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L operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

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Aggiornato 29/04/ 2015 1

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di

ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE CON GARANZIA PER LE PMI DI MEDIO CREDITO CENTRALE SPA E/O CONTROGARANZIA SARDAFIDI S.C.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora – Società Cooperativa P.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca Priora (Roma) Tel. 06 940701 – fax 06 9471641

Indirizzo Internet: www.bancatuscolo.it – email: info@tuscolo.bcc.it Codice ABI 8777-5

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 458 Registro delle imprese di Roma n. 23572

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS’È L’ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE

L’operazione di anticipo su crediti e/o fatture permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L’importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi a suo debito non vengono contabilizzati. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture e/o dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;

- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

b) CHE COS’È IL MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA MEDIO REDITO CENTRALE SPA E/O CONTROGARANZIA SA

CHE COS’È L’ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE CON GARANZIA PER LE PMI DI MEDIO CREDITO CENTRALE SPA E/O CONTROGARANZIA SARDAFIDI

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Aggiornato 29/04/ 2015 2

L’anticipo su crediti e/o fatture con garanzia per le PMI di Medio Credito Centrale Spa1 e/o controgaranzia Sardafidi è un’offerta di anticipo su crediti e/o fatture assistiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (di cui all’art. 2 comma 100 lettera a) L. 662/96) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC) e destinati a sostenere l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Professionisti ubicati nelle Regioni del Lazio e Abruzzo e, più in generale, del Mezzogiorno purché rientranti nelle fattispecie c.d. “Semplificata Fascia 1” ed

“Importo Ridotto”. (come previsto dalle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI”).

La Banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia (oltre al merito stesso del credito).

L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia in ultima istanza dello Stato.

Sono destinati alle seguenti finalità:

• Investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell’azienda

• Consolidamento nostre passività a breve termine

• Liquidità aziendale per acquisto scorte, pagamento fornitori, anticipo fatture, pagamento spese per il personale comunque inerenti l’attività principale del richiedente.

I beneficiari dei finanziamenti che possono richiedere la garanzia MCC sono:

• Le PMI:

- economicamente e finanziariamente sane;

- costituite da almeno 3 anni ed iscritte nel registro delle imprese CCIAA; con gli ultimi due bilanci approvati;

- ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (es. Abruzzo) o nel Lazio;

- appartenenti ai seguenti settori economici: industria, edilizia, servizi, alberghiero, commercio, artigianato, trasporto merci su strada c/terzi. Sono, tuttavia, esclusi i seguenti settori: cantieristica navale per costruzioni metalliche, industria automobilistica, fusione acciaio;

• I Professionisti iscritti agli ordini professionali o che aderiscono alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

• Le Imprese esercenti attività agricola (sez. A della classificazione ATECO 2012 con l’eccezione dei codici di attività 01.41, 01.42, 01.5 e 02) localizzate nei Comuni dichiarati danneggiati dal sisma del 2009 sulla base del Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e s.m.i..

Per le attività relative alla richiesta, alla gestione e all’eventuale attivazione delle garanzie rilasciate dal Fondo la Banca, si avvale di una convenzione con SARDAFIDI S.C., con sede in Elmas (CA), via Nervi n. 18, codice fiscale partita IVA 00497380923- www.sardafidi.it

Sardafidi svolgerà tali attività limitatamente alle sezioni rientranti nella ‘fascia1 semplificata’ di cui alla parte VI lettera C (operazioni semplificate) e lettera D (microcredito) delle Disposizioni Operative del Fondo.

GARANZIA MEDIO CREDITO SPA E/O NTROGARANZIA SARDAFIDI

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Anticipi su crediti e/o fatture a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso TUR BCE) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o degli interessi maturati in considerazione dell’utilizzo.

