La conferenza di servizi
Conferenza di servizi (art. 14ss.)
• La gran parte dei procedimenti più complessi
esige l’intervento di varie amministrazioni (piani urbanistici, tracciato di opere stradali o
ferroviarie)
• Il sistema tradizionale era quello della navetta
• Def.: riunione congiunta delle amministrazioni interessate attraverso persone fisiche a ciò
deputate
Legislazione storica
• Prime leggi: impianti smaltimento rifiuti, opere per mondiali calcio
• Ormai è lo strumento abituale (vedi
sportello unico 1998; tu edilizia 380/2001, dec.leg. 259/2003; lavori pubblici, porti
turistici, legge obiettivo, mondiali di sci, etc.)
I 3 tipi di conferenza: 1) istruttoria
• Conferenza istruttoria: art. 14, comma 1 (il coinvolgimento opera nella fase istruttoria, la decisione finale spetta all’ente
competente)
• “Di regola”: modo tipico di acquisizione
interessi pubblici (come la partecipazione lo è per quelli privati)
• La relazione conclusiva della conferenza tiene luogo e valore degli atti istruttori
2) preliminare
• Art. 14 bis, comma 1: su istanza
dell’interessato per verificare le condizioni per ottenere gli atti di consenso
• Comma 2: obbligatoria: per i progetti preliminari di opere pubbliche
3) decisoria
• In tutti i procedimenti complessi ossia in cui la decisione è presa da due o più
amministrazioni (art. 14 comma 2)
• Intese (tra amm.ni diverse), concerti (tra ministeri della stessa p.a.), nulla osta o assensi (pareri vincolanti)
Termine di conclusione
• Art. 14 ter comma 3
• Non si possono superare i 90 gg. (a meno di richiesta VIA)
Partecipanti
• Ogni amministrazione partecipa con un rappresentante (art. 14 ter comma 6)
Assenso presunto
• Assenso presunto (art. 14 ter comma 7) quando il rapp.te non esprime
definitivamente la volontà dell’amm.ne rappresentata
Dissenso
• Art. 14 quater comma 1
• Manifestato in conferenza servizi
• Motivazione
• Specifiche indicazioni per assenso
• Disciplina del rinvio ad organi superiori in casi di dissensi espressi da amm.ni preposte a settori sensibili (ambiente, salute, etc.) o da Regioni/Province autonome
Principio decisorio
• Art. 14 ter comma 6bis: tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede
Provvedimento finale
• Art. 14 ter comma 9
• Determinazione conclusiva
• Provvedimento finale unico (non più una pluralità di atti)
• Non è organo speciale dell’amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi
partecipano (notificazione a tutti)