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(Circolare n. P-1207/2001 del 18 gennaio 2001 - Deliberazione del 17 gennaio 2001)

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Circolare relativa al tirocinio penale dei giudici di pace: disposizioni particolari in vista dell’entrata in vigore del d. lgs. 274/2000. Modifiche alla disciplina generale del tirocinio di cui alla circolare n. 16167 del 24 luglio 2000.

(Circolare n. P-1207/2001 del 18 gennaio 2001 - Deliberazione del 17 gennaio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 gennaio 2001, ha approvato la seguente circolare:

I

Tirocinio penale dei Giudici di pace in vista dell’entrata in vigore del d.lgs. 274/2000 1.- Il Consiglio Giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.374/1991, organizza e coordina il tirocinio dei giudici di pace previsto dall’art.21 c. 4 della L. 468/99, nel rispetto delle direttive dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

2.- A tal fine il Consiglio giudiziario integrato può valutare l’opportunità, tenuto conto del numero dei tirocinanti, di individuare al proprio interno uno o più Componenti cui assegnare tutte le pratiche di cui all’attività di tirocinio di cui sopra e più in generale all’attività di aggiornamento dei giudici di pace.

3.- I Componenti a ciò designati formuleranno le proposte al Consiglio giudiziario integrato e cureranno poi l’attuazione delle successive delibere e ogni adempimento conseguente.

4.- Il Consiglio giudiziario si avvale della collaborazione di magistrati affidatari che organizzano in concreto il tirocinio per la pratica giudiziaria avvalendosi, a loro volta, della collaborazione di magistrati a cui sono assegnati i giudici di pace tirocinanti.

5.- Per consentire il tirocinio penale ai giudici di pace in servizio saranno temporaneamente sospese le attività formative (art. 6 L.374/91) nel settore civile e potrà essere prevista dal Presidente del Tribunale d’intesa con il Coordinatore la riduzione dell’attività giudiziaria in ragione di un terzo.

II

Giudici di pace partecipanti al tirocinio penale in vista dell'entrata in vigore del d.lgs. 274/2000 1.- Tutti i giudici di pace in servizio devono effettuare il tirocinio penale previsto dall'art.21 c. 4 L.468/99. La mancata partecipazione al tirocinio può essere valutata al fine dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art . 9 della L. 374/91.

2.- Sono esonerati dall’espletamento del tirocinio, salvo espressa richiesta dell’interessato ovvero particolari e gravi esigenze dell’ufficio, esclusivamente coloro che compiranno il 75E anno d’età entro il 31 dicembre 2001.

3.- L’esonero dal tirocinio penale implica l’esclusione dall’esercizio di funzioni penali.

4.- Le attività di tirocinio comprendono lo svolgimento della pratica giudiziaria (art.4 bis, c. 3 L.274/91) organizzata dal magistrato affidatario nominato dal Consiglio giudiziario integrato (art.4 bis c. 4 prima parte L. 374/91) e la frequenza di corsi teorico-pratici predisposti da parte del Consiglio giudiziario integrato.

5.- Nella organizzazione dei corsi teorico-pratici il Consiglio giudiziario integrato si potrà avvalere della collaborazione diretta dei magistrati referenti per la formazione decentrata, i quali a detta collaborazione saranno tenuti ove richiesti.

III

Oggetto della pratica giudiziaria

(2)

1.- La pratica giudiziaria dovrà riguardare tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell’udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti.

2.- L’individuazione delle attività giudiziarie dovrà essere effettuata con riguardo alle competenze penali del giudice di pace (art. 2 D.lgs. n. 274/2000) e quindi agli istituti processuali che il giudice di pace dovrà andare ad applicare (va così esclusa ad es. la partecipazione dei giudici di pace alle udienze con rito direttissimo, all’udienza preliminare davanti al g.u.p., all’udienza di convalida).

3.- Tutti i giudici di pace che prestano servizio nel luogo ove ha sede il Tribunale del circondario (art. 5 c.2 d. lgs. n. 274/2000) dovranno comunque svolgere la pratica giudiziaria anche per le funzioni di g.i.p.

