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PROVINCIA DI PIACENZA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

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PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE PER LA GESTIONE DELL’INCENTIVO ALLA DELL’INCENTIVO ALLA

PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE E

PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE

Approvato con deliberazione della GiuntaProvinciale n. 156 del 29.03.2006

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SOMMARIO

1

1

... 1

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ... 3

PROGETTI SOGGETTI ALL’INCENTIVO ... 4

SQUADRA ADDETTA ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA 5 ALIQUOTA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL’INCENTIVO ... 7

SUDDIVISIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA SQUADRA ... 9

PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFIDATE A PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE ... 11

MODALITÀ E TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO ... 13

ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE ... 14

2.NORME FINALI ... 15

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INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

1.1 Lo spirito della Legge sui lavori pubblici è quello di favorire lo sviluppo della gestione dei lavori pubblici e della redazione degli atti di pianificazione, all’interno degli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatari, ai sensi del 1° comma dell’art. 17 e del 3° comma dell’art. 19 della Legge 109/94.

1.2 L’articolo 18 della Legge 11.02.1994 n. 109 (modificata dalla Legge 02.06.1995 n. 216, dalla Legge 19.12.1998 n. 415, dalla Legge 1.8.2002 n.

166 e dalla Legge 24.12.2003 n. 350), sostituito dal comma 4° art. 13 della Legge 17.05.1999 n. 144, prevede l’istituzione di un incentivo che premia lo svolgimento delle varie attività connesse all’esecuzione di un’opera pubblica, qualora esse siano direttamente svolte dal personale dipendente dell’Amministrazione aggiudicatrice.

1.3 Tale incentivo, nella percentuale massima del 2%, dell’importo posto a base di gara di un’opera od un lavoro, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, è stabilito in rapporto all’entità ed alla complessità dell’opera da realizzare, e compete al responsabile unico del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori e, fra gli altri, ai coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e ai tecnici incaricati della validazione del progetto esecutivo.

1.4 La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

1.5 La normativa citata prevede inoltre l’incentivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione qualora essi siano redatti da personale dipendente dell’Amministrazione.

1.6 Il presente regolamento disciplina la gestione dell’incentivo sia per la realizzazione di lavori pubblici che per la redazione degli atti di pianificazione, in coerenza con quanto previsto, in materia, dalla vigente disciplina contrattuale.

1.7 Il presente regolamento disciplina anche la gestione dell’incentivo, previsto dall’articolo 18 della Legge n. 109 del 11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella percentuale del 2%, dell’importo posto a base d’asta d’appalto o di un lavoro, qualora, ai sensi dell’art. 17 comma 1 c) della L. 109/94, le varie attività connesse all’esecuzione di un’opera pubblica, prevista da altro ente aggiudicatore o realizzatore, siano svolte dal personale dipendente della Provincia.

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PROGETTI SOGGETTI ALL’INCENTIVO

2.1 Le tipologie di lavori pubblici soggette all’incentivo previsto dall’art. 18 della Legge 109/’94 e successive modifiche e integrazioni, da un punto di vista funzionale, si possono così articolare:

- LAVORI NUOVI: riguardano la realizzazione di nuove opere o l’ammodernamento di infrastrutture esistenti che comporti un importante miglioramento delle caratteristiche funzionali dell’opera stessa (ristrutturazioni);

- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA;

Lavori su infrastrutture esistenti che, senza modificare in modo sostanziale le caratteristiche funzionali dell’opera, ne migliorano o ripristinano i contenuti tecnico prestazionali, adeguandoli a determinati parametri di riferimento.

2.2 Sono soggetti ad incentivo i progetti dei “LAVORI NUOVI” e dei

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA” (vedi determinazione Autorità dei L.L. n° 7/2000 del 17.02.2000), che siano effettivamente appaltati. La manutenzione ordinaria è soggetta a incentivo solo se richiede la predisposizione di elaborati progettuali, seppur semplificati.

2.3 Sono soggette ad incentivo le progettazioni delle perizie di variante e suppletive, relativamente all’importo dei lavori oggetto di riprogettazione.

in conformità alla Determinazione n. 43/2000 del 25.09.2000 dell’Autorità dei L.L.P.P).

