema Corte, è necessario accertare il ruolo e il comportamento tenuto da ciascun sanitario titolare di una posizione di garanzia, per verificare cosa sarebbe accaduto se la doverosa condotta fosse stata tenuta da ciascun sanitario. Inoltre, pare opportuno tener presente se, l’evento dannoso per il paziente sia stato dovuto anche al tempo trascorso ( senza intervenire) o al comportamento di uno dei sanitari. Nel caso di specie, un medico veniva accusato di omicidio colposo nei confronti di un paziente su cui aveva effettuatoun intervento di artoprotesi dell’anca sinistra, esitato nel decesso di quest’ultimo per shock emorragico da lesione iatrogena venosa in sede di impianto della protesi. In particolare, secondo l’accusa, l’imputato avrebbe errato nel posizionamento delle leve nella parte anteriore dell’acetabolo e sulla superficie mediale del collo del femore e nell’uso degli strumenti taglienti, così provocando la lesione vascolare, inoltre, aveva sottovalutato la diminuzione di emoglobina dopo l’intervento. L’ imputato nel corso del giudizio, articolava la sua difesa affermando di aver lasciato l’ospedale senza che si fossero manifestate condizioni tali da far presagire l’evoluzione poi manifestatasi e, la necessità di eseguire una revisione della ferita. Infatti, il peggioramento dei valori era stato riscontrato successivamente, a due ore di distanza dall’allontanamento dell’imputato che aveva affidato il paziente alle cure di altri sanitari, i quali non avevano mai notiziato lo stesso dei risultati peggiorativi ,nei giorni successivi all’intervento, nonostante fosse in ospedale. Tale circostanza, unitamente alla mancata comunicazione da parte del sanitario delle precarie condizioni del paziente ai colleghi subentranti in turno, oltre ad altri fattori, è stata considerata dai Giudici di legittimità condizione fondamentale per riconoscere la penale responsabilità dell’imputato che, con la sua condotta negligente ha contribuito alla causa della morte del paziente. La Suprema Corte ha ritenuto la condotta colposa ascritta al primo garante, basata nell’omessa segnalazione al sanitario subentrante, della situazione di rischio a lui nota ed indipendente dal suo operato, condizione sufficiente ai fini della sussistenza del nesso causale tra tale omissione e l’evento letale, considerando che” la successiva condotta negligente del garante subentrato, trovi la causa proprio in tale mancata segnalazione”.

Risarcimento del danno anche per vaccinazione non obbligatoria, ma fortemente incentivata Con la sentenza n.7354/2021 la Corte di Cassazione ha affermato il diritto al risarcimento dei danni causati da vaccini non obbligatori, ma solo raccomandati. Una decisione che ha avuto un particolare interesse in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da forte allarmismo e preoccupazioni inerenti alle somministrazioni di vaccini anti Covid.

La vicenda riguardava un soggetto che, dopo essersi vaccinato contro l’epatite A, ha contratto il Lupus eritematoso sistemico. Il Tribunale di Brindisi riconosceva il nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia, ma non riconosceva al malato alcun indennizzo economico per il danno subito, in quanto, il vaccino non era obbligatorio. Diverso si è rilevato l’orientamento della Corte d’Appello di Lecce, che stabiliva un risarcimento danni per aver contratto la malattia e, precisava, di non ravvisare alcuna

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differenza tra vaccino obbligatorio e facoltativo, tanto più se fortemente incentivato dalla Regione, come nel caso di specie. Contro la sentenza d’Appello, proponeva ricorso in Cassazione il Ministero della Salute, secondo cui il Giudice di secondo grado aveva illegittimamente esteso l ‘ambito di applicazione della L.210 del 1992 anche alla fattispecie in esame, pur non essendo vaccinazione obbligatoria. Gli Ermellini, esaminati i fatti di causa, sollevavano questione di legittimità costituzionale alla Consulta, relativamente all’articolo 1,co.1 della legge 210/’92 sul risarcimento dei danni causati dai vaccini. La Corte Costituzionale si è espressa per l’illegittimità dell’articolo , “nella parte in cui non prevedeva il diritto ad un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione ( non obbligatoria) contro il contagio da virus dell’epatite A” . La Cassazione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo citato ha rigettato il ricorso, riconoscendo di fatto, il diritto all’indennizzo richiesto alla ricorrente. Alla luce di tale decisione , la Suprema Corte di Cassazione ha enucleato il principio secondo cui ha diritto ad indennizzo anche chi è stato pregiudicato da un vaccino non obbligatorio, creando in tal modo un precedente di grande rilievo e, forse, potrà in futuro essere di grande aiuto per quei Giudici che potrebbero essere investiti da vicende analoghe legate alle vaccinazioni anti Covid, non obbligatorie.

• Il Tar del Lazio sospende la nota dell’Aifa

Con l’ordinanza n. 1557/21, Il Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata dai medici del Comitato Cura domiciliare Covid-19 contro la nota del Ministero della Salute e l’Aifa che fissava i principi da seguire nella gestione del trattamento domiciliare dell’infezione da coronavirus Sars-CoV-2.

L’Aifa prevedeva che per i casi lievi , durante i primi giorni di malattia ,la sola “vigile attesa” in associazione a trattamenti sintomatici, ad esempio attraverso il paracetamolo. Veniva inoltre indicato il non utilizzo di tutti i farmaci impiegati ormai da mesi, da molti medici di medicina generale. Una limitazione inaccettabile per il Comitato Cura domiciliare Covid-19 .

Per casi lievi, specifica l’Aifa, si intendono tutti i pazienti che presentano sintomi alla stregua di febbre (temperatura superiore ai 37° C), tosse, cefalea, dolori muscolari , diarrea, e perdita dell’olfatto e gusto non altrimenti spiegabili. Si specifica che i pazienti non devono presentare alcun segno di difficoltà respiratorie , alterazione dello stato di coscienza o sepsi. In questi casi, infatti, si sarebbe trattato di pazienti gravi.

Fatta questa premessa, l’Aifa specificava che per tali pazienti “possono essere formulate le seguenti Raccomandazioni generali” : vigile attesa, trattamenti sintomatici (es. paracetamolo), idratazione e nutrizione appropriate; non modificare terapie croniche in atto; non utilizzare integratori alimentari.

Un approccio “attendista”, quello dell’agenzia , criticato da molti medici, alla luce dei successi conseguiti trattando subito i sintomi con farmaci adeguati e evitando quasi sempre il ricovero.

I giudici amministrativi del Lazio, hanno ritenuto fondato il ricorso dei medici del Comitato Cura domiciliare Covid-19, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il loro diritto di prescrivere i farmaci piu’ opportuni alla tutela della salute del paziente. Da qui l’ordinanza di sospensione con effetto immediato dell’efficacia del protocollo Aifa, rinviando la trattazione del merito al prossimo 20 luglio. I medici di medicina generale si auspicano , che venga stabilito un protocollo nazionale di cure domiciliari e che venga rafforzata la medicina territoriale, con l’istituzione di USCA in tutte le regioni. Per i MMG, non sono necessarie linee guida ministeriali, ma strumenti adeguati per curare i pazienti a casa.

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5. DEDICA UN MINUTO AL TUO FUTURO E A QUELLO DELLA TUA FAMIGLIA.

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Prof. Paolo D’Agostino

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