I853 - RA CCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE A UDIOVISIVO Provvedimento n. 28548
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 febbraio 2021;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTE le denunce pervenute da Videorights S.r.l., in data 22 dicembre 2017 e successive integrazion i, l ’ ul ti m a del l e quali pervenuta in data 25 gennaio 2021 e da Delta TV Programs S.r.l., i n d ata 2 1 n ovemb re 2 018 e s ucce ssi ve integrazioni, l’ultima delle quali pervenuta in data 8 luglio 2020;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PA RTI a) I denuncianti
1. Videorights S.r.l. (di seguito, Videorights) è una società costituita nel 2016 che, in data 7 novem bre 20 17, h a notificato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) la propria costituzione q ual e enti tà d i gesti on e indipendente (di seguito, EGI) ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che ha recepi to i n Italia la direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diri tti co nnes si e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno (la c. d.
direttiva Barnier). Videorights è attiva principalm ente nella gestione dei diritti d’au tore e dei diritti connessi riconducibili alle categorie degli autori e dei produttori audiovisivi; in particolare, Videorights rappresenta ci rca venti im prese, tra le quali importanti produttori originari italiani ed esteri. Per le opere del settore audiovisivo, Videori gh ts, in base al proprio statuto può gestire, inter alia, i seguenti diritti: per la categoria degli autori, l’equo compenso cinema ex articolo 46 LDA e il compenso copia privata1; per la categoria dei produttori di opere audiovisive e di videogrammi , il com penso copia privata; per la categoria degli artisti, interpreti ed esecutori, il compenso copia privata.
2. In particolare, Videorights intende gestire in nome dei propri rappresentanti il compenso copia privata (di s egu ito, anche CCP) per le opere video e tra le società che hanno affidato a Videorights l’incarico a gestire il CCP figura an che la società Delta TV Programs S.r.l., sulla quale vedi infra2.
Videorights è riconducibile al controllo della stessa persona fisica ch e co ntro l la a n ch e l a s oci età Itsri g ht S. r.l ., organismo di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 35/2017 sopra citato che, in base al l o Statuto, è principalmente attiva nella gestione dei diritti connessi in favore della categoria degli artisti, interpreti ed esecu tori e della categoria dei produttori dei fonogrammi.
3. Delta TV Programs S.r.l. (di seguito, Delta TV) è una società di produ zi one d i opere aud iovi si ve p er l a T V ( in particolare, fiction) - ovvero un avente causa di produttori s trani eri - ch e l am enta i l m ancato ve rsam ento d el com penso di copia privata da parte dell’Associazione Produttori Audiovisivi, precedentem ente denom inata l’Associazione Produttori Televisivi.
Delta TV non è associata all’Associazione Produttori Audiovisivi e ha dato mandato, poi successivam ente re voca to a decorrere dal 1° gennaio 2021, a Videorights per gestire il compenso di copia privata ad essa spettante3.
b) I soggetti denunciati
4. Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa e, ai sensi dell’articolo l della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è sottoposto alla vigilanza congiunta d el Mi n istero dei Be ni e d ell e Attività Culturali e del Turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Mini stero d el l ’Eco nom i a e d el le Finanze.
1 [Cfr. doc. 75, documentazione Videorights pervenuta in data 25 gennaio 2021.]
2 [Cfr. doc. 60, Documentazione pervenuta da Videorights in data 31 ottobre 2019.]
3 [Cfr. doc. 60, Documentazione pervenuta da Videorights in data 31 ottobre 2019. Sulla s uccessiva revoca cfr. doc. 74, I nfor m a z ion i pervenute da Videorights in data 9 dicembre 2020.]
L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. SIAE è un “ organi s m o di ges ti one col l etti va ” ( di seguito, anche OGC), ai sensi della già citata direttiva Barnier; SIAE opera nell’attività di gestione e interm edi azi one dei diritti d’autore, concedendo a tal fine le autorizzazioni per l’utili zzaz ion e del l e op ere p rotette, ri s cuo ten do i com pensi per diritto d’autore e ripartendo i proventi che ne derivano.
Nell’ambito del settore audiovisivo, SIAE tutela i diritti degli autori, fra l’altro, ex articolo 46-bi s L D A, ovvero i l c. d . equo compenso cinema.
SIAE, in base alla normativa vigente descritta nel prosieguo, svolge un ruolo centrale nel p rocess o di g esti one d el com penso copia privata.
In base al rendiconto di gestione SIAE, il compenso copia privata per l’anno 2019 intermediato da SIAE è stato p ari a circa 130 m ilioni di euro4.
5. Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (di seguito, ANICA) è l ’ associ azi one che rappresenta le industrie italiane del cinema e dell’audiovisivo nei rapporti co n l e i sti tuzi on i e n ell e tra ttati ve sindacali ed è deputata a stabilire relazioni con i m aggiori a ttori d el s is tem a p er l a va lo ri zzaz i one d el s ettore cinem atografico e audiovisivo (in primo luogo quello nazionale) in Italia e all’estero.
6. ANICA Servizi S.r.l (di seguito, ANICA Servizi), è una società controllata da ANICA, attraverso la quale quest’ul tim a gestisce anche il CCP relativo alle opere audiovisive per conto dei produttori di opere cinem atograf ich e. I n b ase a l bilancio ANICA Servizi, il fatturato relativo al 2019 è stato pari a circa 5,6 milioni di euro.
7. Associazione Produttori Audiovisivi (di seguito, APA5, precedentemente denominata APT) , è l ’ associ az io ne ch e rappresenta le società di produzione indipendente di fiction, intrattenimento leggero, cartoni animati e documentari nei rapporti con le istituzioni, le emittenti televisive pubbliche e private e nell'ambito delle trattative sindacali.
8. APA Service S.r.l. (di seguito, APA Service, precedentemente denominata APT Service) è una società controllata d a APA, attraverso la quale quest’ultima gestisce anche il CCP relativo alle opere audiovisive p er co n to dei p rodu ttori televisivi di opere audiovisive. In base al bilancio APA Service, il fatturato relativo al 2019 è stato pari a circa 613 .0 00 m ila euro.
9. Univideo è l’associazione di categoria che rappresenta gli editori audiovisivi su media digitali (DVD, Blu -ray, 4K Ultra HD) e on-line (piattaforme di distribuzione digitale).
10. Agenzia per lo Sviluppo dell’Edito ria Audiovisiva S.r.l. (di seguito, anche ASEA), è una società detenuta al 100% da Univideo, attraverso la quale quest’ultima gestisce anche i compensi di co pi a p ri vata. I n b ase al b i lan ci o ASEA, quest’ultima ha sviluppato, per il 2019, un fatturato pari a circa 350.000 mila euro.
II. INQUA DRAMENTO NORMA TIVO
11. Il com penso copia privata è il compenso destinato agli autori, ai produttori e agli artisti, interpreti ed esecutori ( di seguito anche AIE) a fronte delle utilizzazioni delle opere (fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi ) ef fettuate per scopi personali e non professionali/commerciali.
In particolare, tale compenso si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e m emori e i n cam b io d el l a possibilità di effettuare registrazioni, esclusivamente a uso privato, di opere protette dal diritto d’autore.
