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Dr. Marco Tucci NOTAIO Sede: BERGAMO Via Angelo Maj, 10 - tel. 035/ Uff. Sec.: CLUSONE Via Nino Zucchelli, 2 - tel.

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Repertorio n. 11951 Raccolta n. 9510 CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE

DEL PIANO ATTUATIVO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATs1 – SERVIZI DELLA MOBILITÀ

IN CONFORMITÀ AL PGT

IN COMUNE DI COSTA DI MEZZATE (BG) NUOVA SP 91 - VIA DEI RESTELLI

E

CESSIONE DI AREE PUBBLICHE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 (sedici) del mese di giugno.

In Bergamo, nel mio studio in via Angelo Maj n. 10.

Davanti a me dottor Marco Tucci, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, alla presenza dei testimoni:

PAPARO FILOMARINO Gabriella, nata a Napoli il 22 luglio 1960, residente a Bergamo, via Della Clementina n. 16;

BUFANO Franceschina, nata a Cosenza il 3 giugno 1989, resi- dente a San Marco Argentano (CS), via Valle Sacchini n. 6;

sono presenti le parti:

per una parte, in appresso indicata anche semplicemente "Co- mune":

NERVI Annamaria , nata a Bergamo il 13 febbraio 1972, codice fiscale NRV NMR 72B53 A794F, architetto (carta d'identità n.

AU8579443 rilasciata dal Comune di Villa di Serio (BG) in da- ta 24 ottobre 2013 e valida fino al 13 febbraio 2024), nella sua dichiarata qualità di Responsabile pro-tempore, con fun- zioni dirigenziali, dell'Area Tecnica, e quindi per legge, in legale rappresentanza, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs.

267/2000, del "COMUNE DI COSTA DI MEZZATE" (Provincia di Ber- gamo), con sede in Costa di Mezzate (BG), via Roma n. 19, co- dice fiscale 95001660166 e partita IVA 00667090161, presso il quale è domiciliata per la carica, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi di legge, ed in par- ticolare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Legi- slativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tale nominata giusta il Decreto Sindacale n. 4626/2014 Prot.

in data 28 luglio 2014, esecutivo a norma di legge, in esecu- zione, attuazione ed adempimento delle Deliberazioni del Con- siglio Comunale n. 31 del 4 novembre 2014, n. 2 del 9 febbra- io 2015 e n. 17 dell'11 giugno 2015, tutte esecutive a norma di legge, documenti muniti dei prescritti pareri, ai sensi della vigente normativa in materia;

per altra parte, in appresso indicata anche semplicemente

"attuatore" :

MILESI Sergio, nato a San Giovanni Bianco (BG) il 29 maggio 1946, codice fiscale MLS SRG 46E29 H910U, imprenditore (carta d'identità n. AT8492462 rilasciata dal Comune di Azzano San

Registrato a Bergamo 1 Il 3 luglio 2015

Al n. 21659 Serie 1T

Trascritto a Bergamo il 6 luglio 2015

ai n.26633,26634,26635 Reg.Gen.

ai n.18611,18612,18613 Reg.Part.

Dr. Marco Tucci

NOTAIO

Sede: BERGAMO - 24121 Via Angelo Maj, 10 - tel. 035/242815

Uff. Sec.: CLUSONE - 24023 Via Nino Zucchelli, 2 - tel. 0346/27077

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Paolo (BG) in data 17 gennaio 2013 e valida fino al 29 maggio 2023), nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consi- glio di Amministrazione, consigliere delegato e legale rap- presentante della società a responsabilità limitata, presso la quale per la carica è domiciliato, "MI.BA. S.R.L.", con sede in Treviolo (BG), via Roma n. 100, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 03206940169, REA n. BG-358830, munito di tutti gli occorrenti poteri in forza del verbale del Consiglio di Ammi- nistrazione in data 5 agosto 2005, regolarmente agli atti della detta società e come anche risulta da apposita annota- zione presso il competente Registro delle Imprese, nonchè e- spressamente autorizzato in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2015, regolarmente agli atti della detta società;

* * *

sono inoltre presenti, ai fini di quanto infra, le seguenti società:

"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", con sede in Gorlago (BG), via Molinara n. 6, capitale sociale euro 50.000,00 in- teramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 01393460165, REA n. BG-202598;

"CMB COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Treviolo (BG), via Roma n. 100, capitale sociale euro 51.943,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fisca- le, partita IVA e numero di iscrizione 02016880169, REA n.

BG-255506;

in persona del signor MILESI Sergio, sopra generalizzato, nelle sue dichiarate qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante delle predette società a responsabilità limitata, presso le quali per le cariche è domiciliato, munito di tutti gli oc- correnti poteri in forza dei verbali dei Consigli di Ammini- strazione rispettivamente in date 5 agosto 2005 e 11 dicembre 2009, entrambi regolarmente agli atti delle rispettive pre- dette società e come anche risulta da apposite annotazioni presso il competente Registro delle Imprese, nonchè espressa- mente autorizzato in forza dei verbali dei Consigli di Ammi- nistrazione in date 13 giugno 2015 e 12 giugno 2015, entrambi regolarmente agli atti delle rispettive predette società.