2.4 Per la redazione dei progetti esecutivi e per la Direzione Lavori, la struttura competente, previa approvazione da parte dell’Amministrazione Provinciale, potrà avvalersi di prestazioni da parte di ditte o professionisti esterni, quali ad esempio:

- indagini geologiche;

- indagini geotecniche;

- rilievi topogrofici ed architettonici;

- tracciamento poligonali;

- predisposizione elaborati grafici vari;

- tobulati, computi, relazioni;

- studi e valutazioni ambientali;

- studi sul traffico;

- predisposizione documenti contabili;

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SQUADRA ADDETTA ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA

3.1 Il personale della Provincia di Piacenza interessato dall’incentivo, come previsto dalla normativa, è quello indicato al precedente punto 1.3 del presente regolamento e precisamente:

• Il responsabile unico del procedimento, con le funzioni previste dalla vigente normativa;

• Il progettista;

• Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

• Il direttore dei lavori;

• Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

• Il collaudatore;

Ed i loro eventuali collaboratori ai quali vengono attribuiti compiti inerenti le attività di competenza delle figure sopraelencate.

Si intendono quali collaboratori le figure professionali che sono concretamente coinvolte nell’esecuzione degli specifici compiti in capo ai soggetti di cui sopra, per attività di supporto delle quali si assumono la diretta responsabilità, come di seguito esemplificato:

• collaboratori del responsabile unico del procedimento: chi effettua gli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro, le comunicazioni obbligatorie all’Osservatorio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l’approvazione del progetto e per l’espletamento delle procedure d’aggiudicazione; nel caso di direzione dei lavori svolta da personale esterno una quota parte dell’incentivo sarà da attribuire alla figura tecnica che mantiene i rapporti fra direzione dei lavori e amministrazione (controllo della contabilità, predisposizione di atti per la regolamentazione del traffico, liquidazioni, contatti con i gestori dei sottoservizi, ecc.);

• collaboratori del progettista: disegnatore, topografo, geologo con assunzione della responsabilità dell’esattezza dei dati rilevati e prodotti. Nel caso di progetti comprendenti strutture in cemento armato e delle vie di comunicazione di competenza esclusiva di ingegneri e/o di architetti, dovrà essere previsto nel gruppo di progettazione e di direzione lavori una figura dotata delle necessarie qualifiche professionali, alla quale spetterà la quota di incentivo corrispondente all’importo delle strutture calcolate;

• collaboratori del direttore dei lavori: direttore operativo e ispettore di cantiere nominati con specifico ordine di servizio del responsabile del servizio, d’intesa con il direttore dei lavori che rimane comunque il responsabile principale di tutte le attività, ai sensi degli artt. n.

125 e 126 del D.P.R. n° 554/99.

Nel caso in cui i progetti siano interdisciplinari, è possibile che ad una

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medesima progettazione partecipino più progettisti e direttori dei lavori, ciascuno responsabile per la propria disciplina e a ciascuno dei quali spetta la quota di incentivi proporzionale all’importo delle opere di propria competenza.

3.2 L’Amministrazione provvederà a stipulare, a favore dei tecnici dipendenti di volta in volta incaricati, apposite polizze assicurative a copertura dei rischi legati alla responsabilità del procedimento, alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo, salvo le ipotesi di responsabilità derivanti di dolo e colpa grave.

3.4 Per le attività di cui al punto 1.7 del presente regolamento, svolte dal personale della Provincia, a seguito di intese con altro ente aggiudicatore o realizzatore dell’opera, si individuano, di volta in volta, le persone coinvolte nella “squadra” di cui al precedente punto 3.1. Come stabilito dall’art. 18 della Legge 109/1994, il fondo incentivante verrà ripartito fra i componenti la “squadra” tenendo conto, in modo particolare, delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte e come stabilito dal presente regolamento.

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ALIQUOTA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL’INCENTIVO

4.1 Viene stabilito di fissare le aliquote di riferimento per il calcolo dell’incentivo in una fascia compresa fra 1,50% e 2.0%, in relazione alla tipologia dell’opera (complessità del lavoro) ed all’entità dell’importo a base d’appalto.

4.2 Nel caso in cui ci si trovi in presenza di progetti multidisciplinari, si procederà al calcolo degli importi delle opere appartenenti alle singole categorie (successivamente specificate), sulla base dei quali si determineranno le aliquote per il calcolo dell’incentivo.