12. In Italia, il compenso per copia privata è disciplinato dagli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore (di seguito, anche LDA)6.
L’articolo 71–sexies LDA consente la riproduzione di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto e ff ettu ata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, a fronte del compenso copia privata7.
4 [Cfr. SI AE, rendiconto di ges tione Es ercizio 2019, disponibile s ul sito www.siae.it.]
5 [https://www.apaonline.it/news/apa-presenta-il-1-rapporto-sulla-produzione-audiovisiva-nazionale-2/]
6 [La dis ciplina s ulla copia privata è s tata introdotta s in dalla legge del 5 febbraio 1993, n. 93, contente Norme a favore delle i m p r es e fonografiche e compens i per le riproduzioni private s enza s copo di lucro. Successivamente la normativa in materia è s tat a m od i f ic ata dal d.lgs . 9 aprile 2003, n. 68, Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni as petti del diritto d’autore e dei diritti connes si nella s ocietà dell’informazione.]
7 [L’articolo 71-s exies, comma 1, LDA dis pone che: “1. È cons entita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su quals ias i s upporto, effettuata da una pers ona fisica per us o es clusivamente personale, purché s enza s copo di lucro e s enza fini d i r et tam en te o indirettamente commerciali…”.]8 [L’articolo 71-septies, comma 3, LDA dis pone che “I l compenso è dovuto da chi fabbrica o importa n el territorio dello Stato allo s copo di trarne profitto gli apparecchi e i s upporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presen tar e alla Società italiana degli autori ed editori (SI AE), ogni tre mes i, una dichiarazione dalla quale ris ultino le ces s ioni effettuate e i compens i dovuti, che devono es sere contestualmente corrisposti. I n caso di mancata corresponsione del compenso, è res pon s ab il e i n s olido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei s upporti di registrazione”.]
I beneficiari del compenso copia privata, indicati dall’articolo 71-septies, comma 1, LDA, sono gli “autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa”. Le categorie di soggetti appena indicati sono le stesse in capo alle quali l a l e gge riconosce la titolarità dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
I soggetti obbligati al versamento del compenso copia privata sono, ai sensi dell’articolo 71 -septies, comma 3 , L D A, i produttori o gli im portatori di apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogram m i e videogrammi8.
13. Più in dettaglio, i produttori (o gli importatori) di apparecchi devono tra sm ettere a SI AE, ogn i tre m es i, u na dichiarazione dalla quale risultino le “cessioni effettuate e i compensi dovuti” e, contestualmente, devono corrispondere tali com pensi a SIAE; ai sensi dell’articolo 71-septies, comma 3, LDA, pertanto, SIAE raccoglie dai predetti sog getti i l com penso per copia privata sia per il settore audio che per quello video.
L’entità del CCP è attualmente stabilita dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 3 0 giugno 2020, Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi9 .
La normativa sopra richiamata distingue tra il CCP relativo al settore audio, ch e h a a og getto i l com pen so p er l a riproduzione privata ad uso personale di opere attraverso supporti per la riproduzione di fonogrammi, e il CCP settore video, che è quello interessato dal presente procedimento e che ha a oggetto il compenso per la riproduzione p ri vata ad uso personale di opere attraverso supporti per la riproduzione di opere audiovisive.
a) Il settore audio
14. Ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 1, LDA, per il settore audio, SIAE ripartisce il 50% degli importi ricevuti agli autori (e aventi causa) di opere m usicali e il restante 50%, “ anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative”10, ai produttori di fonogrammi; a loro volta, come previsto dal medesim o a rti col o, i produttori versano il 50% del compenso copia privata ricevuto agli AIE interessati.
In altri termini, il compenso copia privata audio è ripartito tra gli autori (50%), i produttori (25%) e gli AIE (25%).
Per i produttori e gli AIE, partecipano nelle diverse fasi del processo di gestione del CCP vari e nti tra i q u al i: AF I – Associazione Fonografici Italiani, organismo di gestione collettiva (OGC) in forma di associazione attiva dal 1993 ; SC F S.r.l., OGC attiva dal 2000; Itsright S.r.l., OGC attiva dal 2010; Nuovo Imaie (OGC in forma di associazione) e RASI – Rete Artisti Spettacolo per l’innovazione (OGC in forma di società cooperativa)11.
Tutte le collecting indicate sono iscritte nell’apposito elenco tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Com un ica zio ni , Elenco degli OGC e delle EGI, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 dell’Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS.
b) Il settore video
15. La disciplina per il settore video è sostanzialmente speculare a quanto sopra riportato per il settore aud io, f atte salve diverse percentuali di ripartizione fra le categorie interessate. In particolare, in base all’articolo 71-octies, comma 3, LDA, SIAE, “anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative”, ripartisce il 30% del com penso agli autori, mentre il restante 70%, in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli AIE12.
16. Anche per il settore video, si rileva che SIAE raccoglie, a monte, dai p ro duttori / im porta tori di devi ce p er l a riproduzione di opere video tutto il CCP dovuto. La stessa, a sua vol ta, ri p arti sce d i rettam ente, a val l e, s ol o i l com penso copia privata dovuto agli aventi diritto che rientrano nelle categorie da essa direttamen te rapp resentate (vale a dire il 30% destinato agli autori) e per le quali tutela anche altre tipologie di diritti (ad esempio, per gli autori , l’equo compenso cinema ex articolo 46 LDA).
Diversamente da quanto rilevato nel settore audio, dove sono attive diverse collecting, la gestione del CCP destinato ai produttori di opere audiovisive (opere cinematografiche, televisive e videogrammi), è interamen te ef fettuata d al le
8 [L’articolo 71-s epties, comma 3, LDA dis pone che “I l compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo s cop o di trarne profitto gli apparecchi e i s upporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società itali ana degli autor i ed editori (SI AE), ogni tre mes i, una dichiarazione dalla quale risultino le ces sioni effettuate e i compens i dovuti, c h e d ev on o es s er e contes tualmente corrisposti. I n cas o di mancata corresponsione del compenso, è res ponsabile in s olido per il pagamento il dis tribu tor e degli apparecchi o dei s upporti di registrazione”.]
9 [I n Gazzetta Ufficiale 5 agos to 2020, n. 195.]
10 [L’articolo 71- octies , commi 1 e 2, LDA, relativi al s ettore audio, cos ì dispongono: “I l compenso di cui all’articol o 7 1 - s ep ti es p er apparecchi e s upporti di regis trazione audio è corris pos to alla Società italiana degli autori ed editori (SI AE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle s pese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi caus a e per il cinquanta p er c en t o ai p r od u t t or i d i fonogrammi, anche tramite le loro as s ociazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro s ei mes i, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai s ensi del comma 1 agli artisti interpreti o es ecutori interessati”.]
11 [Cfr. informazioni pervenute da Videorights in data 7 febbraio 2018 (doc. 5).]