IV

Corsi teorico-pratici organizzati dal Consiglio giudiziario

1.- Il Consiglio Giudiziario, integrato ai sensi dell’art. 4 c. 2 l. n.374/91, organizzerà, di regola su base circondariale, quale completamento al tirocinio, i corsi teorico-pratici ai sensi dell’art. 4 bis c. 4 L.

n. 374/91 (Titolo II punto 8 Circolare 24/7/2000) e provvederà a darne tempestiva comunicazione ai magistrati affidatari, nonché ai giudici di pace.

2.- I magistrati affidatari potranno far pervenire al Consiglio giudiziario ogni utile indicazione per il migliore coordinamento dei corsi con le attività del tirocinio.

3.- La frequenza dei corsi per i giudici di pace è obbligatoria e sarà cura del Consiglio Giudiziario verificarne l’effettività.

4.- Alle attività formative teorico-pratiche dei corsi dovranno essere dedicate almeno 8 giornate.

In caso di necessità i corsi potranno essere programmati prevedendosene l’ultimazione anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs.274/2000, ed è anzi auspicabile che tali corsi possano proseguire, nell’ambito di un progetto unitario, fino al 15 luglio 2001, potendo costituire, in tal modo, anche utili occasioni di confronto sulle esperienze nel frattempo maturate.

5.- I corsi sono aperti alla libera e spontanea partecipazione dei vice procuratori onorari e degli ufficiali di p.g. interessati. A tal fine apposita comunicazione andrà tempestivamente trasmessa dal Consiglio giudiziario ai Procuratori della Repubblica.

V

Oggetto dei corsi teorico- pratici

1.- I corsi teorico-pratici sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione delle parti .

2.- Ogni corso potrà essere articolato in più incontri e ogni incontro potrà essere articolato in una sessione teorica e in una pratica, dovrà prevedere la presenza di due relatori scelti tra magistrati professionali, avvocati, docenti universitari e giuristi che abbiano particolare esperienza in materia di mediazione. Il corso sarà coordinato dal componente del Consiglio giudiziario a ciò designato.

3.- Nei Tribunali di grandi dimensioni, per consentire la proficua partecipazione dei tirocinanti alle esercitazioni pratiche, si dovrà di regola garantire il rapporto tendenziale di due relatori per 35 giudici di pace, anche ripetendo il corso in giorni diversi.

4.- Nell'effettuazione dei corsi dovranno essere fornite oltre a nozioni di carattere teorico anche e soprattutto indicazioni di carattere pratico, auspicabilmente attraverso la simulazione di processi nonché l’esame di casi di scuola e l’elaborazione di schemi di provvedimenti. Adeguata attenzione dovrà

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essere altresì prestata ai profili deontologici propri della funzione giurisdizionale del giudice di pace nel settore penale.

5.- L’attività di relatore potrà essere svolta anche dai magistrati affidatari e assegnatari a modifica di quanto in precedenza previsto con la circolare del 24.7.2000 Titolo II, punto 8, ultima parte.

6.- A ciascuna unità del personale docente è corrisposto il gettone di presenza giornaliero previsto dall’art. 6 L. 21 novembre 1991 n.374, secondo quanto disposto dagli artt.21 L. 468/99 e 4 bis L. 21 novembre 1991 n.374 come modificata.

VI

Inizio e durata del tirocinio

1.- L'articolo 21 D. Lgs. n. 468/99 richiamato nel Titolo II punto 12 della Circolare 24.7.00 stabilisce che il tirocinio penale dei giudici di pace già in carica all'entrata in vigore del D.

Lgs. (274/00) deve essere organizzato dai Consigli Giudiziari entro 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. del suddetto decreto.

Poiché la pubblicazione del d.lgs. è avvenuta sulla G.U. del 6 ottobre 2000 e l'art. 65 del D. Lgs. n.274/2000 fissa l'entrata in vigore proprio al centottantesimo giorno successivo

alla sua pubblicazione , stante la coincidenza dei suddetti termini avrebbe potuto verificarsi che l’inizio del tirocinio avvenisse a ridosso dell'entrata in vigore del D. Lgs.

274/2000, laddove invece la ratio dell'art.21 c. 4 della L. n.486/99, nonché dell'istituto del tirocinio è proprio quello di garantire una pratica preventiva rispetto all'esercizio di

funzioni penali .