Le categorie, considerando anche quanto stabilito dall’Autorità dei Lavori Pubblici con Determinazione n. 7/2000 del 17/2/2000 e con Determinazione n. 43/2000 del 25.9.2000 che ha specificato che l’incentivo va attribuito anche per di lavori di manutenzione ordinaria nel caso in cui ciò comporti attività di progettazione, anche se semplificata, sono le seguenti:

1. Straordinaria e ordinaria manutenzione di infrastrutture e altri lavori di straordinaria amministrazione non previsti nei punti successivi;

2. Straordinaria e ordinaria manutenzione di edifici e impianti tecnologici;

3. Straordinaria e ordinaria manutenzione di infrastrutture ed edifici con componenti soggetti alla legge 1086/1971 (norme sulle strutture in c.c.a. od acciaio) e/o vincolo idrogeologico (Legge 30.12.1923 n.3267, RD.

16.05.1926 n.1126, LR. 07.12.1978 n.47, ecc.) e/o vincoli ambientali e/o architettonici (Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999, sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico, Legge 1947/1939, sulla protezione delle bellezze naturali, Legge 431/1985 sulla tutela di zone di particolare interesse ambientale);

4. Realizzazione, riqualificazione e/o ristrutturazione di infrastrutture e di altre strutture non previste nel punto successivo;

5. Realizzazione di nuove infrastrutture, con componenti soggetti alla legge 1086/1971 (norme sulle strutture in c.a. od acciaio) e/o vincolo idrogeologico (Legge 30.12.1923 n.3267, R.D. 16.05.1926 n.1126, L.R.

07.12.1978 n.47, ecc.) e/o vincoli ambientali e/o architettonici (Decreto Legislativo n. 41 del 22.01.2004, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, Legge 1947/1939, sulla protezione delle bellezze naturali, Legge 431/1985 sulla tutela di zone di particolare interesse ambientale);

realizzazione di nuovi edifici e impianti tecnologici o adeguamenti

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normativi degli impianti tecnologici.

La manutenzione ordinaria è soggetta ad incentivo se comporta l’esecuzione di elaborati progettuali, anche se semplificati.

4.3 Tramite la tabella di seguito riportata, per interpolazione lineare, si determina l’aliquota di riferimento per il calcolo dell’incentivo, in relazione alla categoria ed all’importo a base d’asta dei lavori:

Importo

Categoria i ≤ 500 500< i

≤ 2000

2000< i

≤ 3000 i > 3000

1 1.65 1.60 1.55 1.50

2 1.75 1.70 1.65 1.60

3 1.85 1.80 1.75 1.70

4 1,95 1,90 1.85 1.80

5 2.00 2.00 1,95 1,90

dove i = importo dei lavori a base d’asta espresso in migliaia di €

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SUDDIVISIONE DELLA QUOTA SPETTANTE ALLA SQUADRA

5.1 Una volta definito l’ammontare dell’incentivo per la progettazione spettante alla “squadra”, esso sarà suddiviso tra le varie figure professionali e rispettivi collaboratori che la costituiscono, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

1 Responsabile unico del procedimento 12%

2 Incaricati redazione del progetto (di cui il 2% per la redazione delle relazioni geologica e geotecnica.)

(4%÷15%)38%

3 Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione (L.494/1996) 5%

4 Direttore dei lavori (di cui il 5% al direttore

operativo e il 3% all’ispettore di cantiere) 27%

(3%÷8%) 5 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

(L.494/1996) 9%

6 Incaricati del collaudo tecnico amministrativo 3%

7 Collaboratori del responsabile unico (come

descritto nel punto 3.1) 6%

SOMMANO 100%

Tra parentesi sono indicati i limiti di oscillazione consigliati, per compensare i collaboratori. Il Dirigente del Servizio competente, stabilisce il gruppo di progettazione in accordo con il Responsabile del procedimento e nel documento preliminare alla progettazione si stabiliscono le quote spettanti ai collaboratori e ai vari componenti il gruppo di progettazione, secondo le competenze e i compiti affidati a ciascuno.

5.2 L’ammontare degli incentivi relativi alle singole funzioni (escluse quelle di cui ai punti 4, 5 e 6 del precedente paragrafo) verrà decurtato di una percentuale pari al 5% calcolata sul valore originario dell’incentivo stesso per ogni mese di ritardo rispetto alla data di aggiudicazione prevista dal cronoprogramma, escludendo gli eventuali maggiori tempi connessi al reperimento dei mezzi finanziari relativi alle opere.

5.3 Qualora, in conformità al comma 3 dell’art. 28 della Legge n° 109/94 successive modifiche e integrazioni, il Dirigente del Servizio stabilisca di sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione, la quota di incentivo spettante a! collaudatore spetterà al Direttore dei Lavori che redige il Certificato di Regolare Esecuzione.

