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REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA

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(1)

COMUNE DI ISOLA RIZZA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI CONTABILITA’

(2)

INDICE GENERALE

CAPO I -NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 2 - Servizio finanziario: funzioni

Art. 3 –Il Responsabile del servizio finanziario

Art. 4 - Competenze dei Responsabili di servizi nella gestione contabile dell'Ente Art. 5 - Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile

CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 6 – Gli strumenti della programmazione degli enti locali Art. 7 – Il documento unico di programmazione

Art. 8 - Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione Art. 9 - Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio Art. 10 - Proposta definitiva di bilancio

Art. 11 - Presentazione emendamenti Art. 12 - Pubblicità del bilancio

Art. 13 – Allegati di bilancio

CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 14 - Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa Art. 15 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 16 - Altri fondi ed accantonamenti

Art. 17 – Fondo pluriennale vincolato- entrata Art. 18 - Fondo pluriennale vincolato- spesa Art. 19 – Debiti fuori bilancio

Art. 20 – Variazioni di bilancio

Art. 21 - Procedura per le variazioni di bilancio Art. 22 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

CAPO V - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Art. 23 - Scopo del piano esecutivo di gestione

Art. 24 – Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione Art. 25 - Approvazione del Piano esecutivo di gestione

CAPO VI - GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 26 - Fasi dell’entrata

Art. 27 - L’accertamento

Art. 28 - L’emissione degli ordinativi di incasso Art. 29 - Versamento delle entrate

Art. 30 – Vigilanza sulla gestione delle entrate

CAPO VII - GESTIONE DELLE SPESE Art. 31 - Fasi della spesa

Art. 32 - Prenotazione impegno di spesa

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Art. 33 - L’impegno di spesa Art. 34 - Ordine al fornitore Art. 35 - Fatturazione elettronica Art. 36 - La liquidazione

Art. 37 - L’ordinazione Art. 38 – Il pagamento

Art. 39 - Il pagamento dei residui passivi

CAPO VIII - RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 40 - Rendiconto della gestione

Art. 41 - Approvazione rendiconto Art. 42 - Conto del bilancio

Art. 43 - Conti economici

Art. 44 - Conti patrimoniali di inizio e fine mandato amministrativo Art. 45 – Stato patrimoniale

Art. 46 – Sistema di contabilità economica Art. 47 – Pubblicazione rendiconto

Art. 48 - Bilancio consolidato

Art. 49 - Formazione del bilancio consolidato

CAPO IX - INVENTARIO E PATRIMONIO Art. 50 - Patrimonio del Comune

Art. 51 - Tenuta e aggiornamento degli inventari Art. 52 - Aggiornamento dei registri degli inventari Art. 53 - Iscrizione dei beni in inventario

Art. 54 - Consegnatari dei beni

Art. 55 – Dismissione e cancellazione dei beni dall’inventario

CAPO X - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 56 - Organo di revisione

Art. 57 – Elezione ed accettazione della carica Art. 58 – Insediamento

Art. 59 - Funzioni dell’organo di revisione Art. 60 - Pareri dell’organo di revisione Art. 61 - Cessazione dall’incarico

Art. 62 - Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura

CAPO XI – IL SISTEMA DEI CONTROLLI Art. 63 – Il sistema dei controlli interni

CAPO XII - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA Art. 64 - Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura Art. 65 - Convenzione di tesoreria

Art. 66 - Rapporti tra tesoriere e comune Art. 67 - Riscossioni

Art. 68 - Gestione di titoli e valori Art. 69 - Verifiche di cassa

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CAPO XIII – SERVIZIO DI ECONOMATO – AGENTI CONTABILI Art. 70 – Istituzione del servizio economale

Art. 71 – Obblighi, vigilanza e responsabilità

Art. 72 – Assunzione e cessazione delle funzioni da economo Art. 73 – Spese economali

Art. 74 – Fondo di anticipazione ordinaria di cassa Art. 75 - Effettuazione delle spese economali Art. 76 – Anticipazioni provvisorie

Art. 77 – Rendicontazione delle spese Art. 78 – Riscossione diretta di somme

Art. 79 – Disciplina e competenze delle riscossioni dirette Art. 80 – Obbligazioni dei riscuotitori sociali

CAPO XIV – NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 81 – Leggi e atti regolamentari

Art. 82 – Norme abrogate

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CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento (Art. 152, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’ordinamento contabile dell’ente nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato decreto legislativo n.

118/2011.

2. Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell’ente.