12 [L’articolo 71-octies , comma 3, LDA prevede che: “I l compens o di cui all’articolo 71-s epties per gli apparecchi e i s upporti di regis trazione video è corris posto alla Società italiana degli autori ed editori (SI AE), la quale provvede a ripartirlo al netto d el l e s p es e, anche tramite le loro as s ociazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il res tante s ettanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o es ecut or i . La quota s pettante agli artisti interpreti o es ecutori è des tinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui al l’articolo 7, c om m a 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93”.]
associazioni di categoria ANICA, APA (precedentemente APT) e Univi deo, a nch e i n vi rtù d i ri sal enti acco rdi n el prosieguo descritti.
17. La Figura 1 sintetizza, per il settore video, la ripartizione effettuata da SIAE, dalla quale si evince che, al lo stato, gli unici soggetti attivi nella gestione del CCP destinati ai produttori sono SIAE e le associazioni ANICA, APA (precedentemente APT) e Univideo/ASEA.
Figura 1 Il processo di gestione del CPP video
SIAE versa il CCP Video a
ANICA – Opere cinema 60%
1/3 = AIE
APA (ex APT) – Opere TV
35%
1/3 = ai produttori originari di opere
audiovisive
ANICA/
APT 5%
Nuovo Imaie
Artisti 7607 30% agli autori
70% ai produttori e agli
AIE
1/3= ai produttori di videogrammi
UNIVIDEO 100%
18. Alla luce del d.lgs. n. 35/2017 - che ha introdotto una disciplina organica delle condizioni e dei requisiti in base alle quali le collecting possono operare in Italia nella gestione dei diritti d’autore, dei diritti connessi e dei diritti comunq ue inerenti alle opere d’ingegno e che rappresenta, quindi, uno snodo essenziale nell’apertura di q uesti m erca ti a u na concorrenza effettiva – e considerando che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali era stato chiamato dagl i en ti interessati a intervenire sul processo di ripartizione del compenso copia privata, l’Autorità, in data 2 gennaio 2020 , h a inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la Segnalazione AS1637 – Gestione del compenso copia privata nel settore audiovisivo; in tale sede, l’Autorità ha auspicato che, sotto la vigilanza di queste Istituzioni, siano “… tempestivamente definiti i nuovi criteri per la ripartizione del CCP vi deo ”, d i m odo da assicurare la parità di trattamento tra tutte le imprese interessate, “… senza privilegiare l e as s oci azi oni di categoria e avvalendosi anche dell’esperienza professionale maturata dalle collecting in comparti contigui (CCP settore audio, diritti d’autore e diritti connessi)”.
In particolare, nella Segnalazione AS1637 l’Autorità, fatte salve eventuali altre forme di intervento nell’esercizi o d ell e proprie funzioni istituzionali a tutela della concorrenza, ha sollecitato le Istituzioni a esercitare le prop rie f u nzi on i d i vigilanza su SIAE, “impiegando ogni strumento utile affinché siano definiti i nuovi criteri di ripartizione del CCP nel settore video, per l’anno 2019 e per gli anni il cui processo di liquidazione è ancora in corso, e non sia pregiudicata l’attività delle collecting che, sulla base di una libera scelta dei propri mandanti/associati, ricevono il mandato di gestire il CCP video”.
L’Autorità, a seguito della Segnalazione appena richiamata, ha ricevuto, in data 17 aprile 2020, dal MIBAC copia di una nota interna del 7 aprile 2020 tra l’Ufficio Legislativo e la Direzione generale biblioteche e istituti culturali dello stess o MIBAC nella quale si afferm a che “la ripartizione [del CCP, n.d.r.] resta affidata alle associazioni maggiormente rappresentative, alle quali non sono assimilabili le entità di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti
connessi”13. Il MIBAC richiam a com unque l’attenzione “sulla necessità che l’effettiva rappresentatività delle associazioni di categoria sia periodicamente verificata, nei modi esperibili secondo le disposizioni generali vigenti in materia, allo scopo di assicurare la corretta individuazione dei soggetti dei quali la SIAE può avvalersi.
Infine, proprio in considerazione della finalità redistributiva della norma, va comunque segnalata la necessità che il riparto dei compensi tra tutti gli aventi diritto avvenga in modo trasparente, tramite opportuni strumenti di rendicontazione. Ciò al duplice fine di consentire alla SIAE di vigilare sulla distribuzione delle risorse e di permettere a tutti i soggetti interessati di conoscere l’operato delle associazioni maggiormente rappresentative nell’attività di ripartizione dei compensi per copia privata” 14.
III. LE DENUNCE E LE CONDOTTE SEGNA LA TE III.1 Premessa
19. In base alle denunce in atti, SIAE e le associazioni di categoria ANICA, APA, (precedentemente APT) e Un ivi deo, anche attraverso le società controllate, – anche per il tramite di accordi con la SIAE molto risalenti (rispettivamente del 1998 e del 1993) e ancora in vigore – ostacolerebbero l’ingresso di collecting, ivi inclusa Videorights, ch e i nten dano gestire, per conto dei propri iscritti, il compenso copia privata e ostacolerebbero la libertà degli aventi diritto, q ual i i l denunciante Delta TV, di scegliere il soggetto cui demandare la gestione del CCP video e l e m odal i tà stes se di ta le gestione.
III.2 L’Accordo SIAE/ANICA/APT
20. SIAE, ANICA e APT (ora APA) hanno stipulato, in data 2 novem bre 1998, l’Accordo per la distribuzione dei compensi previsti dalla legge n. 93 del 5 febbraio 1992, art, 3 comma 615 di seguito descritto.
Innanzitutto, questo Accordo muove dalla premessa che “sulla base dei risultati di un sondaggio commissionato ad un istituto di ricerca (A.S.M. S.r.l.) l’A.N.I.C.A. e l’A.P.T. hanno raggiunto un’intesa sulle percentuali di rispettiva spettanza della quota riservata dalla legge alla categoria dei “produttori originari di opere audiovisive” e che “ l ’ i ntesa summenzionata prevede per la quota di pertinenza dei produttori l’attribuzione del 60% all’A.N.I.C.A. e del 35%
all’A.P.T.; e che per il restante 5% le parti hanno previsto l’accantonamento su un conto cointestato ad A.N.I.C.A. e A.P.T., quale fondo di oscillazione da attribuire in un secondo momento in relazione alla fluttuazione dei repertori di rispettiva competenza negli anni di riferimento di ciascuna singola ripartizione”.
Si sottolinea che questa ripartizione riflette il peso attribuito nella ri p arti zi one d el C CP f ra i p rod uttori d i o pere cinem atografiche, rappresentati da ANICA, e quello attribuito ai produttori di fiction televisive, rappresen tati d a APT (quest’ultima ora denominata APA).
21. In questo contesto, l’articolo 2 dell’Accordo prevede che SIAE “…provvederà secondo gli accordi citati in prem es s a ad attribuire all’A.N.I.C.A. e all’A.P.T. quali Associazioni maggiormente rappresentative dei produttori originari di opere audiovisive cinematografiche e televisive, rispettivamente il 60% e il 35% dell a quota parte (1/3) del compenso incassato ... al netto delle spese, su appositi conti correnti che le parti si riservano di indicare.
Il residuo importo corrispondente alla percentuale del 5%, sarà dalla S.I.A.E. versato al netto delle spese, su un conto cointestato all’A.N.I.C.A. - A.P.T., come precisato in premessa…”.