5.4 I dirigenti di servizio, considerato che il compito preminente ad essi assegnato concerne la direzione, il coordinamento e il controllo complessivi dell’attività e della funzionalità della struttura, non assumono, di norma, l’incarico di Responsabile unico del procedimento, salvi specificI

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e motivati casi, dei quali danno preventiva informazione al Direttore Generale.

5.5 Le quote spettanti ai collaboratori saranno determinate, sentito il responsabile di struttura, dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori e/o dal progettista, a seconda delle attività richieste, nel momento in cui vengono stabiliti i gruppi di lavoro ed erogate, a consuntivo, sulla base delle prestazioni effettivamente garantite.

5.6 Per gli interventi aggiudicati definitivamente tra l’1.1.2004 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 29, della L. 350/2003) e la data di approvazione del presente regolamento, per i quali vi è la necessaria disponibilità nei singoli quadri economici, con specifico riferimento alle quote accantonate per incentivi, i compensi di cui trattasi sono ricalcolati in ragione della percentuale di apporto già prevista per ciascuna figura professionale dal punto 5.1 del precedente regolamento, adottato con atto G. P. n. 304/2003, ma prendendo a base di calcolo il valore dell’incentivo derivante dall’applicazione delle nuove aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 4.3 del presente regolamento.

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PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFIDATE A PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE

6.1 Presupposto per la partecipazione alla ripartizione dell’incentivo è l’effettivo svolgimento di una delle prestazioni indicate al comma 1 dell’articolo 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come prevede il comma 4° dell’art. 13 della Legge 17.5.1999 n° 144, che conferma l’espressa previsione di riduzione della somma da ripartire, in misura pari alle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a professionisti esterni.

6.2 Come previsto dalla normativa vigente, alcune prestazioni possono essere affidate a professionisti esterni e possono coincidere con l’intera attività di progettista, di direttore dei lavori, ecc., oppure con parti di ciascuna attività considerata.

In tal caso, per la eventuale parte di attività svolta dai tecnici all’interno dell’Ente (progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo) verrà riconosciuta la quota spettante determinata in base a quanto stabilito al precedente punto 5.1, considerando come aliquota unica di riferimento il 2% dell’ importo a base d’appalto. In particolare, nel caso di progettazione interna parziale, la quota relativa agli incaricati della redazione del progetto, pari complessivamente al 38% del 2% dell’importo a base d’appalto, verrà così ripartita:

• Progettazione preliminare 25% (pari al 9,50% del 2%

dell’importo a base d’appalto = 0,19% di “A”)

• Progettazione definitiva 50% (pari al 19% del 2%

dell’importo a base d’appalto = 0,38% di “A”))

• Progettazione esecutiva 25% (pari al 9,50% del 2% dell’importo a base d’appalto = 0,19% di “A”)

6.3 Per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla progettazione (redazione del documento preliminare alla progettazione di cui all’art. 8 c.1 e art. 15 del D.P.R. n. 554/1999) e per lo svolgimento delle previste attività di verifica, dall’interno, delle fasi di della progettazione, di gestione dei rapporti con i progettisti e/o con i direttori lavori, nonché per la validazione (ex. Artt. 47 e 48 del DPR 554/99) e il collaudo tecnico – amministrativo (ex artt. 187 e 188 del DPR 554/99) svolte da personale interno, è riconosciuta, una percentuale pari a 1,00%(*) dell’importo a base d’appalto, che verrà suddivisa secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

1. Responsabile unico del procedimento 0,30% di “A”

2. Tecnici partecipanti alla verifica/validazione

(di cui il 5%all’eventuale attività di verifica) 0,22% di “A”

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3. Tecnico collaboratore del R.U.P. in fase di esecuzione 0,08% di “A”

4. Altri collaboratori del R.U.P. 0,10% di “A”

5. Tecnico incaricato del collaudo tecnico –

amministrativo in corso d’opera 0,30% di “A”

______________

TOTALE 1,00% di “A”

In ogni caso gli importi complessivi dell’incentivo non potranno superare il 2%

dell’importo a base d’appalto ( totale “A”).

*

La quota da impegnare, nel caso di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori affidate completamente all’esterno, è pari all’1,00% dell’importo a base d’appalto (totale “A” del quadro economico) da ripartirsi secondo quanto previsto dalla tabella di cui al presente punto.

6.4 Anche per i casi disciplinati dal presente capo, vale quanto stabilito dal precedente punto 5.4, in materia di incarichi di Responsabile unico del procedimento.