3. A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.

4. Ai sensi dell’articolo 152, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, all’ente si applicano oltre alle disposizioni sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile, quelle derogabili previsti nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 2 - Servizio finanziario: funzioni (Art. 153, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il servizio finanziario, così come individuato nel Regolamento degli uffici e dei servizi, è svolto dall’Ufficio Ragioneria-Economato ed è organizzato in modo da garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria dell’Ente e più precisamente:

a. la programmazione e i bilanci;

b. la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

c. la gestione del bilancio riferita alle entrate;

d. la gestione del bilancio riferita alle spese;

e. il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

f. i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;

g. i rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;

h. la tenuta della contabilità ai fini fiscali;

i. i rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell’ente.

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Art. 3 – Il responsabile del servizio finanziario (Art. 153, D.Lgs. n. 267/2000)

1.Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Personale ed Economato.

2. Il responsabile del servizio finanziario, oltre a svolgere una funzione di coordinamento delle varie articolazioni del settore:

a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione;

b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio di cui al successivo articolo 5 ed appone il visto di copertura finanziaria;

d) è responsabile della tenuta della contabilità dell’Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento;

e) segnala obbligatoriamente al Presidente del Consiglio o suo delegato, al Segretario Generale, all’Organo di revisione ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all’Ente, nonché comunica per iscritto l’eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

f) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento;

g) rende disponibili per i responsabili dei servizi dell’Ente le informazioni e valutazioni di tipo finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3. Nell’esercizio di tali attività agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

4. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal Responsabile individuato quale vicario.

Art. 4 - Competenze dei Responsabili dei servizi nella gestione contabile dell'Ente

(Art. 107, c. 3, lett. d), i) e c. 6, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Ai Responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, compete:

a) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al Servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione ed agli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione, coerentemente con le risorse disponibili;

b) le proposte di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, da trasmettere al Servizio Finanziario;

c) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento Unico di Programmazione e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale;

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d) l'accertamento delle entrate, con trasmissione al Servizio Finanziario della documentazione necessaria all'annotazione in contabilità dell'entrata;

e) l'assunzione degli impegni di spesa mediante le determinazioni, da annotarsi a cura del servizio finanziario nella contabilità dell'ente, e la conseguente realizzazione degli impegni di spesa;

f) la liquidazione delle spese di propria competenza

2. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al Servizio Finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153 del TUEL.

Art. 5 - Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile (Artt. 49 e 153, c.5, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Per garantire il rispetto generale dell'equilibrio di bilancio, ogni atto amministrativo, delibera che non sia mero atto di indirizzo politico, o determina che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria, economica o patrimoniale dell’ente, deve essere corredato dal parere di regolarità contabile e, qualora comporti impegno di spesa, diventa esecutivo solo dopo l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il parere di regolarità contabile deve essere trasmesso entro cinque giorni da quello di ricevimento e riguarda:

a) la regolarità della documentazione, sotto l’aspetto contabile;

b) la giusta imputazione al bilancio di previsione finanziario e, per le spese, la disponibilità sulla pertinente voce di bilancio (macroaggregato, 4° livello o capitolo);

c) la valutazione delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali;

d) l’osservanza dei principi generali ed applicati in materia di contabilità pubblica;

e) la verifica del rispetto, sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n.

102/2009, dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità interno;

f) l’osservanza della normativa fiscale;

g) altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell’atto;

h) la coerenza della proposta con il documento unico di programmazione.

3 Qualora il parere di regolarità contabile non possa essere rilasciato favorevole per qualsiasi ragione, l'atto relativo deve essere rinviato con motivazione all'ufficio proponente da parte del Servizio finanziario per le eventuali correzioni e/o integrazioni.

4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

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CAPO III

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 6 – Gli strumenti della programmazione degli enti locali (Art. 42, c. 2, lett. b) e c. 3, e Art. 48, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000)

1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

2. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione in conformità a quanto dispongono il T.U.E.L., il D.Lgs. n.

118/2011 e lo statuto dell’Ente.

3. Partecipano alla programmazione la Giunta, il segretario, i responsabili dei servizi, le associazioni ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto dell’Ente e nei regolamenti attuativi dello stesso.

4. Ai sensi del principio contabile applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono strumenti di programmazione:

a) il Documento Unico di Programmazione (DUP);

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) il bilancio di previsione finanziario;

d) il piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi (PDO);

e) il piano degli indicatori di bilancio;

f) la delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;

h) il rendiconto sulla gestione.

