• Non ci sono risultati.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA 1^ ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DOCUMENTI NECESSARI PER LA 1^ ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI Via Roma, 102 - Scala D - 2° Piano - 47921 - RIMINI (RN)

Tel.- Fax: 0541-52231

E.mail: ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it PEC : ordinefarmacistirn@pec.fofi.it

DOCUMENTI NECESSARI PER LA 1^ ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE

1) Attestazione versamento tasse cc.gg. di € 168,00 sul c/c postale 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (in caso di bollettino precompilato indicare come codice tariffa

“8617”, in base a quanto esplicato sul retro del bollettino; come “tipo di versamento” barrare

“rilascio”).

2) Copia Tesserino Codice Fiscale e copia documento di riconoscimento

3) 3 fotografie formato tessera (una foto verrà apposta sul tesserino che Vi sarà consegnato) 4) 1 marca da bollo da € 16,00

5) Copia del bonifico bancario attestante la quota annuale di iscrizione all’Albo, per l’anno 2021 di € 110,00: di seguito gli estremi bancari: CODICI IBAN: IT51 C057 9224 201CC097 0010153 c/c intestato all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini - presso la Banca

Popolare Valconca, Filiale di Rimini, P.zza Malatesta, 18 - Causale: quota di iscrizione albo anno 2021 del Dr./D.ssa______________

Presentarsi in segreteria con la stampa dei seguenti documenti: domanda iscrizione albo, informativa sulla privacy, il modulo di adesione alla PEC, il Giuramento del Farmacista, copia del documento di riconoscimento e copia codice fiscale.

All’atto della sottoscrizione e presentazione della domanda versare € 2,50 per i diritti di segreteria.

Nella domanda di autocertificazione si dovrà, tra le altre cose, dichiarare di aver letto il Codice Deontologico e relativo commentario.

TESSERINO D'ISCRIZIONE Il tesserino rilasciato dall’Ordine non ha natura di documento di identità personale, ma comprova l'iscrizione all'Albo professionale e viene rilasciato esclusivamente e personalmente all'interessato. All'atto della cancellazione o del trasferimento, il tesserino è ritirato dall'Ordine.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): l’Ordine dei Farmacisti di Rimini provvede alla attivazione GRATUITA delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) che è obbligatoria per ogni iscritto, come sancito dall'art.16 c.7 della L. 2/2009 indipendentemente dall’attività svolta. All’atto della cancellazione la casella PEC sarà disattivata.

* * *

PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI: è necessario il passaporto e il permesso di soggiorno in cui è specificato che lo stesso è rilasciato per lo svolgimento di lavoro autonomo o di attività professionale. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine può deliberare l’iscrizione solo dopo la ricezione del NULLA OSTA del Ministero della Salute. L’iscrizione è efficace per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e quindi, al momento del rinnovo del permesso, gli interessati devono comunicare all’Ordine il rinnovo del premesso di soggiorno, pena la cancellazione dall’Albo.

N.B.: Il richiedente deve avere la residenza nella provincia presso il cui Ordine intende iscriversi oppure dovrà dichiarare di esercitare la Professione nella circoscrizione dell’Ordine, nel caso in cui abbia la residenza fuori provincia. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell’Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intende esercitarla, potrà comunque ottenere l’iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato all’Ordine entro il termine di un anno dall’iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall’Albo.

(2)

ELENCO DISOCCUPATI

Per l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei disoccupati, che viene aggiornato dall’Ordine e trasmesso alle farmacie, ditte farmaceutiche, parafarmacie, ecc., è necessario trasmettere all’Ordine un curriculum formativo e professionale, ed il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679. I farmacisti sono poi pregati di comunicare all’Ordine ogni variazione della propria disponibilità lavorativa (es.: volontà di essere cancellati dall’elenco, disponibilità solo per assunzioni a tempo indeterminato e part-time). Si precisa che la permanenza nell'elenco in oggetto dovrà essere riconfermata, anche telefonicamente, ogni tre mesi per evitare la cancellazione automatica.