6.5 Per gli interventi disciplinati da questo capo, aggiudicati definitivamente tra l’1.1.2004 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 29, della L. 350/2003) e la data di approvazione del presente regolamento, per i quali vi è la necessaria disponibilità nei singoli quadri economici, con specifico riferimento alle quote accantonate per incentivi, i compensi di cui trattasi sono ricalcolati:

- per la progettazione interna parziale, sulla base delle aliquote stabilite dal presente regolamento, al precedente punto 6.2;

- per le prestazioni di cui al precedente punto 6.3, in ragione della percentuale di apporto già prevista per ciascuna figura professionale dal punto 6.2 del precedente regolamento, adottato con atto G. P. n.

304/2003, ma prendendo a base di calcolo il valore dell’incentivo derivante dall’applicazione della nuova aliquota fissata nel predetto punto 6.3 del presente regolamento (1% dell’importo a base d’appalto, invece che 0,75%).

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MODALITÀ E TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO

7.1 La liquidazione degli importi relativi all’incentivo sarà a carico del Dirigente del Servizio competente.

7.2 La liquidazione degli importi dovuti a:

• Incaricati della progettazione (anche parziale);

• Incaricati della redazione del piano della sicurezza;

• Rispettivi collaboratori;

e la liquidazione del 50 % dell’importo dovuto al responsabile unico del procedimento e ai suoi collaboratori, sarà effettuata entro il mese successivo a quello nel corso del quale i lavori relativi al progetto sono stati appaltati.

7.3 La liquidazione delle competenze dovute agli incaricati della Direzione dei lavori, del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo e la liquidazione del 50% dell’importo dovuto al responsabile unico e ai suoi collaboratori avverrà entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico- amministrativo.

7.4 Nel caso che la ditta appaltatrice non porti a compimento i lavori, agli incaricati della Direzione dei lavori e del collaudo saranno corrisposte le rispettive quote in proporzione ai lavori effettivamente svolti dall’appaltatore, come risulterà dal l’apposito “stato di consistenza”.

7.5 La liquidazione delle competenze dovute per gli atti di pianificazione di cui al successivo capo 8 avverrà entro 30 giorni dalla data di sottoposizione all’organo competente dello strumento redatto.

7.6 I pagamenti saranno di norma effettuati entro il secondo mese dalla data di liquidazione, anche per gli interventi finanziati da altri soggetti, ancorché non fosse ancora materialmente avvenuto il trasferimento dei relativi fondi alla Provincia.

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ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE

8.1 L’attività di pianificazione per lo svolgimento dello quale spettano gli incentivi di cui al presente regolamento è quella a valenza territoriale prevista da specifiche disposizioni di legge o da normative contenute in piani previsti dalla legge.

8.2 Il piano è costituito di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva , con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva. Qualora il piano non contenga una specifica elaborazione normativa/prescrittiva, il responsabile del procedimento deve attestare, giustificandone il motivo, che il piano medesimo è adeguatamente sviluppato.

8.3 L’importo dell’incentivo relativo agli atti di pianificazione è determinato in misura pari al 30% del costo del piano, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente. Quest’ultimo è determinato dal coordinatore di area (o dal Direttore Generale qualora il coordinatore di area sia coinvolto nella redazione del piano), su proposta del responsabile dell’elaborazione del piano, in misura pari al costo per l’affidamento all’esterno della realizzazione del piano medesimo, in base alle tariffe professionali.

8.4 Le prestazioni da espletare e quindi beneficianti dell’incentivo secondo la relativa parametrazione sono:

1) Responsabile del piano 20%

2) Gruppo di progetto e collaboratori 80%

8.5 Il Responsabile del piano individua i partecipanti al gruppo di progetto e collaboratori. La quota complessiva del gruppo di progetto e dei collaboratori sarà ripartita in quote singole, da assegnare ai vari componenti, a cura del Responsabile del piano in relazione ai rispettivi livelli di partecipazione e responsabilità.

8.6 L’incentivo relativo all’atto di pianificazione matura contestualmente alla trasmissione dell’atto medesimo all’attenzione dell’organo competente al l’approvazione.

8.7 L’ammontare dell’incentivo verrà decurtato di una percentuale pari al 5%, calcolata sul valore originario dell’incentivo stesso, per ogni mese di ritardo rispetto al termine del cronoprogramma, con riferimento alla trasmissione per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’atto di approvazione.

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2. NORME FINALI

9. 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali in materia, al tempo vigenti, nonché al quadro regolamentare dell’Ente, cui i responsabili di struttura si conformano per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

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