Art. 7 – Il documento unico di programmazione (Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

2. Il documento unico di programmazione è redatto in forma semplificata, limitando l’analisi strategica, per la parte esterna, ai seguenti aspetti:

a) indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;

b) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 3. Il DUP viene predisposto in conformità con quanto stabilito dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

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Art. 8 - Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di

Programmazione

(Art. 170, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) costituiscono vincolo di coerenza decisionale ai fini dei successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio comunale. Le deliberazioni di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti.

2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata:

a) dal Segretario Comunale, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi;

b) dal Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che incidono sulla discrezionalità operativa del responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica;

c) dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese.

3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili.

4. L’inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione sottoposta all’esame ed alla discussione dell’organo deliberante, è dichiarata dal Presidente del consiglio comunale o dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale e sulla scorta dei pareri istruttori dei responsabili dei servizi.

5. L’improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall’organo competente. In tal caso la proposta di deliberazione potrà essere approvata solo dopo aver provveduto, con apposita e motivata deliberazione dell’organo competente, alle necessarie modificazioni dei programmi e degli obiettivi ed alle conseguenti variazioni delle previsioni del DUP e del bilancio.

Art. 9 - Il processo di predisposizione e approvazione del DUP (Art. 170, c. 1, Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Concorrono alla formazione e predisposizione del DUP tutti i dirigenti e responsabili dei servizi, per le rispettive competenze. La responsabilità del procedimento compete al segretario comunale.

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2. Il processo di programmazione che sta alla base della redazione del DUP si articola nelle seguenti fasi:

• ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell’ente, mediante illustrazione degli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica e sociale e dei relativi fenomeni che influenzano e determinano i bisogni della comunità, della consistenza e del livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti direttamente dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati, evidenziando le relative interconnessioni;

• individuazione degli indirizzi strategici;

• valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili;

• scelta delle opzioni;

• individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi.

3. Le delibere di presentazione e di approvazione del DUP sono corredate da:

• parere di regolarità tecnica del segretario comunale;

• parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

4. Il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria viene rilasciato, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b.1) del TUEL, prima della presentazione del DUP al Consiglio Comunale.

5. Il DUP viene deliberato entro il 31 luglio, ovvero entro un diverso termine individuato dalla normativa statale, dalla Giunta Comunale ai fini della sua successiva presentazione al Consiglio Comunale. La presentazione al Consiglio viene disposta mediante deposito del DUP presso il servizio segreteria. Del deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali mediante PEC.

6. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di presentazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto per l’approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste. Tale termine, in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato per l’approvazione del bilancio.

7. Entro trenta giorni successivi alla presentazione del DUP, il Consiglio Comunale si riunisce per adottare le conseguenti deliberazioni. L’esito della votazione sul DUP da parte dei Consiglio si sostanzia:

• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

8. Contestualmente al DUP, la Giunta Comunale sottopone al Consiglio la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, quale momento di verifica dei progetti e delle attività in essere propedeutico alla formulazione degli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi può essere inglobata all’interno del DUP ovvero costituire atto autonomo.

9. Entro il 15 di novembre la Giunta Comunale, unitamente allo schema di bilancio di previsione, presentala nota di aggiornamento al DUP, attraverso la quale si procede ad aggiornare il documento:

• agli eventi ed al quadro normativo sopravvenuto;

• agli specifici indirizzi e direttive forniti dal Consiglio Comunale.

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10. La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale. Essa non è necessaria qualora non vi siano eventi sopravvenuti o il DUP rappresenti gli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio.

11. Lo schema della nota di aggiornamento al DUP viene approvata dalla Giunta unitamente allo schema del bilancio di previsione e presentata al Consiglio Comunale per la successiva approvazione, anche contestualmente al bilancio medesimo.

Art. 10 - Proposta definitiva di bilancio (Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000)

1. La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio di previsione finanziario, unitamente al DUP e alla nota integrativa dello stesso, 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale.

2. Dopo l’approvazione da parte della Giunta dello schema di bilancio unitamente a tutti gli atti vengono trasmessi all’Organo di Revisione per il conseguimento del prescritto parere, che deve essere formulato entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione.

3. Lo schema di bilancio, il DUP, la nota integrativa e tutti gli altri allegati previsti dalla normativa, il parere dell’organo di revisione, sono depositati ai consiglieri comunali, mediante invio via mail all’indirizzo comunicato dai consiglieri comunali all’ufficio affari generali. Il deposito deve avvenire almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Presentazione emendamenti (Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000)

1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti sugli schemi di bilancio entro dieci giorni dal deposito.

2. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta e non possono prevedere squilibri di bilancio.

3. Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti variazioni di altri strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione (ad esempio atti programmatori in materia di aliquote e tariffe, ecc.) dovranno essere presentate proposte di emendamento anche a tali strumenti. La mancata presentazione di emendamenti agli strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione rende improcedibile la votazione sulla proposta di emendamento al bilancio i previsione.

4. Al fine di consentire l’adozione di atti programmatori coerenti, le proposte di emendamento agli atti di programmazione correlati al bilancio di previsione (ad esempio Dup, atti programmatori in materie di aliquote e tariffe, ecc.) devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle proposte di emendamento allo stesso.

5. Le proposte di emendamento pervenute in ritardo non sono accolte.

6. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

7. Le proposte di emendamento devono rispettare singolarmente, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio, e, qualora comportino

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modifiche agli stanziamenti di bilancio, necessitano del parere del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore.

8. E’ possibile presentare emendamenti nella seduta del Consiglio Comunale esclusivamente per la correzione di errori materiali o in relazione ad integrazioni di natura non rilevante.

9. Dell’avvenuta presentazione degli emendamenti è data comunicazione ai consiglieri Comunali mediante la convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 12 - Pubblicità del bilancio (174, comma 4,D.Lgs. n. 267/2000)

1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati, il Responsabile del Servizio Finanziario ne cura la pubblicazione, oltre che all’albo pretorio on-line, anche alla sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, punto 13 “Bilanci”.

2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere stabilite di volta in volta dall’amministrazione.

Art. 13 – Allegati di bilancio

1. Oltre agli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n.

118/2011, il responsabile del servizio finanziario, di sua iniziativa o a richiesta dell’amministrazione, può dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una sua più chiara lettura.

CAPO IV

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 14 - Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa (Art. 166, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Nella parte corrente del bilancio di previsione finanziario è iscritto un Fondo di Riserva per un importo ricompreso nel limite minimo e massimo stabilito dall’art.

166 del TUEL.

2. Il fondo di riserva viene utilizzato ai sensi dell’art. 166 del D.lgs. 267/2000 . 3. E’ inoltre iscritto, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

4. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono effettuati fino al 31 dicembre, con deliberazione della Giunta, sulla base di una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario da allegare.

5. Le deliberazioni della Giunta Comunale, relative all’utilizzo del fondo, sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro adozione.

6. Con delibera di variazione di bilancio entro il 30 novembre, il fondo di riserva può essere rideterminato in diminuzione entro il limite minimo dello 0,30% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, ovvero incrementato fino al limite massimo del 2%, al netto dei prelievi già effettuati.

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Art. 15 - Fondo crediti di dubbia esigibilità (Art. 167, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma “fondo crediti dubbia esigibilità” deve essere iscritto un fondo il cui ammontare, è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

2. La determinazione del Fondo è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario che sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, nel rispetto dei criteri contenuti nell’esempio n. 5 riportato in appendice del principio di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Al fine di determinare lo stanziamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità e per le successive quantificazioni nel corso dell’esercizio ed in sede di rendiconto, i servizi comunali trasmettono i dati relativi agli accertamenti delle poste di bilancio da sottoporre ad accantonamento; nella fase iniziale i servizi comunicano i dati extra contabili per le entrate che in passato sono state gestite

“per cassa”.

4. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

5. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la corretta quantificazione e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato, sia nel bilancio sia nell’avanzo d’amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere contrario sugli atti che prevedano l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Art. 16 - Altri fondi ed accantonamenti (Art. 167, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti" sono iscritti tutti gli ulteriori fondi riguardanti passività potenziali, ritenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio.

2. In particolare, sono previsti accantonamenti per “fondo rischi spese legali”,

“fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco”, “fondo rischi per escussione garanzie”.

3. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, il responsabile del Servizio Finanziario provvede a liberare dal vincolo la corrispondente quota del risultato di amministrazione.

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Art. 17 Fondo Pluriennale Vincolato - Entrata (Art. 3, c. 5, D.Lgs. n. 118/2011

1. Nella parte entrata, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad iscrivere le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

2. L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Art. 18 Fondo Pluriennale Vincolato - Spesa (Art. 183, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, il Responsabile del Servizio Finanziario, provvede ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato: a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente; b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma trasmesso dal responsabile del servizio competente.

2. Nel caso di spese per le quali non sia possibile determinare in fase di costruzione del bilancio l’esigibilità nel corso dei vari esercizi, o di investimenti privi di cronoprogramma, il Responsabile del Servizio Finanziario potrà iscrivere, nel primo anno, l’intera somma nel documento di bilancio nel Fondo Pluriennale Vincolato relativo alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa, e nel PEG nello specifico capitolo di spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Art. 19- Debiti fuori bilancio (Art. 194 D.Lgs. n. 267/2000)

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, richiedendo nel contempo l’avvio della pratica per il riconoscimento del debito.