In base al successivo articolo 3 dell’Accordo, ANICA e APT si sono impegnate a ri p arti re i co m pens i i n f avore d ei produttori originari “siano o meno associati”, manlevando la SIAE da qualsiasi responsabilità.
L’Accordo qui richiamato ha durata annuale e, in base alle informazioni a oggi disponibili, è ancora in vigore 16.
22. Dalla documentazione in atti, risulterebbe anche che, sulla base dell’Accordo del 1 99 8, SIAE, ANI CA e ANI CA Servizi abbiano stipulato uno o più accordi principalmente volti a inserire ANICA Servi zi n el p roce sso o perati vo di gestione del CCP17.
Parimenti, sempre sulla base dell’Accordo del 1998, sarebbero stati stipulati anche altri accordi tra SIAE e APA/APT alm eno a far data dal 1° giugno 201618.
In conclusione, la ripartizione del CCP video tra ANICA (65%) e APT (35%), a quanto consta, non è stata modificata da successivi accordi ed è pertanto tuttora in essere.
13 [Doc. 64, Documentazione MIBAC pervenuta in data 17 aprile 2020.]
14 [Doc. 64, Documentazione MIBAC pervenuta in data 17 aprile 2020.]
15 [L’Accordo s i trova in doc. 40, Documentazione pervenuta da Delta TV in data 13 dicembre 2018. Si evidenzia che la legge n.
93/1993 è la normativa che ha introdotta le dis pos izioni s ulla copia privata confluite negli attuali articoli 71 – s exies e s s ., LdA precedentemente illustrati.]
16 [I l s ito web ANI CA, alla data del 10 dicembre 2020, nella s ezione dedicata alla copia privata riporta che la ripartiz ion e d el l a c op i a privata è tuttora regolata dall’accordo del 2 novembre 1998.]
17 [Cfr. l’Accordo SI AE, ANI CA e ANI CA Servizi del 13 febbraio 2015, disponibile sul s ito web di ANICA. ] 18 [Dis ponibile s ul s ito web di APA (allora APT).]
III.3 L’Accordo SIAE/Univideo
23. Con riferimento alla ripartizione del CCP video a Univideo, le informazioni disponibili confermano che anche p er i l settore dei videogrammi le dinamiche sono simili a quelle appena descritte e solo Univideo partecipa alla gestion e del CCP.
24. Infatti, dal sito web Univideo, si evince che per “quanto concerne la ripartizione della quota dei compensi spettante ai produttori di videogrammi, la SIAE, con accordo stipulato l’8 febbraio 1993 ha affidato a Univideo, in quanto associazione maggiormente rappresentativa della categoria, la ripartizione del compenso.
L’Assemblea dell’Univideo ha deliberato di trasferire la gestione delle attività di ripartizione dei compensi all’Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva srl, società di cui detiene il 100% del capitale sociale. Ha al tresì conferito mandato collettivo all’Agenzia in nome dei propri associati…”.
Inoltre, dalle informazioni disponibili, risulta che SIAE, Univideo e Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l.
abbiano stipulato un accordo almeno dal 12 marzo 2014 in m erito alla gestione del CCP video19.
25. A ciò si aggiunga che, in base all’articolo 33 dello statuto Univideo, rubricato Mandato incasso copi a pri vata , g l i
“Associati che abbiano i requisiti in qualità di produttori di videogrammi per partecipare alla percezione dei proventi di copia privata ai sensi degli artt. 71 septies e 71 octies della L. 633 del 1941 (LDA), presentando domanda di ammissione all’Associazione ai sensi del Titolo II del presente Statuto conferiscono mandato in via esclusiva alla S. r. l . Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva (ASEA), società di servizi interamente controllata da Univideo, per l’incasso e la ripartizione dei proventi di copia privata del settore video accettando contestualmente il Regolamento Copia Privata adottato da ASEA su proposta di Univideo”20.
In altri termini, i produttori associati Univideo non hanno alternative se non affidare alla stessa Univideo l’incarico p er la gestione del CCP copia privata.
III.4 I tentativi di Videorights di gestire il CCP video per conto dei propri mandanti
26. Videorights ha depositato ampia documentazione dalla quale si evince che i tentativi di p arteci pare al l a f ase a m onte di ripartizione primaria del CCP video, incassando direttamente da SIAE la quota di CCP spettante ai produttori da essa rappresentati, sono stati vani21.
Dalla docum entazione in atti em erge, infatti, che le tre associazioni di categoria e la stessa SIAE abbiano costantemente affermato che solo le associazioni di categoria, ovvero ANICA, APA e Un i vi deo , p ossano i ncas sare direttamente da SIAE il CCP video dovuto e, pertanto, hanno sistematicamente escluso Videori ghts d al p rocesso di gestione di tale compenso.
27. Ad esempio, dagli atti risulterebbe che in data 16 febbraio 2018 si è svolto un incontro in SIAE, al q ual e h anno partecipate anche le tre associazioni e la stessa Videorights, che, secondo la società denunciante, ha “ sortito soltanto il risultato di registrare, ancora una volta l’infondata pretesa di APT, ANICA e UNIVIDEO di escludere la nostra s oci età e le aziende da noi rappresentate dal riparto diretto dei compensi in oggetto”, opponendo la c.d. questione pregiudizial e sull’interpretazione della normativa vigente in base alla quale solo le predette associazioni potrebbero ges tire i l CCP video22.
Successivamente, anche nel 2019, m algrado i costanti tentativi di Videorights, le ass oci azi oni d i ca tegori a h ann o im pedito la partecipazione della collecting al processo di gestione del CCP e questa posizione è stata ribadita nel corso di una riunione che si sarebbe svolta tra SIAE e le tre associazioni ANICA, Univideo e APA, in data del 26 agosto 2019 , il cui contenuto è sintetizzato in una nota inviata da SIAE al MIBAC, in pari data, dalla quale s i e vi nce ch e ANI CA e Univideo-ASEA hanno espresso ““la posizione di contrarietà assoluta” alla partecipazione in qualsiasi forma di Videorights al meccanismo normativo di riparto stabilito dall’articolo 71-octies…”23.
A ciò si aggiunga che, in base alla documentazione in atti, risulterebbe che SIAE abbia già rip artito il CCP video relativo agli anni 2016, 2017 e 2018 ad ANICA, APA/APT e Univideo, i n cl uden dovi a nch e q uanto i n vece sp ettere bbe a Videorights per conto delle imprese m andanti24.
In particolare, la ripartizione dei compensi per gli anni 2017 e 2018 si è conclusa nel corso dell’anno 202025; SIAE h a com unicato, in data 27 aprile 2020, ad ANICA, APA e Univideo nonché alla stessa Videorights di voler “ procedere nei tempi più rapidi e con le consuete modalità alla ripartizione delle annualità richiamate [ovvero 2017 e 2018, n.d.r.] alle
19 [Cfr. I nformazioni disponibili dal s ito web Univideo.]
20 [Statuto Univideo reperibile s ul sito internet dell’Associazione.]
