In convenzione con
L’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale
Docente: Prof. Massimo Montanari
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La verifica del passivo nella legge delega per la c.d. riforma organica del 2006
Art. 1, comma 6, lett. a), n. 9: «modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della
procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare
nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo
nominativo»
La verifica del passivo nella legge delega sfociata nella redazione del Codice della crisi
Art. 7, comma 8: «Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9»
SEGUE
• Art. 7, co. 8, lett. e), l. n.
155/2017: «attrarre nella sede concorsuale
l'accertamento di ogni credito opposto in
compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»
• Art. 160, co. 1, Bozza Rordorf: «I creditori possono opporre in compensazionedei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale, soltanto dopo che sono stati ammessi al
passivo »
• Art. 155, co. 1, CCII: «I creditori possono
opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla
liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale»
L’AVVISO AI CREDITORI E AGLI ALTRI INTERESSATI: CONTENUTI
• Art. 92 l. fall., 1°co., seconda parte:
• «1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
• 2) la data fissata per l'esame dello stato
passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
• 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con
l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
• 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata»
• Art. 200 CCII, 1° co., seconda parte:
• «a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell’articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore;
• b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le
domande;
• c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e)
;
• d) che possono chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’art. 232, co. 4;
• e) il domicilio digitale assegnato alla procedura»
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL TERZO DATORE D’IPOTECA E REALIZZAZIONE DELLE RAGIONI DEL CREDITORE IPOTECARIO
Caio creditore Tizio debitore
Ipoteca X Sempronio
Fallimento/Liquidazione giudiziale
Il bene oggetto di ipoteca va senz’altro liquidato in seno alla procedura
Qual è lo strumento concesso a Caio per concorrere sul ricavato del
bene ipotecato a suo favore ?
SEGUE
• Per molto tempo la Cassazione ha escluso che quello strumento
potesse essere l’istanza di ammissione al passivo
• La verifica del passivo è riservata ai soli creditori della parte assoggettata alla procedura
• Occorrerebbe comunque instaurare il contraddittorio con il debitore
diretto
• Intervento nella fase di riparto
• Cass., 30 gennaio 2019, n. 2657: «I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma… del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, co.
2, l.fall., del procedimento di verificazione dello stato passivo, prescrivendo oggi il nuovo art. 92 l.fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche "ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in
possesso del fallito»
L’OPZIONE DEI RIFORMATORI
•Art. 7, co. 8, lett. f), l. n. 155/2017:
«chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia
costituito terzo
datore di ipoteca»
• Art. 201, 1° co., CCII: «Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di
partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato
passivo»
L’APPLICABILITA’ DELLA NORMA A TUTTE LE IPOTESI IN CUI L’ATTIVO DELLA PROCEDURA COMPRENDA BENI IPOTECATI A GARANZIA DI DEBITI ALTRUI
• Fallimento/liquidazione giudiziale del terzo acquirente di bene ipotecato
• Caio creditore Tizio
• Tizio, a garanzia del credito, concede in ipoteca a Caio il proprio bene X
• Tizio aliena il bene ipotecato a Sempronio
• Sempronio è sottoposto a liquidazione giudiziale e il bene X, ipotecato a favore di Caio, entra a far parte dell’attivo della
procedura
• Caio, non-creditore del «fallito»
Sempronio, deve far valere le proprie ragioni in sede di verifica del passivo
• Revocatoria fallimentare dell’atto di acquisto di bene successivamente
ipotecato
• Caio aliena il proprio bene X a Tizio
• Tizio concede il bene X in ipoteca a Sempronio
• Fallimento/liquidazione giudiziale di Caio
• La procedura addiviene alla revoca della vendita del bene X a Tizio
• Il bene X è acquisito all’attivo della procedura
• Sempronio, non-creditore del «fallito» Caio, deve far valere le proprie ragioni in sede di verifica del passivo
IL CREDITORE GARANTITO DALL’IPOTECA PER DEBITI ALTRUI FA VALERE SOLTANTO IL DIRITTO DI CONCORRERE SULLE SOMME RICAVATE DALLA LIQUIDAZIONE DEL
BENE OGGETTO DELLA GARANZIA
Non equiparabilità ai creditori istanti per l’ammissione al passivo o beneficiari della stessa
Non subisce il carico delle spese generali di procedura
In caso di incapienza del ricavato del bene oggetto di garanzia, non concorre, sia pure in qualità di chirografo, sul ricavato della liquidazione degli altri beni
Non si può tener conto del suo credito in sede di voto e computo delle maggioranze nel concordato fallimentare
La sua domanda è irrilevante al fine di evitare la chiusura della procedura ai sensi degli artt. 118, n. 1, l.