2. La richiesta va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura.

In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal responsabile del servizio finanziario, anche mediante l’attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all’art. 193 TUEL.

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4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 20 - Variazioni di bilancio (Art. 175, c. 1-5, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare ad eccezione delle variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, di cui all'art. 175, comma 5-bis del d.l.gs 267/2000, di competenza della giunta, e le variazioni di cui all'art. 175, comma 5-quater, di competenza del responsabile di servizio.

2. Le variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, sono comunicate al Consiglio comunale nel corso della prima seduta utile.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di cui all'art. 175, comma 3, del d.l.gs.

267/2000 che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno 4. Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 267/2000 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

5.In caso di mancata o parziale ratifica, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata.

6. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 21 - Procedura per le variazioni di bilancio (Art. 175, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le richieste di variazione al bilancio di previsione devono essere trasmesse dai responsabili dei servizi interessati al responsabile del servizio finanziario e devono essere debitamente motivate.

2. Tutte le variazioni di bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal responsabile del servizio finanziario che vigila sugli equilibri di bilancio.

3. Tutte le variazioni devono recare anche il parere favorevole dell’organo di revisione, con eccezione di quelle di competenza della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

4. Le variazioni di cui all’art. 175 comma 5-quater sono adottate con apposita determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente, anche con la medesima determinazione che assume l’impegno di spesa da cui deriva la necessità dello storno di fondi.

5. Per le variazioni di cui al punto precedente, viene trasmesso un prospetto riepilogativo alla Giunta Comunale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario contenente i dati delle variazioni intervenute in ciascun trimestre.

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Art. 22- Salvaguardia degli equilibri di bilancio

(Artt. 193 e 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale provvede entro il termine di cui all’art. 193, comma 2, del TUEL e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente, le misure previste dall'art. 193, comma 2, del d.lgs. 267/2000 2. Se si manifesta una situazione di squilibrio in una scadenza diversa da quella di cui sopra, l'ente provvede tempestivamente ad adottare le misure per rispristinare gli equilibri complessivi di bilancio.

3. Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell'art. 193 TUEL può avvenire in qualsiasi momento dell'anno.

CAPO V

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)

Art. 23 - Scopo del piano esecutivo di gestione (Art. 169, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. Il piano esecutivo di gestione, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dagli organi di governo e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’ente. Esso costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione strategica contenuta nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

2. Il piano esecutivo di gestione è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

3. Il piano esecutivo di gestione ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; esso ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

4. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del TUEL di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

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Art. 24 - Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione (Art. 169, c. 2 e 3-bis, Art. 165, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il P.E.G. è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, di cui all’allegato 4.1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, punti da 10.1 a 10.4. 2.

2. Per ciascun Centro di responsabilità il Piano Esecutivo di Gestione dovrà individuare:

• il responsabile;

• gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del DUP;

• gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;

• i capitoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l’ulteriore articolazione: - delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; - delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali .

3. Qualora il Piano Esecutivo di Gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano l’esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio, dovrà essere integrato con appositi atti della Giunta.

4. I capitoli dei servizi per conto terzi, sono inseriti nel piano esecutivo di gestione e sono gestiti dal servizio finanziario, tenuto conto delle richieste e delle esigenze avanzate dai vari responsabili di servizio.

Art. 25 - Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Art. 169 c 1D.Lgs. n. 267/2000)

1. I responsabili dei servizi avvalendosi della collaborazione degli Assessori di riferimento, propongono al Sindaco il PEG, sulla base dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione, per la sua definizione ed approvazione.

2. Entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta comunale adotta il Piano Esecutivo di Gestione che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei responsabili dei settori.

3. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione o della sua esecutività, durante l’esercizio provvisorio, in assenza dell’adozione del PEG, la gestione a decorrere dal 1° gennaio è assicurata mediante l’attribuzione ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa relativi al secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione finanziario, da gestire nei limiti e con le modalità di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

4. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169, sono di competenza della giunta, ad eccezione delle variazioni al PEG di cui all'art. 175, comma 5-quater, di competenza del responsabile di servizio.

5. Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere deliberate non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di PEG correlate alle variazioni di bilancio di cui all'art. 175, comma 3, del d.lgs. 267/2000, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

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6. Le variazioni del Piano esecutivo di gestione sono predisposte, in base alle richieste pervenute dagli uffici o direttamente dall’amministrazione, dal Servizio Finanziario sotto il coordinamento del Segretario Comunale entro 15 giorni dall’approvazione della variazione di bilancio corrispondente. In assenza di variazione di bilancio, qualora sia necessario apportare al PEG modifiche di tipo non contabile, la variazione viene valutata ed eventualmente approvata dalla Giunta Comunale entro 15 dalla richiesta di modifica pervenuta dal Servizio competente.