21 [Cfr. a titolo meramente es emplificativo, doc. 3, Documentazi one pervenuta da Videorights in data 22 dicembre 2017 dove s i rinviene s cambi di comunicazioni tra Videorights, SI AE, ANI CA, Univideo e l’allora APT in merito alle richies te di Vi d eor i gh t s , d oc . 6 , I ntegrazione denuncia del 22 febbraio 2018… e più recentemente cfr. I nformazioni pervenute da Videorights in data 18 m ag g i o 2 0 2 0 (doc. 66) e in data 7 s ettembre 2020 (doc. 72).]
22 [Lettera di Videorights a SI AE del 20 febbraio 2018, in doc. 6, I ntegrazione denuncia del 22 febbraio 2018, all. 7.]
23 [Vedi doc. 59, Documentazione Videorights pervenuta in data 23 s ettembre 2019.]
24 [Cfr. I nformazioni pervenute da Videorights in data 7 s ettembre 2020, doc. 72.]
25 [Cfr. doc. 65 I nformazioni pervenute da Videorights in data 29 aprile 2020.]
Associazioni maggiormente rappresentative, così come attualmente identificate…”26, come poi è avvenuto, m al grado l’opposizione di Videorights27.
Successivamente ANICA e APA, dopo aver ricevuto il CCP video da SIAE per gli anni 2017 e 2018 , h an no avvi ato l a distribuzione del CCP ai singoli aventi diritto di riferimento28.
Alla luce di quanto precede, la documentazione in atti evidenzia che il sistema di ripartizione primaria incentrato s ugl i accordi sopra illustrati e sull’assetto stabilito da SIAE unitamente alle tre associazioni ANICA, APA e Univideo conti nua a trovare tuttora applicazione e, pertanto, a condizionare l’intero sistema di ripartizione del C CP vi deo, escl u dendo qualsiasi altra collecting interessata a parteciparvi.
Al riguardo, alcuni produttori si trovano costretti a comunicare la lo ro i n di spon ib il i tà a co nti nu are i l m and ato a Videorights “a causa della mancata partecipazione di Videorights alla distribuzione diretta presso SIAE dei compensi”29.
28. Inoltre, dagli atti del procedimento, risulterebbe che Videorights, oltre a essere esclusa dalla ripartizione prim ari a del CCP video, riscontra continue difficoltà anche a incassare dalle associazioni il compenso dovuto per poi distribui rl o ai propri rappresentati.
Al riguardo, risulta che numerose richieste di Videorights alle associazioni non hanno a tutt’oggi ricevuto ri s con tro, o com unque tale riscontro è arrivato con tempi lunghi e con modalità insoddisfacenti.
In particolare, risulterebbe dagli atti che le associazioni ANICA e APA/APT hanno fornito ri s con tro al l e ri ch i este d i Videorights anche dopo due mesi e, in alcuni casi, anche dopo più di tre mesi30 e che le trattive per la stipulazione d i un eventuale accordo con APA “…che snellisse i processi di ripartizione ed incasso dei compensi relativi al periodo 2012 – 2016 è ben lontano dal concludersi…”31.
Inoltre, nei casi in cui le associazioni hanno versato il CCP video a Videorights, l’importo dovuto è stato decurtato, tra l’altro, dell’aggio che le associazioni tra ttengono per la propria attività di gestione32. Conseguentemente, l’importo che Videorights può riversare ai propri rappresentati è inferiore all’importo di cui la stessa Videorights avre bbe avu to l a disponibilità partecipando direttamente alla ripartizione pri m ari a op erata da SI AE e d è s tato vers ato i n tem p i significativamente più lunghi.
A ciò si aggiunga che, dalla documentazione in atti, emergerebbe che, almeno in alcuni casi, le associazioni contattano direttamente le più importanti imprese mandanti di Videorights per il versamento del CCP, ovvero offrono loro gli stessi servizi per le quali queste imprese si erano rivolte a Videorights 33.
29. Le criticità sopra evidenziate sembrerebbero trovare conferma anche nella denuncia di Delta TV, secondo la quale il processo di ripartizione del CCP video sarebbe poco trasparente e non consentirebbe alle altre collecting di svolgere l a propria attività in favore dei propri mandanti, neanche i n tervenendo nel l a s ola f as e seco ndari a, a va ll e d ell a ripartizione primaria fatta da SIAE34.
Infatti, in base a quanto riportato nella documentazione in atti, non sono resi pubblici gli importi distribuiti da SIAE alle associazioni e i criteri di ripartizione adottati dalle associazioni per versare il CCP agli aventi diritto. L a stessa Delta TV, m algrado un contenzioso durato anni, a tutt’oggi non è riuscita a ottenere i l C CP dovu to da APA/ APT n é agen do autonomamente né attraverso il conferimento del mandato a Videorights35.
26 [Cfr. doc. 65, I nformazioni pervenute da Videorights in data 29 aprile 2020.]
27 [Cfr. doc. 65, I nformazioni pervenute da Videorights in data 29 aprile 2020, s pec. la lettera di Videor i g h ts a SI AE d el 2 9 ap r i l e 2020.]
28 [Cfr. doc. 72, I nformazioni pervenute da Videorights in data 7 s ettembre 2020, s pec, s tralci di siti ANICA e APA.]
29 [Cfr. doc. 60, Documentazione pervenuta da Videorights in data 31 ottobre 2019, in all.ti 4 a e 4b e l’allegato 5 contente la s pecifica delle s ocietà per le quali ha pers o il mandato. I n particolare, nella mail allegata s i rinviene che “… I am s ure you will r eal i ze t h at t h e non-acceptance of Videorights by SI AE is a problem for us res p. our clients. We therefore have to dis continue our cooperation (f o r t h e time being)… Again, pleas e understand that we are under enormous pressure by our clients and we MUST s how r es u lts s oon …”; s u ques to profilo. Cfr. anche doc. 45, Documentazione Videorights del 30 gennaio 2019.]
30 [Cfr. I nformazioni pervenute da Videorights in data 7 s ettembre 2020, doc. 72.]
31 [Doc. 69, Inf ormazioni pervenute da Videorights in data 18 maggio 2020.]
32 [Cfr. da ultimo I nformazioni pervenute da Videorights in data 7 s ettembre 2020, doc. 72.]
33 [Cfr. a titolo es emplificativo, I nformazioni pervenute da Videorights in data 12 novembre 2018, doc. 26, I nformazioni perven ute d a Videorights in data 18 maggio 2020, doc. 66 e I nformazioni pervenute da Videorights in data 7 s ettembre 2020, doc. 72.]
34 [Cfr., ad es empio, doc. 68, I nformazioni pervenute da Delta TV in data 3 luglio 2020 e cfr. anche I nformazioni pervenute da Videorights in data 7 s ettembre 2020, doc. 72.]
35 [Cfr. a titolo es emplificativo, doc. 68, I nformazioni pervenute da Delta TV in data 3 luglio 2020 e doc. 74, Documentazione Videorights del 9 dicembre 2020 dalla quale s i evince Delta TV ha revocato il mandato a Videorights a decorrere dal 1° gennaio 2020.]