RAFARIO CON GARANZIA MEDIO CREDITO TRALE SPA E/O SARDAFIDI

11 Si rimanda alla normativa di riferimento vigente www.mcc.it.

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Aggiornato 29/04/ 2015 3

AZIONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI COSTI

TASSI Tasso Variabile

Tasso debitore annuo nominale:

parametro

valore attuale parametro spread

Tasso Ufficiale di Riferimento BCE (TUR BCE) 0,05% alla data del 1.1.2015

PER I SOCI: 5,00% (con garanzia MCC 80%);

5,50% (con garanzia MCC 60-70%);

PER I NON SOCI: 5,50% (con garanzia MCC 80%); 6,00% (con garanzia MCC 60-70%);

Ipotesi di tasso di interesse (con garanzia MCC 80%) per Soci

TUR BCE, alla data dell’1.1.2015 pari allo 0,05% + 5% = 5,05%

Ipotesi di tasso di interesse (con garanzia MCC 60- 70%)

TUR BCE, alla data dell’1.1.2015 pari allo 0,05% + 5,5% = 5,55%

Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

6,05%

7,50%

Tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi nei limiti del fido concesso

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

6,1886 %

7,7135 %

Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non

inferiore a tre mesi e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).

SPESE PER LA STIPULA ISTRUTTORIA

Valutazione di ammissibilità a prescindere dall’esito € 100,00 (iva inclusa) Presentazione della domanda a Sardafidi e spese

d’istruttoria (escluse visure ipotecarie) Per ogni tipologia di finanziamento

Fino a € 25.000,00 € 340 (iva inclusa)

€ 25.000 - € 100.000 € 560 (iva inclusa) Da € 100.001 il 4 per mille con un minimo di € 900,00 Costo della garanzia a favore del Fondo di Garanzia

MCC

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Aggiornato 29/04/ 2015 4

Medie imprese Piccole imprese Micro imprese

1,00% dell’importo della garanzia 0,50% dell’importo della garanzia 0,25% dell’importo della garanzia

Costo controgaranzia Come da relativo foglio informativo vigente

di Sardafidi Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica

- invio comunicazioni periodiche - invio altre comunicazioni

€ 1,55

€ 1,55 - per incasso effetto cartaceo

- per incasso elettronico per ogni ricevuta - per insoluti effetto cartaceo

- per insoluti effetto elettronico

- per effetti protestati (2,5% importo minimo) (2,5% importo massimo) - per proroga scadenza effetto

- per richiamo effetto - commissioni esito RIBA - diritto di brevità (10 giorni)

- variazioni di domicilio effetti presso di noi - variazione di domicilio effetti presso terzi - commissioni per anticipo fatture

- per richiamo effetti al pubblico ufficiale (clienti) - per richiamo effetti al pubblico ufficiale (non clienti e banche)

€ 6,20

€ 3,62

€ 6,20

€ 4,13

€ 6,20

€ 12,91

€ 10,00

€ 10,00

€ 3,10

€ 7,75

€ 3,10

€7,75

€5,16

€ 7,75

€ 12,91

Invito scritto per sollecito corretto utilizzo fido o rientro

€ 15,00

ALTRI ONERI

COMMISSIONI

commissione per messa a disposizione di fondi (CFA) 0,50% - trimestre

TAEG

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del Taeg è la seguente:

Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato su un fido di 15.000 euro con durata di un anno.

Esempio 1

contratto con durata indeterminata e

commissione per la messa a disposizione dei fondi

Accordato: 15.000 euro Tasso debitore nominale annuo: 6,05%

Interessi, su base annua:

928,30 euro

Durata: 12 mesi Commissione per la messa

a disposizione dei fondi:

0,50% dell’accordato, su base trimestrale

Utilizzato: 15.000 euro per tutta la durata

Oneri per 12 mesi : 440,00

TAEG = 11,12198 %

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Aggiornato 29/04/ 2015 5 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaditalia.it.

Se il TAEG dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 15 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 3 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati per lettera raccomandata all’Ufficio Reclami della Banca in Via della Rocca, 18 – 00040 Rocca Priora, ovvero per fax allo 06 9471641, ovvero consegnati allo sportello più vicino, ovvero per mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@tuscolo.bcc.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Commissione sulla messa a disposizione di fondi

Trattasi di un corrispettivo corrisposto alla Banca sull’importo del fido accordato e con cadenza trimestrale a fronte della messa a disposizione di

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Aggiornato 29/04/ 2015 6 fondi.

Giorni banca giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

Istruttoria analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.

Numeri dare prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse debitore corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Tasso di interesse di mora ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.

Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di interesse effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

Tasso Ufficiale di Riferimento BCE (TUR BCE)

È il tasso che viene fissato dalla Banca Centrale Europea ed applicato dalla Banche Centrali Nazionali sulle operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario. Il suo valore è reperibile sulle stampe economiche e siti web specializzati.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Riferimenti

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