Dette parti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

dato atto dai comparenti che:

in forza dell'atto di permuta in data 23 dicembre 2013 n.

992/559 di repertorio a rogito notaio Alessandra Mangili, de- bitamente registrato, trascritto a Bergamo il 31 dicembre 2013 ai nn. 51480/35900, la società "MI.BA. S.R.L." risulta piena ed esclusiva proprietaria:

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in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG)

dell'intero complesso immobiliare alla Strada Provinciale 91 catastalmente sn., sorto sull'area in mappa all'attuale par- ticella 3499, di cui infra, formato dalle seguenti unità im- mobiliari consistenti in:

- bar, due magazzini e due servizi al piano terra;

- cabina elettrica al piano terra;

- distributore di carburante al piano terra composto da pen- silina, zona metano, aree a verde ed aree di manovra;

- cabina elettrica e locale contatori al piano terra;

- unità immobiliare in corso di costruzione ai piani terra e primo;

detti immobili sono identificati, in testa alla predetta so- cietà "MI.BA. S.R.L.", come segue:

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG) Catasto Fabbricati

foglio 5, mappale 3499, subalterno 2, Strada Provinciale 91 sn., piano T, cat. C/1, cl. 2, mq. 112, rc. euro 2.342,65;

foglio 5, mappale 3499, subalterno 3, Strada Provinciale 91 sn., piano T, cat. D/1, rc. euro 96,00;

(entrambi oggetto della denuncia di costituzione registrata all'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 6 dicembre 2012 al n. 6202 - n. BG0291442 di protocollo, comportante a Cata- sto Fabbricato la creazione dei subalterni da 1 a 3 ambo in- clusi del mappale 3499);

foglio 5, mappale 3499, subalterno 701, Strada Provinciale 91 sn., piano T, cat. E/3, rc. euro 24.228,45;

foglio 5, mappale 3499, subalterno 702, Strada Provinciale 91 sn., piano T, cat. D/1, rc. euro 240,00;

foglio 5, mappale 3499, subalterno 703, Strada Provinciale 91 sn., piani T-1, in corso di costruzione (cat. F/3), senza rendita;

(questi ultimi tre tutti oggetto della denuncia di variazio- ne, per divisione - ampliamento, registrata all'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 25 ottobre 2013 al n. 43375 - n. BG0183735 di protocollo, comportante a Catasto Fabbricati la sostituzione del mappale 3499/1 con i mappali 3499/701, 3499/702 e 3499/703);

l'area di sedime coperta e scoperta di stretta pertinenza, su cui sorge il complesso immobiliare in oggetto, risulta indi- viduata come segue:

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG) Catasto Terreni

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3499, ente urbano, ha 2.23.40, senza redditi;

confini (in unico corpo, in senso orario a partire da nord, quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via dei Restelli, mappa- li 3265, 3267, 3269, 3271, 3273, Strada Provinciale 91 (map- pali 2904, 2906 e 2903), mappali 2473, 187, 3344, 180, 179 e

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178;

ai fini di una migliore identificazione di quanto oggetto del presente atto si allegano sotto le lettere "A", "B", "C" e

"D" le copie delle planimetrie dei mappali 3499/2, 3499/3, 3499/701 e 3499/702, e sotto la lettera "E" l'elaborato pla- nimetrico per la dimostrazione grafica della suddivisione in subalterni;

se ed in quanto eventualmente occorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52:

- si precisa che le planimetrie catastali relative a quanto sopra sono regolarmente depositate in Catasto, giusta la de- nuncia registrata all'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 6 dicembre 2012 al n. 6202 - n. BG0291442 di protocollo e la denuncia registrata all'Agenzia del Territorio di Berga- mo in data 25 ottobre 2013 al n. 43375 - n. BG0183735 di pro- tocollo, entrambe sopra citate;

- la società "MI.BA. S.R.L.", come sopra rappresentata, di- chiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;

* * *

in forza del conferimento contenuto nel verbale di assemblea in data 23 luglio 2009 n. 107167/36971 di repertorio a rogito notaio Paolo Mangili, registrato a Bergamo 1 il 4 agosto 2009 al n. 12774 serie 1T e trascritto a Bergamo il 5 agosto 2009 ai nn. 49599/30564, la società "CMB COSTRUZIONI S.R.L." ri- sulta piena ed esclusiva proprietaria:

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG)

la piena proprietà del terreno, privo di qualsiasi costruzio- ne o manufatto, avente destinazione come da certificato infra allegato, esteso complessivamente metri quadrati 230 (duecen- totrenta) in misura catastale e per quanto in effetti ivi si trova, censito, in testa alla società "CMB COSTRUZIONI S.R.L.", come segue:

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG) Catasto Terreni

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3265, incolt prod, cl.

2, are 0.05, rd. euro 0,01, ra. euro 0,01;

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3267, sem irr arb, cl.

4, are 2.25, rd. euro 0,93, ra. euro 1,68;

(entrambi oggetto del frazionamento registrato all'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 10 settembre 2009 al n.