FARMA LAVORO

Nella home page del sito dell’Ordine www.ordinefarmacistirimini.it è disponibile la piattaforma FARMA LAVORO, per consentirvi di iniziare a utilizzarla e scoprirne tutte le potenzialità. Unire la domanda all’offerta, favorendo, da un lato, le possibilità d’impiego dei giovani laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dall’altro, aiutando le aziende e le farmacie a rivolgersi a un target preciso e selezionato per individuare professionisti da assumere. È questo l’obiettivo di Farma Lavoro, la nuova piattaforma online dedicata allo sviluppo professionale e al sostegno dell’occupazione nel mondo farmaceutico. L’iniziativa, che porta la firma della FOFI, è realizzata dalla Fondazione Cannavò e vanta il patrocinio del Ministero del Lavoro e di importanti associazioni del settore, ovvero Federfarma, Farmindustria, Assogenerici, Fenagifar, Sifo e Società Italiana Farmacisti Preparatori.

Oltre alle offerte di impiego, sono riportate anche informazioni in merito a bandi e concorsi, a tipologie contrattuali e alla Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

NOTIZIE ENPAF

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI 2021

Contributo Prev. base Assist. Maternita' TOTALE

Intero 4.541,00 20,00 9,00 4.570,00

Doppio 9.082,00 20,00 9,00 9.111,00

Triplo 13.623,00 20,00 9,00 13.652,00

Rid. del 33,33% 3.027,00 20,00 9,00 3.056,00

Rid. del 50% 2.271,00 20,00 9,00 2.300,00

Rid. dell'85% 681,00 20,00 9,00 710,00

Solidar. 3% (dipendenti) 136,00 20,00 9,00 165,00

Solidar. 1% (disoccupati) 45,00 20,00 9,00 74,00

Tassa iscrizione 52,00 (non dovuta dai neoiscritti che nel primo anno di iscrizione usufruiscono del contributo di solidarietà)

A norma dell’art. 21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all’Albo è obbligatoria l’iscrizione all’ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti – www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi. L’età pensionabile, per i diritti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2019 passa a 68 anni e 9 mesi. Il successivo adeguamento è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Occorrono 30 anni di iscrizione all’Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista.

Solo il lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario iscritto al Centro per l’Impiego e il pensionato ENPAF non esercitante la professione

(3)

del farmacista possono chiedere la riduzione dell’85%; gli iscritti all’Albo che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o i pensionati presso Ente diverso da ENPAF hanno la riduzione del 50%

Solo al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata con iscrizione al Centro Impiego ) che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un “contributo di solidarietà”.

Mentre la contribuzione ridotta è valida ai fini pensionistici, la contribuzione di solidarietà è a fondo perduto, non matura pensione e non è fiscalmente deducibile, mentre lo sono le quote di assistenza e maternità. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di iscrizione.

I nuovi iscritti del 2020 possono presentare la domanda di riduzione entro il 30/09 dell’anno successivo a quello di prima iscrizione nei casi in cui il farmacista sia dipendente che esercita attività professionale (quindi iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) o sia in disoccupazione involontaria: tale riduzione può essere del 33,33%, del 50% e del 85% con scelta assolutamente discrezionale, maturando così una pensione proporzionata all’importo pagato. Il farmacista che si trova nella situazione di dipendente o di disoccupato, in alternativa al fondo pensionistico, può scegliere di versare un contributo di solidarietà.

La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può essere mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la disoccupazione diventa “volontaria” e la quota ENPAF passa al 50%.

Si precisa che il Tirocinio Formativo e di Orientamento (stage) non è considerato attività lavorativa, pertanto, per poter richiedere la riduzione del contributo previdenziale o il contributo di solidarietà, è indispensabile iscriversi al Centro Impiego, al fine di poter versare il contributo prescelto in qualità di disoccupato.

I bollettini per la riscossione dei contributi vengono recapitati entro il primo trimestre dell’anno successivo all’iscrizione. Il farmacista nuovo iscritto che non abbia ancora richiesto la riduzione, perché ha ancora tempo per farlo, riceverà i bollettini con due anni di contribuzione previdenziale a quota intera. Se nel diritto può ancora chiedere la riduzione nei termini indicati ed ottenere l’invio di bollettini con gli importi contributivi ridotti, ignorando così i bollettini che ha ricevuto in precedenza.

Successivamente le scadenze si regoleranno con la singola quota di competenza dell’anno.

La richiesta della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà va redatta su apposito modulo scaricabile da internet (www.enpaf.it) o ritirabile presso la segreteria dell’Ordine ed è da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da parte dell’iscritto direttamente all’ENPAF entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. Pertanto un neo-iscritto nell’anno 2021 avrà tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2022.

Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell’ENPAF a febbraio dell’anno seguente (nel nostro caso febbraio 2022), comprensiva della quota relativa al I^ anno di iscrizione e della quota per l’anno in corso, questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l’anno di iscrizione (fine 2021.

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l’anno di prima iscrizione e i due successivi).

Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempi determinati, l’iscritto al termine del rapporto deve inviare comunicazione all’ENPAF per evitare che l’aliquota contributiva venga portata a quota intera. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

Ricordarsi di inviare entro la data stabilita la domanda di riduzione del contributo con la documentazione che certifica o la disoccupazione oppure il

rapporto di lavoro dipendente (per la

modulistica rivolgersi all’Ordine). Per ulteriori informazioni o modulistica potete collegarVi al

sito dell’ENPAF: www.enpaf.it

(4)

NON hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF:

- i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n.362/1991, i collaboratori d’impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;

- i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori d’impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;

- attività svolta in regime co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)

A partire dal 1° gennaio 2002, il programma dell’ECM è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o libero professionisti). L'obbligatorietà della formazione continua in medicina e dell'aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari, infatti, è sancita dal combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli Accordi Stato-Regioni in materia. Il Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l'imprescindibile funzione di adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all'evoluzione della normativa professionale (art.11).

Il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e di iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Eventuali crediti acquisiti nel primo anno di iscrizione all’Albo non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo.

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla

certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it. L’anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale.

Si evidenzia che molti crediti ECM relativi a partecipazioni a corsi ECM sono visibili in banca dati dopo molto tempo dall'ottenimento dell’attestato. Il Provider del corso ha tempo 90 giorni per comunicare al CO.Ge.APS l’elenco dei sanitari che hanno ottenuto i crediti. Il CO.Ge.APS impiega qualche mese per caricare sul sito tali dati.

Evidenziamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. ha attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio, sul sistema ECM e sulla relativa normativa, sia per la compilazione del Dossier Formativo. Il numero da comporre è 06/36000893. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, ecm@cogeaps.it , per offrire un supporto ulteriore. Le informazioni relative alla normativa ECM sono reperibili sul sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S.

(http://www.cogeaps.it).

CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2017 – 2019

La CNFC ha stabilito che i crediti da acquisire nel periodo 2017-2019 sono 150 nel triennio (al lordo di eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o l'adesione ad un Dossier formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista). Non è previsto un numero minimo di crediti da dover acquisire annualmente, pertanto, è possibile completare l’intero debito formativo anche in un singolo anno, tuttavia, ogni singolo corso ECM può consentire al massimo l’attribuzione di 50 crediti formativi.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 10 giugno 2020 ha assunto alcune importanti decisioni in materia di Ecm. In particolare, la Commissione ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019.

CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2020-2022: 150 crediti

Riduzione del debito formativo di tutti i farmacisti per il periodo emergenziale COVID-19 : saranno considerati già acquisti 50 crediti ECM, pari ad 1/3 del debito formativo triennale. L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, è pari a 100 crediti formativi.

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.

È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

(5)

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:

Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono ruperare il 60% del debito formativo individuale triennale.

Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo..

Lettura di riviste scientifiche, lettura del giornale FOFI “Il farmacista on line” (1 credito al mese)

Partecipazione eventi, assemblee, organizzati dall’Ordine dei Farmacisti di Rimini

Tutoraggio pre-laurea (viene assegnato 1 credito ogni 15 ore di tutoraggio svolto: 900 ore di tirocinio equivalgono a 60 crediti)

(firma dell’interessato per presa visione della nota informativa)

Data: _____________________________________________________________

Riferimenti

Documenti correlati

15 del Regolamento europeo (Diritti di accesso dell’interessato), rivolgendosi al Titolare come sopra individuato. La informiamo inoltre che Lei ha diritto di proporre

13 e modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di

C/C postale n° 8003 intestato a: Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative - Iscrizione Albo Professionale – Causale: Rilascio

15-21 GDPR: diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dai Titolari la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, di ottenerne

2 del 28 gennaio 2009: ("I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di

quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali

Corso di Formazione sulla tematica: “Diritti della Persona e Strumenti di Tutela del Danno alla Persona nel Diritto Comunitario Europeo: un Approccio