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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVINCIA DI MANTOVA C O P I A

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Academic year: 2022

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(1)

C O P I A

CITTA' DI GOITO

PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/07/2013 AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013". RILIEVO.

NR. Progr.

Data Seduta NR.

30/09/2013 34

5

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/09/2013 alle ore 19:00

Totale Presenti 10 Totali Assenti 1

On.Le MARCAZZAN PIETRO P

CANCELLIERI MARIO P

Dott. BIANCARDI MATTEO P

BELFANTI GABRIELE P

Dott. MARCHI FRANCO P

DALZINI MASSIMO P

GHIDOTTI LEONARDO N

Dott. SGARBI ANDREA P Ing. UGHETTI FERDINANDO P P.I. MARCHETTI ANITA P

CARTAPATI ENZO P

GHIDOTTI LEONARDO Assenti Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE, il On.le MARCAZZAN PIETRO , dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetto iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to DOTT.SSA LORENZA MARCHEGGIANI

FAVOREVOLE

Pagina 1

(2)

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/07/2013 AD OGGETTO:

"DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2013". RILIEVO.

Il Sindaco Presidente apre la discussione e passa la parola al consigliere Marchi il quale dà lettura dell'allegata relazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

− in data 22.07.2013, con atto n. 24 il Consiglio Comunale deliberava l’aliquota dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2013 in 0,8 punti percentuali, confermando la soglia di esenzione per coloro che hanno percepito nell’anno 2012 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad Euro 12.000,00;

− in data 06.09.2013 è pervenuto al protocollo dell'Ente rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nel quale si legge che la parte in cui si prevede l'esenzione per “le persone fisiche che abbiano percepito nell'anno 2012 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad Euro 12.000,00” non è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n.

360/1998;

Preso atto che, ai fini della verifica della ricorrenza degli specifici requisiti reddituali richiesti per poter beneficiare nell'anno 2013 dell'esenzione stabilita per tale anno d'imposta, non può essere effettuata con riguardo al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF “percepito nell'anno 2012”, bensì al reddito complessivo conseguito dal contribuente nell'anno d'imposta di riferimento, ossia nello stesso 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n.

917/1986 in materia di imposte sui redditi, a norma del quale “L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 12”;

Ritenuto, pertanto, di rettificare quanto deliberato con proprio precedente atto n. 24 del 22.07.2013 come segue:

“di determinare in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2013 e di confermare la soglia di esenzione per coloro che hanno percepito nell'anno 2013 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad Euro 12.000,00”;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Presenti e votanti n. 10 consiglieri: con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1. Di rettificare quanto deliberato con proprio precedente atto n. 24 del 22.07.2013, in attuazione di quanto rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con rilievo del 05.09.2013, prot. 19078/2013, come segue:

“di determinare in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2013 e di confermare la soglia di esenzione per coloro che hanno percepito nell'anno 2013 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad Euro 12.000,00”;

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2. Di rettificare l'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che viene allegato integralmente al presente atto, come segue:

“Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito nell'anno 2013 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili ai fini di tale imposta, non superiore ad Euro 12.000,00.”;

3. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario agli adempimenti utili per la pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, come previsto dall'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 16/2012.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000-.

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 30/09/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Goito, Lì 12/10/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/10/2013 al 27/10/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

VACCARO DOTT. GIUSEPPE IL SEGRETARIO COMUNALE È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione:

A T T E S T A

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

È divenuta esecutiva il 22/10/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Goito, Lì IL SEGRETARIOCOMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

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RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO

“DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22.07.2013 AD OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER ADDIZIONALE IRPEF

ANNO 2013”. RILIEVO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 05.09.2013, ha trasmesso un rilievo attraverso il quale invita il Comune di Goito a modificare la delibera consiliare n. 24 del 22 luglio 2013 e l'art. 4 del Regolamento comunale in materia di addizionale comunale IRPEF, nella parte in cui si dispone che i requisiti reddituali previsti per poter beneficiare dell'esenzione siano quelli posseduti “nell'anno 2012” e non quelli posseduti nell'anno di imposta di riferimento.

Si propone, pertanto, la modifica alla suddetta delibera stabilendo la soglia di

esenzione per coloro che hanno percepito nell’anno 2013 un reddito complessivo, su

base annua, determinato ai fini dell’IRPEF, non superiore ad Euro 12.000,00.

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CITTA’ DI GOITO

Provincia di MANTOVA

Ufficio Tributi

***

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2008 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.2013 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013

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ART.1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del Dlgs 28/9/1998 n.360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel comune di Goito

ART.2 SOGGETTO PASSIVO

1. Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Goito alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART.3 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA

1. L’aliquota è fissata per l’anno 2013 nella misura di 0,8 punti percentuali.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere approvata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e la sua pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento.

4. In assenza di provvedimento, si intende confermata l’aliquota di cui al comma 1 e l’esenzione di cui al successivo articolo 4.

ART.4 ESENZIONI

1. Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito nell’anno 2013 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta , non superiore ad € 12.000,00.

ART.5 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Dlgs 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

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