BG0284428 di protocollo, comportante a Catasto Terreni, tra l'altro, la sostituzione del mappale 3000 di are 0.50 con i mappali 3264 di are 0.45 e 3265 di are 0.05 nonchè la sosti- tuzione del mappale 3002 di ha 1.15.20 con i mappali 3266 di are 81.45, 3267 di are 2.25, 3268 di are 28.90 e 3269 di are 2.60);

confini (in unico corpo, in senso orario a partire da nord,

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quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via dei Restelli, mappa- li 3228, 3230, 3269 e 3499/703;

* * *

le medesime società "MI.BA. S.R.L." e "CMB COSTRUZIONI S.R.L.", entrambe come sopra rappresentate, garantiscono la libertà dei predetti immobili da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, salvi i diritti di servitù ai sensi del- l'art. 1062 C.C., ad eccezione:

* convenzione urbanistica per Piano Attuativo in data 7 otto- bre 2005 n. 101401/33494 di repertorio a rogito notaio Paolo Mangili, registrata a Bergamo 1 il 13 ottobre 2005 al n.

11139 serie 1V e trascritta a Bergamo il 14 ottobre 2005 ai nn. 64899/40017;

* convenzione urbanistica per Piano Attuativo in data 20 no- vembre 2009 n. 107462/37176 di repertorio a rogito notaio Paolo Mangili, registrata a Bergamo 1 il 25 novembre 2009 al n. 17839 serie 1V e trascritta a Bergamo il 26 novembre 2009 ai nn. 78052/49124 e 78053/49125;

* della domanda giudiziale trascritta a Bergamo il 13 febbra- io 2012 ai nn. 7267/4847, a favore della società "FIOR COLOR SRL" (con sede in Brusaporto (BG) e codice fiscale 01266480167), a seguito del provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 25 gennaio 2012 n. 1891/2012 di repertorio;

* della domanda giudiziale trascritta a Bergamo il 14 febbra- io 2012 ai nn. 7397/4925, a favore della signora GAMBA Rosa- ria (nata a Bergamo l'1 luglio 1975, con codice fiscale GMB RSR 75L41 A794I), a seguito del provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 1 febbraio 2012 n. 1833 di repertorio;

* delle servitù industriali tutte costituite in forza del- l'atto in data 21 febbraio 2013 n. 24330/3603 di repertorio notaio Ivo Fanuzzi, debitamente registrato, trascritto a Ber- gamo il 27 febbraio 2013 ai nn. 8368/6063;

precisandosi che con ricorso proposto, ai sensi e per gli ef- fetti di cui all'art. 2901 e segg. C.C., avanti al Tribunale di Bergamo e consegnato per la notifica in data 30 gennaio 2012, dalla signora GAMBA Rosaria, in qualità di imprenditri- ce individuale, procedimento a cui è stato riunito l'analogo procedimento precedentemente promosso dalla società "FIOR CO- LOR SRL", si richiedeva pronuncia di sentenza ex art. 2901 e segg. C.C., sentenza poi effettivamente pronunciata dal Tri- bunale di Bergamo - Sezione II Civile in composizione mono- cratica, in persona del Dr. Massimo Gaballo, in data 9 maggio 2013 R.G. n. 833/12 - Sent. n. 1024/13 - Rep. n. 2822/13, an- notata a Bergamo il 5 giugno 2013 ai nn. 22759/3703, in forza della quale sono stati dichiarati inefficaci nei soli con- fronti della signora GAMBA Rosaria, nella suddetta qualità, e della società "FIOR COLOR SRL" gli effetti di cui al verbale di assemblea in data 23 luglio 2009 n. 107167/36971 di reper- torio a rogito notaio Paolo Mangili, sopra citato, nonchè di

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cui alla scrittura privata di cessione quote in data 3 set- tembre 2009, precisandosi che a tutt'oggi risulta pendente, avanti alla Corte di Appello di Brescia, l'impugnazione della sentenza di cui sopra, promossa dalla società "CMB COSTRUZIO- NI S.R.L." nei confronti della signora GAMBA Rosaria, nella suddetta qualità e della società "FIOR COLOR SRL".

* * *

Preso atto di tutto ciò,

stante la sentenza sopra richiamata, che ha dichiarato la detta inefficacia, come espressamente richiesto anche dal Co- mune di Costa di Mezzate (BG) con la Deliberazione del Consi- glio Comunale n. 17 dell'11 giugno 2015 ed in attuazione del- la stessa, la società "CMB COSTRUZIONI S.R.L.", come sopra rappresentata, cede e trasferisce, a titolo gratuito, senza corrispettivo alcuno, alla società "IMPRESA MILESI GEOM.SER- GIO S.R.L." che, come sopra rappresentata, accetta ed acqui- sta, trattandosi di area comunque da cedere gratuitamente al Comune di Costa di Mezzate (BG), come da convenzione già ci- tata ed infra adempiuta dalla stessa società cessionaria,

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG)

la piena proprietà del terreno, sopra dettagliatamente de- scritto, censito come segue:

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG) Catasto Terreni

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3265, incolt prod, cl.

2, are 0.05, rd. euro 0,01, ra. euro 0,01;

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3267, sem irr arb, cl.

4, are 2.25, rd. euro 0,93, ra. euro 1,68;

come nella superiore descrizione particolareggiata, alla qua- le si fa ogni e più ampio riferimento per l'individuazione dei relativi confini e consistenza.