IV. VA LUTA ZIONI IV.1 Premessa
30. In via preliminare, è opportuno soffermarsi sull’evoluzione dei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla luce della già citata direttiva Barnier e del d.lgs. n. 35/2017, di trasposi zi one n el l ’ord i nam ento italiano. Questi atti normativi hanno definito una cornice giuridica omogenea in base alla quale le collecti ng p oss ono operare, a condizioni analoghe, su tutto il territorio dell’Unione europea e ciò costituisce un elemento ess enzi al e per l’effettivo sviluppo di m ercati concorrenziali relativi alla gestione dei diritti d’autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata.
31. Infatti, giova sottolineare che, prima del d.lgs. n. 35/2017, da un lato, il settore dei diritti connessi e ra g ià s tata oggetto di un importante intervento di liberalizzazione36, tuttavia non supportato da un quadro legislativo organico e , dall’altro, il settore dei diritti d’autore, era sostanzialmente incentrato sul m onopolio di SIAE ex articolo 180 L D A; ci ò fino a quando quest’ultima disposizione è stata modificata nel senso di prevedere lo s vol gim en to del l e atti vi tà i vi indicate anche da parte degli organismi di gestione collettiva di cui al d.lgs. n. 35/201737.
In questo contesto, sotto la spinta dei primi concorrenti a entrare in mercati sostanzialmente caratterizzati da a ssetti m onopolistici, la direttiva Barnier e il d.lgs. n. 35/2017 costituiscono le basi giuridiche che hanno ridisegnato il settore, superando, per quanto qui rileva, categorie rigide di compartimentazione e ponendo al centro la libertà del ti tol are d i scegliere a quale collecting affidare la gestione dei propri diritti d’autore, dei diritti connessi e del compenso per co pi a privata38.
32. In particolare, le collecting possono, al più tardi con il d.lgs. n. 35/2017, definire la propria strategia di of ferta ai titolari di diritti sulla base di criteri prima difficilmente attuabili ed eventualmente posizionandosi sul mercato offre ndo una gamma completa di servizi, ovvero la tutela del diritto d’autore, dei diritti connessi e del compenso copia privata.
Attualmente, l’offerta delle collecting può essere, quindi, modulata in funzione di determinate categorie di titola ri ( ad esempio, autori e produttori) e/o determinate tipologia di opere (ad esempio, fonogrammi ovvero opere audiovi si ve) . In altri termini, le collecting - fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle condizioni previs te dal d .l gs . n . 3 5/2 01 7 - hanno piena libertà di definire autonomamente la propria strategia di offerta ai titolari di diritti, articolando la g am m a di servizi offerti, senza segmentazioni artificiose o vincoli imposti da fattori esogeni, quali le condotte qui in esame.
33. Quanto rilevato vale, ad esempio, con riferimento a Videorights39 che intende fornire via via una gamma s emp re più com pleta di servizi, offrendo la gestione della generalità dei diritti di utilizzazione economica previsti dalla LDA sulle opere di ingegno, in rapporto di concorrenza con le associazione precedentemente ri ch i am ate p er l a ges tion e del com penso copia privata dei produttori di opere audiovisive e di videogrammi e, altresì, in rapporto di concorrenza co n SIAE per quanto riguarda i servizi offerti agli autori (ad esempio, per la g esti one d el l’ equo com pen so ci n ema ex articolo 46 bis LDA e, astrattamente, del compenso copia privata).
IV.2 I mercati rilevanti
34. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione d el m ercato ri l e van te è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accord o o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività40.
35. Conformemente ai precedenti dell’Autorità relativi ai servizi sim i l ari a q uel l i q ui i n esam e e a q uesti u l tim i strettamente connessi41, la gestione del CCP video spettante ai produttori di videogram mi e di o pere a udi ovis ive consta nello svolgimento di una serie di attività collegate, s equen zi ali e con seguen ti, a lcu ne d el le q ual i s ono influenzate dalla regolamentazione quanto alle specifiche m odalità applicative. In parti col are, ai f i ni d el p res ente procedimento, rilevano i mercati relativi alla fase di ripartizione primaria del CCP vi d eo sp ettante ai p rodu ttori di videogrammi e di opere audiovisive da parte della SIAE che attualmente trova compimento, sulla base di p ercentu al i stabilite dalla normativa di riferimento, tramite le associazioni ANICA, APA/APT e Univideo, e alla fase d i ri p arti zi one secondaria nella quale queste associazioni riconoscono alle collecting interessate il CCP loro dovuto.
36 [L’art. 39, comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Dis pos izioni urgenti per la concorrenza, lo s viluppo delle infras trutture e la competitività, cos ì come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.]
37 [L’art. 180 LDA è s tato modificato dall’art. 19, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modi ficaz ion i , dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (il c.d. Decreto fis cale). Sulle attività oggetto di monopolio fino alla citata modifica e s u quel l e an c h e precedentemente aperte alla concorrenza cfr. il caso A508 SI AE/Intermediazione dei diritti d’autore.]
38 [Cfr. art. 5 della direttiva Barnier e l’art. 4, comma 2, d.lgs . n. 35/2017.]
39 [Cfr. doc. 75, la documentazione pervenuta in data 25 gennaio 2021.]
40 [Cfr., ex multis, Cons iglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Cons ip pulizia nelle s cuole, nonché Cons iglio di St at o, 3 g i u g n o 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logis tica I nternazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5 2 7 8 , Ven d i ta al dettaglio di prodotti cosmetici.]
41 [Cfr. A489 – Nuovo I maie-Condotte anticoncorrenziali provv. n. 26497 del 22 marzo 2017, relativo ai diritti connes s i e A508 – SI AE/I ntermediazione dei diritti d’autore, provv. n. 27259 del 25 settembre 2018 relativo ai diritti d’autore. ]
36. Da un punto di vista sostanziale, nonché ai fini di una migliore comprensione della fattispecie i n og getto, g i ova anche rilevare la diversa natura dei due mercati rilevanti appena richiamati:
i) quello della ripartizione primaria del CCP video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive ha una m era funzione redistributiva, attenendo, nella sostanza, ad un mero passaggio vincolato di risorse, q uanto a l le q u ote d i pertinenza, dalla SIAE verso le associazioni di riferimento;
ii) quello della ripartizione secondaria del CCP video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive, invece, è dotato di un carattere di profittabilità, in quanto in grado di generare margini a favore dei soggetti incaricati ( ad ogg i solo le associazioni) di riversare i compensi agli aventi diritto e dunque assume un carattere di contendibi l ità p er ci ò che concerne le collecting che aspirano ad operare nello stesso. Allo stato attuale, infatti, le associazioni, quali u ni che attrici presenti in tale ultimo comparto, trattengono dai compensi dovuti agli aventi diritto u na p ercen tu ale vo l ta a coprire i costi operativi connessi allo svolgimento dell’attività di ripartizione.
37. In questi mercati, le collecting dovrebbero liberamente o perare nel l a f ase d i ri parti z ion e pri m ari a o ppure eventualmente inserirsi come ulteriore livello di intermediazione tra le associazioni di categori a e i l si ng ol o avente diritto, sfruttando a pieno le sinergie operative intercorrenti tra gli stessi.
