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CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MARCO DI STEFANO

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CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2173

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MARCO DI STEFANO

Riordino dei convitti nazionali e degli educandati statali e istituzione dei collegi italiani internazionali

Presentata il 10 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le istituzioni educative sono presenti in pressoché tutti i sistemi di istruzione: ad esempio, in Francia si chiamano internat, nel Regno Unito boarding school, in Olanda ko- stschool, in Germania internat, in Spagna collegio de internos, in Finlandia sisäoppi- laitos, in Estonia internaatkool.

I convitti nazionali nascono giuridica- mente con l’Unità d’Italia e trovano la loro definizione nel regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725, cosiddetto « legge Casati », che assegna loro una duplice funzione: preparare i giovani alla gestione del potere ed esercitare un’assistenza di- retta ai bisognosi e ai meritevoli.

Successivamente, con regolamento per i convitti di cui al regio decreto 1o settem- bre 1925 e con l’istituzione degli educan- dati statali di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, si afferma un nuovo modello organizzativo degli istituti e

si ripristina opportunamente la possibilità di dotarsi di scuole interne. L’impianto scaturito dal regolamento del 1925 è tut- tora in vigore, seppure modificato in molte sue parti dalla legislazione successiva e disapplicato per molte norme non più attuali.

I convitti nazionali, anche se si rifanno all’ordinamento legislativo del 1923, hanno subìto profondi cambiamenti nella loro organizzazione interna a seguito di signi- ficativi interventi legislativi che, tra l’altro, hanno contribuito a superare la separa- tezza fra il momento educativo e quello dell’istruzione.

Oggi il sistema dei convitti, attraverso un processo di revisione normativa ormai indilazionabile, può concorrere in maniera significativa al perseguimento degli obiet- tivi generali del sistema formativo italiano sia con un’offerta formativa qualificata delle scuole interne sia con lo sviluppo

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essere di supporto agli scambi di studenti in ambito europeo, per venire incontro alle mutate richieste dell’utenza.

Negli ultimi anni, a seguito di processi di razionalizzazione della rete scolastica nel territorio previsti dal comma 642 del- l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), sono stati soppressi diversi convitti nazionali.

Tuttavia ancora oggi l’utenza dei con- vitti risulta significativa con una media di oltre 25.000 utenti, suddivisi tra utenti a tempo pieno con pernottamento (convit- tori e convittrici, che rappresentano com- plessivamente il 30 per cento del totale) e senza pernottamento (semi-convittori e se- mi-convittrici, al 70 per cento).

La presente proposta di legge, partendo dalle positive sperimentazioni poste in es- sere da alcuni convitti nazionali nel corso degli ultimi anni, mira a un complessivo

nominandoli appunto « collegi italiani in- ternazionali ».

Tali collegi restano a tutti gli effetti istituzioni ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, amministrativa, fi- nanziaria e patrimoniale, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, del- l’università e della ricerca.

Nell’ottica della delegificazione e della semplificazione amministrativa, l’organiz- zazione e le modalità di funzionamento dei collegi saranno disciplinate attraverso uno o più regolamenti.

Gli organi di amministrazione dei col- legi, la cui composizione dovrà rispettare i vincoli normativi esistenti sia sul numero massimo di componenti e sull’onorificità dell’incarico, sono parimenti definiti con i predetti regolamenti.

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PROPOSTA DI LEGGE __

ART. 1.

1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giu- ridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, del- l’università e della ricerca.

2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi- cazioni, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, del- l’università e della ricerca, sentita la Con- ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono discipli- nate l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi italiani interna- zionali.

3. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 2 è acquisito, anche contempora- neamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti norme regola- trici della materia:

a) caratterizzare i collegi italiani in- ternazionali nel senso della loro proie- zione internazionale, intesa come oppor- tunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d’Europa e del mondo, innalzando la qua- lità dell’offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all’integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale

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rità in base alla residenzialità e alla semi residenzialità, anche attraverso l’utilizzo dei periodi estivi; prevedere l’applicazione, nei collegi, della metodologia del Content and language integrated learning (CLIL) fin dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado;

b) prevedere la costituzione, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di una rete nazionale dei collegi italiani internazionali finalizzata a:

1) svolgere attività di supporto ai collegi nonché assistenza tecnica per l’ac- cesso alle opportunità offerte dai pro- grammi dell’Unione europea e dagli scambi socio-culturali giovanili;

2) gestire servizi informativi e ban- che dati sulle attività svolte dai collegi;

3) agevolare e promuovere strategie integrate di comunicazione atte ad assicu- rare lo scambio di informazioni all’interno dei collegi e con analoghi organismi di altri Paesi e di livello europeo o interna- zionale.

c) prevedere l’ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e al secondo ciclo già attivati o da attivare ai sensi dei regolamenti adottati in attuazione dell’articolo 64 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché di studenti provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi o procedure di mobilità;

d) stabilire, ferme restando le ordi- narie procedure di conferimento degli in- carichi dirigenziali e di mobilità del per- sonale, modalità e termini che comportino, in fase di assegnazione dei docenti e del personale educativo, anche la valutazione preventiva da parte dei collegi italiani internazionali dei curricula professionali degli interessati, con particolare riguardo alle caratteristiche di cui alla lettera a).

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5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori o dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, sono abrogati i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell’articolo 203 nonché i commi da 1 a 8 e i commi 12 e 13 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono deri- vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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