fall. e 234, lett. a) (così come irrilevante dovrebbe essere la sua insoddisfazione nella successiva ipotesi di cui agli artt. 118, n.2, l. fall., e 234, lett. b), CCII)
SEGUE
Problematica applicabilità del principio di cristallizzazione del passivo e delle varie regole in cui il principio è declinabile
Senz’altro da escludere è la scadenza anticipata del credito
In caso di mutuo ipotecario e regolare adempimento delle rate
da parte del debitore estraneo alla procedura, il creditore potrà
ottenere al più l’ammissione con riserva e annesso
accantonamento della quota spettantegli
La necessità di assicurare la stabilità ai diritti reali immobiliari (art. 7, 8° comma, lett. d), legge delega)
Fallimento di Caio
All’attivo della procedura è inventariato il bene immobile X
Tizio propone, ai sensi dell’art. 103 l. fall., domanda di rivendica dello stesso bene, assumendo di esserne divenuto proprietario per usucapione
La domanda è respinta e l’immobile, in sede di liquidazione dell’attivo, è aggiudicato a Sempronio
Tizio fa valere le sue ragioni contro l’aggiudicatario Sempronio proponendo nei suoi confronti autonoma domanda di rivendica
In virtù del principio di cui all’art. 96, ult. comma, l. fall. - «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso» -, la decisione del giudice fallimentare è inopponibile al giudice ordinario, il quale, dunque, ben potrebbe accertare come avvenuta l’usucapione a favore di Tizio.
Sempronio verrebbe così privato del bene che si era aggiudicato in sede concorsuale e sarebbe pertanto legittimato ad agire per la ripetizione del prezzo versato
SEGUE: L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IMPARTITA DALLA LEGGE DELEGA
• Art. 204, ult. co., CCII: «Il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso».
• Letta a contrariis, la norma sta a significare che le decisioni rese in sede di verifica del passivo hanno efficacia vincolante extraconcorsuale ove relative ai diritti reali o personali vantati dai terzi su beni mobili o immobili compresi nella procedura
• Presumibile eccesso di delega
• Il pericolo di evizione
dell’aggiudicatario non è scongiurato del tutto: non lo è, ad es., nell’ipotesi che l’avente diritto non faccia valere le sue ragioni in sede concorsuale
• Art. 210, 3° co., CCII: «Il decreto che
accoglie la domanda di rivendica di
beni o diritti il cui trasferimento è
soggetto a forme di pubblicità legale
deve essere reso opponibile ai terzi
con le medesime forme »
L’OBBLIGO DI COMPARIZIONE DEL CURATORE ALLA PRIMA UDIENZA DEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE DELLO STATO PASSIVO
• Art. 207, 10° co., CCII: «In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c. Il curatore, anche se non costituito, partecipa
all’udienza di comparizione
fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il
giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete
prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali».
• Espressione di una logica di deflazione del contenzioso
• Il creditore opponente o impugnante, notiziato della mancanza di concrete
prospettive di soddisfacimento, dovrebbe desistere dall’opposizione/impugnazione
• Inadeguatezza del meccanismo. Il creditore che, a mezzo di rinuncia agli atti o
altrimenti, abbandonasse il giudizio in itinere non potrebbe recuperare le spese sostenute
• Egli deve essere notiziato circa le concrete
prospettive di soddisfacimento prima che il
giudizio sia iniziato
SEGUE: L’INTERVENTO DEL DECRETO CORRETTIVO IN PUNTO DI DISCIPLINA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLO STATO PASSIVO
• Art. 205 CCII: «I) Il curatore,
immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di
mancato accoglimento della domanda
•
• II) La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete
prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali ».
• Adempimento da
assolvere con scrupolo e attenzione…
…in quanto potenziale fonte di responsabilità…
…specie ove si tratti di
dar conto della mancanza
di concrete prospettive di
soddisfacimento
SOCCOMBENZA RECIPROCA E IMPUGNAZIONE BILATERALE
Il creditore propone domanda di ammissione al passivo in via privilegiata, domanda nei cui confronti il curatore conclude per il rigetto totale
Il g.d. ammette il credito in chirografo. Situazione di soccombenza reciproca Il creditore propone opposizione al passivo davanti al tribunale per vedersi riconosciuto il diritto di prelazione negato dal giudice delegato.
Il curatore che, a quel punto, voglia radicalmente escludere il credito dallo stato passivo, quale strada deve intraprendere ?
Si è sempre ammesso che, in un caso siffatto, il curatore convenuto nel
giudizio di opposizione al passivo possa contestare, a mezzo di impugnazione dei crediti ammessi esperita in via incidentale a detto giudizio, il capo della
decisione oppugnata che riconosce l’esistenza del credito
LA CONTRARIA OPZIONE DELLA CASSAZIONE
Cass., 30 novembre 2016, n. 24489: «L’opposizione allo stato passivo del
fallimento…, ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio d’appello, per cui il
relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l’impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito
ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all’art. 99 l. fall.,
restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere
proposta l’impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti
dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo».