Tempestivamente il C.S.M., con la circolare 24 luglio 2000, deliberata ancora prima della pubblicazione sulla G.U. del d. lgs.274/00, ha inteso evitare tale eventualità richiamando l’attenzione dei Consigli giudiziari sui provvedimenti da adottare al fine di dare attuazione al disposto di cui all’art.21 della L.468/99. Il Consiglio Superiore si è altresì fatto promotore

di una serie di iniziative volte a promuovere in sede distrettuale attività formative in vista dell’attribuzione delle competenze penali al giudice di pace.

E’ da ritenere pertanto che i Consigli giudiziari abbiano già provveduto (e in caso negativo dovranno necessariamente provvedere a tanto entro il 3.2.2001) ad adottare

quel complesso di iniziative necessarie per consentire il tempestivo svolgimento del tirocinio. Tanto considerato appare necessario che i Consigli giudiziari diano immediata

comunicazione al C.S.M. dei provvedimenti assunti precisando:

- i giudici di pace in servizio per ciascun ufficio giudiziario del distretto e i magistrati affidatari cui ciascuno è affidato;

- la sede del tirocinio per ciascun giudice di pace, da individuare nel Tribunale nel cui circondario è posto l'ufficio del giudice di pace;

- la durata del tirocinio nei termini fissati al Titolo II punto 12 (durata compresa tra i due e i tre mesi) della circolare 24 luglio 2000, da intendere riferita all’arco temporale complessivo in cui si svolge il programma formativo teorico-pratico e la pratica giudiziaria,

precisando la data dell’ inizio e quella della ultimazione ;

- la durata del periodo di tirocinio da svolgere presso l'ufficio dibattimentale monocratico e quella eventualmente da svolgere presso l'ufficio del GIP.

- i giorni di partecipazione al tirocinio previsti, in considerazione del disposto del Titolo II punto 7 circolare suddetta e tenuto conto delle attività di ufficio svolte dai giudici di pace.

VII

Comunicazione ai Presidenti di Tribunale

1.- Il Consiglio giudiziario provvederà ad informare i Presidenti dei Tribunali compresi nel distretto dei nominativi dei magistrati nominati affidatari e dei giudici di pace che svolgono

il tirocinio presso detti Tribunali con l'indicazione della data dell’ inizio e quella

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dell’ultimazione del tirocinio.

VIII

Sede del tirocinio

1.- La sede del tirocinio è individuata nel Tribunale nel cui circondario rientra l'ufficio a cui è addetto il giudice di pace (art. 4 bis c. 2 L. n. 374/91).

2.- Il tirocinio potrà essere svolto sia presso la sede centrale, che presso le eventuali sedi distaccate del Tribunale.

IX

Magistrati affidatari

1.- All'esito delle iniziative assunte dal C.S.M., ed in particolare dell'incontro nazionale tenutosi in Roma il 16.12 2000 , si ravvisa l'opportunità, a modifica del Titolo II punto 2 ultimo periodo della circolare 24 luglio 2000, che il Consiglio Giudiziario integrato nel

nominare i magistrati affidatari (sia a regime che per il tirocinio penale connesso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000) tenga conto, tendenzialmente della necessità di mantenere la proporzione di un magistrato affidatario ogni dieci giudici di pace curando di

comunicare tempestivamente a ciascun affidatario i nominativi dei giudici di pace loro affidati con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza, nonché delle disposizioni assunte

dallo stesso Consiglio giudiziario in merito all'organizzazione del tirocinio.

2.- Le funzioni di magistrato affidatario rientrano tra i doveri di ufficio e pertanto, qualora l'interpello all’uopo formulato sia andato deserto, o abbia dato esito insufficiente, o qualora

ragioni d'urgenza non consentano di effettuare l'interpello, il Consiglio giudiziario dovrà provvedere di ufficio alle nomine da effettuare tra magistrati addetti al Tribunale con funzioni penali monocratiche, anche non esclusive, privilegiando il criterio attitudinale

desunto anche dalla maggiore esperienza .