* * *

Quanto in oggetto è ceduto a corpo, nell'attuale stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le inerenti accessioni e pertinenze, servitù attive e passive se e come esistenti, anche non apparenti e non dichiarate, con gli effetti e garanzie legali, limiti ed oneri di godimento costituiti, per titolo valido o per mero possesso derivanti dallo stato di fatto in cui i beni stessi sono trasferiti, nonchè con i vincoli e i limiti di utilizzazione disposti da prescrizioni pubbliche - ivi comprese le prescrizioni conte- nute nel P.G.T. vigente.

* * *

Effetti immediati per ogni conseguenza utile ed onerosa per le parti, con decorso dalla data odierna, rispettivamente a favore ed a carico della parte cessionaria, degli utili e de- gli oneri relativi a quanto acquisito.

* * *

La società cedente, come sopra rappresentata, garantisce:

- la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto tra-

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sferito per acquisto fattone in forza del titolo sopra citato;

- la libera disponibilità, la libertà da pesi, oneri, vinco- li, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli, even- tuali diritti, anche di prelazione a qualsiasi titolo, comun- que spettanti a terzi (anche ai sensi delle leggi n. 590/1965 e 817/1971, e loro successive modificazioni), privilegi di o- gni genere, anche fiscali, pretese di terzi ed altri vincoli di sorta, anche ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, salvi i diritti di servitù ai sensi dell'art.

1062 C.C. e ad eccezione di quanto sopra indicato.

Entrambe le parti, comunque e per quanto eventualmente neces- sario, richiamano espressamente il vincolo in base al quale le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

La società cedente, come sopra rappresentata, dichiara e ga- rantisce l'inesistenza di oneri arretrati sia di carattere ordinario che straordinario, sollevando pertanto la parte cessionaria da ogni carico che ne potesse derivare.

* * *

Ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urba- nistica, si allega in originale al presente atto sotto la lettera "F" il certificato di destinazione urbanistica , rela- tivo a quanto in oggetto, rilasciato dal Comune di Costa di Mezzate (BG) in data 16 marzo 2015 n. 1662/2015 di protocol- lo, dichiarando la società cedente e comunque tutti i compa- renti, come sopra rappresentati, che dalla data di rilascio del detto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici del detto Comune che concernono quanto in oggetto e che non sussistono cause di incommercia- bilità dello stesso.

* * *

Ai sensi della vigente normativa, entrambe le parti, cedente e cessionaria, entrambe come sopra rappresentate, in via so- stitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finan- ziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:

a) che la presente cessione non prevede alcun corrispettivo;

b) che la presente cessione è stata conclusa senza l'inter- vento di alcun mediatore.

* * *

Per ogni effetto, anche a fini repertoriali, le parti dichia- rano che la presente cessione ha un valore di complessivi eu- ro 6.000,00 (euro seimila e centesimi zero).

Premesso:

A) che il sopraindicato intervenuto Attuatore, società

"MI.BA. S.R.L.", unitamente all'"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO

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S.R.L.", entrambe come sopra rappresentate, dichiarano di a- vere la piena disponibilità dell’area interessata e conse- guentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. L'area costi- tuente il perimetro del presente Piano Attuativo è identifi- cata catastalmente:

- con i mappali 3499/2, 3499/3, 3499/701, 3499/702 e 3499/703 di Catasto Fabbricati nonchè con il mappale 3499 di Catasto Terreni, tutti sopra dettagliatamente descritti, di cui mq.

8.252,16 (ottomiladuecentocinquantadue virgola sedici) rica- dono all'interno del perimetro del presente P.A., di pro- prietà della società "MI.BA. S.R.L." in forza del titolo so- pra citato, individuati nella planimetria dimostrativa che si allega al presente atto sotto la lettera "G";

- con i mappali 3265 e 3267, entrambi sopra dettagliatamen- te descritti ed interamente ricompresi nel perimetro del P.A., di proprietà della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." in forza della cessione gratuita di cui sopra;

B) che l’area di cui alla convenzione ha una superficie tota- le territoriale di mq. 8.688,39 (ottomilaseicentottantotto virgola trentanove), e che, nel previgente Piano di Governo del Territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Co- munale n. 2 del 22 marzo 2012, pubblicata sul BURL n. 38 del 19 settembre 2012 Serie Avvisi e Concorsi, detta area è clas- sificata nel Documento di Piano come segue:

- Ambito di Trasformazione ATs1 a servizio della mobilità . Ai sensi degli artt. 3 e 5 delle NTA del Documento di Piano e della specifica scheda d’ambito, per l’area in argomento, vi- gono le seguenti disposizioni:

MODALITA' DI INTERVENTO: Piano Attuativo

Sc MAX: 2.400 (duemilaquattrocento) mq.

SLP MAX: 2.400 (duemilaquattrocento) mq.

ALTEZZA MASSIMA H max 8,50 (otto virgola cinquanta) m.

DESTINAZIONE D'USO: Servizi alla Mobilità DOTAZIONE DI SERVIZI:

COMPENSAZIONI:

- Cessione gratuita aree interessate dal passaggio ciclopedo- nale fino alla via Restelli.