CAPO VI GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 26 - Fasi dell’entrata

(art. 178, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l’accertamento, la riscossione ed il versamento.

2. La Giunta Comunale assegna le risorse di entrata ai vari responsabili di servizio con l’approvazione del piano esecutivo di gestione, i quali sono responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza, e sono tenuti a verificare che l’accertamento e la riscossione trovino puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione.

Art. 27 – Accertamento dell’entrata (art. 179, D.Lgs. n. 267/2000)

1. L’entrata è accertata quando sulla base di idonea documentazione è verificata ed attestata la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l’ammontare del credito, la relativa scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione, secondo quanto riportato dall’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Principio Contabile Applicato alla Gestione, punti da 3.1 a 3.26 (all. 4/2 del D.LGS 118/2001 e s.m.i.).

2. L’accertamento delle entrate rientra nella competenza del Responsabile del servizio, a cui è assegnato con il Piano Esecutivo di Gestione il capitolo a cui l’entrata si riferisce, che deve curarne anche la fase successiva, affinché le previsioni di incasso si traducano in disponibilità certe, liquide ed esigibili. La comunicazione al Servizio Finanziario deve avvenire entro cinque giorni dalla definizione dell'istruttoria.

3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea comunicazione di cui all’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000. Nel provvedimento di accertamento dovrà anche distinguere le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. La rilevazione nelle scritture contabili dell’accertamento di entrata avviene a cura del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 179.

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Art. 28 - Emissione degli ordinativi di incasso (Art. 180, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere dell’ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.

2. La redazione dell’ordinativo d’incasso può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento.

3. La firma degli ordinativi di incasso può essere effettuata anche con modalità digitale.

4. L’ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal responsabile stesso nell’ambito delle unità operative del servizio finanziario. La regolarizzazione avviene mensilmente.

5. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente:

a) l’elenco dettagliato degli ordinativi trasmessi;

b) il totale della distinta stessa e delle precedenti.

6. La trasmissione della stessa al tesoriere può avvenire anche con modalità telematica.

7. La distinta firmata dal responsabile del servizio o suo delegato, può essere sottoscritta anche in modo digitale.

8. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al Tesoriere del Comune, riguardanti i proventi di servizi e attività comunali devono essere versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a trenta giorni.

9. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 180, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e la codifica della transazione elementare (dal 2016).

10. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell’ente anche senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, salvo a darne immediata comunicazione all’ente ai fini della relativa regolarizzazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario entro i successivi 60 giorni, o comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere, attribuendoli all’esercizio in cui l’incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

Art. 29 - Versamento delle entrate (Art. 181, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Le entrate riscosse a qualsiasi titolo dagli incaricati alla riscossione sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavorativo, salvo diverso termine prescritto da legge, regolamento o deliberazione.

2.Il Servizio Finanziario comunica tempestivamente ai competenti Settori gli ordinativi non riscossi ai fini dell’avvio delle necessarie procedure per il recupero del credito.

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Art. 30 – Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Segretario comunale, il Responsabile dei servizi finanziari ed i Responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare, sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale, riferendo al Sindaco ed al Revisore, qualora rilevino fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione ed al risultato finale della gestione. Dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità.

CAPO VII

GESTIONE DELLE SPESE Art. 31 - Fasi della spesa

(Art. 182 e Art. 191, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

1.Il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio deve essere preordinato secondo regole procedimentali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell’attività gestionale: prenotazione della spesa, impegno definitivo, ordinazione delle forniture o prestazioni, liquidazione, ordinazione di pagamento, pagamento.

Art. 32- Prenotazione impegno di spesa (Art. 183, c. 3, 7 e 9, D.Lgs. n. 267/2000)

1. La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l’effettuazione delle spese programmate. Può intendersi come prenotazione la previsione di spesa su specifiche deliberazioni degli organi collegiali, complete del parere di regolarità tecnica, dell’importo e del capitolo su cui imputare la spesa.