CRITICHE ALLA POSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE
Soluzione ispirata da un gretto formalismo e affetta da gravi petizioni di principio ma, soprattutto, di dubbia costituzionalità, nella misura in cui mette fuori gioco un istituto funzionale alla ragionevole durata del processo, come
l’impugnazione incidentale tardiva
Creditore ammesso in chirografo, a fronte di domanda d’insinuazione in privilegio
Il curatore, che si era opposto in toto all’ammissione, è comunque disposto a prestare acquiescenza al provvedimento purché lo sia anche l’altra parte
Il creditore propone opposizione in prossimità della scadenza del termine, al fine di ottenere il riconoscimento del privilegio che gli era stato negato.
Escludendo, come vuole la Cassazione, la possibilità di fare impugnazione incidentale – la quale
impugnazione incidentale può anche sopravvenire alla scadenza del termine concesso per la principale (la c.d., appunto, impugnazione incidentale tardiva) - e lasciando spazio alla sola impugnazione
principale, il curatore non avrebbe la possibilità di impugnare a sua volta.
Per non correre questo rischio, egli sarebbe allora costretto a proporre un’impugnazione preventiva a scopo meramente tuzioristico, con buona pace delle esigenze di una rapida definizione del processo
LA RICONOSCIUTA AMMISSIBILITA’ DELLE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE
Art. 206, co. 4, CCII: «Nei casi di cui ai commi 2 e 3
[opposizione e impugnazione dei crediti ammessi ], la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di
accertamento del passivo, può proporre impugnazione
incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui
all’articolo 207, comma 1 [30 gg. dalla comunicazione
dello stato passivo] »
I LIMITI TEMPORALI DI PROPONIBILITA’ DELLE DOMANDE TARDIVE
• Art. 101, 1° co., l. fall.: «Le domande di ammissione al passivo….trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di
particolare complessità della
procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto
mesi»
• Art. 208, 1° co., CCII: «Le domande di ammissione al passivo di un
credito…trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima
dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare
complessità della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara
aperta la liquidazione giudiziale, può
prorogare quest’ultimo termine fino a
dodici mesi »
SEGUE
Competenza esclusiva del tribunale quanto alla proroga del termine
Sentenza di apertura della procedura come atto di esercizio del potere di proroga. Laddove, però, le ragioni di complessità della procedura che giustificano l’attivazione di tale potere si manifestino in momento successivo, è da ritenersi che il tribunale possa intervenire con provvedimento ad hoc, soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese (non si richiedono adempimenti pubblicitari ulteriori, tipo nuova comunicazione ex art. 92, trattandosi di provvedimento che amplia i diritti dei creditori e non li comprime) Natura processuale del termine
Applicabilità della sospensione feriale, compresi i crediti di lavoro, identicamente a quanto comunemente si reputa – e nel CCII è consacrato per tabulas (art. 201, ult. comma) - per la verifica delle domande tempestive.
La sospensione feriale incide sulla data dell’udienza e, dunque, sulle tempistiche del progetto di stato passivo
Ritenerla inapplicabile a determinati crediti implicherebbe la divaricazione di un procedimento intrinsecamente unitario
Questa istanza di unitarietà della verifica vale tanto per le tempestive che per le tardive
L’ITER PROCEDIMENTALE DI VERIFICAZIONE DELLE DOMANDE TARDIVE
• Art. 101, 2° co., l. fall.: «Il
procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’art. 95. Il giudice
delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà
avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 93 a 99»
• Art. 208, 2° co., CCII: «Il
procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i successivi
quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 201 a
207»
MODALITA’ DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER L’ESAME DELLE DOMANDE TARDIVE: LE PRASSI AD OGGI INVALSE
- fissazione di un calendario di udienze, a cadenza quadrimestrale, fino a coprire il termine annuale per le insinuazioni a chiusura del verbale di udienza di esame dello stato passivo tempestivo;
- fissazione di una sola udienza successiva, a chiusura del verbale di udienza di esame dello stato passivo tempestivo, e poi, di seguito, all’esito di ciascuna udienza successiva fino a coprire il termine annuale;
- fissazione dell’udienza solo a seguito di specifica istanza del Curatore che
può anche attendere che si cumulino più domande prima di farne
richiesta (anche se non dovrebbe attendere più di 4 mesi, essendo questo il
termine previsto per la fissazione delle udienze di esame delle tardive).