- Standard di qualità pari al 15% (quindici per cento) della St per opere previste nel Piano dei Servizi da realizzare di- rettamente dal soggetto attuatore.

Qualora il Piano Attuativo venga convenzionato entro 12 (do- dici) mesi dalla pubblicazione sul BURL dell'approvazione de- finitiva del PGT, il parametro di cui sopra viene ridotto al 12% (dodici per cento) della St.

PRESCRIZIONI:

- I servizi previsti saranno funzionali esclusivamente alla viabilità stradale.

- Mantenere e potenziare i filari alberati esistenti lungo i margini, specialmente lungo i percorsi di nuova previsione.

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FONDO VERDE:

- Maggiorazione del contributo di costruzione pari al 3,00%

(tre virgola zero zero per cento) - Caratteri territoriali 2%

(due per cento), Sensibilità paesistica complessiva 4% (quat- tro per cento), Valore agronomico del suolo 3% (tre per cen- to);

come da Certificato di Destinazione Urbanistica sopra allega- to;

C) che, in data 8 marzo 2013, prot. n. 1625, la società "CMB COSTRUZIONI S.R.L.", dante causa del soggetto Attuatore, ha inoltrato istanza diretta all’approvazione di Piano Attuativo finalizzato allo sviluppo dell’ambito di trasformazione in argomento;

D) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, idrogeologica, si- smica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla realizzazione del piano attuativo o che la subordinino ad autorizzazioni di altre autorità;

E) che la proposta, a seguito dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici Comunali, è risultata meritevole di appro- vazione;

F) che il Piano Attuativo è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 4 novembre 2014;

G) che il Piano Attuativo, e relativa Deliberazione di ado- zione, sono stati posti in pubblico deposito per quindici giorni, dall'11 (undici) novembre 2014 (duemilaquattordici) al 25 (venticinque) novembre 2014 (duemilaquattordici), con avviso di pubblicazione, recante invito a chiunque interessa- to a presentare osservazioni, sul sito internet del Comune;

H) che, nei quindici giorni successivi alla scadenza del ter- mine di pubblicazione, ovverosia dal 26 (ventisei) novembre 2014 (duemilaquattordici) al 10 (dieci) dicembre 2014 (duemi- laquattordici), non è pervenuta alcuna osservazione;

I) che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 febbraio 2015, il Piano Attuativo è stato definitivamente ap- provato;

L) che, a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio della Deliberazione di approvazione intervenuta dal 20 (venti) feb- braio 2015 al 7 (sette) marzo 2015 (duemilaquindici), il Pia- no Attuativo è divenuto vigente ed efficace;

M) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'11 giugno 2015, esecutiva, è stato approvato il nuovo schema di convenzione urbanistica.

Tutto ciò premesso,

detti comparenti, come sopra rappresentati, convengono e sti- pulano quanto segue.

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il soggetto Attuatore, società "MI.BA. S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna ad assumere gli oneri e gli obbli- ghi che seguono, precisando che il presente atto è da consi-

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derarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvi- mento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sen- si della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

2. Il soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé ed a- venti causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, dell’area og- getto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto Attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

3. Resta comunque inteso che il soggetto Attuatore potrà ce- dere a terzi in tutto od in parte ed a qualsiasi titolo la proprietà dell’area ricompresa nel comparto di intervento, e le connesse posizioni giuridiche in merito all’attuazione della presente convenzione. In tal caso, i subentranti sono obbligati a depositare garanzie fideiussorie di valore, affi- dabilità ed ammontare pari a quelle depositate dal dante cau- sa, quale condizione per la liberazione di quest’ultimo dagli obblighi previsti dalla presente convenzione. Ad avvenuta presentazione delle garanzie, l’avente o gli aventi causa si sostituiranno ad ogni effetto al soggetto attuatore, assumen- do, tra loro solidalmente, tutte le obbligazioni della pre- sente convenzione poste a carico del dante causa. La facoltà di cui al comma precedente è sin d’ora riconosciuta anche a ciascun avente causa del soggetto Attuatore, con l’osservanza delle stesse condizioni ivi stabilite.

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena ac- quiescenza alle future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’art. 11 della L. 241/90.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di approvazione del nuovo schema di convenzione urbanistica.

2. Le opere di compensazione urbanistica, consistenti nella realizzazione del percorso ciclabile sul lato est e nord del comparto e nell’asfaltatura di parte di via dei Restelli (co- me da elaborati grafici allegati al progetto di P.A. tavole 05 e 06), devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della presente

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convenzione integrativa.

3. Le opere compensative devono essere iniziate contestual- mente all’inizio dei lavori di realizzazione della nuova edi- ficazione privata.

4. In ogni caso la realizzazione delle opere compensative deve avvenire con regolarità e continuità.

5. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifi- ci previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono es- sere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine il soggetto Attuatore deve aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce di inizio attività per la completa edi- ficazione dell’intervento previsto dal piano attuativo.