Per contro, alla luce delle condotte in esame, le collecting interess ate al l a ges ti on e del C CP vi deo s pettante a i produttori sono radicalmente escluse dalla fase di ripartizione p rim ari a, p arteci pano con di f fi col tà al l a f ase d i ripartizione secondaria e non operano al pieno delle loro potenzialità, in termini di qualità di servizio offerto e di valore dei diritti riconosciuti nei confronti degli aventi diritto.
38 Dal punto di vista geografico, i m ercati oggetto di analisi appaiono avere una dimensionale nazional e, i n ra gi one della specificità della normativa di settore.
39. Nel 2019, i mercati relativi alla gestione del CCP, comprensivi sia del settore audio che video, ra ppres entano u n valore di circa 130 milioni di euro annui42.
Secondo le stime di Videorights, circa il 60% del settore è riconducibile al settore audio e il restante 4 0% al s ettore video; pertanto, per il 2019, il CCP settore audio è pari a circa 78 milioni di euro e quello relativo a l settore vi d eo è pari a circa 52 milioni di euro43.
Nel settore video, il CCP destinato ai produttori è sostanzialmente gestito interamente da SIAE e dalle tre associazi oni ANICA, APA/APT e Univideo, sia per i produttori iscritti alla rispettiva associazione di riferi m ento s i a per q u ell i n on iscritti.
40. L’intesa posta in essere nei mercati sopra descritti incide sulla capacità competitiva delle collecting d i co m petere nei m ercati a valle liberalizzati della raccolta dei mandati da parte dei titol ari dei d i ri tti e del l a d is tri b uzi one d el com penso copia privata ai singoli aventi diritto, secondo le proprie regole intern e ( al n etto d el l a qu ota, d i en tità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento, c.d. aggio o commissione).
Si noti che in quest’ambito viene in rilievo, innanzitutto, la categoria dei produttori di opere aud iovi si ve m a, com e precedentemente illustrato, a seguito del d.lgs. n. 35/2017 anche la categoria degli autori, tip icam en te tu tel ata d a SIAE, è contendibile da parte di altre collecting.
Inoltre, i m ercati della gestione del CCP sono strettamente contigui ai mercati relativi alla gestione e intermedi azi on e dei diritti d’autore e ai mercati re lativi alla gestione e intermediazione dei diritti connessi.
In conclusione, vale evidenziare che Videorights è, nei m ercati relati vi al l a ges tion e del C CP vi deo d esti nato ai produttori di opere audiovisive e di videogrammi, in concorrenza diretta con ANI CA, anche attraverso ANI CA Servi zi S.r.l., APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Service S.r.l., e Univideo, anche attraverso ASEA.
Videorights è altresì in rapporto di concorrenza diretta con SIAE nei m ercati per la gestione dei diritti riconducibili agl i autori, quali i mercati relativi all’equo compenso cinema e i mercati relativi alla gestione del CCP video.
IV.3 Le possibili criticità concorrenziali
41. L’articolo 101 del TFUE vieta alle imprese e alle associazioni di imprese di porre in essere intese, n ell a f orm a d i accordi o pratiche concordate o decisioni di associazioni di imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire , restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato co m une ( o di u na s ua parte).
SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Servi ce (precedentemente denominata APT Service), e l’associazione Univideo, anche attraverso ASEA, ven gono i n ri l i evo nell’ambito del presente procedimento quali imprese attive nella gestione del CCP relativo al settore video che offrono i propri servizi sia ai rispettivi associati sia a soggetti terzi titolari del compenso copia privata.
Queste imprese, in base alla documentazione in atti, potrebbero aver posto in essere, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, una possibile intesa restrittiva della concorrenza unica e complessa, consistente negli accordi sopra descri tti i n vigore sin dal 1993 e dal 1998, negli accordi successivamente stipulati, nonché nell e p iù re centi co ndotte vol te a escludere Videorights dalla gestione del CCP. L’intesa qui ip otiz zata ap pare s ostanz ial m ente co nsi stere i n u na ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP settore video tra SIAE, ANI CA, an che attraverso ANICA Servizi, APA, anche attraverso APA Service, e Uni vi deo, a nch e attravers o ASEA, di m od o ch e
42 [Cfr. Rendiconto di ges tione es ercizio 2019, s pec. pag. 18 disponibile s ul s ito web SI AE.]
43 [Cfr. documentazione Videorights del 15 dicembre 2017 e 22 dicembre 2017 (rispettivamente docc. 1 e 3).]
ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di pro duttori d a es sa rap presen tati , ovvero i produttori di opere cinematografiche quanto ad ANICA, i produttori televisivi quanto ad APA e i produttori d i videogrammi quanto a Univideo.
Tale ripartizione dei mercati della gestione del CCP settore vi deo è a ttuata d a SIAE e d al le a ssoci az ion i s opra richiam ate non solo nei confronti dei produttori iscritti a ciascuna associazione di riferimento, ma anche per co n to dei produttori non iscritti e/o che abbiano manifestato la volontà di affidare la gestione del CCP a una collecting di propri o gradimento.
42. Prendendo le mosse dall’accordo del 1998 SIAE/Anica/APT (ora APA), questo accordo, se i n seri to n el con testo norm ativo ed economico successivo al d.lgs. n. 35/2017 sopra richiamato, appare assumere una val enz a restri tti va volta a ripartire il mercato della distribuzione primaria della gestione del CCP tra ANI CA, a nch e attraverso ANI CA Servizi, e APA, anche attraverso APA Service.
In particolare, dall’accordo del 1998 e sino a oggi, SIAE, ANICA e APA hanno stabilito la ripartizione del mercato del l a distribuzione primaria del CCP settore video, destinando il 65% ai produttori cinematografici rappresentati da ANICA e il 35% ai produttori televisivi rappresentati dall’allora APT, oggi APA, senza che alcuna col l ecti ng p o ssa tro vare u n proprio spazio di partecipazione nella fase di gestione primaria del CCP.
Tale ripartizione sembrerebbe, infatti, interamente assorbire anche la gestione della distribuzione secondari a d el CCP spettante ai produttori non iscritti alle associazioni e/o che, addirittura, abbiano espresso volontà di affidare la gestione del CCP a collecting diverse da dette associazioni, come è il caso di Delta TV e degli altri m andanti di Vi deori gh ts. I n altri term ini, ai produttori titolari del compenso copia privata è preclusa la libertà di scegliere a quale ente a ff i dare l a gestione dei propri diritti.
La stessa SIAE, ad oggi, ha versato tutto il CCP dovuto ai produttori cinematografici e televisivi per gli anni 2016, 2017 e 2018 soltanto ad ANICA e APA, escludendo, in ultima analisi, Videorights nel processo di gestione del CCP.
43. Analoghe valutazioni valgono per l’accordo Univideo/SIAE in quanto, tramite lo stesso, l’intero CCP desti nato a i produttori di videogrammi è gestito da Univideo, senza che re si dui s pazi o p er l ’ atti vi tà d i eventua li col l ecti ng concorrenti.
Al riguardo, si aggiunge anche che Univideo impone ai propri associati di affidarle il mandato per la gestion e del C CP (articolo 33 dello Statuto) e, a quanto consta, gestisce il CCP anche per i produttori di videogrammi non i scri tti , n on consentendo a questi ultimi di scegliere liberamente a quale ente rivolgersi.