2. La prenotazione dell’impegno è adottata con “determinazione” dei responsabili dei servizi ai quali sono affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. Il provvedimento deve contenere l’indicazione delle finalità che si intendono perseguire, l’ammontare presunto della spesa con la relativa imputazione a carico della competenza del bilancio annuale. Qualora il provvedimento costituisca il presupposto giuridico-amministrativo per la stipulazione dei contratti, la relativa “determinazione a contrattare” deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli atti che prevedono una prenotazione della spesa devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile e per le conseguenti registrazioni contabili. In tale sede il Responsabile del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell’impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell’obbligazione giuridica, da concludersi entro il termine dell’esercizio.

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4. Le prenotazioni che non si trasformano in impegni di spesa sorretti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute entro l'anno, vengono cancellate dalle scritture contabili e i relativi stanziamenti costituiscono economie.

5. Per le spese di investimento si applica quanto previsto dall'art. 183 comma 3 TUEL: le prenotazioni relative a gare formalmente indette entro il 31/12 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione.

Art. 33 - Impegno di spesa (Art. 183, D.Lgs. n. 267/2000)

1. L’impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e la relativa scadenza e costituito il vincolo sullo stanziamento di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa è individuato nel responsabile del servizio al quale è assegnato, con il Piano Esecutivo di Gestione, il capitolo a cui la spesa si riferisce. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di pagamento delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo. Il responsabile che adotta la determinazione di impegno ha, inoltre, l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario l’idonea documentazione di cui all’art. 183, c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente, ove dovrà distinguere le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 4. Il servizio finanziario provvede alla registrazione in bilancio dei singoli impegni di spesa, mediante annotazione nelle scritture contabili e rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria. In tale sede il responsabile del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell’impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell’obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell’esercizio. Ai sensi dell’art. 183 comma 5 provvede a registrare nelle scritture contabili l’obbligazione quando questa è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo

23 Giugno 2011, n. 118.

4. Qualora l'atto non possa essere registrato per qualsiasi motivo, deve essere rinviato all'ufficio proponente con motivazione, per l'integrazione e/o la correzione dello stesso.

5. Il responsabile del servizio finanziario, dopo l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli impegni di spesa sui relativi stanziamenti nei casi previsti dall'art. 183 comma 2 TUEL, sulla base degli

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importi comunicati dai responsabili dei servizi competenti entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto.

Art. 34 - Ordine al fornitore (Art. 183, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Nel momento in cui la determinazione di impegno è efficace, il responsabile del Servizio competente ordina al terzo fornitore l'esecuzione della prestazione, comunicando:

a) tutti gli elementi richiesti e previsti all'art. 191 comma 1 TUEL;

b) il codice ufficio per la fatturazione elettronica;

c) il CIG ed il CUP, se previsto;

d) le clausole relative alla tracciabilità dei pagamenti, compresa la necessità che venga indicato sul documento fiscale il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui alla legge 136/2010;

e) i termini di pagamento dal ricevimento del documento fiscale da parte dell’ente, termini che potranno essere sospesi in relazione alla tempistica di ottenimento del DURC;

f) la necessità che sul documento fiscale siano indicati tutti gli elementi richiesti per la corretta contabilizzazione nel registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del DL 66/2014.

Art. 35 - Fatturazione elettronica (art. 25 c. 2 e 42 del D.L. 66/2014)

1. La procedura sotto indicata si riferisce alle fatture elettroniche ed è applicabile, per quanto compatibile, anche ai documenti cartacei, nei casi in cui questi sono ancora previsti.

2. L’Ufficio Protocollo dell'Ente, una volta ricevuta la fattura elettronica dal sistema di interscambio (SDI), deve registrarla nel registro del protocollo generale ed assegnarla per competenza entro il giorno successivo al Servizio competente.

Entro 5 giorni il servizio medesimo provvede all’accettazione o al rifiuto della fattura elettronica. Nei successivi 5 giorni la fattura viene registrata in contabilità e annotata sul registro unico delle fatture di cui all’art. 42 del D.L. 66/2014. In particolare, nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

a) il codice progressivo di registrazione;

b) il numero di protocollo di entrata;

c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l'oggetto della fornitura;

g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h) la scadenza della fattura;

i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

j) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

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k) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;

l) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.

3;

m) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

3. Qualora la fattura non riporti tutti i dati richiesti di cui sopra per l’annotazione sul registro unico delle fatture, così come comunicati al fornitore con la comunicazione di cui all’articolo precedente, ovvero per altre ragioni di non correttezza fiscale, l’ufficio competente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, rifiutala fattura elettronica incompleta tramite il Sistema di interscambio (SDI), affinché venga integrata con i dati mancanti, senza annotarla né in contabilità né nel registro unico delle fatture e protocolla l’avvenuto rifiuto all’ SDI .

Qualora la fattura risulti corretta deve essere accettata dall’ufficio competente e la relativa accettazione deve essere protocollata.