SEGUE: LA RILEVANZA DEL CODICE AI FINI IN QUESTIONE
• Art. 208, 2° co., secondo periodo, CCII: «Quando vengono
presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i
successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza»
• La norma subordina
espressamente l’attivazione del giudice delegato alla concreta presentazione di domande tardive
• Tanto nel sistema del calendario delle udienze per le tardive fissato a chiusura dell’udienza per l’esame delle tempestive…
• …come nel sistema della fissazione di una singola udienza alla chiusura di quella per le tempestive…
• …l’attivazione del g.d. è svincolata dalla concreta proposizione di domande tardive.
• La nuova normativa avvalora la prassi della fissazione dell’udienza per le tardive a séguito di apposita istanza del curatore.
• In relazione a ciò si giustifica appieno l’obbligo di darne avviso anche ai creditori
tempestivamente insinuatisi, superfluo nell’ottica delle prassi alternative
LE DOMANDE C.D. SUPERTARDIVE
Art. 101, c. 4, l. fall.: «Decorso il termine di cui al primo comma , e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile»
PROFILI GENERALI
Trib. Novara, 5 dicembre 2012: «La locuzione causa non imputabile del ritardo…deve essere interpretata nel senso di causa non riferibile a colpa del creditore e, dunque, non riconducibile ad incuria, negligenza, trascuratezza e malafede, ovvero ricollegabile ad un fatto involontario, dovuto a forza maggiore, caso fortuito o ad errore incolpevole di fatto»
L’onere della prova grava sul creditore istante
SEGUE: IL DUPLICE ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE SUPERTARDIVO
A) La sussistenza o la maturazione di un impedimento oggettivo alla presentazione della domanda d’insinuazione al passivo.
B) Il fatto che l’impedimento si sia protratto per un periodo tale da non consentire il rispetto del termine dei 12/18 mesi ex art. 101, c. 1. (irrilevanza del mancato rispetto del termine dei 30 gg anteriori all’udienza,se non nella prospettiva dell’art. 112).
Determinante, al fine di cui sub B), è il momento in cui l’impedimento sia venuto a cessare.
Deve ritenersi che la condizione di ammissibilità della domanda supertardiva sia soddisfatta solamente quando l’impedimento venga meno in momento successivo alla scadenza del termine in questione ? Si risponde pacificamente di…
NO
Si ritiene che il ritardo sia giustificato anche quando l’impedimento sia venuto meno prima della scadenza di detto termine. Ma quanto tempo prima ?
SEGUE: L’INSEGNAMENTO DELLA SUPREMA CORTE
Cass., 24 novembre 2015, n. 23975: «In tema di domande di ammissione al passivo cd. supertardive, il creditore che riceva in ritardo l’avviso di cui all’art. 92 l. fall. non dispone di un altro anno o di un periodo di tempo determinato per provvedere alla presentazione della domanda, ma esclusivamente del tempo necessario alla valutazione dell’opportunità di proporre l’istanza e, quindi, di presentarla, con la precisazione che non è possibile indicare in astratto quale sia il tempo occorrente a detta valutazione, costituendo questo un apprezzamento che non può effettuarsi se non in concreto in base alle particolarità di ciascun caso, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice»
Cass., 2 dicembre 2020, n. 25790:«Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, è legittimato, ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, a proporre domanda di ammissione cd. "ultratardiva", potendo insinuarsi al passivo non entro il termine predeterminato di un anno, ma in un tempo che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia – in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza»
SEGUE: L’INSEGNAMENTO DELLA SUPREMA CORTE CON RIGUARDO AI CREDITI SORTI IN CORSO DI PROCEDURA
Cass., 10 luglio 2019, n. 18544: «Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost.»
Cass., 2 febbraio 2021, n. 2308:«L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi 1 e 4, l.fall.; in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell'insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato l'opinione secondo cui, costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’art. 101, ult. co. l.fall.; tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. - nel termine di 1 anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare»
SEGUE: LA CANONIZZAZIONE NORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO GIURISPRUDENZIALE
La giurisprudenza è venuta in questo modo a introdurre un requisito di ammissibilità delle domande supertardive ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge: non basta il riscontro di una causa oggettiva che abbia impedito il rispetto del termine di cui all’art. 101, c. 1, ma occorre altresì che, una volta cessata quella causa impeditiva, la domanda sia presentata entro un distinto termine – 12 mesi, 90 gg., determinato volta a volta dal giudice –di cui non è traccia nel testo di legge
MA…
Art. 208, 4° co., 1° periodo, CCII: «Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile
e se trasmette la domanda al
curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha
impedito il deposito tempestivo
»LA RECEZIONE DELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE ANCHE SUL PIANO PROCESSUALE
• Art. 208, 4° co., 2° periodo, CCII: «Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124»
• La prassi recepita in sede normativa è quella per cui il giudice delegato non è tenuto a fissare l’udienzaper l’esame della domanda supertardiva ove questa risulti manifestamente infondata o inammissibile.