7. La cessione della proprietà delle aree per gli interventi compensativi avviene contestualmente alla stipula della pre- sente convenzione. Le aree rimangono nella disponibilità del soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere che sa- ranno cedute gratuitamente al Comune dopo l’approvazione del collaudo tecnico amministrativo delle stesse.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSATIVE

1. Il progetto esecutivo delle opere compensative deve essere coerente con il progetto del piano attuativo, con le osserva- zioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di appro- vazione definitiva o comunque concordati tra le parti in at- tuazione delle deliberazioni comunali.

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 1 (un) mese dalla stipula della presente convenzione.

3. Il progetto esecutivo delle opere è redatto da tecnici a- bilitati individuati dal soggetto Attuatore, a propria cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al com- ma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum prin- cipis, il Comune può, previa diffida notificata al soggetto Attuatore, procedere alla redazione d’ufficio, mediante l’af- fidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del soggetto Attuatore.

4. Dopo la realizzazione delle opere e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del diretto- re dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento al- la localizzazione delle reti interrate.

5. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE COMPENSATIVE

1. Le opere compensative, consistenti nella realizzazione del percorso ciclabile sul lato est e nord del comparto e nell’a- sfaltatura di parte di via dei Restelli (come da elaborati

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grafici allegati al progetto di P.A. tavole 05 e 06), sono e- seguite direttamente dal soggetto Attuatore, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all’articolo 4.

2. Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste per l’esecuzione delle ope- re ai sensi del comma 1.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione degli allacciamenti alle reti di ser- vizi così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo.

2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto del- le normative tecniche di settore e, in ogni caso:

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere e- seguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all’arti- colo 40 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.A o ad altri pareri obbliga- tori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o am- bientale;

c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigio- namento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, ed agli allegati 4, 5 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

3. Il soggetto Attuatore assume altresì a proprio totale ca- rico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazio- ne esterne a comparto consistenti nell’asfaltatura di un tratto di via dei Restelli, come da elaborato grafico di cui alla tavola 06.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma precedente, per un importo stimato di euro 70.957,01 (euro settantamila- novecentocinquantasette e centesimi uno), oltre IVA e spese tecniche, determina lo scomputo della quota di oneri di urba- nizzazione primaria dovuti per le nuove edificazioni.

ART. 7 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PER INTERVENTI COMPENSATIVI

1. Ai sensi del Documento di Piano del vigente Piano di Go- verno del Territorio (PGT), non sono dovute aree per servizi pubblici (standard urbanistico).

2. A titolo compensativo è dovuta la cessione della quota delle aree interne al perimetro del comparto per la realizza- zione della pista ciclabile di collegamento con la via dei

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Restelli.

3. Il Piano Attuativo prevede quindi la cessione, in forma gratuita a favore del Comune di Costa di Mezzate (BG), dell’area da destinare a pista ciclabile per una superficie di mq. 244,20 (duecentoquarantaquattro virgola venti).

ART. 8 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUB- BLICI NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della Legge Regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 7 della presente convenzione, si dà atto che non sono dovute aree per attrezzature e servizi pub- blici che competono al piano attuativo e che quindi non ne- cessita procedere ad alcuna monetizzazione.

ART. 9 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIO- NALI

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del soggetto attuatore e dei relativi oneri accessori ammonta ad euro 255.000,00 (euro duecentocinquantacinquemila e centesimi zero), come risulta dal quadro economico approva- to unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo, I.V.A., spese tec- niche per progettazione, direzione lavori e collaudo.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il soggetto Attuatore presta adeguate garanzie finanziarie, per un importo pari al 100% (cento per cento) di quelli previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n. 1689.00.27.2799671276 in data 12 giugno 2015, emessa dalla società SACE BT SpA (con sede in Roma e codice fiscale 08040071006) per l’importo di euro 255.000,00 (euro duecentocinquantacinquemila e centesimi zero) di durata annuale e con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

4. Le garanzie non possono essere estinte se non previo favo- revole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia, la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del soggetto Attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la re- golare esecuzione.

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al bene- ficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad e- scussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’i- nadempimento.

ART. 10 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI – MODALITA’

SCOMPUTO ONERI

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il soggetto Attuatore può presentare la domanda per ottenere il

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permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo.

2. L’efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di concessione commi- surato allo smaltimento rifiuti ed alla maggiorazione del contributo per il fondo aree verdi (3% - tre per cento), con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 6, gli oneri di ur- banizzazione primaria determinati con Deliberazione Comunale ai sensi dell’articolo 44 della Legge Regionale n. 12 del 2005, non sono dovuti in quanto compensati con l’esecuzione diretta delle opere compensative di cui all’art. 5 (pista ci- clo-pedonale ed asfaltatura via dei Restelli).

4. La realizzazione delle opere compensative di cui all’art.

5 determina altresì lo scomputo totale della quota di stan- dard di qualità dovuto per la trasformazione.

5. La quota di contributo di concessione commisurata all’in- cidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, smaltimento rifiuti e maggiorazione fondo aree verdi, sarà invece versata all’atto del ritiro dei Permessi di Costruire o all’efficacia delle DIA relative alle nuove edificazioni private da realiz- zarsi nel comparto.