3.- I designati che dichiareranno l'indisponibilità ad assolvere tale compito dovranno motivare tale comportamento che, qualora non risulti giustificato potrà essere preso in esame anche in sede di valutazione della professionalità. Della ingiustificata dichiarazione

di indisponibilità deve essere data comunicazione al C.S.M. per le valutazioni di competenza.

Il magistrato affidatario provvederà alle predisposizione del piano di tirocinio per ciascun giudice di pace affidato, individuando uno o più magistrati assegnatari (di cui al Titolo II punto 5 circolare 24 luglio 2000), designati tra coloro che svolgono funzioni dibattimentali

monocratiche e gip, presso i quali verrà svolto il tirocinio.

4.- Il piano di tirocinio predisposto dal magistrato affidatario verrà trasmesso al Consiglio Giudiziario per l'approvazione.

X

Magistrati assegnatari

1.- Analogamente a quanto già ricordato per il magistrato affidatario, anche le funzioni di magistrato assegnatario rientrano tra i doveri di ufficio con tutte le conseguenze previste

al punto 3 che precede.

2.- I magistrati assegnatari cureranno di dare menzione nel verbale di udienza della presenza dei giudici di pace in tirocinio, anche al fine di attestare i giorni di effettiva

partecipazione alle attività disposte dal piano di tirocinio.

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3.- Il magistrato assegnatario avrà cura di conservare i provvedimenti elaborati dal giudice di pace (minuta e stesura definitiva) trasmettendoli al magistrato affidatario unitamente alla

relazione sullo svolgimento del tirocinio.

4.- I magistrati assegnatari all'esito del periodo di affidamento redigono una relazione in cui illustrano le attività seguite dal giudice di pace e i provvedimenti giurisdizionali eventualmente redatti, di cui allegano copia, ed esprimono una valutazione in merito alle

attitudini all’esercizio delle funzioni penali.

5.- In considerazione dei tempi ristretti del tirocinio disciplinato dalla presente circolare, i magistrati assegnatari, per il periodo di quattro mesi successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, assicureranno, compatibilmente con l’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali e nell’ovvio rispetto dell’autonomia dei giudici di pace, assistenza teorico-

pratica a quanti ne facciano eventualmente richiesta.

XI

Provvedimenti assunti dal Presidente del tribunale

1.- Ove i giudici di pace abbiano esercitato la facoltà prevista dal Titolo II, punto 16 della Circolare 24 luglio 2000, i magistrati affidatari, debitamente informati dei provvedimenti assunti dal Presidente del Tribunale, non sono vincolati alle provvisorie determinazioni

del Presidente del Tribunale nella individuazione degli assegnatari.

XII

Coordinamento delle attività di tirocinio

1.- I tempi ristretti, l'elevato numero di magistrati onorari e di magistrati togati coinvolti a diverso titolo nelle attività di tirocinio, nonché le differenti competenze previste, rendono necessario che, una volta intervenuta la nomina dei magistrati affidatari e prima della predisposizione dei piani di tirocinio, il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, o

quantomeno il componente designato, i magistrati affidatari ed eventualmente i referenti per la formazione, si incontrino per coordinare le attività di tirocinio.

XIII

Parere del Consiglio Giudiziario

Il magistrato affidatario al termine del tirocinio, acquisite le relazioni dei magistrati assegnatari e i provvedimenti eventualmente redatti dai giudici di pace, li trasmette con

eventuali osservazioni al Consiglio giudiziario.

Il Consiglio giudiziario, tenuto anche conto della partecipazione ai corsi teorico-pratici, formulerà un giudizio sull’attitudine del giudice di pace all’eventuale esercizio delle funzioni

giudiziarie nel settore penale.

Tale giudizio sarà infine trasmesso al Coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace presso il quale presta servizio il giudice di pace.

XIV

Modifiche ed integrazioni alla circolare del 24.7.2000

La circolare generale sul tirocinio dei giudici di pace è integrata da quanto previsto dal capo 1 punto 2 della presente circolare, nonché modificata da quanto invece previsto dal

capo V.5. e dal capo IX relativo ai magistrati affidatari.

XV

(6)

Norme di coordinamento

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla circolare generale sul tirocinio n.16167 del 24 luglio

2000.

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