4. L’ufficio competente può inoltre rifiutare la fattura, entro il termine di quindici giorni, tramite lo SDI, qualora ritenga che il documento non sia conforme all’ordinativo comunicato e contestualmente comunica il rifiuto al Protocollo dell’Ente per le annotazioni di competenza.

Art. 36 – Liquidazione della spesa (Art. 184, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Tutte le fatture e le richieste di pagamento, vengono poste in liquidazione dal servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.

2. L’atto di liquidazione, è predisposto con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è predisposto dal responsabile del servizio competente.

3. La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso due fasi:

a) La liquidazione tecnica, che consiste nella verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione, nonché dei prezzi e delle altre eventuali condizioni contrattuali concordate in sede di ordinativo. Tale verifica in casi di particolare complessità può risultare da una relazione, da un verbale o da una specifica certificazione; in via ordinaria si intende ricompresa all’interno del provvedimento di liquidazione amministrativa;

b) la liquidazione amministrativa contabile, che consiste nelle verifiche da parte del responsabile del servizio finanziario che la spesa sia stata preventivamente autorizzata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia disponibile, che i conteggi esposti siano esatti, che la fattura sia regolare dal punto di vista fiscale, che l’obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

4. Nell’atto di liquidazione devono essere individuati i seguenti elementi:

a) il creditore o i creditori;

b) la somma dovuta;

c) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo; d) il capitolo o l’intervento di spesa al quale la stessa è da imputare.

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5. Nei limiti degli stanziamenti, il pagamento delle spese fisse (stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi e rate di ammortamento di mutui passivi) e delle imposte trattenute in qualità di sostituto d’imposta, non necessita di atto formale di liquidazione, ma avviene tramite note o elenchi nominativi predisposti e sottoscritti dai responsabili dei servizi competenti.

Art. 37 – Ordinazione della spesa (Art. 185, D.Lgs. n. 267/2000)

1. L’ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante ordinativo di pagamento al tesoriere dell’Ente di provvedere al pagamento delle spese.

2. I mandati di pagamento sono compilati dal Servizio Finanziario, anche in formato digitale, e sono sottoscritti a cura del responsabile o dalla persona che ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Servizio Finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione degli stessi al tesoriere.

3. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.

4. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento, alla codifica della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. I mandati vengono emessi e sottoscritti in tempi compatibili con il rispetto dei termini di pagamento di cui alla Legge 231/2002, fatta salva l’esigenza di acquisire documentazione integrativa in esito ai controlli di regolarità.

6. Prima di emettere un mandato, il Servizio Finanziario provvede ad eseguire i seguenti controlli:

a) eventuali vincoli di destinazione e di cassa della somma da pagare;

b) compatibilità del pagamento con la giacenza di cassa, al fine di evitare il ricorso all’anticipazione di cassa;

c) compatibilità del pagamento con i vincoli imposti dalle regole di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità interno;

d) verifica di non inadempienza del beneficiario, per pagamenti superiori ad € 10.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973.

7. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, sono emessi entro 30 giorni.

8. Dell’avvenuta emissione dei mandati è data pronta comunicazione agli interessati.

9. Il Tesoriere è tenuto, dietro comunicazione motivata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, o da suo sostituto, a pagare somme in assenza di mandato di pagamento, qualora dal mancato pagamento possa derivare un danno grave e certo all’ente.

10. La regolarizzazione di un pagamento privo di ordinativo deve essere eseguito con emissione dell’apposito mandato entro e non oltre 60 giorni.

(25)

Art. 38 - Pagamento

(Art. 185, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di gestione delle spese, che si realizza nel momento in cui il tesoriere, per conto dell’ente, provvede ad estinguere l’obbligazione verso il creditore.

2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente capitolo del bilancio.

A tale fine, l’ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo, nonché copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 39 - Pagamento dei residui passivi (Art. 190, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il responsabile del servizio finanziario trasmette in tesoreria, in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

2. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati solo se gli stessi trovano riscontro in detto elenco.

3. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate al tesoriere per iscritto, con nota a firme del responsabile del servizio finanziario.

CAPO VIII

RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 40 - Rendiconto della gestione

(Art. 227 D.Lgs. 267/2000)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto evidenzia i risultati della gestione con la finalità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull’andamento economico dell’ente.

Art. 41 - Approvazione rendiconto (Art. 227 D.Lgs. 267/2000)

1. Il riaccertamento dei residui, di cui all’art. 228 comma 3 TUEL, è effettuato con le modalità previste dal punto 9.1 del Principio Contabile Applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con

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