6. Per la determinazione del contributo di concessione di cui al comma precedente, trova applicazione l’art. 38, comma 7-bis della L.R. 12/2005 (“L’ammontare degli oneri di urba- nizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con ri- ferimento alla data di presentazione della richiesta del per- messo di costruire, purché completa della documentazione pre- vista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazio- ne negoziata con valenza territoriale, l’ammontare degli one- ri è determinato al momento della loro approvazione, a condi- zione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e non ol- tre trentasei mesi dalla data dell’approvazione medesima.

Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al Comune della quota di contributo relativa agli oneri di urba- nizzazione, se dovuti, deve essere fatta all’atto del rila- scio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del ter- mine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10.").

ART. 11 - VARIANTI

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratte-

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ristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di u- so pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre am- messe, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, ai contenuti del piano attuativo ed ai criteri costruttivi ivi previsti:

a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione an- che radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elabo- rati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione:

resta, peraltro, inteso che lo spostamento dei passi carrai, rispetto a quanto riportato negli elaborati costituenti il Piano Attuativo, è soggetto ad approvazione da parte del Co- mune, espresso in sede di assenso alla formazione del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, e non è suscettibile di modifiche successivamente al rilascio del titolo medesimo, fatti salvi i modesti aggiustamenti ne- cessari per esigenze tecniche emerse in fase esecutiva;

d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni;

e) la divisione e/o l’accorpamento degli edifici.

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere espli- citamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al pre- sente articolo devono essere autorizzate con la procedura ri- chiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.

5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della conven- zione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 12 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Le destinazioni d’uso ammesse per l’Ambito di Trasforma- zione sono esclusivamente quelle specificate dal PGT per Ser- vizi alla Mobilità.

2. Eventuali richieste di modifica delle destinazioni d’uso dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministra- zione comunale ed assoggettate a specifica variante al Piano Attuativo e stipula di convenzione integrativa.

ART. 13 - COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la nomina del collaudatore in corso d’opera. In tal caso il Comune trasmet- terà una terna di nominativi di tecnici di propria fiducia tra i quali il soggetto Attuatore potrà scegliere il profes-

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sionista al quale affidare l’incarico. Oneri e spese del col- laudo restano interamente a carico del soggetto Attuatore.

2. Fatto salvo il collaudo in corso d’opera, ultimate le ope- re compensative ed ogni altro adempimento costruttivo, il soggetto Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Co- mune ed a spese del soggetto Attuatore, che ne deve anticipa- re l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.

3. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo par- ziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta mo- tivata del soggetto attuatore o a richiesta del Comune. In tal caso, per ogni collaudo parziale si procede con le moda- lità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collau- do parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 14 – MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE COMPENSATIVE CON- TESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE

CESSIONE DI AREE

L'"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresen- tata,

dichiara di cedere,

come cede e trasferisce a titolo gratuito, senza corrispetti- vo in denaro, in attuazione ed adempimento di quanto previsto nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'11 giu- gno 2015, sopra citata, contestualmente alla data di stipula della presente convenzione, al "COMUNE DI COSTA DI MEZZATE"

che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare ed ac- quisire, come accetta ed acquisisce, la piena proprietà delle aree destinate a pista ciclabile per una superficie di circa mq. 244,20 (duecentoquarantaquattro virgola venti), a totale assolvimento dei propri obblighi. Le aree in cessione sono individuate catastalmente come segue:

in Comune di COSTA DI MEZZATE (BG) Catasto Terreni

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3265, incolt prod, cl.

2, are 0.05, rd. euro 0,01, ra. euro 0,01;

foglio 9 (foglio 5 di mappa), mappale 3267, sem irr arb, cl.

4, are 2.25, rd. euro 0,93, ra. euro 1,68;

come nella superiore descrizione particolareggiata, alla qua-

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le si fa ogni e più ampio riferimento per l'individuazione dei relativi confini e consistenza.

Dette aree sono identificate con colore arancione nella tavo- la 02 allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 febbraio 2015, agli atti del Comune.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di dette aree e delle opere che saranno ivi realizzate rimane in capo al Co- mune, che si assume il relativo obbligo.

* * *

Quanto in oggetto è ceduto a corpo, nell'attuale stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le inerenti accessioni e pertinenze, servitù attive e passive se e come esistenti, anche non apparenti e non dichiarate, con gli effetti e garanzie legali, limiti ed oneri di godimento costituiti, per titolo valido o per mero possesso derivanti dallo stato di fatto in cui i beni stessi sono trasferiti, nonchè con i vincoli e i limiti di utilizzazione disposti da prescrizioni pubbliche - ivi comprese le prescrizioni conte- nute nel P.G.T. vigente.

* * *

Effetti immediati per ogni conseguenza utile ed onerosa per le parti, con decorso dalla data odierna, rispettivamente a favore ed a carico della parte cessionaria, degli utili e de- gli oneri relativi a quanto acquisito.

* * *

La società cedente, come sopra rappresentata, garantisce:

- la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto tra- sferito per acquisto fattone in forza della cessione di cui sopra;

- la libera disponibilità, la libertà da pesi, oneri, vinco- li, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizievoli, even- tuali diritti, anche di prelazione a qualsiasi titolo, comun- que spettanti a terzi (anche ai sensi delle leggi n. 590/1965 e 817/1971, e loro successive modificazioni), privilegi di o- gni genere, anche fiscali, pretese di terzi ed altri vincoli di sorta, anche ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, salvi i diritti di servitù ai sensi dell'art.