44. Oltre agli accordi in essere e sopra richiamati, la documentazione precedentemente illustrata ha evidenziato anche che, quanto meno dal 2018, SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA (precedentemente denominata A PT) , anche attraverso APA Service (precedentemente denominata APT Service), e U n ivi deo, an che a ttra vers o ASEA, potrebbero aver ostacolato l’ingresso di collecting concorrenti, opponendosi , an che n el cors o d i tutto i l 2 02 0, al superamento dell’assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la parte ci pazi one d i Vi deori gh ts anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttam ente ai clienti di quest’ultima44. Nel 2020, infatti, SIAE ha distribuito il C CP vi deo re l ati vo agl i an ni 2 017 e 2 01 8 s ol tanto al l e associazioni ANICA, APA e Univideo, con esclusione dei concorrenti.
Al riguardo, merita anche richiamare la segnalazione di Delta TV che sembrerebbe confermare come l’ass etto cre ato dall’accordo del 1998 e le successive condotte di APA/APT, escludendo i concorrenti alla quale la stessa D elta T V s i è rivolta (Videorights) e comprimendo la libertà di scelta degli aventi diritto, impedi scan o i l pi eno d i spi egars i del l e dinamiche concorrenziali, in tal m odo o stacolando l’emersione di s ervi zi di g esti one a ltern ati vi ch e p otrebb ero m igliorare, sotto il profilo economico, qualitativo e/o innovativo, l’offerta sul m ercato interessato.
45. A ciò si aggiunga che l’idoneità dell’intesa qui ipotizzata a produrre effetti restrittivi sui mercati interessati a ppare avvalorata anche dalla circostanza che Videorights, non potendo incassare direttamente da SIAE il C CP s pettante a i propri clienti, ha perso importanti società mandanti.
46. L’intesa qui ipotizzata potrebbe limitare l’offerta dei servizi di gestione del CCP video e, di riflesso, pregiudicare l e dinamiche competitive nei mercati rilevanti. In particolare, dalla documentazione in atti, emerge il permanere in vita di un sistema chiuso e ancorato a logiche m onopolistiche, con tutti i ri f l es si neg ativi ch e l o s tesso re ca q uan to a concorrenzialità e qualità dei servizi offerti dalle collecting, e in termini di perdita di benessere dei consumatori, vale a dire degli autori, degli AIE e dei produttori di opere cinematografiche, televisive e audiovisive.
47. In proposito, le considerazioni svolte in precedenza in ordine ai mercati rilevanti assumono rilievo in relazione a ll a valutazione circa la legittimità delle condotte segnalate, ove si consideri la necessaria dipenden za d el ri p arto d el l a raccolta secondaria rispetto a quello della primaria: ciò significa che la capacità d i o perare i n m an iera real m ente profittevole, per il tramite della riduzione della filiera distributiva all’interno di tale comparto, è allo stato infici ata dal la barriera all’entrata nel settore della ripartizione primaria di fatto costituita dagli accordi in commento, la quale ri s ul ta altresì corroborata da un’interpretazione parziale ed artificiosa della normativa di riferimento.
48. La possibile restrittività dell’intesa qui ipotizzata dovrebbe essere apprezzata a nch e con si derand o ch e i l CCP costituisce un tassello dello sviluppo dei mercati relativi alla intermediazione/gestione dei diritti economici degli aventi diritto, correlati allo sfruttamento/utilizzazione delle opere dell’ingegno, siano essi diritti d’autore, diritti con ness i o i l
44 [Cfr. a titolo es emplificativo i docc. 3, 6, 59, 60, 66 e 72 precedentemente richiamati.]
CCP: le menzionate attività, ove valutate in un’ottica sistemica, costituiscono l’insieme dell’offerta commerci al e d el le collecting.
Conseguentemente, ogni meccanismo teso a limitare l’ambito di operatività di queste u l tim e ( ad e sem pi o tram i te l’introduzione di barriere all’entrata nei mercati oggetto del presente avvio), può dar l u ogo a ef fetti d i storsi vi nei m ercati contigui, in quanto potenzialmente idoneo ad inficiarne le performance sia in termini g lob ali , ch e d i m assa critica.
Alla luce di quanto premesso è, quindi, evidente come le condotte qui in esame potrebbero compri m ere l a ca paci tà com petitiva dei concorrenti anche in tali ambiti, posto che potrebbe essere compromessa la capacità delle collecting d i offrire una gamma completa di servizi alle diverse categorie di titolari (ad esempio, gli autori, tipicamente tutel ati da SIAE e i produttori di opere audiovisive).
49. Infine, tenendo conto delle osservazioni sop ra svolte, le condotte qui contestate, che traggono origine dagli accordi sopra descritti del 1993 e del 1998, si ritiene assumano una valenza illecita dal recepimento in Italia d el la g i à ci tata direttiva Barnier per effetto del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, come sopra illustrato, ha i n trodo tto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina organica dei requisiti e delle caratteristiche di cui si devono dotare l e collecting per operare nella gestione dei diritti d’autore, dei diritti co nnessi e del CCP.
IV.4 Il pregiudizio al commercio intracomunitario
50. Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenen do co nto d el l’ i nf lu enza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.
L’intesa in esame potrebbe essere idonea a restringere il commercio tra gli Stati m embri, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, in quanto le imprese coinvolte nell’infrazione sono attive a livello nazi onal e e l ’ i ntesa i n teressa tu tto i l territorio nazionale ed è potenzialmente idonea ad alterare la struttura del m ercato, perché tende a ripartire i mercati relativi alla gestione del CCP settore video fra le sole imprese già presenti.
RITENUTO, pertanto, che, per le ragioni sopra esposte, le condotte poste in essere dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), dall’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e M u l ti m edi al i ( ANI CA), an che attraverso ANICA Servizi S.r.l., dall’Associazione Produttori Audiovisivi (APA) precedentem ente denom inata Associazione Produttori Televisivi (APT), anche attraverso APA Service S.r.l. (precedentem ente a nche AP T Servi ce S.r.l.), e dall’associazione Univideo, anche attraverso l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S. r.l . ( ASEA) , nei m ercati rilevanti come sopra individuati, appaiono configurare, in vi ol azi one d el l’ arti col o 1 01 del T F UE, u na fattispecie restrittiva della concorrenza unica e complessa di ripartizione dei mercati dei relativi alla gestione d el CCP video ed escludente dei concorrenti;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti del l a Soci età I tali ana d egl i Autori ed Editori (SIAE), dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Mul timediali (ANICA), d i ANICA Servizi S.r.l., dell’Associazione Produttori Audiovisi vi ( APA) pre cedentem ente d enom i nata As soci azi one Produttori Televisivi (APT), di APA Service S.r.l. (precedentemente denominata APT Service S.r.l.), d el l’ associ az ion e Univideo e di Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l. (ASEA), per accertare l’esistenza del l a vi ol azi one dell’articolo 101 del TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provved im ent o, p er l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, nonché dai soggetti che h anno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno ci n qu e giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Claudia Angrisani;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comuni cazi one d el la D i re zi one Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da di questa Autori tà d ai l egal i rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 m arzo 2022.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante d el la Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Filippo Arena Roberto Rustichelli