1062 C.C. e ad eccezione di quanto sopra indicato.

Entrambe le parti, comunque e per quanto eventualmente neces- sario, richiamano espressamente il vincolo in base al quale le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

La società cedente, come sopra rappresentata, dichiara e ga- rantisce l'inesistenza di oneri arretrati sia di carattere ordinario che straordinario, sollevando pertanto la parte cessionaria da ogni carico che ne potesse derivare.

* * *

Ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urba- nistica, risulta già allegato in originale al presente atto

(18)

sotto la lettera "F" il certificato di destinazione urbani- stica, relativo a quanto in oggetto, rilasciato dal Comune di Costa di Mezzate (BG) in data 16 marzo 2015 n. 1662/2015 di protocollo, dichiarando la società cedente e comunque tutti i comparenti, come sopra rappresentati, che dalla data di rila- scio del detto certificato ad oggi non sono intervenute modi- fiche degli strumenti urbanistici del detto Comune che con- cernono quanto in oggetto e che non sussistono cause di in- commerciabilità dello stesso.

* * *

Ai sensi della vigente normativa, entrambe le parti, cedente e cessionaria, entrambe come sopra rappresentate, in via so- stitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finan- ziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:

a) che la presente cessione non prevede alcun corrispettivo in denaro;

b) che la presente cessione è stata conclusa senza l'inter- vento di alcun mediatore.

* * *

A garanzia di eventuali azioni esecutive corrispondenti alla domanda revocatoria trascritta, come sopra dettagliatamente descritta, che potessero interessare l'area della pista ci- clabile, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." pre- sta, contestualmente alla cessione dell'area, una garanzia fidejussoria per l’importo di euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero), con polizza n. 1689.00.27.2799671343 in data 15 giugno 2015, emessa dalla società SACE BT SpA (con sede in Roma e codice fiscale 08040071006), di durata annuale con rinnovo automatico sino al termine del contenzioso. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventi- va diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempi- mento.

* * *

Per ogni effetto, anche a fini repertoriali, le parti dichia- rano che la presente cessione ha un valore di complessivi eu- ro 6.000,00 (euro seimila e centesimi zero).

ART. 15 – TRASCRIZIONE E SPESE ATTO

1. Le spese tutte di predisposizione, stipulazione, registra- zione e trascrizione della presente convenzione sono a carico del soggetto Attuatore; imposte e tasse come per legge.

2. Sono altresì a carico del soggetto Attuatore tutte le ul- teriori spese (ivi comprese quelle di frazionamento) dovute

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in relazione alla stipula del presente atto.

ART. 16 – NORME FINALI

1. Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi in materia urbani- stica, sia statali che regionali, al regolamento edilizio, al regolamento locale di igiene, alle norme tecniche di attua- zione del Piano di Governo del Territorio, nonché ai regola- menti ed alle norme vigenti in materia.

2. Le parti, in mancanza di risoluzione pacifica di ogni con- troversia nella interpretazione e risoluzione della presente convenzione, deferiscono la risoluzione al Tribunale Ammini- strativo Regionale.

* * *

Le parti, tutte come sopra rappresentate, rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competere in dipendenza delle convenzioni contenute nel presente atto.

* * *

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tut- te le cessioni di aree e manufatti previste dal presente atto sono in esecuzione del Piano di Governo del Territorio, e co- munque finalizzate al trasferimento a titolo gratuito a favo- re di ente pubblico territoriale.

Con riferimento in particolare alla legge urbanistica 17 ago- sto 1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni, alla legge n.756 del 6 agosto 1967 n.756, nonché alla legge regionale 15 aprile 1975 n.51, alla legge 28 gennaio 1977 n.10 e sue norme di attuazione con la L.R. n.60 del 5 dicem- bre 1977, modificata ed integrata con L.R. n.61 del 5 dicem- bre ed alla legge 5 agosto 1978 n.457, si chiede l'applica- zione per quanto concerne i benefici fiscali previsti dalle dette normative, precisandosi in particolare che per la regi- strazione della presente convenzione urbanistica si chiede l'applicazione del trattamento tributario di cui all'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni (che richiama il trattamento di cui all'art.

32, comma 2° del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successi- ve modificazioni ed integrazioni), e pertanto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

* * *

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informa- tici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla reda- zione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fi- scali consequenziali.

* * *

Le parti, dichiarando di averne esatta conoscenza, dispensano espressamente me notaio dal dare loro lettura di quanto alle- gato al presente atto.

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Spese di tutte le Convenzioni oggetto del presente atto a ca- rico del soggetto attuatore.

Del presente atto io notaio ho dato lettura in presenza dei testimoni alle parti che lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato a mano, il presente atto consta di dieci fogli di carta di cui occupa trentanove pagine intere e quan- to di questa sino a qui.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti venticinque.

F.to: Annamaria Nervi.

F.to: Milesi Sergio.

F.to: Gabriella Paparo Filomarino (Teste).

F.to: Bufano Franceschina (teste).

F.to: Marco Tucci notaio - (impronta del sigillo).

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